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  • In caso di lite temeraria il contributo unificato si paga il doppio

    Si applica la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 26 codice del processo amministrativo, novellato dal d.lgs. n. 195 del 2011 – che prevedeil pagamento non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo – quando si è in presenza di lite temeraria. La sanzione in questione può essere applicata anche nel caso di violazione del dovere di sinteticità previsto dall’art. 3, comma 2, c.p.a..Così ha statuito la quinta sezione del Consiglio di Stato.

    http://www.giurdanella.it/copertina/in-caso-di-lite-temeraria-il-contributo-unificale-si-paga-il-doppio/

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