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  • Fatture false e consulenze “familiari”

    Il Fisco può contestare l’inesistenza di un’operazione quando questa consista in una consulenza reciproca fra due società i cui soci siano imparentati tra loro, laddove, anche mediante presunzioni semplici, evidenza obiettivi elementi dai quali desumere l’inattendibilità sia delle scritture che delle fatture utilizzate. La sentenza. È quanto emerge dalla sentenza numero 16857 del 5 luglio 2013 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria. Il caso. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avente a oggetto la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva annullato un avviso di accertamento notificato a una S.p.a. per il recupero delle maggiori IRPEG, ILOR e IRAP relative agli anni d’imposta 1995 - 1999. Ciò in conseguenza della rideterminazione del reddito dichiarato per costi relativi a consulenze commerciali che, secondo l’Ufficio, erano state solo in apparenza fornite da altra azienda. Rinvio alla CTR. L’Ufficio ricorrente ha censurato la decisione del giudice del merito che non ha tenuto in debito conto il vincolo di parentela intercorrente tra i soci delle due società; legame che incideva sull’individualità delle due persone giuridiche, pur se queste erano dotate di organi deliberativi autonomi. Ebbene, a parere della Cassazione, l’Ufficio Finanziario ha fornito numerosi elementi atti a comprovare l’inattendibilità delle scritture contabili delle due compagini societarie, quindi l’inesistenza delle prestazioni di consulenza commerciale e finanziaria in questione; elementi che la CTR è ora chiamata a riconsiderare, in sede di rinvio. L’onere del contribuente. Gli Ermellini, tra l’altro, ricordano che una volta che l’Amministrazione ha contestato in modo specifico, anche attraverso presunzioni semplici, i dati emergenti dalle scritture contabili del contribuente evidenziando obiettivi elementi dai quali desumere l’inattendibilità delle scritture e fatture utilizzate dal contribuente, ovvero l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, spetta al contribuente (cessionario/committente) che ha portato in detrazione l'IVA fornire la prova contraria che l'apparente cedente/prestatore non è un mero soggetto (fittiziamente) interposto e che la operazione è stata “realmente” conclusa con esso, non essendo tuttavia sufficiente a tale scopo la regolarità della documentazione contabile esibita e la mera dimostrazione che la merce sia stata effettivamente consegnata o che sia stato effettivamente versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa a un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode (cfr. Cass. sentenza n. 9108 del 2012). http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/fatture-false-e-consulenze-familiari,3,15934

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