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  • Anche il convivente ha diritto al risarcimento del danno in caso di delitto commesso da terzi nei confronti del proprio partner

    L’art. 185 cod. pen. recita testualmente: “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.

    La precedente Giurisprudenza (ormai del tutto superata) riteneva che il convivente more uxorio non fosse legittimato a chiedere il risarcimento del danno in caso di delitto commesso da terzi nei confronti del proprio partner.

    La Corte di Cassazione affermava infatti quanto segue: “ In base al principio del neminem laedere, sancito dall’art. 2043 cod. civ., danno risarcibile è solo quello che si verifica per la lesione di un diritto, Pertanto, nel caso di morte di una persona, il soggetto che con essa conviva ricevendone vantaggi o prestazioni, che chiami in giudizio il responsabile dell’evento mortale, deve dimostrare il suo diritto a quei vantaggi ed a quelle prestazioni della persona deceduta; diritto che non può discendere che da legge o da patto. Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di convivente more uxorio, che conseguentemente è carente di legitimatio ad causam per risarcimento di danni cagionati dalla uccisione della persona con cui conviveva” (Cass. Civ. n. 9708/1992).

    Successivamente, la Suprema Corte, mutando radicalmente il proprio orientamento, è giunta a riconoscere la legittimazione del convivente a costituirsi parte civile in caso di delitto ad danni del proprio partner ad opera di terzi.

    Gli Ermellini sono giunti a tale conclusione in quanto l’aggressione del terzo lede il convivente nel suo diritto di libertà, nascente direttamente dalla Costituzione, alla continuazione del rapporto, diritto assoluto e tutelabile erga omnes, senza perciò interferenze da parte di terzi.

    La Cassazione ha comunque precisato che il risarcimento può essere riconosciuto solo allorquando “la convivenza abbia avuto un carattere di stabilità tale da far ragionevolmente ritenere che, ove non fosse intervenuta l’altrui azione micidiale, la convivenza sarebbe continuata nel tempo” (Cass. Pen. n. 1313/1995).

    La Suprema Corte civile è giunta di recente ad affermare che “chi chieda il risarcimento del danno derivatogli dalla lesione materiale, cagionata alla persona con la quale convive deve dimostrare l’esistenza e la portata dell’equilibrio affettivo-patrimoniale instaurato con la medesima e perciò l’esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti con vicendevole assistenza materiale e morale (…). Tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, mentre il certificato anagrafico può tutt’al più provare la coabitazione, insufficiente a dimostrare la condivisione di pesi e oneri di assistenza personale e di contribuzione e collaborazione domestica analoga a quella matrimoniale.

    http://www.diritto.net/blog-avvocato-patrizia-darcangelo/9378-anche-il-convivente-ha-diritto-al-risarcimento-del-danno-in-caso-di-delitto-commesso-da-terzi-nei-confronti-del-proprio-partner.html

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