Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • Equitalia ferma le espropriazioni

    La possibilità di richiedere dilazioni prolungate sino a 120 rate è differita al momento in cui sarà emanato l'apposito decreto attuativo, previsto entro 30 giorni dalla conversione del decreto "del fare" (Dl 69/13). È uno dei punti principali della prima nota con cui Equitalia chiarisce le modalità applicative delle misure introdotte da questa norma per allentare la pressione del fisco sui suoi debitori. La nota è del 1° luglio ma è stata resa nota solo ieri sera. Sono indicazioni fortemente "garantiste", mirate ad applicare in modo sostanzialmente retroattivo le novità. Infatti, una volta emanato il provvedimento delle Finanze, la rimodulazione della rate potrà essere applicata anche alle dilazioni in corso. È invece operativa da subito la regola secondo cui la decadenza dalla rateazione interviene solo dopo il mancato pagamento di otto rate complessive, invece che di due consecutive. Ciò potrebbe valere anche in caso di rateazione già decaduta, in virtù della normativa previgente, alla luce dei chiarimenti che si auspicano in sede di conversione in legge. Il divieto di pignoramento dell'abitazione principale vige anche se vi sono pertinenze, purché la casa abbia destinazione d'uso catastale abitativa. Inoltre, per recepire al meglio le finalità dell'intervento agevolativo del legislatore e in attesa dei chiarimenti richiesti, le società di Equitalia si asterranno dal procedere alla vendita all'incanto di case già pignorate, qualora siano sussistenti le condizioni introdotte con il Dl 69/13. Con riferimento alle rateazioni, il Dl ha previsto la possibilità di chiedere o di prolungare una rateazione in corso sino ad un massimo di 120 rate mensili, in luogo delle 72 attuali. Allo scopo, occorre comprovare di essere in una situazione di difficoltà legata alla particolare congiuntura economica. La norma di riferimento tuttavia prevede l'adozione di un decreto attuativo delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge, che conterrà, verosimilmente, le regole per attestare la sussistenza delle condizioni prescritte. Sino ad allora, pertanto, la nota di Equitalia conferma che si continuerà ad applicare la disciplina precedente. È invece di immediata applicazione la novità secondo cui si decade dalla rateazione in corso in caso di mancato pagamento di complessive otto rate, invece che di due rate consecutive. Il documento di prassi si spinge sino ad auspicarne l'applicazione alle rateazioni già decadute, in virtù delle previsioni previgenti. Sul punto, si attendono le eventuali modifiche in sede di conversione del decreto e comunque, nelle more, si invitano le società del gruppo a sospendere tutte le azioni di recupero coattivo nei confronti dei debitori decaduti. Con riferimento al pignoramento dei beni indispensabili all'impresa o alla professione, Equitalia conferma che l'espropriazione nei limiti del quinto del loro valore è possibile solo se gli altri beni non sono sufficienti a coprire l'esposizione debitoria. Riguardo all'abitazione principale, ai fini della previsione di impignorabilità occorre che l'immobile abbia una destinazione d'uso catastale abitativa. Non conta quindi l'utilizzo abitativo di fatto. Non rilevano invece le pertinenze che non fanno mai perdere il requisito della unicità dell'immobile posseduto, a prescindere – si direbbe – dal loro numero. Nulla cambia invece per le ipoteche, che possono essere ancora iscritte anche sull'abitazione principale, alla sola condizione che il debito a ruolo superi i 20.000 euro. Con riferimento ai casi in cui l'espropriazione è ammessa, la nota ricorda che occorre superare un importo a ruolo di 120.000 euro e che devono decorrere almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca. L'apertura maggiore del documento è però sulla disciplina transitoria. Si afferma infatti che, per rispettare lo spirito della norma e comunque in attesa di chiarimenti ufficiali, le società del gruppo dovranno astenersi dal proseguire le attività di recupero coattivo qualora siano rispettate le attuali condizioni di legge, anche in presenza di pignoramenti già eseguiti, senza che sia stata ancora effettuata la vendita all'incanto. Questo significa in pratica che le attività esecutive sono sospese qualora il pignoramento riguardi l'unica abitazione principale posseduta, ovvero se il debito a ruolo non superi 120.000 euro o ancora se non siano decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-07-03/equitalia-ferma-espropriazioni-064329.shtml?uuid=AbpZFjAI

0 comments:

Leave a Reply