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  • Esame avvocato, prove orali: la commissione estragga a sorte le domande

    E’ di giovedì 11 luglio, la sentenza del Tar Catania con cui si accoglie il ricorso di un aspirante avvocato dichiarato, in sede di prove orali, non idoneo all’esercizio della professione forense.
    Il Collegio infatti ha censurato l’operato della commissione giudicatrice in relazione a due importanti profili:
    Un primo relativo al fatto che, pur avendo la commissione formalmente recepito i criteri di valutazione redatti dalla Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ne ha omesso l’applicazione; la stessa infatti non ha esaminato i candidati sulla base di domande predeterminate con anticipo dalla commissione ed estratte a sorte dal candidato stesso, con grave vulnus dei principi di imparzialità e trasparenza.
    Un secondo legato al fatto che nel verbale d’esame la commissione  utilizza una frase prestampata per dare atto dell’avvenuta illustrazione delle prove scritte: gli esaminatori invece avrebbero dovuto motivare su tale imprescindibile fase dell’esame, che è necessaria anche al fine di agevolare il candidato sul piano psicologico.

    Si riporta il testo integrale della sentenza:

    N. 01994/2013 REG.PROV.COLL.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

    sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 2747 del 2012, proposto da:

    ——–, rappresentata e difesa dall’avv. ——-, con domicilio eletto presso ——————-;

    contro

    Ministero della Giustizia, Commissione per l’Esame di Abilitazione alla Professione di Avvocato c/o Corte d’Appello di Catania Anno 2011, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

    per l’annullamento

    - del verbale del 24 settembre 2012 redatto dalla 3^ sottocommissione per gli esami di avvocato sessione 2011 istituita presso la Corte d’Appello di Catania, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea all’esercizio della professione di avvocato;

    - di tutti gli atti prodromici, endoprocedimentali e di ogni altro atto connesso.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione per l’Esame di Abilitazione alla Professione di Avvocato c/o Corte d’Appello di Catania Anno 2011;

    Viste le memorie difensive;

    Vista l’ordinanza n.50/13 di rigetto della domanda cautelare;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Considerato che a sostegno del ricorso si deducono i motivi seguenti :

    -) ” Violazione dell’art.12 D.P.R. 9 maggio 1994 n.487, perché al fine dello svolgimento della prova orale non sono state formulate le domande sulla base di quesiti predeterminati ed estratti a sorte. Violazione delle direttive elaborate dalla commissione centrale il 05/12/2011 ed integralmente recepite dalla commissione istituita presso la Corte di Appello di Catania sessione 2011, nelle sedute del 04- 09 luglio 2012. Violazione del principio d’imparzialità e trasparenza “.

    -) ” Violazione dell’art. 17 bis comma 3 lett. a), Regio decreto n.37 del 1934 perché in ordine all’avvenuta illustrazione delle prove scritte, la commissione ha omesso di motivare sullo svolgimento di tale fase d’esame e di esprimere una valutazione in merito “.

    Ritenuto che sono condivisibili entrambi tali motivi in quanto:

    -) il mancato previo sorteggio tra domande preparate dalla Commissione, oltre a violare l’art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali ( Consiglio di Stato sez. VI, 14 novembre 2011, n.6001 );

    -) sussiste la dedotta violazione, da parte della Commissione esaminatrice, dell’art. 17 bis comma 3 lett. a), Regio decreto n. 37 del 1934 e s.m.i., qualora, come accaduto nella specie, benché nel verbale delle operazioni d’esame si affermi con frase prestampata l’avvenuta illustrazione delle prove scritte, la Commissione ha omesso di motivare sullo svolgimento di tale fase dell’esame e di esprimere una valutazione in merito: infatti, la preventiva discussione delle prove scritte costituisce un momento necessario e imprescindibile nello svolgimento delle prove orali, agevolando il candidato sul piano psicologico ( T.A.R. Venezia Veneto sez. I, 31 gennaio 2012 n. 99 ).

    -) la Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione del 2011, ha previsto tra i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e per lo svolgimento delle prove orali che : ” Con riferimento alle prove orali, ferma restando l’obbligatorietà dell’illustrazione delle prove scritte…che i componenti di ciascuna Sottocommissione predispongano, per ogni seduta, un congruo numero di argomenti per ogni materia, oggetto della prova. Da tale raccolta ogni candidato estrarrà le domande che gli saranno poste “. Detta delibera del 05/12/2011, risulta interamente recepita dalla Sottocommissione di esami presso la Corte d’Appello di Catania, ma in concreto non attuata nella fattispecie in quanto non si evince dagli atti che sia stato effettuato né il prescritto sorteggio delle domande, nell’ulteriore adempimento relativo alla prova scritta.

    Considerato, pertanto, che il ricorso è fondato e va accolto, col conseguente annullamento del giudizio negativo impugnato e la statuizione dell’obbligo della Sottocommissione, in diversa composizione, di sottoporre nuovamente la ricorrente alla prova d’esame orale, nel rispetto dei suindicati adempimenti procedurali.

    Ritenuto che si ravvisano valide ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

    definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con la conseguente statuizione di cui in motivazione.

    Compensa le spese.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

    Cosimo Di Paola, Presidente, Estensore

    Francesco Brugaletta, Consigliere

    Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

    IL PRESIDENTE, ESTENSORE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA l’11/07/2013.

    http://www.giurdanella.it/2013/07/16/esame-avvocato-prove-orali-la-commissione-estragga-a-sorte-le-domande/

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