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  • Per imprese con sede estera liti a Milano, Roma e Napoli

    Saranno concentrate in tre uffici giudiziari le cause civili in cui è parte una società che abbia sede all'estero e sia priva in Italia di sedi secondarie con rappresentanza stabile. Lo prevede l'articolo 80 del decreto legge "del fare" (Dl 69 del 2013). Dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per la trattazione di queste cause si potranno dunque adire solo il tribunale di Milano (se, in base agli ordinari criteri di competenza, la causa sarebbe spettata agli uffici giudiziari di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento, Bolzano, Trieste e Venezia), il tribunale di Roma (per le cause che altrimenti sarebbero spettate ai giudici di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari, Firenze, L'Aquila, Perugia e Roma) e quello di Napoli (per le controversie teoricamente di competenza di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto, Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria e Salerno). Si tratta di competenza espressamente definita inderogabile, e quindi rilevabile dal giudice anche in assenza dell'eccezione di parte, purché la società, in quanto attrice o convenuta, sia parte del processo sin dal momento della sua instaurazione. Se, invece, la società è chiamata in garanzia, e dunque il suo ingresso avviene successivamente, per lo spostamento della sede giudiziaria occorrerà una richiesta della società stessa; e il giudice, di fronte a questa istanza, dovrà rimettere le parti davanti all'ufficio giudiziario compente secondo i nuovi criteri. Secondo il Governo, questa norma garantisce agli investitori internazionali «una maggiore prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logistici». Il favore per le imprese straniere si esprime perciò nel rendere più gestibile il loro contenzioso concentrandolo solo in alcuni uffici giudiziari. Lo spostamento di competenza vale infatti per tutti i tipi di giudizio civile e non solo per quelli che hanno un particolare oggetto. Sono invece le eccezioni a questa regola di competenza a essere legate alla specifica tipologia della controversia. Rimarranno infatti di competenza del giudice territoriale le cause di lavoro, le controversie di previdenza o assistenza obbligatoria, quelle che hanno come parte la pubblica amministrazione, i giudizi disciplinati dal Codice del consumo (Dlgs 206 del 2005), le procedure fallimentare e quelle esecutive. La società con sede all'estero non potrà nemmeno avvalersi dello spostamento di competenza quando proporrà intervento volontario in una controversia instaurata dalle altre parti davanti al giudice competente secondo le regole ordinarie. La situazione è apparsa al legislatore diversa da quella in cui la società subisce la chiamata in giudizio per iniziativa delle altre parti o per ordine del giudice: quando l'intervento in giudizio è una sua scelta non potrà invocare le regole poste in suo favore. Lo spostamento di competenza non opera nemmeno nei giudizi di opposizione di terzo, sia nei casi in cui la società estera è parte del processo la cui sentenza venga opposta e subisca il mezzo di impugnazione sia in quelli in cui la società è l'opponente. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-07-08/imprese-sede-estera-liti-064941.shtml?uuid=AbgLIECI

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