<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167</id><updated>2012-01-27T14:35:53.313+01:00</updated><category term='DIRITTO BANCARIO'/><category term='INPS'/><category term='PRIVACY'/><category term='ESECUZIONE'/><category term='CONDOMINIO'/><category term='MODELLI'/><category term='IMMIGRAZIONE'/><category term='DIRITTO AMMINISTRATIVO'/><category term='DIRITTO COMMERCIALE'/><category term='COPYRIGHT'/><category term='TRIBUNALE DI NAPOLI'/><category term='AMBIENTE'/><category term='ABUSIVISMO'/><category term='DIRITTO MINORILE'/><category term='FISCO'/><category term='DIRITTO PENALE'/><category term='RIFORMA DELLA GIUSTIZIA'/><category term='DIRITTO DEL LAVORO'/><category term='CORTE COSTITUZIONALE'/><category term='STORIA DELLA GIUSTIZIA'/><category term='TRASPORTI'/><category term='RC AUTO'/><category term='STALKING'/><category term='SUCCESSIONI'/><category term='RESPONSABILITA&apos; CIVILE'/><category term='FORMAZIONE OBBLIGATORIA'/><category term='CIVILE'/><category term='RISARCIMENTO DANNI'/><category term='GIUDICE DI PACE'/><category term='ANTIRICICLAGGIO'/><category term='MOBBING'/><category term='DIRITTO ECCLESIASTICO'/><category term='INAIL'/><category term='TRIBUTARIO'/><category term='CONSIGLIO DI STATO'/><category term='MEDIAZIONE'/><category term='CNF'/><category term='CALCOLI'/><category term='NORMATIVA'/><category term='PROCEDURA CIVILE'/><category term='DIRITTO COMUNITARIO'/><category term='DECRETO INGIUNTIVO'/><category term='CORTE DEI CONTI'/><category term='PROCEDURA PENALE'/><category term='Legge 69/2009'/><category term='DIRITTO DEI CONSUMATORI'/><category term='ECOLOGIA'/><category term='DIRITTO NUOVE TECNOLOGIE'/><category term='GRATUITO PATROCINIO'/><category term='DANNO BIOLOGICO'/><category term='PREVIDENZA'/><category term='cro'/><category term='DIRITTO DELLO SPORT'/><category term='DIRITTO ANIMALI'/><category term='RIFORMA PROCESSO CIVILE'/><category term='DIRITTO COMPARATO'/><category term='PRATICA FORENSE'/><category term='COMMERCIO'/><category term='ASSICURAZIONI'/><category term='OUA'/><category term='FALLIMENTO'/><category term='RIFORMA FORENSE'/><category term='CONCILIAZIONE'/><category term='DIRITTO DI FAMIGLIA'/><category term='CORTE EUROPEA'/><category term='DIRITTO D&apos;AUTORE'/><category term='EDITORIA'/><category term='CLASS ACTION'/><category term='DIRITTO URBANISTICO'/><category term='SICUREZZA'/><category term='DANNO ESISTENZIALE'/><category term='GIUSTIZIA'/><category term='DIRITTO TRIBUTARIO'/><category term='CRONACA'/><category term='ANTITRUST'/><category term='TURISMO'/><category term='DEONTOLOGIA'/><category term='VARIE'/><category term='DIRITTO SOCIETARIO'/><category term='TRIBUNALI ITALIANI'/><category term='TAR'/><category term='FORMAZIONE FORENSE'/><category term='DIRITTI UMANI'/><category term='FINANZIARIA'/><category term='RESPONSABILITA&apos; MEDICA'/><category term='CODICE DELLA STRADA'/><category term='CONCORSI'/><category term='EVENTI'/><title type='text'>FORO NEWS ITALIA</title><subtitle type='html'>Senteze di Merito del Tribunale di Napooli , dottrina del Tribunale di Napoli , Avvocatura napoletana , giuristi Napoli , formazione per avvocati, sentenze dei Giudici di Pace di Napoli , cassazione , consiglio di stato , Tar Napoli , Tar Salerno , Foro di Napoli , Corte d'Appello di Napoli</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://forodinapoli.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>2818</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-8099131759425952342</id><published>2012-01-27T14:35:00.002+01:00</published><updated>2012-01-27T14:35:53.321+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RISARCIMENTO DANNI'/><title type='text'>Costa, indennizzo di 14mila euro ai passeggeri</title><content type='html'>Accordo raggiunto con i consumatori dopo il nafuragio. La proposta non riguarda vittime e feriti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;09:51 - E' stato raggiunto l'accordo tra la Costa Crociere e le associazioni dei consumatori per l'indennizzo ai passeggeri dopo il naufragio della Costa Concordia all'isola del Giglio. Il tavolo di conciliazione ha indicato un risarcimento forfettario di 11mila euro a persona e un rimborso spese di ulteriori 3mila euro per tutti i danni subiti da ogni passeggero, compresi i bambini.&lt;br /&gt;Gli 11mila euro sono "a copertura di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ivi inclusi quelli legati alla perdita del bagaglio e degli effetti personali, al disagio psicologico patito e al danno da vacanza rovinata", come è stato stabilito dal tavolo di confronto organizzato da Astoi Confindustria. L'importo, come si legge in una nota congiunta, sarà riconosciuto indipendentemente dall'età del passeggero. Anche i bambini, sebbene non paganti, saranno dunque considerati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le voci comprese nell'indennizzo&lt;br /&gt;Secondo il comunicato l'indennizzo prevede il rimborso del valore della crociera, comprensivo delle tasse portuali, dei transfer aerei e bus, inclusi nella pratica crociera, delle spese di viaggio sostenute per il rientro, di eventuali costi medici delle spese durante la crociera. La Compagnia avvierà anche le procedure per la restituzione di tutti i beni presenti nelle casseforti delle cabine, ove sia possibile il recupero. Inoltre, sempre nell'ottica di rimanere vicini ai consumatori coinvolti nella vicenda, Costa Crociere ha accettato di avviare uno specifico programma di assistenza psicologica nei confronti di tutti i passeggeri che ne facciano richiesta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'intera proposta non riguarda le famiglie delle vittime e i passeggeri feriti, per i quali è stato necessario effettuare trattamenti sanitari in loco. Per tutte queste persone l'indennizzo terrà conto della gravità del danno subito dai singoli individui. In accordo con le associazioni dei Consumatori si sono inoltre stabilite le modalità di gestione delle pratiche di indennizzo, per le quali, nella sede di Genova di Costa, saranno istituite due unità operative ad hoc. Gli accrediti degli importi avverranno entro 7 giorni dall'accettazione della proposta di Costa da parte dei consumatori. Costa Crociere metterà a disposizione un indirizzo e-mail (rimborsiconcordia@costa.it) e il numero per le informazioni: 848505050.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.tgcom24.mediaset.it/?refresh_ce&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-8099131759425952342?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8099131759425952342'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8099131759425952342'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/costa-indennizzo-di-14mila-euro-ai.html' title='Costa, indennizzo di 14mila euro ai passeggeri'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-5705583616261141604</id><published>2012-01-26T20:39:00.000+01:00</published><updated>2012-01-26T20:39:01.154+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RISARCIMENTO DANNI'/><title type='text'>Multa di 120 euro per chi gira con uno spray urticante al peperoncino</title><content type='html'>Chi circola con una bomboletta urticante al peperoncino commette un reato perché porta con sé uno strumento atto ad offendere e rischia la condanna al pagamento di una ammenda di 120 euro. Un comportamento vietato ma non assimilabile per gravità a quello di chi gira con armi da guerra. Una affermazione apparentemente scontata, quest'ultima, ma che è arrivata solo grazie all'intervento della Cassazione, sentenza 3116/2012 (il testo su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com). La Suprema corte, infatti, è stata chiamata in causa dal procuratore generale della Corte di Appello di Verona che all'opposto riteneva la bomboletta dovesse essere rubricata fra le armi tout court.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La potenzialità offensiva era modesta&lt;br /&gt;Secondo gli ermellini, però, lo spray, vendibile liberamente all'epoca dei fatti, non conteneva alcun gas, aggressivo chimico, biologico o radioattivo tale da determinare una spiccata potenzialità offensiva. Ma al contrario conteneva unicamente una composizione vegetale, l'oleoresin capsicum, che è un estratto di piante, di pepe o peperoncino, il cui unico agente attivo è la capsicina, responsabile delle proprietà irritanti e del sapore piccante. Quindi, se è vero che in taluni casi la giurisprudenza della Suprema corte ha ritenuto che anche le bombolette spray potessero rientrare fra le "armi comuni da sparo", ciò è accaduto unicamente quando esse contenevano sostanze "idonee in concreto a compromettere, anche in via temporanea, l'integrità dell'organismo umano".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La regole in vigore&lt;br /&gt;Sugli spray a scopo difensivo, e in generale sui nebulizzatori al peperoncino, di recente è stato approvato un decreto dell'Interno (12 maggio 2011) che definisce quali caratteristiche tecniche debbano avere le bombolette prive di attitudine a recare offesa alla persona (come previsto dall'articolo 3, comma 32, della legge 94/2009). Il regolamento è entrato in vigore ai primi di gennaio di quest'anno e dunque da ora in poi è ad esso che dovrà farsi riferimento per valutare quali prodotti possano essere liberamente venduti e portati. Mentre tutti gli altri dispositivi saranno soggetti alla normativa sulle armi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-25/multa-euro-gira-spray-190020.shtml?uuid=AaPgNViE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-5705583616261141604?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5705583616261141604'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5705583616261141604'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/multa-di-120-euro-per-chi-gira-con-uno.html' title='Multa di 120 euro per chi gira con uno spray urticante al peperoncino'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-1745140156932525268</id><published>2012-01-26T20:03:00.002+01:00</published><updated>2012-01-26T20:03:19.846+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DIRITTO NUOVE TECNOLOGIE'/><title type='text'>Decreto semplificazioni, venerdì il varo «Certificati on line in tempo reale»</title><content type='html'>ROMA - «Lo scambio dei dati tra le amministrazioni per via telematica consentirà di avere in tempi reali alcuni importanti atti: dal cambio di residenza alle trascrizioni degli atti di stato civile, come il matrimonio e la nascita»: lo ha detto oggi il ministro per la Funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi, annunciando una delle principali novità contenute nel decreto semplificazioni che il Consiglio dei ministri di venerdì mattina è chiamato a varare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«La vera novità è che si potranno fare molti più documenti on line - dice il ministro - Le anagrafi si connetteranno tra di loro on line e si "parleranno" tra di loro. I documenti avranno effetto immediato».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Passera: il decreto renderà la vita più facile, l'Italia tornerà ad essere un Paese normale. «Il dl semplificazioni cha andrà domani all'esame del Cdm è un primo pacchetto significativo che servirà all'Italia per tornare a essere un Paese normale in grado di competere e confrontarci con i nostri competitors più alti, che sono gli altri Paesi europei - ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera - Si tratta di una prima raccolta importante di suggerimenti venuti dalle imprese, per rendere la vita più facile a chi fa azienda, ai cittadini e ai consumatori. Tutti i ministeri hanno dato un contributo molto importante. Un capitolo del pacchetto semplificazioni dedicato a scuola, università e ricerca. Servirà a sburocratizzare e spero che attraverso questa azione potremo diventare un paese normale in grado di competere e confrontarci con i nostri competitors più alti che sono gli altri Paesi europei».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=178714&amp;sez=ITALIA&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-1745140156932525268?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1745140156932525268'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1745140156932525268'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/decreto-semplificazioni-venerdi-il-varo.html' title='Decreto semplificazioni, venerdì il varo «Certificati on line in tempo reale»'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-697121907592497528</id><published>2012-01-26T18:33:00.000+01:00</published><updated>2012-01-26T18:33:05.912+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CRONACA'/><title type='text'>Sciopero, il venerdì nero dei trasporti domani fermi aerei, treni, bus e navi. Ecco gli orari di garanzia a Napoli</title><content type='html'>ROMA - Rischio disagi domani per lo sciopero generale indetto dai sindacati di base: Lo sciopero di 24 ore riguarderà tutte le categorie ma per i cittadini potrebbe avere conseguenze soprattutto per le difficoltà di spostamento con lo stop dei vari mezzi di trasporto (fatte salve le fasce di garanzia). Lo sciopero è indetto solo dai sindacati di base quindi è improbabile un fermo generale mentre è possibile che soprattutto nel trasporto pubblico locale autobus e metro viaggino a singhiozzo. Le difficoltà maggiori dovrebbero esserci a Roma dove è prevista la manifestazione nazionale. Altri disagi per i cittadini potrebbero esserci nella sanità e la scuola. Lo sciopero generale è proclamato da sette sigle sindacali (Usb, Orsa, SlaiCobas, Cib-Unicobas, Snater, SiCobas e Usi) «contro il Governo Monti e le sue politiche che penalizzano lavoratori, pensionati, precari e disoccupati e che, con il ricatto del debito, intendono far pagare la crisi a tutti tranne coloro che hanno generato, speculato e fatto profitti su di essa». Il corteo a Roma partirà da piazza della Repubblica e si concluderà in piazza San Giovanni. Ecco una scheda sullo sciopero nei settori dei trasporti:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Treni. Per quanto riguarda i treni, dalle 21 di oggi e per 24 ore non prendono servizio i ferrovieri dell'Orsa, in protesta per la cancellazione dell'obbligo di applicare il contratto nazionale di settore. Trenitalia ha ad ogni modo garantito che circolerà regolarmente circa il 90% dei treni nazionali, aggiungendo che è stato attivato un Numero verde che fornirà tutte le informazioni del caso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aerei.Personale navigante e di terra turnista, intero turno con rispetto delle fasce di garanzia (dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00). Intero turno per il resto del personale. Gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino saranno caratterizzati domani da una serie di scioperi che interessano il trasporto aereo. Dalle 13.30 alle 17.30 è in programma «il primo sciopero generale regionale del trasporto Aereo», organizzato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporti. Al centro dell'agitazione di 4 ore, fanno sapere, «la vertenza Argol e i livelli occupazionali a rischio, più di 1.000 nel 2012 sugli aeroporti laziali; il rispetto delle regole condivise; inoltre l'integrità della filiera produttiva e quindi la sicurezza sui posti di lavoro e il rispetto del Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale scaduto e da rinnovare; la presenza su Fiumicino, unico hub d'Europa, di 7 handlers e quindi di una concorrenza principalmente fondata su corsa a ribasso di qualità e costi». A sua volta l'Usb, l'Unione sindacale di base, nel settore trasporto aereo, ha proclamato uno sciopero nazionale per il personale navigante e di terra turnista, per l'intero turno con rispetto delle fasce di garanzia (dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21). Anche la Cub Trasporti aderisce alle agitazioni e ha convocato alle 14 all'aeroporto di Fiumicino un'assemblea a ridosso dell'hangar Avio 6 dove dal 17 gennaio sono arrampicati su una scala antincendio, per protesta, alcuni lavoratori della società Argol. Su tutto il territorio nazionale, infine, i piloti di Meridiana Fly iscritti all'Unione piloti e dell'Apm sciopereranno domani per 24 ore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trasporto pubblico locale. Lo sciopero di autobus, metropolitane e tram varierà da città a città. È confermato a Roma, Milano, Bologna, Firenze, Genova, Napoli e in diversi capoluoghi. A Roma gli autisti pubblici si fermeranno dalle 8.30 alle 17 per poi riprendere alle 20 sino al termine del servizio. A Milano sciopero dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A Napoli queste invece le fasce di garanzia:&lt;br /&gt;Anm: Corse garantite nelle fasce 5.30-8.30 e 17.00 -20.00&lt;br /&gt;Metronapoli: Corse regolari su tutte le linee&lt;br /&gt;Trenitalia: Corse regionali garantite nelle fasce 6.00-9.00 e 18.00-21-00. Corse nazionali garantite al 90%&lt;br /&gt;Ctp: Corse garantite nelle fasce 5.00-8.00 e 16.30-19.30&lt;br /&gt;Sepsa: Corse garantite nelle fasce 5.00-8.00 e 14.30-17.30&lt;br /&gt;Circumvesuviana: Corse garantite dalle 6.00 alle 17.40&lt;br /&gt;EavBus: Corse garantite nelle fasce protette (orari per ciascun bacino su www.eavbus.it)&lt;br /&gt;Sita: Corse regolari su tutte le linee&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Navi. Personale amministrativo: intero turno; Personale navigante isole maggiori: da un ora prima delle partenze del 27 gennaio; Personale navigante isole minori: dalle 00.00 del 27 gennaio alle 24.00 del 27 gennaio 2012.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=178696&amp;sez=ITALIA&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-697121907592497528?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/697121907592497528'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/697121907592497528'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/sciopero-il-venerdi-nero-dei-trasporti.html' title='Sciopero, il venerdì nero dei trasporti domani fermi aerei, treni, bus e navi. Ecco gli orari di garanzia a Napoli'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-8346096840184047249</id><published>2012-01-26T09:54:00.000+01:00</published><updated>2012-01-26T09:54:11.960+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DIRITTO DEI CONSUMATORI'/><title type='text'>Sciopero Tir è 'protesta illegale</title><content type='html'>Protesta illegale: il Codacons ha definito in questi termini lo sciopero dei Tir messo in atto negli ultimi giorni e condannato anche da altre associazioni dei consumatori, come Adiconsum e Adoc. Il Codacons si rivolge, attraverso un comunicato stampa, soprattutto al Governo, il quale dovrebbe secondo l'associazione intervenire con un'ordinanza basata sull'art. 8 della Legge n. 146 del 1990 al fine di rimuovere i blocchi stradali e richiamare i camionisti al lavoro: per la protesta in corso è infatti mancato il preavviso di legge e, dato che lo sciopero sta durando più dei 3 giorni massimi consentiti, i lavoratori si stanno inconsapevolmente trovando in un contesto di illegalità, astenendosi dal lavoro senza ragione. Riguardo alla summenzionata legge n. 146 del 1990, il Codacons chiede inoltre al Governo di proporne al Parlamento una modifica poiché, pur essendo all'epoca la prima legge a riconoscere in materia un ruolo delle associazioni dei consumatori e ai diritti degli utenti, dovrebbe adesso essere rivisitata a motivo delle numerose proteste illegali che si stanno succedendo, a partire da quelle dei taxi, fino ad arrivare a quella dei tir, con il rischio concreto che anche i benzinai possano presto indire uno sciopero di 7 giorni consecutivi. Il Codacons chiede infine che la precettazione possa essere messa in atto, oltre che dai Prefetti e dal Governo, anche in via diretta dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero; dovrebbero inoltre essere riviste, secondo l'associazione, le sanzioni sulla base dei tempi odierni, considerando che il tetto, rimasto a 50 milioni delle vecchie lire, potrebbe oggi essere troppo basso considerando il corrispettivo di 25,000 euro.&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11397.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-8346096840184047249?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8346096840184047249'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8346096840184047249'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/sciopero-tir-e-protesta-illegale.html' title='Sciopero Tir è &apos;protesta illegale'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-4744627536691329138</id><published>2012-01-26T09:48:00.001+01:00</published><updated>2012-01-26T09:53:29.822+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CODICE DELLA STRADA'/><title type='text'>Il verbale si può anche dettare</title><content type='html'>La bandiera bianca dei Comuni sui ricorsi&lt;br /&gt;Per far annullare una multa non basta un semplice dubbio sulla percezione dell'agente né il fatto che questi abbia poi fatto stendere il verbale a un collega. E occorre inserire subito nel ricorso tutti i possibili motivi di illegittimità della sanzione. Sono i restrittivi princìpi delle due sentenze depositate ieri dalla sesta sezione civile della Corte di cassazione in materia di multe stradali. Nel primo caso (sentenza n. 1069/12), un automobilista cercava di farsi annullare una multa per sosta sulle strisce pedonali perché il verbale era firmato da un agente diverso da colui che veniva indicato come accertatore dell'infrazione (che transitava in auto e quindi ha avvisato un collega in ufficio). Situazione analoga a una più frequente: i controlli di velocità con pattuglie a bordo strada (il verbale è poi steso da chi esamina le foto). La Cassazione ha applicato in modo restrittivo l'articolo 2700 del Codice civile, che dà fede privilegiata al verbale che attesta fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale: il testo dell'atto indica che è stato l'agente in strada ad attestare l'infrazione e non conta se poi la firma è di quello in ufficio, che ha riportato quanto visto dal collega. Avendo fede privilegiata, il verbale può essere annullato solo con un'impegnativa querela di falso (cioè denunciando penalmente gli agenti, esponendosi al rischio di controdenuncia per calunnia). Su questo punto, si conferma la linea rigorista cui la Cassazione è tornata a Sezioni unite nel 2009 (sentenza 17355): la querela di falso si può evitare solo su fatti non attestati come avvenuti in presenza dell'agente o se c'è «irrisolvibile contraddittorietà oggettiva» (per esempio, infrazione attribuita a un'auto mentre il numero di targa è di un camion). Nella seconda sentenza, si bocciano definitivamente i ricorsi di un automobilista che aveva parcheggiato male. Inizialmente l'uomo aveva eccepito che il preavviso d'infrazione riportava una violazione diversa da quella poi riportata nel verbale, ma i giudici rilevano che quest'ultimo non ha valore e comunque in questo caso non c'è netta contraddizione tra i due atti; si lamentava poi che mancava il numero civico all'altezza del quale l'auto sostava, ma ciò non lede il diritto di difesa perché lo stesso trasgressore aveva fatto una foto dell'infrazione e l'aveva allegata al ricorso. Poi i legali dell'interessato si sono accorti che l'accertatore era un ausiliario del traffico, che non avrebbe avuto potere, ma lo hanno fatto notare solo in Cassazione, i cui giudici hanno notato che l'ampliamento della materia del contendere è possibile solo quando si ricorre al giudice dopo aver avuto torto dal prefetto. Tra gli altri rilievi tardivi, il fatto che il trasgressore si era adeguato a come avevano parcheggiato altri, ma qui la Corte ha aggiunto che questi sono solo «giudizi apodittici» del ricorrente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-25/verbale-anche-dettare-231453.shtml?uuid=AaICgaiE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-4744627536691329138?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4744627536691329138'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4744627536691329138'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/il-verbale-si-puo-anche-dettare.html' title='Il verbale si può anche dettare'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-7272652648355568470</id><published>2012-01-25T09:07:00.002+01:00</published><updated>2012-01-25T09:07:31.467+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PROCEDURA PENALE'/><title type='text'>Abusivismo, al giudice dell'esecuzione l'ultima parola sulla demolizione</title><content type='html'>Tempi supplementari per l'ordine di demolizione di un fabbricato a seguito di una condanna per abusivismo edilizio. La sanzione infatti sfugge alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva. Il giudice dell'esecuzione, infatti, è sempre competente a valutare la compatibilità dell'ordine di demolizione con i provvedimenti dell'autorità amministrativa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 2860/2012 (si legga il testo sul sito di Guida al diritto), accogliendo il ricorso di un anziano signore di Afragola, un paesone in provincia di Napoli, che proprio a causa della applicazione di questi principi ha rischiato fino all'ultimo di perdere la casa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il principio espresso&lt;br /&gt;Secondo la Cassazione, infatti, "in executivis" l'ordine di abbattimento deve essere revocato quando già sussistono delle determinazioni amministrative che si pongono in insanabile contrasto con la demolizione del manufatto. Mentre può essere sospeso se vi sono degli elementi concreti che fanno ragionevolmente presumere che tali provvedimenti saranno adottati in tempi brevi. Non basta invece, per la revoca o la sospensione, una "mera possibilità" di eventuali future determinazioni amministrative contrastanti con la demolizione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'errore del tribunale di Napoli&lt;br /&gt;Il tribunale di Napoli, però, in sede esecutiva aveva revocato la sospensione dell'ordine di demolizione impartito dal pretore perché il cittadino avrebbe sì proposto domanda di condono e pagato la relativa oblazione, ma non avrebbe corrisposto gli oneri accessori. A causa di questa omissione, secondo il giudice, la sanatoria sarebbe divenuta «una mera possibilità».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La decisione della Cassazione&lt;br /&gt;Per la Cassazione, però, il giudice napoletano pur esercitando legittimamente il suo potere aveva travisato i fatti, perché gli oneri accessori, contrariamente a quanto da lui ricostruito, risultavano essere stati pagati. Perciò, venuta meno la ratio alla base della pronuncia, la Suprema Corte ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione affinché valuti nuovamente i tempi e il possibile esito della procedura amministrativa per il rilascio della sanatoria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-24/abusivismo-giudice-esecuzione-ultima-174107.shtml?uuid=Aa9ow3hE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-7272652648355568470?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/7272652648355568470'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/7272652648355568470'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/abusivismo-al-giudice-dellesecuzione.html' title='Abusivismo, al giudice dell&apos;esecuzione l&apos;ultima parola sulla demolizione'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-8990831648191386218</id><published>2012-01-25T09:05:00.000+01:00</published><updated>2012-01-25T09:05:11.727+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PROCEDURA CIVILE'/><title type='text'>La notifica dell'avviso a soggetto irreperibile può essere fatta presso l'albo comunale</title><content type='html'>(Cassazione civile, Sentenza 16.3.2011 n. 6102)&lt;br /&gt;Quanto segue: Che B.A. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate di Aversa relativamente ad IRPEF ed ILOR per l'anno 1995; che la Commissione adita dichiarò inammissibile il ricorso per tardività; che l'appello proposto dal B. venne rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale, con sentenza depositata l'11 aprile 2005, osservò che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), il termine per la proposizione del ricorso - avvenuta il 1 aprile 2003 - decorreva dall'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso del deposito dell'atto nell'albo comunale, cioè, nella fattispecie, dal 27 dicembre 2002, ed era pertanto scaduto il 25 febbraio 2003; che avverso tale sentenza B.A. ed il coniuge R.E. propongono ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria, al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Che, con i due motivi formulati, con i quali denunciano rispettivamente "violazione dell'art. 140 c.p.c. e art. 48 disp. att." e "falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in combinato disposto ex art. 137 c.p.c.", nonchè vizio di motivazione, i ricorrenti assumono che, ai sensi del citato art. 140, per il perfezionamento della notificazione occorre che siano adempiute tutte e tre le formalità previste dalla norma (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso del deposito e spedizione della raccomandata); che va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto da R.E., la quale non è stata parte del giudizio di merito;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-notifica-dell-avviso-a-soggetto-irreperibile-puo-essere-fatta-presso/5566&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-8990831648191386218?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8990831648191386218'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8990831648191386218'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/la-notifica-dellavviso-soggetto.html' title='La notifica dell&apos;avviso a soggetto irreperibile può essere fatta presso l&apos;albo comunale'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-2897787764294784018</id><published>2012-01-25T09:01:00.002+01:00</published><updated>2012-01-25T09:01:36.033+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RISARCIMENTO DANNI'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RIFORMA DELLA GIUSTIZIA'/><title type='text'>RyanAir, prima condanna da giudice italiano con nuovo procedimento europeo per cause di modesta entità</title><content type='html'>Il nuovo procedimento europeo per le cause di modesta entità (reg. CE 861/2007), è stato messo in atto per la prima volta contro la compagnia irlandese RyanAir, condannata, così come riportato in un comunicato stampa dell'Aduc, da un giudice italiano con sentenza eseguibile immediatamente in Irlanda per non aver fornito alternative ai propri passeggeri per un viaggio di rientro e per il pernottamento momentaneo a seguito dell'eruzione di un vulcano, in Islanda. Tre cittadine italiane si erano rivolte proprio all'Aduc a seguito del torto subito, poiché così come altri si erano viste costrette ad organizzare autonomamente e a spese proprie sia il vitto e l'alloggio temporanei, sia il viaggio di ritorno a casa: sono stati sufficienti appena tre mesi a partire dall'inizio della causa, e alle tre viaggiatrici è stato riconosciuto un indennizzo come risarcimento danni di 750 euro ciascuna grazie alla sentenza del Giudice di Pace di Firenze, dott. Simone Bozzi, somma che verrà loro corrisposta da RyanAir stessa. Aduc informa che per attivare la procedura di risarcimento in casi simili, ovvero per cause contro società non italiane, è sufficiente compilare un modulo, senza bisogno di avvalersi dell'ausilio di un legale: una procedura semplice e rapida e alla portata di tutti, contrariamente all'interminabile e obbligatoria trafila burocratica per la traduzione e il recepimento dei documenti necessaria in passato. Grazie alla nuova normativa, afferma Aduc, aziende come RyanAir non potranno più mettere in secondo piano i diritti dei passeggeri, poiché in caso contrario le denunce potrebbero essere molto più frequenti grazie alla semplificazione delle procedure per intentare cause contro le società straniere in caso di disservizi e disagi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11392.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-2897787764294784018?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/2897787764294784018'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/2897787764294784018'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/ryanair-prima-condanna-da-giudice.html' title='RyanAir, prima condanna da giudice italiano con nuovo procedimento europeo per cause di modesta entità'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-8289558920334555570</id><published>2012-01-24T19:29:00.000+01:00</published><updated>2012-01-24T19:29:02.837+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RIFORMA FORENSE'/><title type='text'>L’Antitrust bacchetta l’Ordine degli avvocati di Chieti Rifiutata iscrizione all’“abogado” spagnolo</title><content type='html'>CHIETI. L’Antitrust, cioè l’autorità garante della concorrenza e del mercato, bacchetta l’Ordine degli avvocati di Chieti (insieme ad altri 11 Ordini nazionali).&lt;br /&gt;Il motivo è  aver rifiutato l’iscrizione ad un “abogado” iscritto al “Colegio de abogados de Madrid.”&lt;br /&gt;Il rifiuto riguardava l’iscrizione nello speciale elenco degli avvocati “stabiliti”, cioè di quegli avvocati che hanno conseguito il titolo all’estero e che ora vogliono esercitare in Italia, in questo caso a Chieti. In questo caso, il rifiuto all’iscrizione riguardava un avvocato in “licenciado in Derecho” in Spagna che si era iscritto a Madrid. E’ stata perciò avviata un’istruttoria su questi ostacoli più o meno identici, quasi un passa parola tra gli Ordini chiamati a giustificare il loro comportamento che ostacola la concorrenza (di qui la competenza dell’Antitrust), anche se in effetti questa posizione restrittiva di Chieti trova appoggi a livello nazionale nel Consiglio nazionale forense. Gli Ordini per i quali è stato per il momento esibito solo il cartellino giallo sono, oltre Chieti: Milano, Roma, Sassari, Tivoli, Modena, Civitavecchia, Tempio Pausania, Velletri, Matera, Taranto e Latina. Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento si potrà chiedere di essere ascoltati, ma il procedimento si concluderà entro il 30 settembre prossimo.&lt;br /&gt;Il provvedimento Antitrust segue proprio una denuncia relativa all’Ordine degli avvocati di Chieti (che non a caso è il primo citato nel provvedimento), seguita da quella dell’Associazione italiana avvocati stabiliti che ha presentato l’elenco degli Ordini in qualche modo restii ad applicare la normativa europea, recepita in Italia da un decreto legislativo del 2001. Secondo l’Ordine di Chieti, «c’era carenza di presupposti, come previsto dalla legge del 2001».&lt;br /&gt; In pratica la legge prevede che l’unica condizione per esercitare in Italia sia l’iscrizione dell’interessato al rispettivo Ordine, in questo caso di Madrid. Requisito che però non è stato ritenuto sufficiente a Chieti e altrove, tanto che agli aspiranti è stato chiesto di volta in volta un supplemento di documentazione – dalla conoscenza della lingua alla certificazione dell’attività – che secondo l’Antitrust non andrebbe richiesto. Addirittura, proprio per le similitudini nei comportamenti di rifiuto, si potrebbe parlare di intese restrittive della concorrenza finalizzate a escludere dal mercato professionisti abilitati nel resto dell’Unione. Il che è peraltro oggetto di valutazione anche della Commissione europea, che l’Autorità italiana per la concorrenza intende affiancare con l’utilizzo dei propri poteri antitrust verso gli Ordini stessi. Anche perché il mese scorso, le Sezioni unite della Cassazione hanno sentenziato che il legale italiano che si è laureato in Spagna e torna ad operare in Italia deve essere iscritto all’Ordine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.primadanoi.it/news/524210/L%E2%80%99Antitrust-bacchetta-l%E2%80%99Ordine-degli-avvocati-di-Chieti.html&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-8289558920334555570?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8289558920334555570'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8289558920334555570'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/lantitrust-bacchetta-lordine-degli.html' title='L’Antitrust bacchetta l’Ordine degli avvocati di Chieti Rifiutata iscrizione all’“abogado” spagnolo'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-8077118951947865560</id><published>2012-01-23T09:32:00.000+01:00</published><updated>2012-01-23T09:32:01.891+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RIFORMA FORENSE'/><title type='text'>Avvocati: sette giorni di sciopero e un'udienza dal Papa</title><content type='html'>Due giorni di astensione dalle udienze, il 23 e il 24 febbraio per rispondere agli attacchi del Governo, con la replica di una settimana a ridosso del Congresso straordinario indetto per il 9 e 10 marzo a Roma o a Napoli.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'Organismo unitario dell'avvocatura chiama a raccolta i suoi stati generali e mette a punto un documento con il quale si impegna a ingaggiare un duro braccio di ferro con l'esecutivo, accusato di aver assestato, a partire dalla manovre estive fino a oggi, dei colpi mortali alla categoria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scontenti delle modifiche - Le modifiche messe a punto dal Consiglio dei ministri di oggi lasciano inalterata l'insoddisfazione degli avvocati. Non basta, infatti, lo "sconto" fatto sui mesi di tirocinio da fare all'interno dell'Università, che passano da 18 a sei né, tantomeno la possibilità per lo Stato di stabilire i parametri della liquidazione del giudice, per supplire all'abolizione delle tariffe forensi. Restano quindi in piedi le quattordici mosse previste, dalla carta. Lo sciopero è solo uno di questi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"All'escalation del Governo, che ha già fatto sei decreti contro di noi – afferma il presidente dell'Oua Maurizio de Tilla – risponderemo con un'escalation della protesta. L'intervento dello stato nella liquidazione del giudice non è prevista neppure in Russia. Questo ci rende ancora più arrabbiati". Pollice verso alle modifiche anche dai penalisti. "L'amputazione dei mesi di praticantato messa a punto in giornata – afferma il presidente dell'Ucpi Valerio Spigarelli – è la prova dell'improvvisazione con cui si procede nell'affrontare una materia che deve tornare in sede legislativa con l'approvazione della riforma forense. Domani a Venezia decideremo le nostre forme di protesta, sciopero compreso"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gli avvocati diserteranno le aule giudiziarie il 23 e il 24 febbraio, mentre nelle stesse giornate occuperanno, simbolicamente gli uffici giudiziari. Non mancano le manifestazioni di piazza, indette per domani a Milano e il 23 gennaio a Napoli. Ancora una manifestazione, questa volta oltre confine, ci sarà a Strasburgo in coincidenza con l'approvazione della direttiva professioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'udienza dal Papa - In mezzo al clamore della protesta ci sarà anche un'occasione di "raccoglimento", il 22 febbraio quando una delegazione di 200 avvocati, compresi i presidenti di Oua e Cnf saranno ricevuti dal Papa, aspettandosi, come confida il presidente del Cnf Guido Alpa, almeno una parola di conforto dal Pontefice. Al presidente del consiglio Mario Monti e ai presidenti di Camera e Senato gli avvocati si dicono pronti a inviare una valanga di fax di protesta. Una retromarcia parziale c'è stata invece in merito all'idea di disertare le cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le inaugurazioni dell'anno giudiziario - Nei distretti di Corte d'Appello gli avvocati saranno presenti solo il tempo strettamente necessario a leggere un documento, lo stesso che sarà letto dal presidente Guido Alpa nel corso della cerimonia in Cassazione. "La battaglia sarà dura ma inevitabile – spiega il presidente del Cnf – perché è scandalosa la previsione del tirocinio all'interno dell'Università. Più complesso il discorso sulle tariffe. L'abolizione è una compressione della libertà contrattuale. Noi le abbiamo comunque aggiornate e le proporremo nel contratto, come avviene in campo internazionale, come clausole negoziali non soggette al controllo di abusività. Se l'Antitrust aprirà una procedura, ci difenderemo".&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-20/avvocati-giorni-sciopero-udienza-143753.shtml&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-8077118951947865560?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8077118951947865560'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8077118951947865560'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/avvocati-sette-giorni-di-sciopero-e.html' title='Avvocati: sette giorni di sciopero e un&apos;udienza dal Papa'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-4848741586642999527</id><published>2012-01-23T09:28:00.000+01:00</published><updated>2012-01-23T09:28:14.355+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RESPONSABILITA&apos; MEDICA'/><title type='text'>Responsabilità medica: Cassazione, l'omissione diagnostica non è fonte automatica di responsabilità</title><content type='html'>Tornando ad occuparsi di responsabilità medica la Corte di Cassazione (sentenza n. 28287, depositata il 22 dicembre 2012) ha voluto ricordare che anche in caso di omissione diagnostica la responsabilità del medico non è automatica e se un paziente che è stato dismesso muore non è detto che gli eredi abbiano comunque diritto al risarcimento del danno. Ribaltando un doppio verdetto di condanna che i giudici di primo e di secondo grado avevano fondato solo sulla base di una omissione diagnostica la Cassazione ha fatto notare che non può esserci alcun tipo di automatismo nel riconoscere la responsabilità medica. Occorre piuttosto verificare se un determinato esame fosse effettivamente necessario e se una tempestiva diagnosi avrebbe potuto salvare il paziente. La vicenda vede come protagonista una donna che, dopo essersi recata al pronto soccorso per un intenso mal di testa e dopo aver fatto di tutto per farsi dimettere, è morta improvvisamente. I giudici di merito avevano inizialmente riconosciuto al marito e ai figli della donna il risarcimento danni in quanto i medici erano stati ritenuti responsabili per non aver effettuato una diagnosi medianta la tac. Anche i giudici di appello avevano affermato l'esistenza di un nesso causale tra omessa diagnosi e morte perchè, a loro dire, la responsabilità sussiste anche quanto, sulla base di un criterio probabilistico, si può ritenere che se fosse stato prestato un soccorso adeguato da parte del sanitario, si sarebbe potuto impedire l'evento dannoso. Investita della questione, la terza sezione civile del Palazzaccio ha invece cassato con rinvio la sentenza impugnata spiegando che in sede di merito non è stato eseguito un adeguato percorso logico-argomentativo. I giudici di merito avrebbero infatti dovuto accertare da un lato se la TAC fosse effettivamente necessaria e se l'omissione dell'esame diagnostico costituisse dunque colpa medica. Dall'altro lato sarebbe stato necessario verificare se il tempestivo esame diagnostico avrebbe evitato, con elevato grado di probabilità, la morte della paziente. Insomma secondo la Corte perchè sussista responsabilità occorre che "il percorso logico del giudice del merito si sia articolato in due momenti: il primo teso ad affermare la doverosità dell'esame diagnostico al fine di accertare l'esistenza di una colpa medica, il secondo (subordinamente alla risposta positiva al primo quesito) finalizzato all'accertamento del nesso di causalità, se cioè il tempestivo accertamento diagnostico avrebbe potuto - con elevato grado di credibilità razionale - impedire l'evento-morte".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11368.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-4848741586642999527?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4848741586642999527'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4848741586642999527'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/responsabilita-medica-cassazione.html' title='Responsabilità medica: Cassazione, l&apos;omissione diagnostica non è fonte automatica di responsabilità'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-324417715887545047</id><published>2012-01-22T13:14:00.000+01:00</published><updated>2012-01-22T13:14:02.108+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TRASPORTI'/><title type='text'>Nuova Authority Trasporti: tra infrastrutture e taxi</title><content type='html'>Il decreto liberalizzazioni farà nascere una nuova Authority: quella dei trasporti. Si occuperà di taxi e di infrastrutture stradali&lt;br /&gt;L'imminente decreto sulle liberalizzazioni voluto dal governo Monti prevede, all'art. 36, la nascita di una nuova struttura di sorveglianza che si occuperà di regolamentare la vasta materia dei trasporti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PER IL MOMENTO CI PENSERÀ QUALCUN ALTRO - Il nuovo decreto prevede che in attesa della creazione della nuova struttura di sorveglianza, il cui progetto dovrà essere messo a punto da uno specifico disegno di legge entro tre mesi dalla conversione in legge del decreto stesso, le sue competenze vengano assunte temporaneamente da un'autorità già esistente, quella che vigila sul mondo dell'elettricità e del gas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COMPETENZA SULLE INFRASTRUTTURE... - La nuova Authority dovrà tra l'altro garantire, con misure che assicurino la concorrenza, la gestione ottimale ed economicamente razionale delle infrastrutture (porti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade) nonché il loro accesso "equo e non discriminatorio" da parte dei consumatori, con particolare attenzione alla qualità dei servizi, alle tariffe praticate e al contenuto minimo dei diritti, anche di natura risarcitoria, dei quali gli utenti possono esigere il rispetto. In particolare, nel settore autostradale l'autority dovrà stabilire, per le nuove concessioni, dei sistemi tariffari che tengano conto di un indicatore di produttività determinato con cadenza quinquennale. Ovviamente, l'autorità si occuperà anche dell'attività di sorveglianza dei bandi di gara per la realizzazione delle nuove tratte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;...E SUI TAXI - Un altro compito affidato al nuovo organismo (e per ora a quello che si occupa di energia e gas) sarà la regolamentazione del servizio di trasporto di piazza con riferimento alle tariffe dei taxi, alla qualità delle prestazioni e all'offerta nei vari contesti urbani allo scopo di garantire il diritto alla mobilità degli utenti. In particolare, verrà monitorato, anche mediante il confronto con la situazione esistente in diverse realtà territoriali, il numero di licenze, che verrà aumentato se ritenuto necessario per riequlibrare l'offerta a favore dei consumatori. Insomma, si procederà alla liberalizzazione delle licenze, un'impresa non riuscita ai governi precedenti. Potrà essere prevista la corresponsione di un'una tantum per chi ha già una licenza (e che quindi potrebbe veder danneggiata la sua attività in caso di aumento della concorrenza) oppure attribuendogli altre licenze che potranno essere rivendute o affittate. I fondi per queste attività risarcitorie potrebbero provenire dalla messa all'asta di una parte delle licenze stesse. Ogni tassista potrà dunque possedere più licenze e potrà essere sostituito alla guida di uno o più veicoli da altri soggetti in possesso dei requisiti. Saranno previste licenze part-time, una maggiore flessibilità negli orari dei turni di servizio, la possibilità di svolgere l'attività anche in aree diverse da quella per la quale la licenza era stata in origine concessa e, infine, anche quella di istituire nuove forme di trasporto con autista, per esempio i taxi collettivi (una formula già diffusa in altri Paesi). I tassisti avranno una maggiore libertà di determinare le tariffe in cambio di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, ma con l'obbligo di rispettare quelle massime stabilite dall'Authority.&lt;br /&gt;http://www.sicurauto.it/news/nuova-autority-dei-trasporti-tra-infrastrutture-e-taxi.html&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-324417715887545047?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/324417715887545047'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/324417715887545047'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/nuova-authority-trasporti-tra.html' title='Nuova Authority Trasporti: tra infrastrutture e taxi'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-2120039603376517918</id><published>2012-01-21T01:08:00.002+01:00</published><updated>2012-01-21T01:08:52.799+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RIFORMA FORENSE'/><title type='text'>Gli avvocati: "Sciopero il 23 e 24 febbraio"</title><content type='html'>ROMA - Gli avvocati sciopereranno il 23 e il 24 febbraio: è questa la principale forma di protesta annunciata oggi dall'assemblea nazionale convocata a Roma dall'Organismo unitario dell'Avvocatura (Oua) contro i progetti del governo in materia di liberalizzazioni e di giustizia. Negli stessi giorni, verranno organizzati sit-it davanti alle Camere e a Palazzo Chigi, nonché occupazioni simboliche dei tribunali. Una settimana di astensione dalle udienze è stata proclamata anche per l'inizio di marzo, in concomitanza con il Congresso straordinario dell'Avvocatura. Sarà ora la Giunta dell'Oua a dover stabilire esattamente le modalità della protesta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LAVORO AUTONOMO LESO. E' stata anche annunciata l'adesione alle manifestazioni di Milano, il 21 gennaio, e di Napoli, il 23, a quelle in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario e ad altre a Strasburgo e Bruxelles in occasione dell'approvazione della direttiva sulle professioni. "La giustizia è un bene pubblico, che contrasta con le liberalizzazioni selvagge della professione forense che puntano alla rottamazione del processo civile", ha dichiarato Maurizio De Tilla, presidente dell'Oua. Che ha aggiunto: "Le manovre economiche e gli interventi legislativi hanno disintegrato il diritto di difesa dei cittadini e leso il lavoro autonomo, non perseguendo i reali responsabili della crisi economica e di un debito pubblico insostenibile".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-f5b90301-7438-4869-be93-6d7442b7d136.html &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-2120039603376517918?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/2120039603376517918'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/2120039603376517918'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/gli-avvocati-sciopero-il-23-e-24.html' title='Gli avvocati: &quot;Sciopero il 23 e 24 febbraio&quot;'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-3147808949156410341</id><published>2012-01-21T00:58:00.002+01:00</published><updated>2012-01-21T00:58:26.437+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DIRITTO DI FAMIGLIA'/><title type='text'>Cassazione: assegno di divorzio anche alla ex che lavora</title><content type='html'>Ha diritto all'assegno di divorzio da parte dell'ex marito anche la donna che lavora se durante il matrimonio il tenore può essere definitivo di "media agiatezza". Lo chiarisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 28824, depositata il 27 dicembre 2012. Secondo quanto scrive la prima sezione civile della Corte, non servono indagini particolarmente approfondite, basta conoscere i redditi. Infatti, l'assegno divorzile trova il suo presupposto nella inadeguatezza dei mezzi economici (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali e ogni altra utilità di cui può disporre) dal coniuge richiedente e specificamente nella insufficienza dei medesimi a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e nell'esigenza di un tendenziale ripristino della precedente condizione di equilibrio. Secondo la ricostruzione della vicenda che fa la Corte, l'uomo aveva proposto ricorso per sostenere la non indispensabile erogazione dell'assegno di divorzio: la donna lavorando percepiva un proprio reddito che gli permetteva di mantenere lo steso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. Non era quindi necessario un ulteriore assegno di mantenimento. Veniva poi eccepita la mancanza della prova relativa al tenore di vita precedentemente tenuto, sia sulle possibilità di continuare a mantenerlo dopo il divorzio solo con le proprie disponibilità economiche. Investita della questione, la Corte ha però rigettato il ricorso dell'uomo convalidando la decisione della Corte territoriale che ha correttamente valutato il divario tra i reddiri dei due coniugi ed ha stabilito che l'assegno divorzile deve essere comunque corrisposto in quanto esso trova il suo presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente e specificamente nella insufficienza dei medesimi a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e nell'esigenza di un tendenziale ripristino della precedente condizione di equilibrio. Il divario delle capacità reddituali tra i due ex coniugi, concretamente accertato è, infatti, tale da non consentire uno status economico uguale a quello tenuto in costanza di matrimonio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11363.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-3147808949156410341?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3147808949156410341'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3147808949156410341'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/cassazione-assegno-di-divorzio-anche.html' title='Cassazione: assegno di divorzio anche alla ex che lavora'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-1745823067235447016</id><published>2012-01-18T15:32:00.000+01:00</published><updated>2012-01-18T15:32:26.574+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CRONACA'/><title type='text'>Incidente Costa Concordia, è ora legittimo disdire una crociera per paura</title><content type='html'>Massimiliano Dona, segretario generale di UNC, Unione Nazionali Consumatori, ha dichiarato in un comunicato stampa che, a seguito del tragico incidente navale accaduto nei pressi dell'Isola del Giglio e che ha visto naufragare la Costa Concordia, sussistono i presupposti giuridici affinché coloro che hanno già prenotato una crociera con Costa Crociere o altre compagnie possano disdirla. Dona, anche lui avvocato, ha affermato che "il contratto con il quale si acquista una vacanza si fonda sulla legittima aspirazione ad un momento di spensieratezza", spensieratezza impossibile da ottenere per molti a motivo della recente sciagura, e per questo motivo si ha tutto il diritto di richiedere il rimborso di quanto versato per il viaggio al quale si vuole rinunciare. Paola Vinciguerra, presidente dell'Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico (Eurodap), sostiene che in momenti come questi si attiva un "meccanismo di identificazione" nel quale il viaggiatore, pur comprendendo razionalmente che le possibilità che un episodio del genere accada di nuovo siano pressoché nulle, irrazionalmente e inconsciamente tende ad identificare il mare con la morte, e per questo si schiera a favore di coloro che in questo periodo sono restii ad affrontare un viaggio in crociera. Massimiliano Dona ha inoltre concluso dicendo che tour operator e agenzie di viaggi non hanno il diritto di negare al consumatore un rimborso o la sostituzione di una vacanza con una che allo stato attuale delle cose sia più gradita, e che non possono neppure imporre l'accettazione di un buono da utilizzare in futuro per viaggi di altro genere a discapito di un eventuale rimborso immediato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11356.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-1745823067235447016?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1745823067235447016'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1745823067235447016'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/incidente-costa-concordia-e-ora.html' title='Incidente Costa Concordia, è ora legittimo disdire una crociera per paura'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-1073751046924108983</id><published>2012-01-17T16:15:00.000+01:00</published><updated>2012-01-17T16:15:20.923+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RIFORMA FORENSE'/><title type='text'>Abolire gli avvocati?</title><content type='html'>Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il Manifesto Unitario dell’Avvocatura contro le liberalizzazioni del governo e varato una mobilitazione della categoria. Come i taxisti, i farmacisti, notai o benzinai: tutti a difendere un orto sempre più parco di frutti, ma pur sempre cintato. È questa l’inevitabile considerazione. Poiché appartengo alla categoria, mal tollero di passare per l’ennesimo difensore di residuati fossili di antiche corporazioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che poi, non è che noi avvocati ci si debba mobilitare tanto: abbiamo un esercito di parlamentari che se indossano la toga al momento di votare, affossano qualsiasi riforma sgradita. Una ragionata ostilità contro l’avvocatura trova buone e facili argomentazioni. Nella professione legale regole apparentemente anacronistiche bloccano la strada a giovani capaci di affrontare con il piglio dei nativi digitali le vere sfide della competizione globale e della nuova società dell’informazione. Oggi a ventotto anni se ti va bene sei un praticante mal pagato o, se sei proprio bravo, fai l’avvocato presso qualche studio che ti fa trottare da mattino a sera per ottocento euro. Entri allora il mercato e la concorrenza, e si abroghino i minimi tariffari: chi non si adegua lasci il campo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che poi, non è che le liberalizzazioni possano modificare più di tanto l’attuale situazione, almeno per gli avvocati. Siamo circa 210 mila in Italia: più di 4 avvocati ogni 1000 abitanti, minorenni e infanti inclusi. A Torino, dove lavoro, c’è un avvocato ogni 150 abitanti, e non è che tutti e 150 vanno dall’avvocato. A Roma è peggio. Le tariffe? Il problema per chi inizia la professione (e non solo) è trovare i clienti e farsi pagare, non “quanto” farsi pagare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che poi in questa smania di deregolamentazione della professione non è che si riesca tanto a scorgere i vantaggi per i cittadini e in generale per l’’economia italiana. Se invece di 210 mila fossimo 400 mila, con in più le grandi società di capitali che finanziano “law firm” piene di aggressivi avvodipendenti, siamo sicuri che il pil italiano crescerebbe o che si ridurrebbero i costi per gli utenti della giustizia?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mi viene in mente il giudice che mentre ascolta l’arringa dell’avvocato pensa: «una causetta da nulla, che si sbrigherebbe in cinque minuti, si gonfia, se è affidata al fiato degli avvocati, peggio di un pallon volante. Se non ci fossero gli avvocati ci sarebbero meno cause. Perché i processi li metton su gli avvocati, coi loro cavilli e le loro bugie. E non ci sarebbero più nel processo le sottigliezze escogitate dai legulei: non ci sarebbero più questioni di competenza, né appelli, né ricorsi in cassazione. Se non ci fossero gli avvocati la giustizia si svolgerebbe alla buona… celermente».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qualcuno il pensiero l’avrà fatto: più che liberalizzarla, la professione andrebbe abolita. 400 mila avvocati che cosa faranno, se non cause su cause? Per pochi euro si potranno “adire le vie legali”, poi si vedrà; con buona pace della già sofferente macchina giustizia. Chi frequenta i tribunali vede denunce che generano processi il cui esito dovrebbe condurre in galera non l’imputato o il denunciante, ma il legale. Il lavoro dell’avvocato genera per lo Stato dei costi. Se si ragiona in termini meramente economici, di concorrenza e mercato, la professione non va affatto liberalizzata: al più va abolita. Oppure rigidamente regolamentata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E qui sta il punto.&lt;br /&gt;In epoca fascista il problema degli avvocati era apparentemente l’opposto di oggi: alla fine degli anni ’30 il regime voleva di fatto cancellare la libera professione, per statalizzarla. L’avvocato, o meglio la difesa del cittadino nel processo, doveva esser rappresentata da un funzionario dello Stato, al pari del Giudice (e del Pubblico Ministero oggi). Un bel vantaggio per uno stato autoritario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A opporsi in quel tempo difficile alle velleità del governo fascista fu tra gli altri Pietro Calamandrei. Nella sua prefazione all’edizione del 1938 di “Elogio dei giudici scritto da un avvocato” (libro straordinario sul quale tutti i legali dovrebbero sostenere un esame) egli spiega da par suo quali valori essenziali per la giustizia (e la democrazia) si celino dietro la professione di avvocato e quanto il concetto di indipendenza sia fondamentale.&lt;br /&gt;Ebbene, che si sia a favore o fieramente contrari alle modeste proposte di deregolamentazione del governo Monti, è sorprendente come le ragioni di Calamandrei siano straordinariamente attuali. Oggi a riformar l’avvocatura non è un regime autoritario di natura politica, ma, con modalità contraria, la miope fede nel mercato e nella concorrenza. E sì che mercato e concorrenza non stanno dando il meglio di sè.&lt;br /&gt;Leggendo le parole di Calamandrei scritte nel 1938 si comprende come sia una iattura per la giustizia, e non per gli avvocati, tanto il tentativo di trasformare l’avvocato in un burocrate statale, quanto la miope visione di una professione legata unicamente al profitto, con un dichiarato asservimento a logiche imprenditoriali, di mercato e di concorrenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scriverebbe oggi Pietro Calamandrei: il tramite necessario attraverso il quale la giustizia viene a contatto con i cittadini è, prima che il giudice, l’avvocato. Chi chiede giustizia e chi subisce ingiustizia, può non conoscere il nome del proprio giudice, ma deve conoscere il proprio avvocato, e aver fede in lui come in un amico liberamente scelto. E chi volesse trasformar l’avvocato in un imprenditore votato esclusivamente al profitto e sottoposto alle regole del mercato, con ciò non soltanto chiuderebbe il varco alla comprensione umana che segue la libera elezione delle amicizie, ma chiuderebbe altresì la sola porta attraverso la quale può passare la fiducia nella giustizia dello Stato. Perchè una delle virtù dell’avvocato, diceva ancora Calamandrei, è la tendenza, inversa a quella dei giudici, “ad ammollire sotto la fiamma del sentimento il duro metallo delle leggi, per meglio formarle sulla viva realtà umana”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma questa virtù, al di là della tecnica e della preparazione, dell’efficienza e della convenienza economica, è data solo dalla passione, dalla generosa lotta per il giusto e dalla ribellione ad ogni soperchieria. Dubito che queste caratteristiche, pur presenti, siano oggi chiaramente riconoscibili nell’avvocatura, e di ciò siamo noi avvocati i primi responsabili: ma non vi è dubbio che la blanda deregolamentazione dell’avvocatura proposta dal governo null’altro sia se non una certificazione al ribasso. A motivare gli interventi vi è solo la salvifica autorità del mercato e della concorrenza: troppo poco per legittimare interventi su di un ingranaggio fondamentale della giustizia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Solo là dove gli avvocati sono indipendenti, i giudici sono imparziali; solo là dove gli avvocati sono rispettati, sono onorati i giudici (ancora Calamandrei). Non credo sia necessario gridare all’attentato alla professione per i provvedimenti annunciati, ma è certo che dove si riduce la professione di avvocato a mero agente economico mosso da logiche imprenditoriali – come a mero burocrate dello Stato – lì la missione di render giustizia sarà più ardua, se non impossibile. E con ciò passerò inevitabilmente come il difensore di anacronistici privilegi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilpost.it/carloblengino/2012/01/17/abolire-gli-avvocati/&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-1073751046924108983?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1073751046924108983'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1073751046924108983'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/abolire-gli-avvocati.html' title='Abolire gli avvocati?'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-3307389414066840775</id><published>2012-01-17T16:07:00.002+01:00</published><updated>2012-01-17T16:07:37.033+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='GIUSTIZIA'/><title type='text'>Severino: nove milioni di cause arretrate, troppi 2mila uffici giudiziari, taglieremo</title><content type='html'>ROMA - Il ministro della Giustizia Paola Severino, nella sua comunicazione alla Camera sullo stato della giustizia, ha espresso «forti preoccupazioni sia in ordine all'enorme mole dell'arretrato da smaltire che, al 30 giugno 2011, è pari a quasi 9 milioni di processi (5,5 milioni per il civile e 3,4 per il penale)». Il ministro si è detto preoccupato per i «tempi medi di definizione» dei processi pari a 2.645 giorni nel civile e 1.753 nel penale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Troppi uffici giudiziari. «Il Paese non può permettersi oltre 2000 uffici giudiziari allocati in 3000 edifici», ha detto il ministro. Una materia su cui il governo procederà, ha assicurato Severino, «alla riduzione del numero degli uffici e alla razionalizzazione dei relativi assetti territoriali», ma senza «spazzare via presidi di legalità» e con «equilibrio e pacatezza, cercando parametri oggettivi che sappiano tenere lontani gli egoismi localistici e soddisfare le esigenze si efficienza del sistema».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il ritardo nella definizione dei processi dinanzi alle Corti di appello, quindi di secondo grado, è un altro motivo di preoccupazione del ministro, che parla di «entità ormai stratosferica e sempre crescente» degli indennizzi per la giustizia-lumaca. Severino, che sta parlando alla Camera sullo stato della giustizia, rileva che per i risarcimenti della legge Pinto, si è passati dai cinque milioni di euro del 2003, ai 40 milioni del 2008 per giungere ai circa 84 milioni del 2011.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«L'inefficienza della giustizia civile italiana può essere misurata in termini economici come pari all'1% del Pil», ha continuato Severino, ricordando il dato fornito nel 2011 dalla Banca d'Italia. Se a questo si aggiunge «la durata stimata per il recupero del credito commerciale pari a 1210 giorni», ha sottolineato il ministro, «si coglie la misura di quanto ciò incida negativamente sulle nostre imprese».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Custodia cautelare. Alla custodia cautelare si deve fare ricorso solo quando ogni altra alternativa è impraticabile e quando le circostanze lo richiedono. Lo ha sottolineato, in sintesi, il Guardasigilli. «Sulla necessità che la delicata e complessa valutazione delle esigenze cautelari sia improntata a criteri di estrema prudenza - ha concluso - condivido le preoccupazioni pubblicamente manifestate dal primo presidente della Corte di Cassazione».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=177401&amp;sez=ITALIA&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-3307389414066840775?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3307389414066840775'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3307389414066840775'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/severino-nove-milioni-di-cause.html' title='Severino: nove milioni di cause arretrate, troppi 2mila uffici giudiziari, taglieremo'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-328386832502533176</id><published>2012-01-16T18:38:00.000+01:00</published><updated>2012-01-16T18:38:38.231+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='GIUSTIZIA'/><title type='text'>Cassazione. Processo lumaca? Va risarcita anche la parte che ha perso la causa</title><content type='html'>Intervenendo ancora una volta in materia di riparazione del danno per l'eccessiva durata dei processi (articolo 2 Legge 24 marzo 2001, n. 89) la Corte di Cassazione ha ricordato che il diritto all'equa riparazione spetta tutte le parti e non soltanto quella che è risultata vittoriosa. Come spiega la Corte (sesta sezione civile, sentenza n. 35/2012) la violazione del termine di durata ragionevole del processo fa sorgere il diritto alla riparazione anche alla parte che ha perso la causa. Non solo: tale diritto prescinde anche dalla consistenza economica e dall'importanza del giudizio. Unica eccezione è quella in cui si dimostri che il soccombente ha promosso una lite temeraria o ha resistito in giudizio al solo scopo "di perseguire proprio il perfezionamento del diritto alla riparazione". Implicitamente la Corte non fa che richiamare la portata del secondo comma dell'articolo 2 della legge 89 secondo cui il giudice deve considerare la complessità del caso e, in relazione ad essa, il comportamento delle parti. Per il resto secondo la Corte risulta del tutto irrilevante, la eventuale consapevolezza, da parte di chi fa la richiesta di equa riparazione, della scarsa probabilità di successo della sua iniziativa giudiziaria.&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11338.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-328386832502533176?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/328386832502533176'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/328386832502533176'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/cassazione-processo-lumaca-va-risarcita.html' title='Cassazione. Processo lumaca? Va risarcita anche la parte che ha perso la causa'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-1199659287900986939</id><published>2012-01-16T18:28:00.003+01:00</published><updated>2012-01-21T01:05:14.753+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='FORMAZIONE FORENSE'/><title type='text'>Corso di Formazione di Alta Specializzazione sul Trust - Milano 23 Febbraio 2012</title><content type='html'>&lt;a class="title" href="http://cralavvocati.blogspot.com/2012/01/corso-di-alta-specializzazione-sul.html"&gt;&lt;/a&gt;  &lt;b&gt;8 lezioni da 4&amp;nbsp; Durata: 32 Ore&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;23 Febbraio 2012&lt;/b&gt; dalle ore 14.30 – 18.30 &lt;br /&gt;&lt;b&gt;24 Febbraio 2012&lt;/b&gt; dalle ore 14.30 – 18.30&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;b&gt;29 Febbraio 2012&lt;/b&gt; dalle ore 14.30 – 18.30 &lt;br /&gt;&lt;b&gt;01 Marzo 2012 &lt;/b&gt;dalle ore 14.30 – 18.30&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;b&gt;08 Marzo 2012 &lt;/b&gt;dalle ore 14.30 – 18.30&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;b&gt;09 Marzo 2012&lt;/b&gt; dalle ore 14.30 – 18.30&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;b&gt;12 Marzo 2012 &lt;/b&gt;dalle ore 14.30 – 18.30&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;b&gt;13 Marzo 2012&lt;/b&gt; dalle ore 14.30 – 18.30 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;Programma Primo Livello &lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;Cenni storici ed inquadramento giuridico&lt;br /&gt;Ratifica della Convenzione dell’Aja&lt;br /&gt;Disponente - Beneficiario - Trustee - Guardiano&lt;br /&gt;Analisi dei principali articoli della Convenzione dell’Aja&lt;br /&gt;Trust interni e Legge regolatrice&lt;br /&gt;Norme imperative italiane &lt;br /&gt;- Par condicio creditorum - Revocatoria e Simulazione&lt;br /&gt;- Legittima&lt;br /&gt;Profili notarili - formalità&lt;br /&gt;Principali applicazioni pratiche&lt;br /&gt;Trust in ambito familiare:&lt;br /&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Disabilità &lt;br /&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Separazione e divorzio &lt;br /&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Coppie di fatto&lt;br /&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Tutela di minori ed anziani&lt;br /&gt;Trust Onlus&lt;br /&gt;Trust in ambito commerciale &lt;br /&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Responsabilità professionale &lt;br /&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Passaggio generazionale&lt;br /&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Trust di garanzia&lt;br /&gt;Confronto tra Trust ed Istituti affini&lt;br /&gt;Fondo patrimoniale&lt;br /&gt;Polizza Vita&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;Programma Secondo livello&lt;/b&gt;&lt;/u&gt; &lt;span _mce_style="text-decoration: underline;" style="text-decoration: underline;"&gt;&lt;b&gt;- 6 Aprile 2012&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gestione amministrativa e contabile del Trust e del Trustee&lt;br /&gt;Libro eventi&lt;br /&gt;Rendicontazione:&lt;br /&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Beneficiari di reddito&lt;br /&gt;-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Beneficiari di capitale&lt;br /&gt;Analisi delle circolari del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili&lt;br /&gt;Dichiarazione dei redditi&lt;br /&gt;Antiriciclaggio&lt;br /&gt;Fiscalità del Trust&lt;br /&gt;Analisi della normativa, prassi e giurisprudenza&lt;br /&gt;Fiscalità diretta sui redditi del fondo in Trust&lt;br /&gt;Fiscalità indiretta - Trasferimneti al Trustee ed ai Beneficiari: Imposte di donazione, registro, ipotecarie e catastali&lt;br /&gt;Analisi dello studio del Consiglio Nazionale del Notariato&lt;br /&gt;Atto istitutivo del Trust&lt;br /&gt;Esempi ed analisi delle principali disposizioni dell’atto istitutivo&lt;br /&gt;Premesse&lt;br /&gt;Irrevocabilità&lt;br /&gt;Durata&lt;br /&gt;Nomina e cambio del Trustee&lt;br /&gt;Beneficiari di redditi e di capitale&lt;br /&gt;Nomina e cambio del Guardiano&lt;br /&gt;Poteri e limiti del Trustee&lt;br /&gt;Richieste da parte di legittimari &lt;br /&gt;Modifiche all’atto istitutivo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size: x-small;"&gt;Docenti:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span class="yiv1524822461Apple-style-span"&gt;&lt;b&gt;Dott. Marco Salvatore&lt;/b&gt; - Presidente Commissione Normative a Tutela del Patrimonio dell'ODCEC di Milano&lt;/span&gt;&lt;span class="yiv1524822461Apple-style-span"&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span class="yiv1524822461Apple-style-span"&gt;&lt;b&gt;Dott.  Carmine Carlo&lt;/b&gt;  - Presidente MPO Trustee S.p.A. - membro Associazione Il  Trust in  Italia e della Commissione&amp;nbsp;Normative a Tutela del Patrimonio  dell'ODCEC  di Milano&lt;/span&gt;&lt;span class="yiv1524822461Apple-style-span"&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span class="yiv1524822461Apple-style-span"&gt;&lt;b&gt;Avv. Simone Forte &lt;/b&gt;- Consigliere MPO Trustee S.p.A. - membro Associazione Il Trust in Italia&lt;/span&gt;&lt;span class="yiv1524822461Apple-style-span"&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span class="yiv1524822461Apple-style-span"&gt;&lt;b&gt;Dott. Mario Cerrito &lt;/b&gt;- Consigliere MPO Trustee S.p.A.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="yiv1524822461Apple-style-span"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;Attestato a fine corso &lt;br /&gt;Materiale didattico fornito in sede&lt;br /&gt;Casi pratici&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span _mce_style="text-decoration: underline;" style="text-decoration: underline;"&gt;Corsi : &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Corso Primo Livello&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; € 1.200&amp;nbsp; - 32 ore &lt;br /&gt;Corso Secondo Livello&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; € 1.200&amp;nbsp; - 32 ore&lt;br /&gt;Intero corso&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; € 2.000&amp;nbsp; - 64 ore&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-SxbicUdBnpQ/TxRPo6GYukI/AAAAAAAAAUE/ne7ivc4k-DA/s1600/CRAL.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-SxbicUdBnpQ/TxRPo6GYukI/AAAAAAAAAUE/ne7ivc4k-DA/s1600/CRAL.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&lt;b&gt;SEGRETERIA&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;b&gt; ORGANIZZATIVA &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;CRAL AVVOCATI&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;dalle ore 10:00 alle ore 19:00&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;tel. &amp;nbsp; 02 45074008&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;info&amp;nbsp; 338 4722823&lt;br /&gt;info&amp;nbsp; 331 9664545&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;b&gt;!!Contattare per la disponibilità dei posti.&lt;/b&gt;!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-6VmanoTfQ58/TxRPgjtiH-I/AAAAAAAAAT8/XRH1-Qwgm5c/s1600/trustee.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"&gt;&lt;img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-6VmanoTfQ58/TxRPgjtiH-I/AAAAAAAAAT8/XRH1-Qwgm5c/s1600/trustee.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;Sede Corso&lt;br /&gt;&lt;b&gt;MPO TRustee spa&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Via Saffi 23&lt;br /&gt;20123 Milano&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.mpotrustee.it/"&gt;&lt;b&gt;www.mpotrustee.it&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-1199659287900986939?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1199659287900986939'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1199659287900986939'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/corso-di-alta-specializzazione-sul.html' title='Corso di Formazione di Alta Specializzazione sul Trust - Milano 23 Febbraio 2012'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-SxbicUdBnpQ/TxRPo6GYukI/AAAAAAAAAUE/ne7ivc4k-DA/s72-c/CRAL.jpg' height='72' width='72'/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-5631289641687267046</id><published>2012-01-13T23:06:00.002+01:00</published><updated>2012-01-13T23:06:41.098+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DEONTOLOGIA'/><title type='text'>Cassazione: sanzione disciplinare al notaio che redige troppi atti. Deve dimostrare di averli letti</title><content type='html'>Rischia la sanzione disciplinare il notaio che redige troppi atti se non riesce a dimostrare di aver avuto il tempo effettivo di leggerli tutti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione spiegando che è irrilevante il fatto che vi sia un ottimo supporto organizzativo del team di studio. L'avvertimento arriva dalla terza sezione civile (sentenza n. 28023 depositata il 21 dicembre scorso) che spiega come la fretta sia incompatibile con l'attività notarile ed essa è ben deducibile presuntivamente se il tempo dedicato alla formazione dell'atto non è sufficiente neppure alla lettura integrale dell'atto stesso. In questo caso è onere del notaio provare la corretta esecuzione delle varie operazioni. Secondo la ricostruzione della vicenda fatta dai giudici di legittimità, la Commissione Regionale di disciplina del notariato per i distretti Marche ed Umbria, aveva applicato a un notaio la sanzione pecuniaria di Euro 10.000,00, avendo accertato l'illecito disciplinare (ex art. 47, co. 2, codice deontologico) per aver violato il principio della personalità e di qualità della prestazione (comportamento desumibile dall'eccessivo numero di atti redatti, sintomatico di una frettolosa ed inadeguata indagine della volontà delle parti e di una frettolosa lettura degli atti). La corte di appello di Ancona, adita dal notaio, con sentenza, revocava il provvedimento disciplinare, sottolineando la necessità di una prova specifica circa la frettolosità di redazione. La struttura materiale dell'atto, aveva spiegato la Corte di Appello, non deve essere praticata mediante impiego di energia manuale del notaio, bastando la sua direzione e che non era dimostrato nella fattispecie che la lettura degli atti fosse stata frettolosa ed inadeguata. Il Consiglio distrettuale notarile di Ancona, proponeva così ricorso per Cassazione. Investita della questione la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Consiglio, ha ribadito che "l'attività professionale del notaio è contrassegnata da un'assoluta personalità ed indelegabilità delle proprie funzioni, come rilevasi da una serie di norme. La L. n. 89 del 1913, art. 47 statuisce che il notaio indaga sulla volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto, cui è strettamente connessa la lettura, atteso che è in questa fase, contrassegnata dalla contemporanea presenza delle parti, che emerge il riscontro finale della corretta individuazione di tale volontà e dell'adeguata trasposizione nel testo predisposto" (...) la frettolosità è incompatibile con l'attività notarile ed essa è ben deducibile presuntivamente allorquando il tempo dedicato alla formazione dell'atto non sia sufficiente neppure alla lettura integrale dell'atto stesso. In questo caso è onere del notaio provare la corretta esecuzione delle varie operazioni. La corte di merito - ha conclusivamente affermato al Corte - non si è attenuta a tali principi, giacchè se è vero che la normativa vigente non prescrive una contestualità o sequenzialità diretta tra le fasi di indagine della volontà delle parti, di redazione dell'atto, e di lettura dello stesso, cosicchè tali fasi possono dispiegarsi anche in modo intermittente, con intervalli tra una fase ed un'altra, anche per la riflessione delle parti, tuttavia la sequenza dei tempi deve essere tale da consentire la personale e completa esecuzione di tutte le operazioni da parte del notaio. Nè il supporto organizzativo di studio del notaio, per quanto efficiente, può valere ad esentare il notaio dai suoi doveri di diligenza ed accuratezza della prestazione, ad altri non delegabili".&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11326.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-5631289641687267046?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5631289641687267046'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5631289641687267046'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/cassazione-sanzione-disciplinare-al.html' title='Cassazione: sanzione disciplinare al notaio che redige troppi atti. Deve dimostrare di averli letti'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-2020603427081415356</id><published>2012-01-12T23:49:00.001+01:00</published><updated>2012-01-12T23:55:28.851+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CRONACA'/><title type='text'>La truffa degli incidenti Arrestato un avvocato False pratiche, indagati anche 5 medici ospedalieri</title><content type='html'>La brutta sorpresa lo attendeva al ritorno dalla settimana bianca a Madonna di Campiglio. Fabrizio Spallotta, avvocato di 39 anni molto conosciuto a Velletri e specializzato in incidenti stradali, ha trovato i carabinieri davanti alla sua abitazione: è stato arrestato per truffa alle assicurazioni - uno specifico articolo del Codice penale per contrastare questo genere di raggiri ai danni delle compagnie e concorso in falso ideologico. Secondo gli investigatori del Gruppo di Frascati il professionista, ora ai domiciliari, gestiva un traffico di falsi risarcimenti richiesti e ottenuti per incidenti mai avvenuti ai Castelli oppure per l’ aggravamento, anch’ esso falso, delle condizioni delle vittime di scontri e tamponamenti. Secondo i carabinieri, guidati dal colonnello Rosario Castello, l’ avvocato incassava 5-10 mila euro a pratica, ricompensando poi 5 medici ortopedici compiacenti che sono stati indagati e sospesi per due mesi dagli ospedali di Albano e Velletri. Sotto indagine ci sono anche alcune persone che hanno beneficiato di una parte dei risarcimenti dopo aver recitato la parte dei finti infortunati. Fra questi anche una donna, vittima d’ usura, che due anni fa era debitrice di alcune migliaia di euro nei confronti di una strozzina poi arrestata dai militari dell’ Arma nell’ operazione Fake Pay. A quest’ ultima, nel giugno scorso gli investigatori hanno sequestrato beni immobili per due milioni di euro sempre a Velletri: era stata lei a convincere la vittima d’ usura a rivolgersi all’ avvocato per falsificare un incidente stradale, ottenere il risarcimento e saldare così il suo debito. «Non escludiamo che questa fosse una prassi usata anche per altri debitori», spiegano i carabinieri che fino a oggi hanno esaminato un centinaio di pratiche gestite dall’ avvocato che ha ottenuto i risarcimenti sempre dalle agenzie della stessa compagnia, l’ Alliance. Per ora si è accertato che 40 incidenti erano falsi. Il compito dei medici indagati, in molti casi, era anche quello di aumentare i giorni di prognosi dei pazienti - che non hanno mai visitato - fino a 50-60 giorni rispetto al primo referto del pronto soccorso. In questo modo lievitavano anche le richieste di risarcimento danni. Sempre secondo i carabinieri, in due anni - da quando cioè è scattata l’ operazione, denominata «Crash» - l’ avvocato avrebbe incassato circa un milione di euro. «Lui tratteneva quasi tutti i soldi - concludono gli investigatori dell’ Arma - ai clienti in buonafede consegnava contanti o altri assegni con cifre minori. Anche perché molti degli infortunati erano ignari che i loro referti erano stati "appesantiti" con falsi certificati medici». Il sospetto è che il giro sia molto più vasto e possa coinvolgere anche qualche perito assicurativo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://archiviostorico.corriere.it/2012/gennaio/11/truffa_degli_incidenti_Arrestato_avvocato_co_10_120111013.shtml&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-2020603427081415356?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/2020603427081415356'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/2020603427081415356'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/la-truffa-degli-incidenti-arrestato-un.html' title='La truffa degli incidenti Arrestato un avvocato False pratiche, indagati anche 5 medici ospedalieri'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-6239795997259807050</id><published>2012-01-12T19:26:00.003+01:00</published><updated>2012-01-12T19:29:30.977+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='GIUDICE DI PACE'/><title type='text'>Giudici di pace, sedi ridotte del 75% (LINK COMPLETO)</title><content type='html'>Un'operazione di forte impatto. Che porta alla soppressione, prima, e all'accorpamento, poi, di 674 uffici del giudice di pace su 846. Approvato prima di Natale, lo schema di decreto legislativo, solo la prima tappa della nuova geogrfia giudiziaria, sulla distribuzione territoriale della magistratura onoraria scopre ora le carte sul dettaglio degli uffici che saranno cancellati. L'obiettivo è quello di recuperare risorse, sia di giudici (1.944) sia di personale (2.104), da destinare a una più equilibrata presenza sul territorio. L'identificazione è stata fatta dai tecnici della Giustizia attraverso un procedimento in più fasi che ha permesso di individuare carichi di lavoro mediamente sostenibili. Al di sotto dei quali già si segnalava una situazione di potenziale inefficienza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Di certo la pubblicazione dell'elenco è destinata a riaccendere le polemiche che hanno accompagnato in maniera anche intensa questi primi mesi di lavoro del ministero della Giustizia sull'esercizio della delega affidatagli dal Parlamento nell'ambito degli interventi per il rilancio dell'economia. I campanilismi, nelle prossime settimane quando il testo sarà esaminato da Camera e Senato, torneranno certo a farsi sentire.&lt;br /&gt;documenti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma in una certa misura uno schermo era già stato allestito dalla stessa delega e ora recepito in pieno: gli enti locali che intenderanno conservare la presenza dell'ufficio del giudice di pace inserito nell'elenco dei tagli dovranno farsi avanti e dichiarare di essere pronti a sostenere tutte le spese di funzionamento. La richiesta dovrà essere avanzata entro 60 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale del ministero delle tabelle con la lista definitiva delle sedi da tagliare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Forte sarà la protesta degli avvocati. Con l'Oua che proprio ieri ha reso nota una sua proposta che punta alla conservazione delle sedi attuali. Maurizio De Tilla, presidente dell'Organismo, mette l'accento sull'inutilità delle soppressioni osservando che «l'accorpamento con sedi giudiziarie più grandi, invece di realizzare un'accelerazione del processo e la conseguente riduzione dei tempi dei giudizi, determinerebbe solo un intasamento dei tribunali maggiori». Meglio sarebbe, invece, trasformare i piccoli uffici in sedi a elevata tecnologia con conseguente riduzione del 30-40% del personale esistente.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;LINK COMPLETO&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;a href="http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/01/accorpamenti-giudici-pace.pdf?uuid=eb7e8b22-3d40-11e1-b55b-ca7939e5b0b0"&gt;http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/01/accorpamenti-giudici-pace.pdf?uuid=eb7e8b22-3d40-11e1-b55b-ca7939e5b0b0&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-6239795997259807050?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6239795997259807050'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6239795997259807050'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/giudici-di-pace-sedi-ridotte-del-75.html' title='Giudici di pace, sedi ridotte del 75% (LINK COMPLETO)'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-5051142439274506212</id><published>2012-01-12T18:54:00.000+01:00</published><updated>2012-01-12T18:54:37.164+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='GIUDICE DI PACE'/><title type='text'>Giudici di pace: oggi sul Sole 24 Ore la mappa delle 674 sedi che vengono cancellate</title><content type='html'>Sono 674 gli uffici del giudice di pace che verranno soppressi in tutta Italia. "Il Sole 24 Ore" oggi in edicola pubblica la mappa delle sedi da cancellare contenuta nello schema di decreto legislativo, approvato prima di Natale, sulla nuova distribuzione territoriale della magistratura onoraria. Si tratta degli uffici che verranno accorpati in altri più grandi e comunque già esistenti, a meno che i Comuni in cui si trovano non ne garantiscano direttamente il funzionamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'obiettivo è quello di recuperare risorse, sia di giudici (1.944) sia di personale (2.104), da destinare a una più equilibrata presenza sul territorio. Viene cancellata, di fatto, la competenza extramandamentale per farla invece coincidere – in assenza di un intervento delle amministrazioni comunali - con il circondario del tribunale che è destinato ad assorbire la gran parte delle sedi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-12/giudici-pace-oggi-sole-084553.shtml?uuid=AaQnp7cE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-5051142439274506212?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5051142439274506212'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5051142439274506212'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/giudici-di-pace-oggi-sul-sole-24-ore-la.html' title='Giudici di pace: oggi sul Sole 24 Ore la mappa delle 674 sedi che vengono cancellate'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-6372738879928017727</id><published>2012-01-11T20:21:00.002+01:00</published><updated>2012-01-11T20:21:59.811+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DEONTOLOGIA'/><title type='text'>Avvocati-arbitri: nuovi canoni deontologici per garantirne l’indipendenza</title><content type='html'>Il ruolo di arbitro non potrà essere assunto da chi abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti. Il principio è stato stabilito dal Consiglio nazionale forense (CNF) che ha approvato nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2011 (circ. 2-C-2012) le modifiche all’art. 55 del codice deontologico forense dettate da esigenze di coordinamento ed omogeneità con i contenuti del successivo e recentemente introdotto art. 55bis in materia di profili deontologici del mediatore (si veda l’articolo pubblicato su questo sito).&lt;br /&gt;L’inserimento di quest’ultimo articolo si era reso necessario al fine di integrare i profili lacunosi delle previsioni normative inerenti l’istituto della mediazione (D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010). I citati provvedimenti omettono, infatti, di garantire, mediante un’adeguata conformazione della figura del mediatore, che i privati non subiscano irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro offerti in valutazione per assentire o rifiutare l’accordo conciliativo, rispetto a quelli suscettibili, nel prosieguo, di essere evocati in giudizio.&lt;br /&gt;Ora l’impegno redazionale è consistito nel superare le evidenti incongruenze deontologiche ingeneratesi fra le pur due differenti figure, arbitro e mediatore.&lt;br /&gt;Pertanto in perfetta analogia con quanto postulato per quest’ultimo, il riformulato art. 55 ora prevede&lt;br /&gt;che l’avvocato non può assumere la funzione di arbitro quando:&lt;br /&gt;a) abbia in corso rapporti professionali con una delle parti;&lt;br /&gt;b) abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti;&lt;br /&gt;c) se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri declinate dall’art. 815, primo comma, del codice di procedura civile (interesse dell’arbitro nella causa, inimicizia con una delle parti, assenza di qualifiche convenute espressamente dalle parti…).&lt;br /&gt;Una “offerta” ed una “garanzia” maggiore, dunque, che possono inquadrarsi nell’ambito della stessa responsabilità sociale dell’avvocato chiamato a svolgere la delicata funzione di compositore degli interessi delle parti e pronunciare la decisione finale.&lt;br /&gt;Si prevede poi il divieto di accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.&lt;br /&gt;Resta fermo l’obbligo di comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.&lt;br /&gt;Infine, si vieta all’avvocato che ha svolto l’incarico di arbitro di intrattenere rapporti professionali con una delle parti:&lt;br /&gt;a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;&lt;br /&gt;b) se l’oggetto dell’attività non è diverso da quella del procedimento stesso.&lt;br /&gt;Il divieto si estende altresì ai professionisti soci o associati o che esercitino negli stessi locali.&lt;br /&gt;http://www.diritto.it/docs/5088031-avvocati-arbitri-nuovi-canoni-deontologici-per-garantirne-l-indipendenza?source=1&amp;tipo=news#&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-6372738879928017727?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6372738879928017727'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6372738879928017727'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/avvocati-arbitri-nuovi-canoni.html' title='Avvocati-arbitri: nuovi canoni deontologici per garantirne l’indipendenza'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-3383125260643878905</id><published>2012-01-11T16:45:00.000+01:00</published><updated>2012-01-11T16:45:52.132+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RISARCIMENTO DANNI'/><title type='text'>Rumori intollerabili e limiti normativi</title><content type='html'>Comprar casa in condominio e solamente dopo accorgersi che l’appartamento è inondato da rumori d’ogni genere; chissà quante volte è capitato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel caso risolto dalla Cassazione con la sentenza n. 26898 del 14 dicembre 2011, una condomina, promuovendo una causa, aveva lamentato l’intollerabilità delle immissioni rumorose provenienti dall’impianto d’ascensore&lt;br /&gt;Secondo l’attrice, esse erano intollerabili ai sensi di quanto disposto dal d.p.c.m. del 14 novembre 1997 e da quello del successivo 5 dicembre.&lt;br /&gt;Il classico caso di immissioni intollerabili ai sensi dell’art. 844 c.c., a mente del quale:&lt;br /&gt;Il proprietario di un fondo non puo’ impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilita’, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.&lt;br /&gt;Nell’applicare questa norma l’autorita’ giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprieta’. Può tener conto della priorità di un determinato uso.&lt;br /&gt;La domanda della comproprietaria veniva accolta dal giudice di primo grado: l’ascensore era troppo rumoroso ed il condominio doveva porvi rimedio.&lt;br /&gt;Di diverso avviso il giudice d’appello adito dalla compagine.&lt;br /&gt;Secondo la Corte del gravame, infatti, sebbene i rumori esistessero, essi non erano intollerabili e comunque non si potevano utilizzare come parametri di riferimento quelli contenuti nei suindicati decreti in quanto, tra le altre cose, successivi all’installazione dell’impianto.&lt;br /&gt;RumoriDa qui il ricorso per Cassazione della condomina; ricorso che ha portato ad un ribaltamento della decisione resa in appello.&lt;br /&gt;Il motivo fondamentale ruota attorno al concetto di intollerabilità ed al ricorso ai parametri obiettivi contenuti nei d.p.c.m. al fine della sua valutazione.&lt;br /&gt;Secondo gli ermellini, infatti, i limiti normativi di rumorosità da osservarsi nella costruzioni degli impianti di ascensore, ancorché sopravvenuti alla realizzazione dell’edificio ed alla installazione dell’ascensore, in quanto evidentemente finalizzati a contenere l’impatto acustico nell’ambito di ambienti circoscritti (quali i fabbricati condominiali), a salvaguardia del diritto alla salute delle persone direttamente esposte alle emissioni in questione, ben possono essere assunti quali obiettivi parametri, ai fini del giudizio ex art. 844 c.c. di tollerabilità delle immissioni, valutazione che va compiuta all’attualità (Cass. 14 dicembre 2011 n. 26898).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://condominiale.lavorincasa.it/2012/01/rumori-intollerabili-e-limiti-normativi/&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-3383125260643878905?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3383125260643878905'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3383125260643878905'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/rumori-intollerabili-e-limiti-normativi.html' title='Rumori intollerabili e limiti normativi'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-7244217638093215834</id><published>2012-01-10T09:36:00.002+01:00</published><updated>2012-01-10T09:36:50.987+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DEONTOLOGIA'/><title type='text'>Sanzionato il legale che offende il giudice, anche se interviene la remissione della querela</title><content type='html'>Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, a seguito della ricezione del verbale trasmessogli dal giudice dell’udienza dibattimentale, procedeva disciplinarmente a carico di un avvocato per la violazione degli artt. 12 e 38 del R.D.L. 1578/1933, per avere, quale difensore di parte civile in un procedimento penale, pronunziato espressioni ingiuriose, non pertinenti né finalizzate alla difesa, nei confronti di due magistrati, il P.M., titolare delle indagini preliminari ed il Giudice del Lavoro, che si era occupato in diversa sede e sotto altro profilo della stessa vicenda. Le espressioni utilizzate avevano indubbiamente un contenuto improprio ed inconferente nonostante i ripetuti solleciti del Giudice del dibattimento e del Pubblico Ministero in udienza.&lt;br /&gt;Pertanto, al legale incolpato, pur deducendo di aver accettato la remissione della querela già sporta contro di lui dal Giudice del lavoro, veniva irrogata la sanzione della censura. Successivamente il Consiglio Nazionale Forense applicò la minore sanzione dell’avvertimento, osservando che le intervenute remissioni delle querele da parte di entrambi i magistrati offesi, comportassero un ridimensionamento della gravità dell’addebito, almeno sotto il profilo psicologico.&lt;br /&gt;Con sentenza del 30 dicembre 2011, n. 30170, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, cui l’avvocato “sanzionato” si è rivolto, hanno affermato che i rapporti tra&lt;br /&gt;difesa ed accusa, per quanto conflittuali e antitetici, devono comunque essere improntati nel rispetto e nella reciproca correttezza. Le offese pronunciate dall’avvocato risultano contrarie alla dignità ed al decoro professionale. Risulta, poi, infondata l’altra eccezione avanzata dal professionista secondo cui non risulterebbe provato lo sconcerto dei presenti in aula dovuto al battibecco: ma “lo strepitus fori – affermano gli Ermellini – non costituisce un requisito per l’irrogazione della sanzione disciplinare, né circostanza integrante alcun elemento dell’illecito deontologico, ma piuttosto può costituire una aggravante della incresciosa condotta”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.diritto.it/docs/5088023-sanzionato-il-legale-che-offende-il-giudice-anche-se-interviene-la-remissione-della-querela?source=1&amp;tipo=news#&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-7244217638093215834?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/7244217638093215834'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/7244217638093215834'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/sanzionato-il-legale-che-offende-il.html' title='Sanzionato il legale che offende il giudice, anche se interviene la remissione della querela'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-1025785151732030672</id><published>2012-01-10T09:22:00.002+01:00</published><updated>2012-01-10T09:22:13.399+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RISARCIMENTO DANNI'/><title type='text'>Vacanze invernali rovinate? Ecco i consigli dell'ADUC</title><content type='html'>Anche quest'anno, nonostante la crisi, molti italiani hanno deciso di non rinunciare alla settimana bianca e di trascorrere le vacanze invernali sulla neve. Ma non sempre le cose sono andate per il verso giusto per via di disservizi riscontrati sul luogo di villeggiatura, promesse non mantenute dall'agenzie turistiche e quant'altro. L'ADUC ha messo a punto una breve guida su come ottenere rimborsi e risarcimenti a fronte del danno subito per la vacanza rovinata. Per quanto riguarda i rimborsi, l'associazione ricorda che si possono ottenere per le spese effettuate, per la mancata prestazione di servizi e anche per i giorni di vacanza non usufruiti; è fondamentale però che la richiesta pervenga al tour operatore o all'agenzia entro 10 giorni lavorativi dalla data di rientro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando alla stessa tutto ciò che può essere utili ai fini della contestazione, come depliant, foto e filmati del luogo, copia del contratto stipulato, denunce per furti o danneggiamenti, certificati medici in caso di infortuni, testimonianze e dichiarazioni scritte. Anche nel caso in cui l'esito della richiesta sia negativo, si può trovare una soluzione ricorrendo al Giudice di Pace. Oltre al rimborso, è in alcuni casi possibile ottenere anche un risarcimento per danno, in particolar modo se la vacanza era in relazione a qualche evento speciale, come il viaggio di nozze, o se era relativa all'unico periodo di ferie disponibile durante l'anno. L'ADUC fornisce consulenza ai turisti tramite telefono, al numero 895.96.97.997, dal lunedì al venerdi dalle 10 alle 18, e online attraverso i documenti presenti nel sito o contattando direttamente l'associazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11315.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-1025785151732030672?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1025785151732030672'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1025785151732030672'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/vacanze-invernali-rovinate-ecco-i.html' title='Vacanze invernali rovinate? Ecco i consigli dell&apos;ADUC'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-4847977497716388003</id><published>2012-01-09T08:33:00.000+01:00</published><updated>2012-01-09T08:33:52.137+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='INPS'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='INAIL'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RIFORMA DELLA GIUSTIZIA'/><title type='text'>Rischio estinzione per 500mila liti civili</title><content type='html'>Liti tra Inps e contribuenti, cause di lavoro e richieste di indennizzo per l'eccessiva durata dei processi. Rischiano molto i vecchi ricorsi in queste materie, e non solo, giacenti in Cassazione e soprattutto nelle corti d'appello. Lo scotto da pagare alle inefficienze della macchina giudiziaria è infatti costituito dai circa 500mila procedimenti civili più datati che potrebbero finire in fumo se, entro il prossimo 30 giugno, gli interessati non manifestano la volontà di proseguire. È questo l'effetto di una norma – contenuta nella legge di stabilità, ultimo atto del governo Berlusconi, e appena modificata da uno dei due decreti legge targati Paola Severino, guardasigilli della squadra di Mario Monti – che impone la presentazione di un'"istanza di trattazione", una sorta di sollecito agli uffici giudiziari, firmato dalla parte e dal suo difensore, pena l'estinzione della causa.&lt;br /&gt;I fascicoli interessati sono quelli dei ricorsi giacenti in Cassazione relativi a sentenze pronunciate prima del 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore dell'ultima grande riforma del processo civile) e i procedimenti civili pendenti in corte d'appello da oltre tre anni, depositati cioè prima del 1° gennaio 2009. Secondo le nostre stime, tra 350mila e 400mila ricorsi in corte d'appello e 80-90mila in Cassazione. Che costituiscono il target interessato dall'ultima misura, in ordine cronologico, aggiunta al variegato puzzle di interventi per deflazionare il contenzioso civile. Un puzzle che non assume ancora un aspetto definitivo, vuoi perché il Parlamento è al lavoro in questi giorni proprio per la conversione in legge del pacchetto Severino, vuoi perché lo stesso ministro della Giustizia ha annunciato ulteriori interventi, primo fra tutti il riordino delle circoscrizioni giudiziarie.&lt;br /&gt;Obiettivo ufficiale della norma è tenere in vita i soli ricorsi per cui l'interesse ad andare avanti è ancora attuale, ma i più maligni non possono non vederci la meno nobile speranza che la tagliola possa scattare per il maggior numero possibile di ricorsi, a prescindere dalle reali intenzioni delle parti coinvolte. Le cause di corte d'appello interessate dalla disposizione, da sole pesano per il 7-8 per cento del totale del contenzioso civile pendente (i circa 6 milioni di fascicoli di corti d'appello, tribunali, giudici di pace e tribunali per i minorenni): riuscire ad azzerare un tale peso con un semplice comma sarebbe una manna dal cielo.&lt;br /&gt;In alcuni casi i vantaggi sarebbero addirittura doppi. Basta guardare le domande di indennizzo ex legge Pinto per l'eccessiva durata dei processi, per 30mila delle quali potrebbe scattare il decreto Severino. Qui, oltre ad alleggerire l'arretrato, le richieste che dovessero essere dichiarate estinte si trasformerebbero in un risparmio secco e immediato per le casse dello Stato. Anche se, non essendo in gioco complicate questioni di diritto, ma la semplice definizione di quanto è dovuto come risarcimento, siamo pronti a scommettere che solo poche istanze «Pinto» finiranno in fumo.&lt;br /&gt;Quanto invece alle cause previdenziali, la tagliola si aggiunge all'altra norma, contenuta nella manovra di luglio, che prevede la soccombenza automatica dell'Inps in tutte le cause fino a 500 euro in corso al 31 dicembre del 2010. Tra gli uffici che invece si aspettano una boccata d'ossigeno, vanno citate nell'ordine le corti d'appello di Roma e di Napoli che nelle principali materie sono caricate rispettivamente del 23 e del 16 per cento dell'arretrato complessivo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il target e le altre misure in cantiere&lt;br /&gt;IN CASSAZIONE E IN APPELLO&lt;br /&gt;È la stima dei procedimenti interessati dalla «tagliola» di giugno. I ricorsi in Cassazione contro sentenze civili pubblicate prima del 4 luglio 2009 e i procedimenti civili pendenti in appello da oltre tre anni, cioè da prima del 1° gennaio 2009, sono dichiarati estinti se non viene presentata una istanza di trattazione entro il prossimo 30 giugno&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LE CAUSE PREVIDENZIALI INTERESSATE&lt;br /&gt;Più o meno 100mila sono i vecchi fascicoli pendenti in corte d'appello che riguardano questioni previdenziali. Un'altra buona fetta è sui rapporti di lavoro: 50mila circa nel privato e oltre 15mila nel pubblico. Molte, infine, anche le richieste di indennizzo per l'eccessiva durata dei processi (30mila) che rischiano di essere cancellate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01 | MEDIAZIONE&lt;br /&gt;Dal prossimo 20 marzo la mediazione entrerà nella fase 2. Dopo la prima tranche di materie per cui è diventata obbligatoria, è ora la volta delle liti condominiali e sulla rc auto. L'obiettivo è sottrarre il maggior numero di controversie possibili dal circuito della giustizia ordinaria.&lt;br /&gt;02 | FALLIMENTO DELLE PERSONE FISICHE&lt;br /&gt;Altra misura di deflazione del contenzioso civile è la composizione delle crisi da sovraindebitamento per le persone fisiche e le piccole imprese, novità del pacchetto Severino, ora all'esame del Senato. Anche qui l'intento è di convogliare le controversie per il recupero dei crediti verso strumenti di composizione alternativi.&lt;br /&gt;03 | CIRCOSCRIZIONI&lt;br /&gt;Quello sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie è il progetto di portata strutturale più ambizioso. Costruito sulla logica per cui gli uffici che hanno meno lavoro svolgere debbano essere accorpati con quelli limitrofi che si trovano invece in difficoltà. Il primo tassello di una riforma molto complessa riguarda la razionalizzazione degli uffici dei giudici di pace con 674 sedi in odore di accorpamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-09/rischio-estinzione-500mila-liti-063732.shtml?uuid=Aagup0bE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-4847977497716388003?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4847977497716388003'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4847977497716388003'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/rischio-estinzione-per-500mila-liti.html' title='Rischio estinzione per 500mila liti civili'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-6533805242684795616</id><published>2012-01-09T08:29:00.002+01:00</published><updated>2012-01-09T08:29:43.574+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PROCEDURA CIVILE'/><title type='text'>Cassazione: inammissibile ricorso per Cassazione per denunciare generica violazione della inderogabilità delle tariffe forensi</title><content type='html'>In tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, con la sentenza n. 26730, depositata il 13 dicembre scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate. L'onere di specificità imposto dall'art. 366 c.p.c., n. 4, impone che nel motivo siano indicati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonché le singole spese asseritamente non riconosciute. (cfr.: Cass. civ., sez. 2, 19 giugno 2009 n. 14455; Cass. civ., sez. 3, sent. 26 giugno 2007 n. 14744; Cass. civ., sez. 1, sent. 3 novembre 2005, n. 21325; Cass. civ., sez. 3, 9 aprile 2003 n 5581; Cass. civ., sez. 3, 9 ottobre 2001 n. 13417). In altri termini - ha ribadito la Cassazione - in sede di ricorso per cassazione la determinazione del giudice di merito relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che il mero riferimento a prestazioni che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, è da qualificarsi generico, con derivante inammissibilità dell'inerente motivo (Cass. civ., sez. 3, 27 ottobre 2005 n. 20904).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11307.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-6533805242684795616?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6533805242684795616'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6533805242684795616'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/cassazione-inammissibile-ricorso-per.html' title='Cassazione: inammissibile ricorso per Cassazione per denunciare generica violazione della inderogabilità delle tariffe forensi'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-8022637332320160020</id><published>2012-01-08T23:58:00.000+01:00</published><updated>2012-01-08T23:58:07.594+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PROCEDURA PENALE'/><title type='text'>Il consulente tecnico è responsabile come il pm</title><content type='html'>Il professionista, quando coadiuva il giudice penale, concorre nell'esercizio della funzione giudiziaria: questo il principio espresso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 30 dicembre 2011, n. 30786, esaltando ruolo e funzioni di un dottore commercialista chiamato a collaborare alle indagini preliminari di un procedimento penale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti che esigano specifiche competenze, può nominare consulenti (articolo 359, Codice di procedura penale): al consulente sono consentiti atti di indagine, alla presenza o per conto del pm. Il consulente ha il dovere della verità, ed è abilitato a svolgere un'attività tipica del pm: in altri termini, il consulente può effettuare quelle operazioni che il magistrato potrebbe compiere direttamente se avesse le specifiche competenze volta a volta necessarie. In conseguenza, il consulente tecnico del pm concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria nella fase delle indagini preliminari.&lt;br /&gt;A questo importante ruolo, corrispondono anche specifiche responsabilità, scaturenti dal rapporto di collaborazione. Le responsabilità rimangono ferme anche se il pm, con il quale il consulente collabora, può disattendere le valutazioni del professionista. In altri termini, anche se il magistrato non è vincolato dalle considerazioni del suo consulente, c'è un rapporto collaborazione che ha lo stesso spessore di un rapporto di servizio. Questo perché il professionista, chiamato dal pm come consulente, svolge attività che, altrimenti, avrebbero dovuto essere compiute dalla stessa pubblica amministrazione. In conseguenza di questo, gravano sul professionista-consulente le responsabilità proprie di chi ha un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione. Anche se il consulente del pm non risponde del reato di falsa perizia o interpretazione (articolo 373, Codice penale), resta soggetto alle responsabilità previste dal Codice civile (articolo 64) e cioè sanzioni penali in caso di colpa grave, oltre all'obbligo di risarcire i danni causati alle parti.&lt;br /&gt;Tutti questi principi in tema di rapporto di servizio sono stati sottolineati con fermezza dalle Sezioni unite della Cassazione, con riferimento a un episodio che anni fa coinvolse in Piemonte un pm e alcuni consulenti, incaricati di verifiche tecniche inutili nei confronti di società di capitali, per un giro criminoso di circa 16 milioni di euro. La somma sarà ora recuperata dalla Corte dei conti con le stesse procedure che vengono adottate nei confronti dei dipendenti pubblici: osservano, infatti, le Sezioni unite che il giudice contabile non ha poteri limitati quando individua i soggetti obbligati a risarcire i danni alla comunità, e quindi ben può equiparare il rapporto che lega il consulente tecnico del pubblico ministero a un usuale rapporto di servizio tra dipendente e pubblica amministrazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-04/consulente-tecnico-responsabile-come-081804.shtml?uuid=AaBvYbaE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-8022637332320160020?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8022637332320160020'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8022637332320160020'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/il-consulente-tecnico-e-responsabile.html' title='Il consulente tecnico è responsabile come il pm'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-6194362049119698473</id><published>2012-01-08T13:41:00.002+01:00</published><updated>2012-01-08T13:41:35.070+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DECRETO INGIUNTIVO'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PROCEDURA CIVILE'/><title type='text'>Dieci giorni per opporsi a un decreto ingiuntivo</title><content type='html'>Finirà il 20 gennaio l'incubo per gli avvocati causato dall'incertezza sui termini per l'opposizione a decreti ingiuntivi. In quella data entrerà in vigore l'articolo 1 della legge 218/2011, che modifica l'articolo 645 del Codice di procedura civile. La norma è indispensabile per disciplinare gli effetti di una decisione (19246/2010) delle Sezioni unite civili della Cassazione, la quale contraeva alcune scadenze nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.&lt;br /&gt;Se un'impresa vanta un credito nei confronti di altra impresa o di un privato, può rivolgersi al Tribunale per ottenere un decreto ingiuntivo. Se il credito deriva da una prova certa, il decreto può essere immediatamente esecutivo e generare un pignoramento, fortemente lesivo per il debitore. Quest'ultimo, quando riceve il decreto ingiuntivo, deve decidere immediatamente la linea di difesa, se cioè pagare, oppure opporsi al decreto (ad esempio, perché il prodotto acquistato e non pagato era viziato).&lt;br /&gt;Per opporsi occorre iniziare una lite, il cui primo segmento (il termine per comparire in giudizio) è calendarizzato dal debitore, con l'unico limite di non poter scendere al di sotto di 45 giorni tra la data di notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la data della prima udienza dinanzi al giudice. Il termine di 45 giorni è pari alla metà dell'usuale termine (90 giorni) che l'attore sceglie nelle altre liti civili: il procedimento che inizia con decreto ingiuntivo beneficia infatti di un'accelerazione iniziale, coerente alle esigenze degli scambi commerciali. In particolare, l'accelerazione era desunta dal testo dell'articolo 645 del C.p.c., che, prima dell'attuale modifica, prevedeva che «i termini di comparizione sono ridotti alla metà». Fino al settembre 2009 (data della sentenza 19246 della Cassazione), si riteneva che i termini fossero "ridotti alla metà" solo nel caso in cui il debitore che facesse opposizione (denominato "opponente"), avesse scelto di fissare la prima udienza fruendo appunto dei termini abbreviati (cioè con un intervallo di 45 giorni tra la notifica della citazione e la prima udienza, invece degli usuali 90 giorni). Dal settembre 2010 in poi si è invece sostenuto che la scelta di accelerare il processo generasse una riduzione anche di altri termini della medesima procedura, in particolare contraendo da 10 a cinque giorni il termine che l'opponente (il debitore) ha per depositare gli atti in cancelleria del Tribunale (cosiddetta "iscrizione a ruolo"). Appunto sulla contrazione da 10 a 5 giorni si è generato un forte contrasto, con molte migliaia di ingiunzioni a rischio di improcedibilità per motivi formali, cioè non per reale esistenza del debito, ma solo per mancato rispetto del termine di cinque giorni per il deposito in giudizio di atti da parte del debitore opponente.&lt;br /&gt;Il legislatore ha ora eliminato i dubbi, prevedendo che (articolo 1 legge 218/2011) «al secondo comma dell'articolo 645 del Codice di procedura civile, le parole: "ma i termini di comparizione sono ridotti a metà" sono soppresse». Restano quindi in piedi tutte le opposizioni a decreti ingiuntivi in cui il debitore (opponente) abbia iscritto a ruolo la lite entro 10 giorni dalla notifica dell'opposizione stessa.&lt;br /&gt;Il legislatore ha anche affrontato il problema delle liti pendenti tra il settembre 2010 e il 20 gennaio 2012: l'articolo 2 della legge 218/2011 prevede infatti che la riduzione a 5 giorni del termine per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo si applichi solo se l'opponente stesso abbia citato in giudizio il creditore prevedendo un intervallo (tra notifica della citazione e udienza) inferiore a 90 giorni. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-01-07/dieci-giorni-opporsi-decreto-081453.shtml?uuid=AaTtIYbE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-6194362049119698473?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6194362049119698473'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6194362049119698473'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/dieci-giorni-per-opporsi-un-decreto.html' title='Dieci giorni per opporsi a un decreto ingiuntivo'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-5918906260029718281</id><published>2012-01-08T13:36:00.001+01:00</published><updated>2012-01-08T13:36:46.154+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RIFORMA DELLA GIUSTIZIA'/><title type='text'>«Un decreto al mese per liberalizzare Tasse? No, capitolo chiuso»</title><content type='html'>Passera: crescita, abbiamo un piano. Sul commercio le prime aperture. Ora gas, energia, trasporti e professioni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«Da due mesi a oggi, un grande effetto c'è già stato: un forte recupero di credibilità e di fiducia, che anche l'altro giorno a Parigi si percepiva con chiarezza. Credibilità conquistata sul campo dal presidente del Consiglio e dall'intero Paese. Riforme coraggiose che aspettavano da tempo, come quella delle pensioni, che il governo ha proposto, il Parlamento ha approvato in tempo record e la gente ha accolto con una reazione molto composta».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ministro Passera, eppure la situazione resta difficile. E lo spread oltre quota 500.&lt;br /&gt;«È vero, l'emergenza non è finita. Il peggio è passato: abbiamo corso davvero il rischio della Grecia, del disastro. Non siamo ancora fuori dal tunnel. Però un progetto di rilancio del Paese è stato avviato con determinazione. Ogni ministero ha il suo compito da svolgere. Si lavora bene insieme, e questo accelera e rende più efficace il lavoro di tutti. Abbiamo un piano per la crescita. Per liberalizzare e favorire i consumatori. Per sostenere le imprese. Per investire nell'istruzione, nella ricerca, nella giustizia. L'Italia ha fatto e farà la sua parte. Serve però che la faccia anche l'Europa. A cominciare dalla Germania».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dopo il bilaterale a Berlino della prossima settimana, la cancelliera Merkel sarà in Italia il 20. Che cosa chiede il governo alla Germania, all'Europa?&lt;br /&gt;«L'Europa non riesce a decidere con visione e pragmatismo, i mercati valutano che l'Europa non ce la faccia, quindi scommettono contro; e i Paesi con un debito più alto soffrono di più. O l'Europa decide di darsi gli strumenti che qualsiasi moneta ha, vale a dire una Banca centrale in grado di garantire la liquidità e la stabilità, oppure non ci sarà crescita, e non ci sarà occupazione. La Germania è il Paese che ha avuto maggiori vantaggi dall'euro. Sono certo che svolgerà il ruolo che le compete di Paese leader, non di Paese che spacca l'Europa. L'Europa deve avere il coraggio di dire al mondo che garantisce se stessa. Altrimenti, con questi tassi di interesse, crescere è quasi impossibile».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel frattempo in Italia cresce il disagio sociale.&lt;br /&gt;«È vero. Il disagio occupazionale cresce visibilmente, e va ben oltre il numero dei disoccupati. Bisogna considerare anche gli inoccupati che non cercano neppure lavoro, i cassintegrati, i sottoccupati. In tutto sono almeno sei milioni di persone. E questo è un peso enorme per le famiglie italiane, perché significa paura del futuro. L'Italia, come l'Europa, deve lavorare per il rigore, ma anche per la crescita. La politica deve misurarsi in termini di posti di lavoro creati, non solo di Pil e di equilibrio dei conti. Se non cresciamo non potremo garantire al mondo che avremo la capacità di restituire il debito».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Finora si sono viste soprattutto tasse. O no?&lt;br /&gt;«Non è così. A parte l'intervento sulle pensioni, che ha messo sotto controllo la più grande voce di spesa pubblica, nella manovra "salva Italia" ci sono 6 miliardi per le imprese che assumono e investono su se stesse. Ci sono 4 miliardi per le famiglie, che senza il decreto avrebbero avuto minori detrazioni. Ci sono 20 miliardi per il credito alle pmi, grazie al fondo di garanzia. E in queste settimane abbiamo sbloccato 15-20 miliardi per cantieri vari: metropolitane, ferrovie».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;All'evidenza, non basta. Che cos'altro prevede il vostro piano per la crescita?&lt;br /&gt;«Cose molto concrete. Per favorire l'innovazione, la revisione del sistema degli incentivi. Per stare accanto alle aziende che stanno salvando l'Italia grazie alle esportazioni, già c'è il nuovo Ice (Istituto per il commercio con l'estero), ma aiuteremo in molti altri modi le nostre imprese a stare sui mercati internazionali. Faremo sì che venga saldato lo scaduto dei pagamenti privati e pubblici: 60-80 miliardi di debito forzoso che gravano sulle imprese e stanno diventando un peso insopportabile».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nessuno paga più nessuno. Come invertire la tendenza? «In breve tempo adotteremo la direttiva europea per cui tutti i pagamenti devono avvenire entro 60 giorni. Stiamo lavorando su vari modi alternativi per smaltire l'accumulato, senza intaccare gli obiettivi di contenimento di deficit e debito pubblico: servirà probabilmente la collaborazione della Cassa depositi e prestiti e delle banche, ma un modo va trovato velocemente. Compresi i pagamenti in Bot».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Altre misure?&lt;br /&gt;«Dobbiamo mettere più soldi in tasca a chi ha i redditi più bassi, in cambio di maggior produttività per le aziende. E dobbiamo semplificare, snellire l'enorme costo burocratico che grava sulle imprese che vorrebbero investire, crescere, nascere».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come procederete con le liberalizzazioni? Per decreto?&lt;br /&gt;«Sì. Abbiamo già cominciato, rafforzando l'Antitrust e aprendo ulteriormente il settore del commercio. Andremo avanti. Ogni mese».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un decreto al mese?&lt;br /&gt;«Anche più di uno, non solo sulle liberalizzazioni ma su tutti i temi della crescita. Apertura dei mercati, lotta ai blocchi e alle rendite di posizione, aumento della concorrenza. A parole sono tutti d'accordo, tranne quando viene toccato il proprio settore. Per questo procederemo in ogni campo: gas, energia, commercio, trasporti, professioni. Ogni cosa fa parte del progetto per creare crescita sostenibile. Tutti dovranno fare la loro parte».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come spiega il crollo in Borsa di Unicredit? Più in generale, il sistema bancario italiano è davvero solido?&lt;br /&gt;«Le banche italiane sono state tra le poche a proseguire le loro attività senza chiedere nulla allo Stato. Certo, essendo legate all'economia reale, quando l'economia reale va male, ne risentono. L'esplosione del costo della raccolta e la botta delle nuove regole che obbligano a svalutare l'investimento nei debiti pubblici hanno fatto il resto. Le banche che hanno fatto gli aumenti di capitale per tempo tengono meglio. Quelle che hanno tardato a fare aumenti di capitale sufficienti sono più in difficoltà. Ciò non toglie che siano banche strutturalmente sane e forti».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E l'apparato produttivo è in grado di reggere alla crisi?&lt;br /&gt;«C'è una base di aziende che tiene su l'Italia. Sono le aziende che fanno il 30% del Pil grazie alle loro esportazioni. Automazione, agrindustria, sistema moda, sistema casa: grazie a loro, l'Italia non perde quote del commercio internazionale o ne perde meno di altri Paesi. Dobbiamo fare di tutto per aiutare queste aziende, e anche per facilitare gli investimenti dei gruppi internazionali in Italia. Il fatto di aver risolto il contenzioso Edf-Edison, che si trascinava da anni, mostra che l'Italia fa sul serio, e se la giocherà anche sul dossier energia. Le filiere della salute e del turismo possono dare grandi risultati, grazie agli investimenti che faremo nella ricerca, nelle infrastrutture, nei trasporti. Parliamo di oltre 200 miliardi di ritardi accumulati nelle infrastrutture strategiche. Che daranno sollievo anche al settore delle costruzioni».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dove li trovate i soldi?&lt;br /&gt;«Di sicuro, non con nuove tasse».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non ci sarà un'altra manovra?&lt;br /&gt;«No. Finito. Quel che c'era da fare è stato fatto. Per finanziare il piano crescita dovremo ridurre i costi degli apparati pubblici; e di spazio ce n'è tanto. Solo nel mio ministero, nell'ambito delle strutture di mia pertinenza, abbiamo realizzato tagli per il 35%. Ci sono sprechi da ridurre, abusi da sanare: pensiamo solo alle false pensioni di invalidità. Useremo meglio i fondi europei: con il ministro Barca abbiamo recuperato quasi tre miliardi per il Sud. Troveremo risorse con privatizzazioni e dismissioni. E con il recupero dell'evasione fiscale».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che effetto le fa l'operazione Cortina? Non si è esagerato?&lt;br /&gt;«L'evasione in Italia è scandalosamente diffusa. È giusto combatterla. Per potere in prospettiva abbassare le tasse - famiglie e imprese oneste ne pagano troppe - dobbiamo far pagare tutti».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando parla di privatizzazioni pensa anche a Eni, Enel, Finmeccanica?&lt;br /&gt;«Pensiamo per il momento a un patrimonio di immobili, crediti, concessioni ancora da valorizzare. Pensiamo alle municipalizzate, al trasporto pubblico locale, alle miriadi di piccole aziende frammentate e inefficienti, che devono essere accorpate, quotate, messe in condizioni di partecipare ad aste aperte, di stare sui mercati e competere con i migliori operatori esteri».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il superamento dell'articolo 18, che prevede la licenziabilità solo per giusta causa, può servire alla crescita?&lt;br /&gt;«Non era un prerequisito del tavolo sul lavoro, come Elsa Fornero ha ben chiarito. Che vada migliorata la flessibilità in entrata, e resa più logica la flessibilità in uscita, è evidente. Per superare il dualismo del mercato del lavoro, che penalizza i giovani, servono contratti più chiari, più responsabilizzanti per le aziende. Dobbiamo ridurre l'abuso del precariato, valorizzare il contratto di apprendistato, liberare una generazione dalla condanna a sottolavori senza prospettive. Per poter crescere, le aziende devono diventare più produttive, in termini di utilizzo degli impianti, di orari, e avere attorno a loro un sistema Paese più efficiente».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non nota un'insofferenza crescente da parte del partito di maggioranza relativa e del suo leader, Berlusconi?&lt;br /&gt;«Una certa insofferenza di chi era in carica e ha passato la mano a un governo terzo è umanamente comprensibile. Che questo governo abbia fatto cose che non si riusciva ad affrontare da anni può aumentare l'insofferenza. Ma in Berlusconi vedo una sincera volontà di contribuire a far uscire l'Italia dall'angolo. La classe politica ha mostrato grande disponibilità a sacrificare interessi di breve termine. E l'opinione pubblica ha accettato i sacrifici».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ne è così sicuro?&lt;br /&gt;«Sì. Certo, vedo fare capolino pure demagogia e populismi...».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ad esempio?&lt;br /&gt;«Quando si dice che i sacrifici sono inaccettabili. Quando si cercano i capri espiatori. Quando si pretendono miracoli in un mese. L'altro nemico è la rassegnazione di chi pensa che l'Italia non ce la possa fare. Mentre è vero il contrario».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conferma che le frequenze tv non saranno più gratis?&lt;br /&gt;«Confermo che non vedo ragioni per andare avanti con le concessioni gratuite, per regalare questi beni pubblici nel nuovo contesto tecnologico e di mercato. Trasformeremo la questione in un'opportunità per ammodernare il sistema di telecomunicazioni».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lei ha venduto le sue azioni Intesa. Questo non risolve ancora la questione del conflitto di interessi. Da banchiere lei ha contribuito ad avviare iniziative industriali, dalla nuova Alitalia ai treni privati, che potrebbe favorire da ministro.&lt;br /&gt;«Il problema non esiste per chi mi conosce. Chi non mi conosce si toglierà ogni dubbio vedendo il mio operato. Il modo in cui è stato sciolto il nodo Edf-Edison smentisce chi poteva pensare che volessi favorire qualcuno. Abbiamo creato l'Autorità dei trasporti proprio come garanzia di trasparenza nell'ambito ferroviario. Ho giurato di fare solo l'interesse pubblico. E il fatto che abbia venduto le mie azioni, senza esserne obbligato, e con un forte danno, conferma la serietà delle mie intenzioni».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I giornali hanno scritto della sua intenzione di fondare un partito, di incontrare il capo dei vescovi Bagnasco...&lt;br /&gt;«...Beh, si tratta di due cose decisamente diverse».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quale sarà il suo futuro politico?&lt;br /&gt;«Guardi, il cambio di vita è stato così veloce e impegnativo, che per ora proprio non ci penso. Ho 300 tavoli di crisi aziendali aperti, i progetti per la crescita da varare...».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non sia evasivo.&lt;br /&gt;«Non sono evasivo, sono sincero. A parte la straordinaria esperienza con cui abbiamo cambiato le Poste, avevo sempre lavorato nel privato, sia pure nello spirito dell'interesse generale. Occuparsi della cosa pubblica è straordinario. Se sarò capace di farlo, lo vedremo. Saranno gli italiani a decidere se sarà stato un buon lavoro. Finora non sono mai riuscito a immaginare il mio futuro più lontano. E il futuro mi ha sempre sorpreso».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.corriere.it/economia/12_gennaio_08/passera-intervista-crescita-cazzullo_8120ab24-39c7-11e1-b6d5-d3e076de4b02.shtml&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-5918906260029718281?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5918906260029718281'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5918906260029718281'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/un-decreto-al-mese-per-liberalizzare.html' title='«Un decreto al mese per liberalizzare Tasse? No, capitolo chiuso»'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-7512795228776308638</id><published>2012-01-07T11:43:00.000+01:00</published><updated>2012-01-07T11:43:45.395+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RIFORMA DELLA GIUSTIZIA'/><title type='text'>Spesa notturna e avvocato low cost</title><content type='html'>Fantaviaggio in una società più aperta: benzina e farmaci al market, concorrenza tra taxi e distretti di negozi aperti fino a mezzanotte Quando si parla di liberalizzazioni tutti abbiamo in mente le grandi città anglosassoni aperte 24 ore con il loro corredo di cornershop gestiti da pachistani, di taxisti provenienti da tutti i continenti e di farmacie straripanti di medicinali disponibili tutta la notte. Ma quanto di tutto ciò può avvenire in Italia se davvero la deregulation del commercio e degli altri servizi prenderà piede? Anche noi abitanti del Belpaese, pur inguaribilmente politicisti, abbiamo cominciato a capire che a cambiare la vita alla fine non sono i grandi progetti declamati in campagna elettorale bensì le piccole e grandi iniezioni di modernità. La Tav che avvicina Milano/Roma a Bologna e Firenze, i supermercati aperti fino alle 22, i social network che incrociano le opinioni degli insonni. E oggi con la decisione del governo di prendere i dossier dai cassetti dell’Antitrust e farli diventar legge siamo di fronte a un (nuovo) passaggio di questo tipo. Sicuramente non arriveremo a tappe forzate verso una società h24 ma le novità che sono in cantiere potranno cambiare spezzoni della nostre abitudini quotidiane, almeno di coloro che abitano nelle grandissime città. Prendiamo la decisione di rivedere la pianta organica delle farmacie. Significa che ne apriranno di più e che di notte o nei giorni festivi non ci dovrebbe essere più quella transumanza di automobilisti che consultano nervosamente tabelle e avvisi, chiamano con concitazione i familiari a casa, tutto per trovare l’agognata farmacia aperta dove però si dovranno mettere pazientemente in coda. Molte delle attuali parafarmacie dovrebbero fare il salto e specie nei piccoli centri l’offerta di punti vendita sanitari dovrebbe aumentare. Avremo anche noi nelle città catene come l’inglese Boots dove i medicinali sono esposti orgogliosamente come fossero formaggi o frutta esotica? È difficile, anche se l’Antitrust apre alla possibilità che si creino reti che colleghino fino ad otto farmacie e che quindi in teoria possono proporre al consumatore prezzi più convenienti e orari dilatati. Già oggi con le leggi vigenti è consentita ai farmacisti una certa flessibilità d’orario ma sono pochi (e malvisti) i titolari che ne hanno usufruito. Una novità importante che ci avvicinerà al modello anglosassone l’avremo però con i farmaci di fascia C che potranno essere venduti nei supermercati in appositi reparti con personale specializzato. I sostenitori della deregolazione giurano che non ci sarà solo maggiore libertà di scelta e più flessibilità negli orari ma che ci avvantaggeremo anche in termini di prezzi. Speriamo. L’apertura dei supermercati alimentari di sera e di domenica ha già in qualche maniera inciso sulle nostre abitudini. È facile nel dì di festa trovare code alle casse perché gli italiani amano il pane fresco e pur di averlo si recano in pellegrinaggio alla Coop, all’Esselunga o da Carrefour e ovviamente comprano quasi sempre qualcosa d’altro. La flessibilità d’orario, almeno sulla piazza milanese, non è solo prerogativa dei grandi. Alcuni parrucchieri hanno cominciato a tener aperto fino alle 22 per permettere alle clienti di passare a tarda ora per tagliarsi i capelli, ritoccare il colore o anche solo farsi dare una pettinata prima di uscire a cena. Alcuni negozi di make up tengono aperto fino alle 21 per garantire il trucco dell’ultim’ora delle loro clienti affezionate. I bar hanno modulato la loro offerta diversamente, alla Zelig potremmo dire. Si adattano all’avvicendarsi dei diversi target. Al mattino servono caffè e brioche, all’ora di pranzo fanno da tavola fredda e nel pomeriggio organizzano l’happy hour. E dopo magari chiudono. Perché come sostiene Anna Zinola, docente di psicologia del marketing all’università di Pavia «è così che i piccoli negozi possono sopravvivere all’offensiva dei grandi». Non c’è bisogno di tenere aperto 24 ore ma di rapportare l’orario alle esigenze del cliente. Anche poche ore ma quelle giuste. Tutte queste esperienze, che per ora vivono a livello sperimentale, in virtù delle annunciate nuove lenzuolate dovrebbero irrobustirsi e diffondersi anche nella città medie. È probabile che si verranno a creare piccoli distretti commerciali, zone come corso Buenos Aires a Milano o via Cola di Rienzo a Roma nelle quali i negozi resteranno aperti fino a mezzanotte. Oppure le organizzazioni dei commercianti di singoli quartieri potranno mettersi d’accordo per lanciare esperimenti del tipo Notte Bianca. Insomma, per farla breve, è difficile ipotizzare che avremo anche noi i corner shop gestiti da asiatici e diffusi come a Londra, è più probabile che nasca una via italiana all’orario lungo. La ricetta che l’Antitrust ha scelto per liberalizzare i taxi è quella di raddoppiare le licenze però ciascun tassista ne avrà una in regalo come risarcimento. Potrà utilizzarla per mettere al lavoro la moglie o il figlio oppure potrà venderla. In questo modo a Roma si dovrebbe passare da 7.500 a 15 mila vetture. Nelle ore di picco in genere viaggia un terzo delle macchine e quindi capitolini e turisti avranno a disposizione in quei frangenti 5 mila taxi e non dovrebbero più fare le lunghe code di oggi a Fiumicino, alla Stazione Termini o in piazza di Spagna. È chiaro che questo ragionamento vale anche per Milano e forse per Firenze ma finisce qui. Nelle altre città italiane non c’è alcun bisogno di distribuire nuove licenze, l’offerta supera la domanda. I prezzi non dovrebbero cambiare a meno che l’accresciuta concorrenza non faccia sì che alcuni consorzi di tassisti mettano sul mercato soluzioni innovative. Come una card prepagata per fidelizzare i propri clienti oppure un’offerta-abbonamento a prezzi ridotti rivolta alle donne per il rientro a casa dopo le 24. È possibile anche che vedremo i primi tassisti extracomunitari anche perché la diffusione del navigatore satellitare ha reso non più indispensabile la conoscenza delle strade della città. Sempre nel campo dei trasporti qualcosa potrebbe cambiare per i pendolari. L’affidamento dei servizi ferroviari locali a gara dovrebbe stimolare una concorrenza sulla qualità che oggi manca. In Emilia ne sta per partire una ma in questo caso e più in generale il modello prescelto non è quello anglo-thatcheriano (privatizzare tutto) bensì tedesco, dove un quarto dei trasporti locali su rotaia è gestito da soggetti diversi dalla compagnia leader, la Deutsche Bahn. Stiamo comunque parlando di novità che non si potranno realizzare almeno prima di tre anni in virtù dei contratti già in essere con le Ferrovie dello Stato. A tempi più brevi ci sarà invece la possibilità per la grande distribuzione di vendere la benzina e i prodotti collegati. La difficoltà di ridurre il prezzo del carburante in Italia è legata, oltre allo straordinario peso fiscale, a una filiera eccessivamente lunga che vede la presenza ingombrante e costosa dei grossisti. I grandi supermercati potranno spuntare, grazie alle più elementari economie di scala, prezzi più interessanti che dovrebbero poi trasferirsi al consumatore finale. In Francia dove è così da tempo nelle stazioni di servizio di Auchan o Carrefour la benzina costa il 10-15% in meno e qualcosa del genere si auspica che succeda anche in Italia dove gli stessi francesi sono presenti e dove un operatore come Coop ha grande voglia di entrare in campo. E del resto la grande distribuzione potrà usare la benzina come «prezzo civetta» per attirare clientela a cui sottoporre offerte commerciali di tutti i tipi. Nel campo dell’energia elettrica la liberalizzazione già c’è e una qualche forma di competizione tra operatori pure, gli effetti sulle tariffe non sono stati però così clamorosi da farne un caso di successo e novità a breve non sono previste, anche perché è rimasto irrisolto il nodo di Snam Rete Gas. Arriviamo ai servizi professionali. L’Antitrust chiede al governo di abolire le tariffe minime. In alcune professioni, come ingegneri e architetti, sono già saltate mentre funzionano nei servizi legali. Il consumatore dovrebbe avvantaggiarsi della loro abolizione perché gli avvocati più giovani e che magari hanno studiato all’estero potrebbero presentarsi sul mercato, almeno in una prima fase, con politiche di prezzo aggressive almeno per le pratiche consulenziali più semplici. Del resto i grandi studi legali impongono tariffe rapportate al loro prestigio e quindi già operano in un regime di mercato libero. L’abolizione delle tariffe può avere qualche incidenza per chi deve rivolgersi a un dentista o a un commercialista, anche in questo caso per le operazioni più semplici. Se esaminiamo da vicino il business dei servizi odontoiatrici c’è da registrare che sono entrati massicciamente operatori stranieri come gli spagnoli di Vitaldent che possono, in virtù delle solite economie di scala e di un’organizzazione di tipo industriale, praticare prezzi molto concorrenziali e di conseguenza hanno già modificato il tradizionale rapporto tra il dentista e il suo cliente. Una novità che potrà influenzare la scelta del professionista a cui rivolgersi riguarderà senz’altro la comunicazione commerciale. Già oggi vediamo timidi esperimenti di pubblicità e di marketing da parte di singoli professionisti o studi, molto spesso però gli Ordini intervengono per evitare che il fenomeno debordi e che la competizione a suon di slogan diventi troppo aggressiva. Ci dovremo abituare, invece, a trovare in metropolitana o in autobus i volti di dentisti, architetti e avvocati che ci invitano ad aver fiducia in loro e a servirsi della loro professionalità. A quel punto la deregulation avrà trionfato e le liberalizzazioni dell’Antitrust avranno prodotto i Giovanni Rana dell’arringa. ] Spesa notturna e avvocato low cost&lt;br /&gt;Fantaviaggio in una società più aperta: benzina e farmaci al market, concorrenza tra taxi e distretti di negozi aperti fino a mezzanotte&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando si parla di liberalizzazioni tutti abbiamo in mente le grandi città anglosassoni aperte 24 ore con il loro corredo di cornershop gestiti da pachistani, di taxisti provenienti da tutti i continenti e di farmacie straripanti di medicinali disponibili tutta la notte. Ma quanto di tutto ciò può avvenire in Italia se davvero la deregulation del commercio e degli altri servizi prenderà piede?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anche noi abitanti del Belpaese, pur inguaribilmente politicisti, abbiamo cominciato a capire che a cambiare la vita alla fine non sono i grandi progetti declamati in campagna elettorale bensì le piccole e grandi iniezioni di modernità. La Tav che avvicina Milano/Roma a Bologna e Firenze, i supermercati aperti fino alle 22, i social network che incrociano le opinioni degli insonni. E oggi con la decisione del governo di prendere i dossier dai cassetti dell'Antitrust e farli diventar legge siamo di fronte a un (nuovo) passaggio di questo tipo. Sicuramente non arriveremo a tappe forzate verso una società h24 ma le novità che sono in cantiere potranno cambiare spezzoni della nostre abitudini quotidiane, almeno di coloro che abitano nelle grandissime città.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prendiamo la decisione di rivedere la pianta organica delle farmacie. Significa che ne apriranno di più e che di notte o nei giorni festivi non ci dovrebbe essere più quella transumanza di automobilisti che consultano nervosamente tabelle e avvisi, chiamano con concitazione i familiari a casa, tutto per trovare l'agognata farmacia aperta dove però si dovranno mettere pazientemente in coda. Molte delle attuali parafarmacie dovrebbero fare il salto e specie nei piccoli centri l'offerta di punti vendita sanitari dovrebbe aumentare. Avremo anche noi nelle città catene come l'inglese Boots dove i medicinali sono esposti orgogliosamente come fossero formaggi o frutta esotica? È difficile, anche se l'Antitrust apre alla possibilità che si creino reti che colleghino fino ad otto farmacie e che quindi in teoria possono proporre al consumatore prezzi più convenienti e orari dilatati. Già oggi con le leggi vigenti è consentita ai farmacisti una certa flessibilità d'orario ma sono pochi (e malvisti) i titolari che ne hanno usufruito. Una novità importante che ci avvicinerà al modello anglosassone l'avremo però con i farmaci di fascia C che potranno essere venduti nei supermercati in appositi reparti con personale specializzato. I sostenitori della deregolazione giurano che non ci sarà solo maggiore libertà di scelta e più flessibilità negli orari ma che ci avvantaggeremo anche in termini di prezzi. Speriamo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'apertura dei supermercati alimentari di sera e di domenica ha già in qualche maniera inciso sulle nostre abitudini. È facile nel dì di festa trovare code alle casse perché gli italiani amano il pane fresco e pur di averlo si recano in pellegrinaggio alla Coop, all'Esselunga o da Carrefour e ovviamente comprano quasi sempre qualcosa d'altro. La flessibilità d'orario, almeno sulla piazza milanese, non è solo prerogativa dei grandi. Alcuni parrucchieri hanno cominciato a tener aperto fino alle 22 per permettere alle clienti di passare a tarda ora per tagliarsi i capelli, ritoccare il colore o anche solo farsi dare una pettinata prima di uscire a cena. Alcuni negozi di make up tengono aperto fino alle 21 per garantire il trucco dell'ultim'ora delle loro clienti affezionate. I bar hanno modulato la loro offerta diversamente, alla Zelig potremmo dire. Si adattano all'avvicendarsi dei diversi target. Al mattino servono caffè e brioche, all'ora di pranzo fanno da tavola fredda e nel pomeriggio organizzano l'happy hour. E dopo magari chiudono. Perché come sostiene Anna Zinola, docente di psicologia del marketing all'università di Pavia «è così che i piccoli negozi possono sopravvivere all'offensiva dei grandi». Non c'è bisogno di tenere aperto 24 ore ma di rapportare l'orario alle esigenze del cliente. Anche poche ore ma quelle giuste.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutte queste esperienze, che per ora vivono a livello sperimentale, in virtù delle annunciate nuove lenzuolate dovrebbero irrobustirsi e diffondersi anche nella città medie. È probabile che si verranno a creare piccoli distretti commerciali, zone come corso Buenos Aires a Milano o via Cola di Rienzo a Roma nelle quali i negozi resteranno aperti fino a mezzanotte. Oppure le organizzazioni dei commercianti di singoli quartieri potranno mettersi d'accordo per lanciare esperimenti del tipo Notte Bianca. Insomma, per farla breve, è difficile ipotizzare che avremo anche noi i corner shop gestiti da asiatici e diffusi come a Londra, è più probabile che nasca una via italiana all'orario lungo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La ricetta che l'Antitrust ha scelto per liberalizzare i taxi è quella di raddoppiare le licenze però ciascun tassista ne avrà una in regalo come risarcimento. Potrà utilizzarla per mettere al lavoro la moglie o il figlio oppure potrà venderla. In questo modo a Roma si dovrebbe passare da 7.500 a 15 mila vetture. Nelle ore di picco in genere viaggia un terzo delle macchine e quindi capitolini e turisti avranno a disposizione in quei frangenti 5 mila taxi e non dovrebbero più fare le lunghe code di oggi a Fiumicino, alla Stazione Termini o in piazza di Spagna. È chiaro che questo ragionamento vale anche per Milano e forse per Firenze ma finisce qui. Nelle altre città italiane non c'è alcun bisogno di distribuire nuove licenze, l'offerta supera la domanda. I prezzi non dovrebbero cambiare a meno che l'accresciuta concorrenza non faccia sì che alcuni consorzi di tassisti mettano sul mercato soluzioni innovative. Come una card prepagata per fidelizzare i propri clienti oppure un'offerta-abbonamento a prezzi ridotti rivolta alle donne per il rientro a casa dopo le 24. È possibile anche che vedremo i primi tassisti extracomunitari anche perché la diffusione del navigatore satellitare ha reso non più indispensabile la conoscenza delle strade della città.&lt;br /&gt;Sempre nel campo dei trasporti qualcosa potrebbe cambiare per i pendolari. L'affidamento dei servizi ferroviari locali a gara dovrebbe stimolare una concorrenza sulla qualità che oggi manca. In Emilia ne sta per partire una ma in questo caso e più in generale il modello prescelto non è quello anglo-thatcheriano (privatizzare tutto) bensì tedesco, dove un quarto dei trasporti locali su rotaia è gestito da soggetti diversi dalla compagnia leader, la Deutsche Bahn. Stiamo comunque parlando di novità che non si potranno realizzare almeno prima di tre anni in virtù dei contratti già in essere con le Ferrovie dello Stato.&lt;br /&gt;A tempi più brevi ci sarà invece la possibilità per la grande distribuzione di vendere la benzina e i prodotti collegati. La difficoltà di ridurre il prezzo del carburante in Italia è legata, oltre allo straordinario peso fiscale, a una filiera eccessivamente lunga che vede la presenza ingombrante e costosa dei grossisti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I grandi supermercati potranno spuntare, grazie alle più elementari economie di scala, prezzi più interessanti che dovrebbero poi trasferirsi al consumatore finale. In Francia dove è così da tempo nelle stazioni di servizio di Auchan o Carrefour la benzina costa il 10-15% in meno e qualcosa del genere si auspica che succeda anche in Italia dove gli stessi francesi sono presenti e dove un operatore come Coop ha grande voglia di entrare in campo. E del resto la grande distribuzione potrà usare la benzina come «prezzo civetta» per attirare clientela a cui sottoporre offerte commerciali di tutti i tipi. Nel campo dell'energia elettrica la liberalizzazione già c'è e una qualche forma di competizione tra operatori pure, gli effetti sulle tariffe non sono stati però così clamorosi da farne un caso di successo e novità a breve non sono previste, anche perché è rimasto irrisolto il nodo di Snam Rete Gas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arriviamo ai servizi professionali. L'Antitrust chiede al governo di abolire le tariffe minime. In alcune professioni, come ingegneri e architetti, sono già saltate mentre funzionano nei servizi legali. Il consumatore dovrebbe avvantaggiarsi della loro abolizione perché gli avvocati più giovani e che magari hanno studiato all'estero potrebbero presentarsi sul mercato, almeno in una prima fase, con politiche di prezzo aggressive almeno per le pratiche consulenziali più semplici. Del resto i grandi studi legali impongono tariffe rapportate al loro prestigio e quindi già operano in un regime di mercato libero. L'abolizione delle tariffe può avere qualche incidenza per chi deve rivolgersi a un dentista o a un commercialista, anche in questo caso per le operazioni più semplici. Se esaminiamo da vicino il business dei servizi odontoiatrici c'è da registrare che sono entrati massicciamente operatori stranieri come gli spagnoli di Vitaldent che possono, in virtù delle solite economie di scala e di un'organizzazione di tipo industriale, praticare prezzi molto concorrenziali e di conseguenza hanno già modificato il tradizionale rapporto tra il dentista e il suo cliente.&lt;br /&gt;Una novità che potrà influenzare la scelta del professionista a cui rivolgersi riguarderà senz'altro la comunicazione commerciale. Già oggi vediamo timidi esperimenti di pubblicità e di marketing da parte di singoli professionisti o studi, molto spesso però gli Ordini intervengono per evitare che il fenomeno debordi e che la competizione a suon di slogan diventi troppo aggressiva. Ci dovremo abituare, invece, a trovare in metropolitana o in autobus i volti di dentisti, architetti e avvocati che ci invitano ad aver fiducia in loro e a servirsi della loro professionalità. A quel punto la deregulation avrà trionfato e le liberalizzazioni dell'Antitrust avranno prodotto i Giovanni Rana dell'arringa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.corriere.it/economia/12_gennaio_07/viaggio_futuro_divico_7cee19ec-38ff-11e1-af60-0a4a95cfbebb.shtml&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-7512795228776308638?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/7512795228776308638'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/7512795228776308638'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/spesa-notturna-e-avvocato-low-cost.html' title='Spesa notturna e avvocato low cost'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-844216087720520819</id><published>2012-01-05T14:36:00.002+01:00</published><updated>2012-01-05T14:36:33.627+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DIRITTO DI FAMIGLIA'/><title type='text'>Cassazione: l'obbligo di mantenere il figlio naturale sussiste anche prima del riconoscimento</title><content type='html'>In tema di mantenimento del minore, con la sentenza n. 26772, depositata il 13 dicembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sorge dal momento della nascita e non dal riconoscimento dello status di figlio naturale. In primo grado, la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla madre di una minorenne era stata respinta. I giudici di Appello affermavano poi che il diritto al rimborso delle spese sostenute spettanti al genitore che ha allevato il figlio nei confronti dell'altro genitore, soggetto alla prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile, non è utilmente esercitabile se non dal giorno del riconoscimento del minore ovvero del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della filiazione naturale. Investita della questione, la Corte (richiamando Cass. 23596/2006) ha invece precisato che "nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto quindi a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene tuttavia meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale,che sorge dalla nascita del figlio. Insomma il diritto di questi ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori prescinde dal riconoscimento giuridico dello status parentale. Esso sorge con la nascita giacché è responsabilità che consegue ad una situazione ontologicamente naturale e pertanto giuridica. Il genitore che ritarda il suo doveroso riconoscimento, financo al punto da far intervenire il giudice, non può allegare a proprio vantaggio il ritardo stesso".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11297.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-844216087720520819?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/844216087720520819'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/844216087720520819'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/cassazione-lobbligo-di-mantenere-il.html' title='Cassazione: l&apos;obbligo di mantenere il figlio naturale sussiste anche prima del riconoscimento'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-1225056238172756861</id><published>2012-01-04T10:27:00.002+01:00</published><updated>2012-01-04T10:27:51.126+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TRIBUNALI ITALIANI'/><title type='text'>Giudice di pace, uffici deserti centinaia di fascicoli incustoditi</title><content type='html'>Roma - Stanze vuote con dentro qualche albero di Natale per ricordare che è festa. Persiane abbassate. E soprattutto fascicoli sparsi a caso sulle scrivanie. Telefoni che squillano per ore senza che nessuno risponda. Avvocati che entrano ed escono dalle cancelliere, liberi di poter spulciare e consultare carte e fascicoli, senza alcun controllo. È il suk delle cancellerie dei giudici di pace, aperto in via Teulada dalla nove a mezzogiorno in questi giornate di quiete dove le udienza procedono a ritmi decisamente meno frenetici. Pochi, davvero troppi pochi, forse tre o quattro i cancellieri rimasti a sorvegliare le loro «casseforti».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Forzieri che contengono carte di processi importanti, quantomeno da un punto di vista economico. Ricorsi contro cartelle esattoriali, incidenti stradali in cui sono in ballo risarcimenti fino a 20mila euro, liti condominiali. Atti che in queste ore sono lasciati in balìa di ogni intruso. Magari anche di qualcuno disposto a rubare un fascicolo pur di vincere una causa. Perché in queste stanze aperte a chiunque non c’è assolutamente nessuno che controlli chi entra, cosa fa, che intende visionare. E soprattutto nessuno che veda quello che viene portato via. Anche i corridoi sono liberi da «custodi». In due giorni di visite-indagine è capitato di incontrare al massimo un carabiniere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’assenza dei cancellieri è dovuta alle ferie, ma il vuoto sembra esagerato. Alle ore nove e mezza del mattino di mercoledì 3 gennaio, orario di punta per i processi, si accede alle cancellerie che è una bellezza. Si entra a quella del secondo piano liberamente, volendo si può portare via qualsiasi documento o atto. Alle ore dieci niente è cambiato: c’è un bell’alberello di Natale, qualche foto, ma la stanza è vuota. Si può addirittura chiudere la porta e rimanere nella stanza da soli, indisturbati: noi e i fascicoli. Nessuno che chieda di esibire un documento. Nessuno che si preoccupi di controllare cosa stiamo guardando. Una volta conclusa la consultazione si esce dalla stanza e si sale un piano. La scena è identica in qualsiasi altra cancelleria. Dentro c’è un’avvocatessa che rovista tra le carte. Anche lei si interroga su che fine abbiano fatto i cancellieri. A domanda precisa, risponde ironica: «Lei li ha visti?».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una cancelleria d’angolo è soleggiata e tranquilla. Viene quasi voglia di portarsi via tutto, quantomeno per vedere se qualcuno interviene. È addirittura inutile chiudersi dentro, tanto si può prendere un intero fascicolo, metterlo sotto la giaccia, scendere per strada e poi cominciare a sfogliarlo e riportarlo al suo posto, in assoluta tranquillità. «È triste – osserva l’avvocato Alessandra Pietrantoni, mentre scartabella le sue carte - Potrei portarmi via quello che voglio. Qui dentro sono tutti in ferie. Noi avvocati siamo corretti. Le cause si vincono davanti al giudice. Certo non rubando». Ma se ci fosse qualche malintenzionato non ci sarebbe nessuno a fermarlo.&lt;br /&gt;L’avvocatessa Martina Petri è abituata a destreggiarsi tutto l’anno nei corridoi di via Teulada. «Di solito la situazione però è meno drammatica - spiega - I cancellieri controllano quale fascicolo si intende visionare. E dopo averlo consegnato restano nella camera insieme a noi».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nei giorni scorsi, invece, le persiane delle stanze erano chiuse e le porte aperte. In una delle cancellerie squilla pure il telefono. Gli avvocati presenti ridono e sono quasi tentati di rispondere. In tutta la mattinata trascorsa tra i due edifici soltanto una volta una cancelliera interviene per capire cosa ci faccia un estraneo con un Iphone in mano, a riprendere la scena. Ma è una rarità. Il viaggio si conclude ripartendo dalla stanza da dove tutto è cominciato. È ancora vuota, c’è sempre solo l’alberello.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=175531&amp;sez=HOME_ROMA&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-1225056238172756861?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1225056238172756861'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1225056238172756861'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/giudice-di-pace-uffici-deserti.html' title='Giudice di pace, uffici deserti centinaia di fascicoli incustoditi'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-3525021274850125016</id><published>2012-01-03T00:15:00.002+01:00</published><updated>2012-01-03T00:15:33.445+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='GIUDICE DI PACE'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CODICE DELLA STRADA'/><title type='text'>Ricorso al Giudice di pace: novità nel 2012 Col Decreto "Salva Italia", nel 2012 cambiano le regole per chi fa ricorso al Giudice di pace contro una multa avvalendosi di un avvocato</title><content type='html'>Il Decreto "Salva Italia" incide anche sui ricorsi al Giudice di pace contro una multa. Infatti, l'articolo 13 del Decreto legge 22 dicembre 2011, numero 212 (recante "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle leggi dello Stato, numero 297 del 22 dicembre 2011), modifica l'articolo 91 del Codice di procedura civile, che trova applicazione nel contenzioso regolato dagli articoli 6 e 7 del Decreto legislativo 1° settembre 2011, numero 150: «Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IN TERMINI PRATICI - Ora, quindi, il Giudice di pace può sì condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, ma competenze e onorari liquidati dal Giudice non possono superare il valore della domanda. Siccome parliamo di multe sui 100-200 euro, in mano all'avvocato rimarrebbe ben poco. Insomma, la parcella la paga chi fa ricorso, anche se poi il Giudice cancella la multa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CITTADINO DISORIENTATO - La stranezza è che proprio pochi giorni fa la Cassazione, sezione sesta civile, con la sentenza 26987, depositata il 15 dicembre 2011, ha accolto il ricorso di un automobilista che, pur avendo ottenuto l'annullamento della contravvenzione, non si era visto riconoscere il rimborso delle spese legali né dal Giudice di pace di Roma né dal Tribunale capitolino. La Cassazione è stata perentoria: se non viene motivata la scelta della compensazione delle spese, chi perde deve pagare l'avvocato della controparte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MOLTI DUBBI - Tornando al Decreto, la norma pare tenda a limitare le impugnazioni perché il cittadino è disincentivato. Potrebbe avere profili d'incostituzionalità: il diritto alla difesa tecnica è previsto in Costituzione , e una legge ordinaria non dovrebbe consentirne la limitazione. Una stangata in più dopo l'introduzione del contributo unificato: la "tassa" per ricorrere, che già disincentiva a opporsi. Inoltre, se il Decreto mira a far calare le cause, tagliando sul diritto alla difesa tecnica, rischia però di avere un effetto boomerang, riducendo i rischi legati ai costi esorbitanti della possibile soccombenza nelle spese. Scoraggiando gli avvocati dal sostenere le tesi dei ricorrenti (in sostanza limitando l'attività degli avvocati), non è detto che la litigiosità diminuirà. In particolare, le cause automobilista versus Comuni in fatto di multe illegittime potrebbero non diminuire. Quindi, se la presenza di un numero esorbitante di avvocati in Italia può aver condotto a un eccesso di cause e quindi alla paralisi della giustizia (tesi comunque da dimostrare), non è detto che provvedimenti come quelli contenuti nel Decreto "Salva Italia" funzionino davvero.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.sicurauto.it/news/ricorso-giudice-di-pace-novita-2012.html&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-3525021274850125016?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3525021274850125016'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3525021274850125016'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/ricorso-al-giudice-di-pace-novita-nel.html' title='Ricorso al Giudice di pace: novità nel 2012 Col Decreto &quot;Salva Italia&quot;, nel 2012 cambiano le regole per chi fa ricorso al Giudice di pace contro una multa avvalendosi di un avvocato'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-4866819496912753172</id><published>2012-01-02T19:26:00.000+01:00</published><updated>2012-01-02T19:26:51.418+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='NORMATIVA'/><title type='text'>Da oggi negozi e ristoranti a tutte le ore. Decideranno i commercianti.  Scatta la liberalizzazione sugli orari di chiusura</title><content type='html'>Compresi i giorni festivi, domeniche e infrasettimanali&lt;br /&gt;I negozi potranno restare aperti tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. Da oggi a Napoli (come in tutto il resto d’Italia) scatta la rivoluzione del commercio: entra in vigore il decreto sulla liberalizzazione delle aperture degli esercizi commerciali. In sostanza, sono abolite le norme che prevedevano orari massimi di apertura giornaliera dei negozi, chiusure festive e domenicali e riposi infrasettimanali. I cambiamenti sono epocali: potenzialmente si potranno fare acquisti a qualsiasi ora e in ogni giorno dell’anno. Senza contare i pubblici esercizi: ristoranti, bar e altri locali di somministrazione potranno rimanere aperti no stop.&lt;br /&gt;http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=175347&amp;sez=ITALIA&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-4866819496912753172?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4866819496912753172'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4866819496912753172'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/da-oggi-negozi-e-ristoranti-tutte-le.html' title='Da oggi negozi e ristoranti a tutte le ore. Decideranno i commercianti.  Scatta la liberalizzazione sugli orari di chiusura'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-6130650019110138653</id><published>2012-01-02T17:24:00.002+01:00</published><updated>2012-01-02T17:24:37.277+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RISARCIMENTO DANNI'/><title type='text'>Paga i danni chi fugge dall'altare</title><content type='html'>Anche la libertà ha il suo prezzo. Lo sa bene lo sposo che, a due giorni dalle nozze, ha deciso di cambiare idea e, per questo, è stato condannato a risarcire alla sua ex, abbandonata a un passo dall'altare, tutte le spese sostenute e le obbligazioni contratte in vista del "lieto evento". Con la sentenza n.9 la corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito di addossare al volubile ricorrente il risarcimento dei danni patrimoniali, ma prende anche le distanze dalla scelta della Corte d'appello di condannarlo a pagare, alla mancata sposa, anche i danni morali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esclusi i danni morali - Gli ermellini pur affermando che la rottura della promessa di matrimonio, in assenza di un giustificato motivo, è un illecito non privo di conseguenze giuridiche, esclude che il "recesso dall'altare" possa essere soggetto ai principi generali sulla responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Il venire meno alla parola data e "all'affidamento creato nel promissario quindi la violazione delle regole di correttezza e di auto responsabilità" – spiegano i giudici di piazza Cavour – non è un comportamento lecito e privo di conseguenze. I danni da prendere in considerazione devono essere però solo quelli materiali e nascono da un'obbligazione ex lege.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La libertà di ripensarci - Mentre l'ipotesi di indennizzare la persona abbandonata per il pregiudizio affettivo, sarebbe in contrasto con l'esigenza di tutelare il diritto di tutti di sposarsi o non sposarsi, possibilità che si mantiene fino al momento del fatidico sì. Un diverso ragionamento finirebbe per costituire una forma indiretta di pressione finalizzata a contrarre un legame non più desiderato. Dalla necessità di contemperare le diverse esigenze nasce il compromesso adottato dalla Cassazione di condannare il fuggitivo a pagare poco meno di 10 mila euro, mentre gli vengono "condonati" i 30 mila euro stabiliti dalla Corte d'Appello di Catania per i danni morali. Inutili invece la richiesta del ricorrente di stabilire un tetto di risarcimento un po' più basso in considerazione della possibilità di recuperare parte delle spese sostenute per la cerimonia andata in fumo.&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-02/paga-danni-fugge-altare-152209.shtml?uuid=AaG5C8ZE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-6130650019110138653?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6130650019110138653'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6130650019110138653'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/paga-i-danni-chi-fugge-dallaltare.html' title='Paga i danni chi fugge dall&apos;altare'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-3568128058645374498</id><published>2012-01-02T16:50:00.000+01:00</published><updated>2012-01-02T16:50:14.920+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PROCEDURA CIVILE'/><title type='text'>Cassazione: generici "motivi di opportunità" non giustificano la compensazione delle spese</title><content type='html'>La mancanza di un forte contrasto fra le parti e le ragioni di mera opportunità non sono motivi sufficienti per compensare le spese processuali fra le parti. E' qanto spiega la Corte di cassazione (sentenza n. 26466 depositata il 9 dicembre 2011). Gli Ermellini, confermando il più recente orientamento sul punto (secondo il quale il vizio di violazione di legge dell'art. 92, II comma, c.p.c., denunciabile e sindacabile in sede di legittimità, sussiste qualora la decisione di compensazione delle spese sia giustificata da generici motivi di equità e di opportunità (Cass., ord. 5 gennaio 2011, n. 247; Cass. 24 aprile 2010, n. 9845), hanno spiegato infatti che le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, se la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 cod. proc. civ. sia accompagnata dall'indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o l'evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. Pertanto, pur essendo la statuizione sulle spese processuali, quale espressione di un potere discrezionale attribuito al dalla legge, incensurabile in sede di legittimità, essa diventa sindacabile dalla Suprema Corte qualora risulti violato il principio di cui all'art. 92 c.p.c. "In applicazione di detti principi - ha concluso la Corte riferendosi al caso di specie - il riferimento a generici e non meglio evidenziati "motivi di opportunità" è di per sé scorretto, mentre quello alla "assenza di posizioni di netto contrasto", è erroneo", se non pure illogico o contraddittorio".&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11277.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-3568128058645374498?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3568128058645374498'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3568128058645374498'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/cassazione-generici-motivi-di.html' title='Cassazione: generici &quot;motivi di opportunità&quot; non giustificano la compensazione delle spese'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-4308070086521368341</id><published>2012-01-02T00:32:00.002+01:00</published><updated>2012-01-02T00:32:54.167+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='GIUDICE DI PACE'/><title type='text'>Giudici di pace nei tribunali</title><content type='html'>Alla fine potrebbero essere 674 (quasi l'80% di quelli esistenti) gli uffici del giudici di pace destinati a essere soppressi e poi accorpati. Portando alla cancellazione di tutte le sedi extracircondariali e, di conseguenza, arrivando alla coincidenza con l'ambito territoriale dei tribunali, cui gli uffici soppressi verrebbero unificati. Un'operazione che porterebbe al recupero di 1.944 magistrati onorari e 2.104 amministrativi. Con risparmi di spesa fissati, prudenzialmente, in circa 28 milioni, ma con riferimento ai soli costi della gestione e del funzionamento delle strutture.&lt;br /&gt;È su questi binari che si sta orientando il ministero della Giustizia nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri a ridosso di Natale e ora in attesa di essere trasmesso in Parlamento. Il provvedimento è ancora in fase di definitiva messa a punto, con la determinazione dell'elenco puntuale degli uffici soppressi e di quelli accorpanti, ma il metodo e il risultato complessivo sono assestati.&lt;br /&gt;L'intervento del nuovo Guardasigilli Paola Severino, che rappresenta il primo passo di un più ampio disegno di riforma delle circoscrizioni, dovrà poi essere coordinato con la fase-2 del progetto, quella dedicata ai tribunali e alle procure, per evitare possibili paradossi, come l'accorpamento di uffici del giudici di pace a tribunali destinati poi, a loro volta, a venire cancellati.&lt;br /&gt;Di certo viene definitivamente superata la precedente impostazione che prevedeva ancora la competenza mandamentale degli uffici del giudice di pace, riconducendola invece al circondario così come avviene per i tribunali ordinari. Il presidente del tribunale potrà in questo modo esercitare la sorveglianza anche su tutte le sedi dei magistrati onorari compresi nel circondario, evitando che il bacino di competenza di un ufficio del giudice di pace sia compreso in più circondari di tribunale ordinario.&lt;br /&gt;La riforma, che peraltro già sconta le perplessità dell'avvocatura, con l'Oua che tira il freno nel nome di un supplemento di riflessione alla luce di dati condivisi, dovrà confrontarsi anche con le incertezze delle forze politiche, ma intanto rappresenta l'esito di un lavoro che il ministero ha svolto con riferimento alla produttività, ai carichi di lavoro e ai bacini di utenza. Dividendo il numero complessivo dei procedimenti definiti per le unità di personale presenti è stato individuato il numero medio di provvedimenti esauriti nell'anno da un singolo giudice. La produttività media, attestata a quota 568 procedimenti annui, rappresenta così il carico di lavoro mediamente sostenibile nel corso dell'anno solare.&lt;br /&gt;Confrontando questo dato con l'ampiezza del bacino minimo di riferimento, fissata in 100mila abitanti, sono stati poi identificati 674 uffici con un numero di iscrizioni pro-capite inferiori a 568 fascicoli (capacità di smaltimento di un singolo giudice) e un riferimento territoriale inferiore alle 100mila unità. «Sulla base della metodologia adottata – sottolinea la relazione di accompagnamento al decreto – il carico di lavoro afferente a tali uffici non giustifica la previsione in organico delle unità di personale giudicante assegnate che, mediante l'accorpamento delle sedi giudiziarie, possono più opportunamente essere utilizzate laddove la domanda di giustizia è più elevata».&lt;br /&gt;Lo schema di decreto accoglie poi una delle indicazioni della legge delega, lasciando una finestra di tempo, ampia 60 giorni, agli enti locali per presentare le proprie richieste di conservazione dell'ufficio soppresso con relativa disponibilità a farsi carico dei costi di funzionamento. Nei 12 mesi successivi il ministero dovrà fissare le tabelle definitive e nei sei mesi ancora successivi, al massimo, le udienze dovranno essere svolte nelle nuove sedi.&lt;br /&gt;Proprio i costi rappresentano uno degli snodi cruciali. Il progetto prevede infatti il risparmio di 27,8 milioni di sole spese di gestione, considerando non comprimibili i costi del personale di ruolo dell'amministrazione giudizaria che dovrà essere ricollocato. Saldo positivo anche a fronte delle spese necessarie per il trasloco degli uffici che vengono stimate in poco più di 2 milioni. &lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-12-31/giudici-pace-tribunali-081540.shtml?uuid=AahbUTZE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-4308070086521368341?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4308070086521368341'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4308070086521368341'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/giudici-di-pace-nei-tribunali.html' title='Giudici di pace nei tribunali'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-4667070962693098352</id><published>2012-01-02T00:30:00.002+01:00</published><updated>2012-01-02T00:30:45.928+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RIFORMA DELLA GIUSTIZIA'/><title type='text'>Giustizia civile più leggera a favore della competitività</title><content type='html'>Considerare la giustizia civile elemento decisivo per la competitività del Paese. E non una delle palle al piede che ne frenano lo sviluppo e respingono gli investimenti. Nulla di particolarmente innovativo nelle considerazioni fatte dal premier Mario Monti nella conferenza di fine anno. È da tempo che la lentezza dei processi, il progressivo accumularsi di un ingente stock di cause arretrate, vero debito pubblico della giustizia italiana, rappresentano materia con la quale Governi di vario segno e ispirazione si confrontano. Con risultati alterni e comunque mai soddisfacenti. Per l'Esecutivo "dei professori" è presto naturalmente per un bilancio, ma non troppo per una prima visione delle cose fatte e qualche considerazione sulle prospettive.&lt;br /&gt;Il nuovo Guardasigilli Paola Severino ha infatti presentato e fatto approvare (è in vigore dal 23 dicembre) un primo pacchetto di misure urgenti attraverso un decreto legge, adesso in discussione al Senato, che non è detto non possa arricchirsi di nuovi contenuti in sede di conversione. Intanto l'intervento, oltre a introdurre una forma di ristrutturazione del debito dettata dalla crisi economica che interesserà sia i consumatori sia le piccole imprese sotto le soglie di fallibilità (con possibili ricadute anche sulla riduzione del contenzioso futuro), raddoppia la soglia di valore, portandola a 1.000 euro, delle controversie nelle quali la parte può stare in giudizio senza la necessità dell'avvocato. Oltretutto, per queste cause, gli onorari non potranno superare il valore della lite.&lt;br /&gt;Ancora, non si abbandona la strada della conciliazione, come mezzo in qualche modo obbligato per provare almeno ad evitare che un buon numero di procedimenti approdi per forza davanti ai giudici, anticipando il momento della sanzione alla parte contumace. Si liberano le cancellerie dall'obbligo di avvertire le parti della necessità di proporre una manifestazione di interesse alla prosecuzione del contenzioso per le controversie da tempi giacenti sia in Corte d'appello sia in Cassazione. Mossa quest'ultima che obbligherà gli avvocati a monitorare con attenzione la durata delle controversie seguite per evitarne l'estinzione, svincolando le cancellerie da un surplus insostenibile, ad organici attuali, di lavoro.&lt;br /&gt;In prospettiva, almeno nell'immediato, fatto salvo qualche intervento possibile, che peraltro emerge carsicamente, come quello di riduzione dell'impatto della legge Pinto, dell'introduzione della sentenza in forma breve, dell'istituzione di una task force mista giudici in pensione-avvocati per affrontare l'arretrato, la partita più rilevante sarà quella giocata sul fronte della revisione delle circoscrizioni giudiziarie.&lt;br /&gt;A ridosso di Natale il ministero della Giustizia ha fatto approvare un primo decreto legislativo, in esecuzione della delega affidatagli dalla manovra estiva, per ridurre attraverso soppressioni e accorpamenti un numero rilevante (circa 600) di uffici dei giudici di pace. Il provvedimento verrà presentato e discusso in Parlamento, ma ancora non è noto il dettaglio delle sedi interessate, anche se il criterio utilizzato dal ministero è stato in gran parte basato sulla produttività.&lt;br /&gt;Ma decisiva sarà poi sopratutto la fase 2, quella che chiamerà in campo direttamente i tribunali e le procure, per arrivare anche qui a una riduzione del numero delle sedi aperte e a un recupero di risorse, sia di magistrati sia di personale amministrativo. Scontate però le resistenze che verranno opposte dalle forze politiche. Anche perché non c'è giorno che non riporti la presa di posizione di amministrazioni locali e di professionisti in difesa di qualche sede più o meno periferica. Ma è proprio sulla capacità di resistere al pressing delle corporazioni e alle loro sponde parlamentari che potrà misurarsi l'efficacia di un'azione di Governo nel segno dell'autonomia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-12-30/giustizia-civile-leggera-favore-063816.shtml?uuid=AaqzT3YE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-4667070962693098352?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4667070962693098352'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4667070962693098352'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/giustizia-civile-piu-leggera-favore.html' title='Giustizia civile più leggera a favore della competitività'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-6790487221475854072</id><published>2012-01-02T00:27:00.000+01:00</published><updated>2012-01-02T00:27:12.384+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CODICE DELLA STRADA'/><title type='text'>Cassazione: chi espone sull’automobile il contrassegno per invalidi intestato ad altri non commette reato</title><content type='html'>Non  incorre in nessun reato chi  espone sul cruscotto della propria automobile il contrassegno per gli invalidi intestato ad altri. Lo chiarisce la sentenza n. 45328, del 6 dicembre 2011 della seconda sezione penale della Corte di Cassazione che Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, riporta all’attenzione.&lt;br /&gt;Nel caso di specie il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze aveva proposto ricorso a seguito della declaratoria del non luogo a procedere in relazione all’indebito utilizzo di un permesso invalidi da parte di due imputate in ordine ai reati sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.) perché i fatti non sussistono, da parte del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze.&lt;br /&gt;Gli ermellini dopo aver fatto un excursus sui due orientamenti giurisprudenziali contrapposti, ha aderito all’impostazione stabilita  dalla sentenza della stessa sezione della Corte, con la sentenza n. 35004/10, precisando la necessità di dover escludere il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che esponga sul cruscotto dell’auto un contrassegno per invalidi rilasciato ad un parente, in quanto la mera esposizione del contrassegno invalidi sull’auto, in assenza di altri qualificanti comportamenti, non integra la condotta positiva suscettiva di trarre in inganno necessaria per ravvisare gli estremi del delitto di cui all’articolo 494 del codice penale.&lt;br /&gt;I giudici del Palazzaccio hanno quindi ritenuto concludere escludendo l’integrazione dei reati contestati e statuendo che il comportamento dei soggetti è riconducibile ad un mero illecito amministrativo anche perché l’art. 188 del Codice della Strada al quarto e nel quinto comma stabilisce le ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi, dalla loro utilizzazione in assenza di autorizzazione, o fuori delle condizioni e dei limiti dell’autorizzazione, all’uso improprio dell’autorizzazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.canicattiweb.com/2011/12/31/cassazione-chi-espone-sullautomobile-il-contrassegno-per-invalidi-intestato-ad-altri-non-commette-reato/&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-6790487221475854072?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6790487221475854072'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6790487221475854072'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2012/01/cassazione-chi-espone-sullautomobile-il.html' title='Cassazione: chi espone sull’automobile il contrassegno per invalidi intestato ad altri non commette reato'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-8120891521258289066</id><published>2011-12-28T18:34:00.001+01:00</published><updated>2011-12-28T18:34:44.573+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CONDOMINIO'/><title type='text'>Cassazione: non si può mandare a quel paese il vicino che bussa ripetutamente alla porta a tarda ora</title><content type='html'>Arriva un nuovo giro di vite della Cassazione contro il degrado del linguaggio che si diffonde sempre di più nei rapporti tra i cittadini. C'è troppa inciviltà, spiega la Corte, ed occorre imparare a moderare termini. Nel caso esaminato da piazza Cavour è stata confermata una condanna per ingiuria inflitta ad una donna che aveva mandato a quel paese una vicina di casa. La vicina aveva suonato ripetutamente al campanello alle 10 della sera protestando per i rumori che non facevano dormire il suo bambino di otto mesi. Insomma per i Supremi giudici il fatto di aver suonato insistentemente a tarda ora non giustifica quel "vaffa" peraltro accompagnato da altri improperi. Con la sentenza n.48072/2011 la Corte ha quindi confermato sia la condanna penale per ingiuria sia la condanna al risarcimento del danno inflitte dai giudici di merito. Secondo la Cassazione non si tratta solo di maleducazione e quegli insulti non possono essere liquidati come uno semplice sfogo dovuto a un'asserita invadenza dell'altra parte ma sono indice di vero e proprio disprezzo. Allo stesso tempo la Corte fa notare il semplice fatto di aver bussato più volte alla porta non può considerarsi un fatto ingiusto tale da poter legittimare una simile reazione. La richiesta di non fare rumore quindi non costituisce "un fatto ingiusto al quale reagire in stato d'ira con frasi ingiuriose".&lt;br /&gt;Fonte: StudioCataldi.it&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-8120891521258289066?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8120891521258289066'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8120891521258289066'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/cassazione-non-si-puo-mandare-quel.html' title='Cassazione: non si può mandare a quel paese il vicino che bussa ripetutamente alla porta a tarda ora'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-265235561730055680</id><published>2011-12-27T13:40:00.000+01:00</published><updated>2011-12-27T13:40:07.225+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TRIBUTARIO'/><title type='text'>Chiuse 120mila liti fiscali minori</title><content type='html'>L'operazione per la chiusura delle liti fiscali pendenti si conclude, secondo l'agenzia delle Entrate, con un bilancio positivo. L'adesione chiude con 120mila contribuenti che hanno scelto di approfittare dell'occasione dell'«esodo agevolato» dal contenzioso.&lt;br /&gt;Secondo i dati forniti ieri dalle Entrate, alla rilevazione fatta il 12 dicembre risultavano effettuati 93.436 versamenti per la definizione delle liti minori. Considerando anche i contenziosi per la cui "chiusura" non occorrevano versamenti, perché erano già state pagate somme sufficienti alla definizione in pendenza della lite, l'agenzia stima che si arriverà a circa 120mila definizioni. Per un conteggio definitivo occorrerà però aspettare qualche mese, visto che le domande andranno presentate entro il 2 aprile (la scadenza fissata del 31 marzo cade infatti di sabato) e in quell'occasione si potranno tirare le fila anche delle definizioni per le quali non occorreva passare alla cassa entro il 30 novembre scorso.&lt;br /&gt;Quanto al gettito, si tratta di 138 milioni di euro incassati dallo Stato, rispetto ai 112 che erano stati preventivati dalla relazione tecnica al Dl 98 del 2011. Più precisamente, come spiega il comunicato delle Entrate – si tratta di 138.376.278 euro con un versamento medio per contribuente pari a 1.481 euro.&lt;br /&gt;Nella precedente edizione della chiusura delle liti fiscali pendenti (articolo 16 della legge 289/2002), presa a riferimento anche della relazione tecnica al Dl 98, l'adesione all'istituto della chiusura delle liti si era attestato nell'ordine del 28% dei contenziosi potenzialmente definibili.&lt;br /&gt;Per l'edizione 2011 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria aveva stimato in circa 297mila le liti potenzialmente definibili con le misure indicate dal Dl 98. Il traguardo di 120mila adesioni significa dunque la definizione di circa il 40% delle controversie. La relazione tecnica aveva preso a riferimento un tasso di adesione simile a quello dell'edizione del 2002 e perciò la previsione di entrata era stata più bassa.&lt;br /&gt;Anche dalle prime stime empiriche ricavate dalle impressioni degli operatori (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° dicembre 2011) era emersa il clima positivo con cui l'operazione era stata accolta dai contribuenti.&lt;br /&gt;Il comunicato delle Entrate mette l'operazione di chiusura agevolata in correlazione con l'istituto, a regime, della mediazione per le cause di importo fino a 20mila euro. Questa possibilità è stata offerta dal Dl 98 insieme con il provvedimento di chiusura delle liti vecchie. Si tratta di un'altra misura che consentirebbe alle Commissioni tributarie di concentrarsi sulle questioni più rilevanti. Secondo le stime della relazione tecnica, nel 2010 alle Ctp sono arrivati quasi 188mila ricorsi: le stime delle possibili adesioni alla chiusura precontenziosa attraverso la mediazione è che essa consentirebbe l'eliminazione a monte di circa 35mila liti l'anno, con entrate stimate per lo Stato di 103milioni l'anno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il bilancio dell'operazione&lt;br /&gt;I PAGANTI&lt;br /&gt;Sono più di 93mila i soggetti che secondo le rilevazioni dell'agenzia delle Entrate effettuate lo scorso 12 dicembre hanno effettuato i versamenti per aderire alla sanatoria delle liti pendenti. La scadenza fissata per i pagamenti era il 30 novembre&lt;br /&gt;L'ATTESA DELLE ENTRATE&lt;br /&gt;Secondo l'Agenzia agli inizi di aprile, quando saranno disponibili le istanze dei contribuenti, sarà possibile sapere il numero preciso di quanti hanno aderito, visto che in alcuni casi non era necessario il versamento. Si ritiene che circa 120mila contribuenti&lt;br /&gt;GLI INCASSI&lt;br /&gt;La ricognizione dei versamenti ricevuti al 30 novembre scorso segnala entrate per lo Stato di 138.376.278 euro. La relazione tecnica al Dl 138 del 2011 aveva stimato entrate per 112 milioni di euro. Il versamento medio è stato di 1.481 euro a contribuente&lt;br /&gt;L'ADESIONE&lt;br /&gt;L'adesione all'operazione, se sarà confermata la stima dell'agenzia delle Entrate, toccherà circa il 40% delle liti potenzialmente definibili in base ai requisiti fissati dalla norma. Le adesioni nel 2003 erano state invece del 28 per cento. &lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-12-27/chiuse-120mila-liti-fiscali-064050.shtml?uuid=AaHsZCYE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-265235561730055680?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/265235561730055680'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/265235561730055680'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/chiuse-120mila-liti-fiscali-minori.html' title='Chiuse 120mila liti fiscali minori'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-4268915479623041973</id><published>2011-12-22T09:52:00.000+01:00</published><updated>2011-12-22T09:52:07.767+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CLASS ACTION'/><title type='text'>Il Tribunale di Napoli ammette la class action contro la Commissione mancanza fondi (Trib. Napoli 9/12/2011)</title><content type='html'>Con Ordinanza del 16 novembre 2011, pubblicata il 9 dicembre, il Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 140 bis del  decreto legge n. 206/2005 (Codice del Consumo), come modificato dalla legge n. 99/2009, ha dichiarato  ammissibile la class action contro la Banca della Campania S.p.A. (Gruppo Banca Popolare dell’Emilia Romagna).&lt;br /&gt;La domanda, proposta da due correntisti della Banca, titolari di un conto “non affidato”, in uno all’Assoconsum (una delle 17 Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute a livello nazionale ex art. 137 d.l. n. 206/2005), è volta a far dichiarare la nullità della “commissione per mancanza fondi” in quanto identica all’abolita, per legge, “commissione di massimo scoperto” ovvero illegittimamente introdotta, dalla Banca, in via unilaterale mediante comunicazione ex articolo 118 del Testo Unico Bancario. &lt;br /&gt;In particolare il Tribunale di Napoli, superando, tra l’altro, una certa giurisprudenza di primo grado di Torino, ha soffermato la propria attenzione: a) sull’identità dei diritti individuali coinvolti e rappresentati tutelabili ai sensi del comma 2 dell’art. 140 bis (del Codice del Consumo); b) sull’idoneità del proponente a curare adeguatamente l’interesse della classe; c) sull’assenza di conflitto di interesse tra l’associazione proponente e gli eventuali aderenti all’azione di classe nonché d) ha operato una valutazione&lt;br /&gt;sostanziale prognostica consistente nella non manifesta infondatezza della domanda.&lt;br /&gt;Il Collegio, in ordine al primo presupposto, ha affermato che l’Associazione ha agito per l’esclusiva tutela dei diritti individuali di tutti i titolari di conto corrente non affidato, nei cui confronti sia stata posta in essere la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali mediante comunicazione relativa all’operatività della commissione mancanza fondi, con il contenuto standard ivi previsto e che l’opposta eccezione relativa alla differenziata posizione individuale ravvisabile in capo ai potenziali consumatori che vogliono aderire all’azione di classe quanto alla misura e consistenza del risarcimento, non scalfisce il presupposto dell’identità dei diritti individuali coinvolti. La class action  che è stata ammessa è volta, appunto, ad offrire una tutela ad una pluralità di consumatori che versano nei confronti della medesima banca in una situazione contrattuale identica, per aver sottoscritto moduli o formulari, che, per loro natura, ai sensi dell’art. 1342 c.c. vengono utilizzati per disciplinare in modo “uniforme” determinati rapporti contrattuali.&lt;br /&gt;Né risulta assolutamente prescritto tra i requisiti dell’azione uno specifico numero di consumatori superiore a quello dei soggetti parti del presente giudizio (due correntisti e l’Associazione).&lt;br /&gt;Pregevole, infine, è l’arguzia e l’eleganza con le quali il Tribunale ha operato il giudizio sulla non manifesta infondatezza della domanda laddove “le argomentazioni tecnico giuridiche articolate da parte attrice in ordine alla natura della commissione e il modo in cui è risultata applicata nel rapporto contrattuale, inducono ad un approfondimento …. rinvenendosi nella commissione di mancanza fondi taluni aspetti problematici, in ordine ai quali è utile dare alle parti lo spazio per utili riflessioni e considerazioni giuridiche, volte soprattutto a verificare lo spazio residuale riconosciuto alla contrattazione privata a seguito della novellata disciplina della commissione di massimo scoperto, come introdotta dalla legge 2/2009”.&lt;br /&gt;Arguzia ed eleganza che sembrano non essere sfuggite al Legislatore che, in sede di emendamento al d.l. 201/2011 (Manovra Monti) ha posto il tetto dello 0,5% alla Commissione di Massimo Scoperto e, soprattutto, ha stabilito che “a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento”; il Cicr, (il&lt;br /&gt;Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), tra l’altro, prevede i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria.&lt;br /&gt;A quest’ultimo caso in particolare ci riferiamo augurandoci che vengano esentati quanto meno gli sconfinamenti in assenza di fido pari ad almeno 300,00 euro per massimo 3 mesi: anche questo è un modo per contribuire al superamento delle difficoltà delle famiglie (in particolare dei pubblici dipendenti e dei pensionati che, comunque, godono di un minimo mensile). L’augurio è che, comunque, in ogni caso, la commissione di istruttoria veloce non preveda il pagamento di 150,00 euro a trimestre per sconfinamenti di 100,00 euro!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.diritto.it/docs/32820-il-tribunale-di-napoli-ammette-la-class-action-contro-la-commissione-mancanza-fondi-trib-napoli-9-12-2011#&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-4268915479623041973?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4268915479623041973'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4268915479623041973'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/il-tribunale-di-napoli-ammette-la-class.html' title='Il Tribunale di Napoli ammette la class action contro la Commissione mancanza fondi (Trib. Napoli 9/12/2011)'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-1793969453126969338</id><published>2011-12-21T21:40:00.000+01:00</published><updated>2011-12-21T21:40:20.730+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PROCEDURA CIVILE'/><title type='text'>Cassazione: lettera di messa in mora indirizzata al difensore del debitore interrompe la prescrizione</title><content type='html'>In tema di messa in mora, con la sentenza n. 25984, depositata il 5 dicembre 2011, la Corte di Cassazione, ha stabilito che l'atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore il quale fa valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente. In sostanza, l'avvocato, rispondendo in nome e per conto del debitore, suo cliente, alle richieste di pagamento del creditore facendo valere in via stragiudiziale le proprie ragioni, è da considerarsi un rappresentante "effettivo". Non è necessario nell'ambito stragiudiziale che la procura sia stata lasciata in forma scritta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. qualora non vi sia contestazione o possibilità di dubbio sull'effettivo conferimento del mandato. Secondo la ricostruzione della vicenda, la questione aveva avuto per oggetto l'efficacia interruttiva di una lettera di messa in mora, inviata al difensore di una azienda, con il quale erano in corso contatti verbali ed epistolari per la definizione stragiudiziale di una vertenza con un'altra azienda. Una srl aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, con cui un'azienda richiedeva il pagamento di quattro fatture relative al trasporto internazionale di merci. L'opponente eccepiva, fra l'altro, la prescrizione del diritto al pagamento e il Tribunale accoglieva l'eccezione, revocando l'ingiunzione. In seguito alla conferma della decisione di primo grado da parte della corte di appello, l'azienda di trasporto proponeva ricorso per cassazione. Il Palazzaccio, accogliendo il motivo di ricorso, cassando la sentenza con rinvio e specificando che la Corte di Appello aveva erroneamente negato efficacia interruttiva della prescrizione all'atto di costituzione in mora inviato al difensore, (equivocando tra forma ed effetti della procura alle liti e forma ed effetti del mandato di difesa in relazione alle attività stragiudiziali) ha enunciato i seguenti principi di diritto (ex art. 384 c.p.c.): "l'atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore. L'avvocato che, in nome e per conto del debitore risponda alle richieste di pagamento del creditore, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente, è da considerare rappresentante del debitore. Si tratta di rappresentante effettivo, qualora non vi sia contestazione o possibilità di dubbio sull'effettivo conferimento del mandato di difesa, poichè la procura in forma scritta di cui all'art. 83 c.p.c., è prescritta solo per lo svolgimento di attività giudiziali. Si tratta invece di rappresentante apparente, qualora il creditore possa invocare in suo favore gli estremi della relativa fattispecie (cioè quando l'apparente rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare il ragionevole affidamento del terzo circa il valido conferimento dei poteri rappresentativi). Il giudice non può negare efficacia interruttiva della prescrizione all'atto di costituzione in mora inviato dal creditore al difensore del debitore, senza prima avere accertato se quest'ultimo possa considerarsi rappresentante, effettivo od apparente, del debitore".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11231.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-1793969453126969338?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1793969453126969338'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1793969453126969338'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/cassazione-lettera-di-messa-in-mora.html' title='Cassazione: lettera di messa in mora indirizzata al difensore del debitore interrompe la prescrizione'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-7485951450688640554</id><published>2011-12-21T00:21:00.002+01:00</published><updated>2011-12-21T00:21:53.927+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RIFORMA DELLA GIUSTIZIA'/><title type='text'>Vietti: Mediazione non basta a deflazionare giustizia civile. Non ci possiamo permettere tre gradi di giudizio per tutte le controversie</title><content type='html'>Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele Vietti, nel corso di un'intervista al Gr3 avvenuta nell'ambito di un'inchiesta sulla giustizia civile curata dal condirettore Gianfranco D'Anna e realizzata dalla redazione cronaca del Giornale Radio, ha messo in luce come in Italia sono quasi 2 milioni e 800 mila i processi che si abbattono ogni anno sui nostri tribunali. "Bisogna togliersi l'illusione che tutto deve finire dentro al processo'' Spiega Vietti . Tra le soluzioni possibili per la deflazione della giustizia civile - spiega - c'e' la mediazione, sulla quale ''e' prematura una valutazione, anche perche' non e' entrata in vigore per tutti i tipi di controversia''. Secondo Vietti però la mediazione civile da sola non è sufficiente. Sarebbe necessario per tutte quelle cause di carattere bagattellare applicare riti diversi che tengano conto della natura del valore della controversia. "Non ci possiamo piu' permettere di avere 3 gradi di giudizio per qualunque tipo di controversia''. Una delle ipotesi portata come esempio da Vietti è l'arbitro in materia finanziaria bancaria che ha dato buoni risultati. In ogni caso - spiega - andrebbe introdotto un filtro per l'appello sottolineando come oggi arriviamo ad investire la Cassazione di 30 mila processi all'anno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11224.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-7485951450688640554?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/7485951450688640554'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/7485951450688640554'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/vietti-mediazione-non-basta.html' title='Vietti: Mediazione non basta a deflazionare giustizia civile. Non ci possiamo permettere tre gradi di giudizio per tutte le controversie'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-492479690023268509</id><published>2011-12-20T00:19:00.002+01:00</published><updated>2011-12-20T00:19:57.673+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CONDOMINIO'/><title type='text'>Cassazione: rumori molesti in condominio? Vanno eliminati perchè nocivi per la salute</title><content type='html'>Giro di vite della cassazione contro i rumori molesti nei condomini. La Corte ha infatti accolto il ricorso di una signora di Aosta che si lamentava da tempo la rumorosità intollerabile dell'ascensore. Gli altri condomini però non avevano voluto ascoltare le sue richieste e non avevano fatto nulla per ridurre la rumorosità. La sesta sezione civile della suprema corte che si è occupata del caso ha fatto notare come l'eccesso dei rumori che si propagano all'interno di un condominio possono risultare "nocivi per la salute umana" e per questo debbono essere rimossi. Altrimenti scatta il risarcimento del danno. Come si legge nella sentenza (n.26898/2011) la questione era finita nelle aule di giustizia perché la donna si era opposta alla richiesta del condominio di eseguire lavori di insonorizzazione sulle pareti dei muri vicini all'impianto. Questo rifiuto, però, secondo la Cassazione non esclude la responsabilita' del condominio. Ora il caso dovrà essere nuovamente esaminato dinanzi alla corte d'appello di Torino. La Corte nelal parte motiva della sentenza ha fatto anche notare che "i limiti normativi di rumorosita' da osservarsi nella costruzione degli impianti di ascensore, ancorche' sopravvenuti alla realizzazione dell'edificio e alla installazione dell'ascensore, in quanto evidentemente finalizzati a contenere l'impatto acustico nell'ambito di ambienti circoscritti, a salvaguardia del diritto alla salute delle persone direttamente esposte alle emissioni in questione, ben possono essere assunti quali parametri obiettivi di tollerabilita' delle immissioni".&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11207.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-492479690023268509?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/492479690023268509'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/492479690023268509'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/cassazione-rumori-molesti-in-condominio.html' title='Cassazione: rumori molesti in condominio? Vanno eliminati perchè nocivi per la salute'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-5053948895771112261</id><published>2011-12-20T00:12:00.000+01:00</published><updated>2011-12-20T00:12:19.629+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='GIUDICE DI PACE'/><title type='text'>In vista l'accorpamento per 674 sedi di giudici di pace</title><content type='html'>Sono 674 gli uffici del giudice di pace interessati dall'intervento di riordino messo a punto dal ministro della Giustizia, Paola Severino, e approvato ieri dal Consiglio dei ministri nell'ambito di un denso pacchetto di misure dedicato anche a carceri, depenalizzazione e giustizia civile. Lo schema di decreto legislativo costituisce il primo, impegnativo, gradino del più ampio progetto di riordino delle circoscrizioni giudiziarie affidato all'Esecutivo che dovrà completarsi con l'intervento sui tribunali. Il testo approda ora in Parlamento per un esame che non si preannuncia facile, vista la tradizionale riluttanza della politica ad affrontare un tema tanto sensibile sul piano elettorale.&lt;br /&gt;Si prevede, in particolare, la soppressione e il conseguente accorpamento degli uffici del giudice di pace dislocati in sedi diverse da quelle circondariali, pari a 674 unità, che rappresenta quasi l'80% del totale degli uffici del giudice di pace esistenti, e la contestuale ricollocazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo nelle sedi di tribunale o di procura vicine o negli uffici del giudice di pace "circondariali" presso i quali sono trasferite le competenze degli uffici soppressi.&lt;br /&gt;Complessivamente, il personale che potrebbe essere recuperato attraverso la procedura di accorpamento degli uffici è pari a 1.944 giudici di pace, e a 2.104 unità di personale amministrativo.&lt;br /&gt;La riduzione degli uffici, si sottoliena nella relazione tecnica al testo, comporta risparmi di spesa, stimati nella misura di circa 28 milioni di euro all'anno, determinati con riferimento alle sole spese di gestione e di funzionamento delle strutture, con esclusione dei costi incomprimibili del personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria, personale per il quale è prevista la ricollocazione in uffici di maggiore dimensione.&lt;br /&gt;In particolare, i risparmi complessivi stimati derivano dai minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace, risparmi calcolati sulla quota del 90% dei rimborsi erogati annualmente agli uffici che verranno soppressi, per un importo complessivo di 13.455.491 di euro.&lt;br /&gt;Il ministro Paola Severino spiega che «il monitoraggio ha attraversato quattro fasi. La prima è il calcolo della produttività media. La fase B individua le fasi di carico delle varie circoscrizioni. La fase C individua gli uffici con valori inferiori a quelli della soglia media. Alla fine sono stati selezionati gli uffici – conclude – sulla base delle soglie incrociate ed eventualmente anche sulla base dell'individuazione di un bacino minimo di 100mila unità». E, quanto ai risparmi, «si tratta di risultati rilevanti anche dal punto di vista economico».&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-12-17/vista-accorpamento-sedi-giudici-081649.shtml?uuid=AaqfU5UE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-5053948895771112261?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5053948895771112261'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5053948895771112261'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/in-vista-laccorpamento-per-674-sedi-di.html' title='In vista l&apos;accorpamento per 674 sedi di giudici di pace'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-1606255416561107249</id><published>2011-12-20T00:08:00.002+01:00</published><updated>2011-12-20T00:08:55.584+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RESPONSABILITA&apos; CIVILE'/><title type='text'>Diffamazione a mezzo stampa. Il direttore non è responsabile</title><content type='html'>(Cassazione penale , sez. V, sentenza 29.11.2011 n. 44126)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'articolo 57 del codice penale, che punisce i reati commessi col mezzo della stampa periodica, sanziona penalmente il direttore o il vice-di rettore responsabile il quale ometta di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che, col mezzo della pubblicazione, siano commessi reati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) reca la definizione di stampa nei seguenti termini: "Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciò premesso, si deve valutare se il direttore di un periodico on line risponda del reato di cui all'articolo 57 del codice penale, per omesso controllo sui contenuti pubblicati. Giova, sul punto, richiamare una recente pronuncia di questa stessa sezione che esclude la responsabilità del direttore di un giornale on line e che il collegio ritiene di condividere (Sez. 5, Sentenza n. 35511 del 16/07/2010, Brambilla); in primo luogo si deve ribadire che ai sensi della legge sulla stampa sono considerate stampe o stampati le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Dunque, perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (ai sensi della legge n. 47 del 1948), occorrono due condizioni: a) che vi sia una riproduzione tipografica, b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le pubblicazioni rese note mediante ia rete informatica difettano di entrambi i requisiti, in quanto non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo redatto in originale, al fine della distribuzione presso il pubblico; il testo pubblicato su Internet esiste - quale luogo di divulgazione della notizia - solamente nella pagina di pubblicazione, anche se può essere visualizzato sugli schermi di un numero indefinito di dispositivi hardware. La diffusione del contenuto del periodico on-line avviene dunque non mediante la distribuzione del supporto fisico in cui è inserito (che richiederebbe comunque la mediazione di un apparato di lettura, mentre la stampa tipografica è immediatamente fruibile dal lettore), quanto piuttosto attraverso la visualizzazione del suo contenuto attraverso i terminali collegati alla rete; non diversamente, mutatis mutandis, da quanto avviene per le notìzie trasmesse dal telegiornali, che vengono visualizzate sugli apparati privati dei telespettatori. E la giurisprudenza di questa Corte ha negato (ad eccezione della sentenza n, 12960 della Sez. feriale, p.u. 31.8.2000, dep. 12.12.2000, Cavallina, non massimata) che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all'art. 57 c.p. (cfr Sez. 2, Sentenza n. 34717 del 23/04/2008 Rv. 240687, Matacena; Sez. 1, Sentenza n. 1291 del 27/02/1996, Rv. 205281), proprio per la diversità strutturale tra I due mezzi di comunicazione e per la impossibilità di operare, in materia penale, una analogia in maiam partem. D'altronde, sono evidenti le differenze anche nelle modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: nel caso della stampa vi è la consegna materiale dello stampato e la sua lettura diretta ed immediata da parte del destinatario; nelle trasmissioni radiotelevisive classiche vi è la irradiazione nell'etere e la percezione audiovisiva da parte di chi si sintonizza sulla frequenza di trasmissione; nel caso di pubblicazione in Internet la trasmissione avviene telemáticamente tramite un internet provider, sfruttando la rete telefonica fìssa o cellulare.&lt;br /&gt;http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/diffamazione-a-mezzo-stampa-il-direttore-non-e-responsabile/5708&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-1606255416561107249?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1606255416561107249'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1606255416561107249'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/diffamazione-mezzo-stampa-il-direttore.html' title='Diffamazione a mezzo stampa. Il direttore non è responsabile'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-4925794496377861116</id><published>2011-12-13T09:55:00.000+01:00</published><updated>2011-12-13T09:55:51.762+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PRATICA FORENSE'/><title type='text'>Turchia, avvocati italiani pronti a intercettare il business</title><content type='html'>Programmare un investimento in una sede estera non é decisione da tutti giorni in tempi di incerto scenario economico. Eppure, le law firm sembrano non risparmiare nell'investire in un mercato che fa da ponte geografico e simbolico tra l'Europa e il Medio Oriente: la Turchia.&lt;br /&gt;L'ultima corazzata ad annunciare lo sbarco oltre il Bosforo è lo studio inglese Allen &amp; Overy, che ha aperto un ufficio a Istanbul sulla scia di quello che Allen &amp; Overy descrive come un crescente flusso di business che sta interessando il Paese.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La law firm segue la strategia annunciata negli scorsi mesi da Baker &amp; McKenzie, DLA Piper, Clifford Chance, Chadbourne &amp; Parke, Kinstellar e Schoenherr, alcune delle law firm che hanno debuttato in Turchia o si preparano a farlo nelle prossime settimane.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La sede di Instanbul di Allen &amp; Overy sarà guidata dal socio Charles Linday e si concentrerà sugli aspetti di diritto inglese relativi al project finance, mercato di capitali e sulle operazioni di M&amp;A e tra io clienti dello studio figurano Akbank, Isbank, Garantibank e Turco Exim Bank.&lt;br /&gt;Allen &amp; Overy stima infatti che il programma di privatizzazione del governo attualmente in corso porterà entro il 2015 un finanziamento privato di 50 miliardi di dollari, creando opportunità per gli studi legali.&lt;br /&gt;Opportunità che potrebbero riguardare in particolare i professionisti italiani, data la prossimità geografica tra i due Paesi e la reputazione degli avvocati del Belpaese nella regione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alcuni studi italiani hanno infatti negli scorsi mesi seguito la strategia delle corazzate internazionali e rafforzato i contatti con gli studi locali.&lt;br /&gt;Pioniere in questo senso è stato lo Studio Padovan, sbarcato in Turchia nel 2007, inaugurando un desk italiano presso lo studio GÜR di Istanbul.&lt;br /&gt;Attivo nella regione è anche lo studio Nunziante Magrone, che ha recentemente assistito Markafoni, terzo sito di e-commerce in Turchia, nella cessione del 70% delle sue azioni a MIH-Allegro, società controllata dal gruppo editoriale multinazionale Naspers. Operazione seguta dall'of counsel dello studio italiano Sidika Baysal Hatipoglu, che in Turchia opera in collaborazione con lo studio B+B di Instanbul.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La scelta di Nunziante Magrone é stata basata sul favorevole contesto della Turchia da un punto di vista imprenditoriale, dove per costituire una società bastano sei giorni.&lt;br /&gt;Ma anche i professionisti italiani degli studi internazionali recentemente sbarcati nella regione guardano con interesse al Paese. È il caso dello studio Schoenherr, che ha seguito in Turchia alcuni clienti dello studio che hanno investito nel Paese.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«La Turchia ha un mercato forte ed al tempo stesso dinamico, come dimostrato dagli indicatori economici. Prendendo ad esempio il consumo energetico domestico, questo è cresciuto del 7.7% all'anno. Al tempo stesso il mercato legale turco è stato tradizionalmente gestito da studi a struttura familiare i quali, certamente, hanno un limite di crescita in quanto a dimensioni», spiega Daniele Iacona, collaboratore italiano dello studio.&lt;br /&gt;Che conferma che l'Italia possiede in Turchia una buona reputazione e un'importante margine di potenziale crescita in special modo nel settore delle infrastrutture e dell'energia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«Tra paesi dell'area mediterranea vi è sempre una corsia preferenziale. La forma italiana di fare affari non sia molto differente dalla forma turca, quantomeno nella regione di Istanbul, che costituisce l'area di maggiore interesse al momento», aggiunge Iacona.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che consiglia agli imprenditori italiani di eguire con attenzione le dinamiche di crescita della Turchia. «Che mira a divenire il ponte economico tra Europa Occidentale ed il Medio Oriente ma, per completare tale flusso, avrà necessità di un porto di connessione tra il mercato turco e quelli dell'Europa Occidentale. Naturalmente tale porto di connessione dovrebbe essere un porto italiano, Gioia Tauro o Venezia per esempio, ma spetterà all'Italia farsi valere nelle logiche internazionali», conclude l'avvocato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-12-09/turchia-avvocati-italiani-pronti-124501.shtml?uuid=AaSbCmSE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-4925794496377861116?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4925794496377861116'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4925794496377861116'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/turchia-avvocati-italiani-pronti.html' title='Turchia, avvocati italiani pronti a intercettare il business'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-6153374537358627206</id><published>2011-12-13T09:53:00.000+01:00</published><updated>2011-12-13T09:53:04.100+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='FORMAZIONE FORENSE'/><title type='text'>Esame in vista per i praticanti avvocati: ecco che cosa sapere e come prepararsi per la prova</title><content type='html'>Sara ha 30 anni e sta preparando per la seconda volta l'esame da avvocato. Ha speso 4mila euro per il corso di preparazione della durata di due mesi, oltre 500 euro per i codici commentati e 300 euro per i libri degli atti e dei pareri su cui prepararsi. Sara ha passato gli ultimi due mesi a simulare le prove d'esame e a cercare di prevedere le tracce degli scritti. Ha pensato di investire  i suoi risparmi e quelli dei genitori nella preparazione dell'esame perché  quest'anno non vuole sbagliare e le hanno detto che ci sono corsi che suggeriscono come scrivere nel modo giusto e, a volte, indovinano anche le tracce degli scritti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sara è una delle migliaia di praticanti avvocati che la settimana prossima (13, 14, 15 dicembre) siederanno sui banchi delle prove d'esame nella speranza di essere ammessi agli orali. Per superarli Sara e gli altri sono disposti a tutto: anche a spendere migliaia di euro per la preparazione.&lt;br /&gt;documenti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    L'esame da avvocato (Tabella)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I corsi di formazione&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quello dei corsi propedeutici all'esame è un business che da qualche anno sta portando nelle casse degli organizzatori migliaia di euro. Quelli più inflazionati arrivano a costare oltre 4mila euro: simulano le prove d'esame, offrono suggerimenti per evitare gli errori più comuni e propongono pacchetti a prezzi scontati per i ripetenti. Chi li ha frequentati garantisce il risultato e di anno in anno i praticanti avvocati si passano il testimone sui banchi delle lezioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In realtà nessun corso è in grado di assicurare la riuscita dell'esame e nemmeno di prevedere i temi delle tracce degli scritti, ma ci sono dei suggerimenti per ridurre al minimo i rischi di bocciatura.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I consigli&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chi fa parte delle commissioni d'esame suggerisce di scrivere con grafia leggibile, di articolare discorsi brevi e chiari  e di essere sintetici, oltre ad evitare errori di ortografia. A rendere i consigli tutt'altro che banali sono i commenti dei commissari d'esame che assicurano di aver bocciato molti candidati per errori di grammatica, oltre che per sviste giuridiche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sulla prevedibilità dei temi d'esame, ovviamente, nessuno si pronuncia, ma la statistica vuole che molte tracce (sia dei temi che dell'atto) siano ispirate a casi giurisprudenziali particolarmente dibattuti e commentati nell'ultimo anno nelle principali riviste giuridiche. Oltre ai corsi, allora potrebbe essere utile un salto in biblioteca, a caccia delle sentenze più discusse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I dati&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da una ricerca condotta dalle Corti di Appello per il Sole 24 Ore, a sorpresa, proprio i futuri avvocati non brillano per correttezza durante le prove scritte. Nonostante i richiami all'ordine, in tanti continuano ad essere espulsi durante le prove per copiature.  Nel distretto di Perugia l'anno scorso, in sede di correzione, sono stati annullati 18 elaborati proprio per plagio. A Bari  e Firenze 4, a Lecce 3, mentre a Trieste 3 futuri avvocati sono stati sorpresi a copiare durante le prove e immediatamente espulsi.  A far scattare l'annullamento della prova, oltre all'introduzione di telefoni cellulari o manuali non autorizzati nell'aula del concorso, anche la copiatura da un compagno o da un manuale accertata in sede di correzione. Dopo alcuni episodi eclatanti degli anni passati, gli esaminatori per quest'anno assicurano il massimo rigore. La storia degli esami da avvocato, infatti, è ricca di copiature da commedia dell'arte. C'è stata la madre sorpresa a copiare dagli appunti nascosti  nella tutina del neonato fatto entrare per l'allattamento durante le prove o  chi è stato sorpreso con pareri legali infilati nei calzini o nella biancheria intima. Da qualche anno i commissari garantiscono la sorveglianza anche nelle toilette, perché gli aspiranti avvocati non sembrano proprio dare il buon esempio quanto a lealtà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I ricorsi al Tar&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tempi duri anche per chi ripone qualche speranza di promozione nel ricorso al Tar contro eventuali bocciature illegittime. Dall'anno scorso anche i tribunali hanno rafforzato la stretta contro i ripescaggi dell'ultim'ora.  Chi non supera la prova scritta, difficilmente potrà essere ammesso all'orale percorrendo la via giudiziaria. Da Nord a Sud i Tar sono concordi. Non si possono sindacare i tempi di correzione degli elaborati, l'apprezzamento della Commissione è tecnico-discrezionale e non può essere contestato (Tar Brescia, 30 settembre 2011 n. 1337). Inutile contestare anche l'illegittimità della valutazione alfanumerica. Per i tribunali, l'attribuzione di un punteggio numerico senza ulteriori commenti e giudizi  configura  una formula sintetica ma eloquente che non può essere sindacata dal candidato bocciato  (Tar Napoli, 6 aprile 2011 n. 1947).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Più rigore anche sulle copiature. La Commissione può annullare due elaborati simili, senza dover stabilire chi abbia effettivamente copiato e chi abbia tollerato la copiatura. Stessa sorte per chi copia in  tutto o in parte da manuali o commentari non autorizzati (Tar Napoli, 7 febbraio 2011 n. 725).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-12-07/esame-vista-praticanti-avvocati-200010.shtml?uuid=Aa1aNJSE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-6153374537358627206?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6153374537358627206'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6153374537358627206'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/esame-in-vista-per-i-praticanti.html' title='Esame in vista per i praticanti avvocati: ecco che cosa sapere e come prepararsi per la prova'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-1630230596716472866</id><published>2011-12-13T09:46:00.000+01:00</published><updated>2011-12-13T09:46:40.984+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='GRATUITO PATROCINIO'/><title type='text'>Cassazione, gratuito patrocinio: niente compensi per attività stragiudiziale</title><content type='html'>Con la sentenza n. 24723, la Corte di Cassazione, in materia di gratuito patrocinio, ha stabilito che l'avvocato che svolga attività stragiudiziale in favore del cliente ammesso al gratuito patrocinio, non deve ricevere il compenso per l'attività prestata. Riceverà, come hanno precisato i giudici di legittimità, la liquidazione per l'assistenza alla transazione svolta in esecuzione del mandato alle liti. È questo il contenuto della sentenza della seconda sezione civile che ha rigettato il ricorso di un avvocato che richiedeva il compenso per l'attività stragiudiziale svolta. Secondo la ricostruzione della vicenda, la Corte di appello di Torino, rigettava il reclamo proposto da un avvocato avverso il decreto con cui il Tribunale di Torino aveva dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione delle competenze per l'attività stragiudiziale dal medesimo svolta quale difensore di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio. I giudici di merito avevano respinto l'istanza sul rilievo che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, il patrocinio a spese dello Stato è previsto per l'attività giudiziale e non pure per quella stragiudiziale. Avverso tale decisione, l'avvocato, proponeva ricorso per cassazione denunciando l'errore della Corte di appello laddove, a stregua di una interpretazione restrittiva e letterale della normativa richiamata, aveva ritenuto che il patrocinio a spese dello Stato avesse a oggetto soltanto l'attività giudiziale e ciò in contrasto con l'art. 24 Cost., che è attuazione del principio di uguaglianza e non tenendo conto che l'art. 124 del citato Decreto prevede che l'istanza di ammissione può essere chiesta anche quando il processo non pende.. Investita della questione la seconda sezione civile del Palazzaccio ha spiegato che il patrocinio a spese dello Stato è previsto esclusivamente per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente, avendo il legislatore inteso in tal modo dare attuazione al dettato dell'art. 24 Cost.. Ed invero, l'onere posto a carico dello Stato e quindi della collettività intanto è giustificato in quanto sia preordinato a soddisfare l'esigenza di assicurare il ricorso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui la pretesa del cittadino non abbiente non risulti manifestamente infondata, perchè altrimenti si verrebbe a negare il riconoscimento di diritti per l'impossibilità del singolo di accedere alla giurisdizione a causa delle proprie condizioni economiche. In particolare gli Ermellini hanno puntualizzato che il quadro normativo di riferimento e l'interpretazione logico-sistematica dell'articolo 124 del decreto 115/02 impongono di escludere che possano essere liquidate all'avvocato le attività stragiudiziali svolte in favore del cliente ammesso al gratuito patrocinio a nulla rilevando in merito l'espressione "quando il processo non pende" ivi contenuta, che riguarda unicamente la possibilità di avvalersi del patrocinio per l'azione ancora da intraprendere ma ad essa finalizzata.&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11165.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-1630230596716472866?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1630230596716472866'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1630230596716472866'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/cassazione-gratuito-patrocinio-niente.html' title='Cassazione, gratuito patrocinio: niente compensi per attività stragiudiziale'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-7723794730982526529</id><published>2011-12-06T21:57:00.000+01:00</published><updated>2011-12-06T21:57:05.661+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DECRETO INGIUNTIVO'/><title type='text'>Sì definitivo alla nuova legge sull'opposizione al decreto ingiuntivo</title><content type='html'>La Camera ha approvato in via definitiva la nuova legge che riguarda le opposizioni a decreto ingiuntivo. Il via libera dell'aula di Montecitorio è giunto all'unanimità ed è stato salutato con «soddisfazione» dai deputati del Pd, Mario Cavallaro e Tino Iannuzzi che avevano presentato una specifica proposta di legge con i colleghi Andrea Orlando, Anna Rossomando e Lanfranco Tenaglia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Indispensabile discipinare gli effetti della sentenza della Cassazione del 2010&lt;br /&gt;«Le nuove norme - spiegano - sono indispensabili e urgenti per disciplinare, sia per il futuro che per i giudizi in corso, gli effetti della decisione assunta nel settembre del 2010 dalla Cassazione che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ha collegato la riduzione dei termini di costituzione alla mera proposizione della opposizione». Secondo Cavallaro e Iannuzzi «si sarebbe affermato così un pericoloso e grave automatismo, che stravolgerebbe 60 anni di giurisprudenza univoca e consolidata della Cassazione, formatasi fin dagli anni `50».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si sarebbero estinte migliaia di opposizioni&lt;br /&gt;Il nuovo orientamento sancito dalle Sezioni Unite, infatti, rischiava di travolgere i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in corso, a causa della possibile dichiarazione di improcedibilità nei casi in cui la costituzione in giudizio dell'opponente non fosse avvenuta nel termine dimezzato di 5 giorni. Senza una modifica legislativa «ne sarebbe derivata - spiegano i deputati - una grave lesione delle garanzie costituzionali del giusto processo e del legittimo affidamento dei cittadini, pregiudicando la certezza delle situazioni economiche e rischiando di creare un danno gravissimo a un gran numero di persone e operatori economici che si vedrebbero privati di ogni giustizia, molto spesso in giudizi proposti nei confronti di banche, assicurazioni e soggetti gestori di contratti di massa».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che cosa prevede la nuova legge approvata&lt;br /&gt;Il primo articolo incide sulla disciplina generale del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sopprimendo la previsione della riduzione a metà dei termini di comparizione, che ha dato origine alle divergenti interpretazioni giurisprudenziali. Il secondo articolo ha una norma interpretativa applicabile ai procedimenti in corso che conferma l'orientamento consolidato della Cassazione precedente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 19246/2010. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura penale si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore prevista si applica, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario previsto dall'articolo 163-bis, primo comma.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-12-06/definitivo-nuova-legge-opposizione-172716.shtml?uuid=AaZo4wRE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-7723794730982526529?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/7723794730982526529'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/7723794730982526529'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/si-definitivo-alla-nuova-legge.html' title='Sì definitivo alla nuova legge sull&apos;opposizione al decreto ingiuntivo'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-3060966907414040528</id><published>2011-12-06T11:39:00.000+01:00</published><updated>2011-12-06T11:39:16.308+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DIRITTO DI FAMIGLIA'/><title type='text'>Ripristinato il diritto all'indennità di famiglia</title><content type='html'>La Commissione della gestione del Gran Consiglio ha raccolto le proteste dei dipendenti pubblici e del sindacato modificando il preventivo dello Stato per il 2012 e stralciando alcune misure di risparmio che il Governo aveva deciso unilateralmente di adottare dal 1° gennaio 2012.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tra queste, l’OCST aveva combattuto in particolare la soppressione dell’indennità per economia domestica in favore di dipendenti con figli fino a 12 anni di età. Il sindacato si è opposto a questa penalizzazione perché ancora una volta il Consiglio di Stato colpiva il reddito dei dipendenti e il salario dei soli dipendenti con figli.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anche il modo in cui il Governo ha preso questa decisione trova l’OCST molto insoddisfatto. Da anni chiediamo una trattativa globale sulla politica del personale e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti pubblici e dei docenti, che subiscono solo peggioramenti senza potere discutere misure di miglioramento del loro lavoro. Questo deve finire e la decisione del Gran Consiglio, pur pesando ulteriormente sulle finanze pubbliche non certo favorevoli, rafforza la richiesta sindacale di poter avviare un esame congiunto delle condizioni di lavoro dei dipendenti dello Stato dove provvedimenti di razionalizzazione possano essere compensati da miglioramenti da tempo rivendicati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nei prossimi giorni verranno consegnate le firme delle migliaia di dipendenti pubblici ticinesi che si sono opposti alle misure di risparmio e che sostengono la richiesta sindacale di un dialogo sociale e di una trattativa aperta sulle richieste di miglioramento delle condizioni di lavoro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.tio.ch/News/660029/Ripristinato-il-diritto-all-indennita-di-famiglia&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-3060966907414040528?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3060966907414040528'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3060966907414040528'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/ripristinato-il-diritto-allindennita-di.html' title='Ripristinato il diritto all&apos;indennità di famiglia'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-9006831460937494895</id><published>2011-12-06T11:33:00.002+01:00</published><updated>2011-12-06T11:33:28.376+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DIRITTO DEI CONSUMATORI'/><title type='text'>TRASPORTI. Confconsumatori: volo cancellato e danno da ritardo, risarcimento da 1700 euro</title><content type='html'>Volo cancellato più danno da ritardo: a una passeggera di Catania è stato riconosciuto un risarcimento da 1700 euro. A stabilire la condanna della compagnia aerea è stato il Giudice di Pace di Giarre, che ha riconosciuto alla donna sia la compensazione dovuta dalla cancellazione del volo sia il risarcimento per il ritardo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La vicenda riguarda l'odissea vissuta da una passeggera rientrata da Londra a Catania con oltre 5 ore di ritardo e assistita da Confconsumatori. La donna doveva imbarcarsi sul volo in partenza alle 9,25 dall'aeroporto di London City e diretto a Milano Linate. Ma giunta in aeroporto le veniva comunicato che il volo era stato cancellato, senza alcun preavviso; veniva così trasferita all'aeroporto di London LHR ed inserita in lista d'attesa sul volo in partenza alle 11,40 per Roma Fiumicino. Il disguido le faceva però perdere il volo delle 13.20 che doveva portarla da Milano a Catania, dove la donna è giunta invece con un ritardo di oltre 5 ore rispetto a quello programmato. E senza aver ricevuto assistenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La compagnia aerea è stata condannata al pagamento di 950 euro, oltre alle spese del giudizio, che superano i 700 euro. L'importo di 950 euro è stato determinato nella misura di 400 euro per la compensazione pecuniaria conseguente alla cancellazione del volo prevista per tratte fino a 3.500 km, e di 500 euro a titolo di risarcimento danni per il ritardo in virtù della Convenzione di Montreal, più 50 euro per la mancata assistenza. Spiega Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia e responsabile nazionale trasporti dell'associazione: "Ancora una sentenza, tra le poche che riconoscono il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria in seguito alla cancellazione del volo. La sentenza è poi importante perché, oltre alla compensazione, sancita dal regolamento comunitario n. 261/2004, riconosce anche il diritto del passeggero al risarcimento del danno per il ritardo, come previsto dalla Convenzione di Montreal, a conferma che le due normative concorrono e non si escludono". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=35287&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-9006831460937494895?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/9006831460937494895'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/9006831460937494895'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/trasporti-confconsumatori-volo.html' title='TRASPORTI. Confconsumatori: volo cancellato e danno da ritardo, risarcimento da 1700 euro'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-8766748629654913852</id><published>2011-12-06T11:29:00.000+01:00</published><updated>2011-12-06T11:29:07.308+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CRONACA'/><title type='text'>Sugli ordini professionali nessun intervento</title><content type='html'>Nessun intervento sulle libere professioni. Quantomeno, non nel prossimo consiglio dei ministri. Il guardasigilli, Paola Severino, ha così rassicurato Guido Alpa, presidente del Consiglio nazionale forense. «Il ministro – ha annunciato Alpa al salone della giustizia, inaugurato oggi a Roma – ha confermato che nel pacchetto di misure di lunedì non sono previsti interventi sulle professioni. Sono dunque smentite le voci allarmate sull'abolizione dell'esame di stato per l'accesso alla professione e la limitazione delle competenze degli organi forensi». Nonostante le rassicurazioni, confermate poi in serata dallo staff del ministro, Alpa comunque avverte: «Gli avvocati terranno gli occhi aperti».&lt;br /&gt;Nel corso della cerimonia di inaugurazione del salone della giustizia, giunto alla terza edizione, il ministro della Giustizia ha ricordato come ci si «trovi in un momento difficile sia per le istituzioni sia per i cittadini, ma se riusciremo a spiegare le ragioni dei provvedimenti che saremo costretti a prendere l'Italia e anche l'Europa ne verranno fuori». Il guardasigilli ha comunque incassato l'apprezzamento per le priorità del suo mandato (carceri, giustizia civile e circoscrizioni giudiziarie) anche dal presidente di Anm, Luca Palamara. Il quale non nasconde però che potrebbero arrivare anche dei tagli al settore giustizia. «Sul tema delle risorse – confida Palamara – siamo particolarmente sensibili, ma non possiamo fare richieste che non possono essere esaudite. Siamo però in grado di dare le nostre indicazioni sugli interventi opportuni. Va bene dunque la razionalizzazione dei tribunali, ma è necessario anche riordinare il contenzioso a iniziare dalle cause seriali».&lt;br /&gt;I tecnici del ministero, nel frattempo, si sono messi al lavoro sulle misure per ridurre le pendenze civili e i tempi del processo sta lavorando anche il ministero. «In tempi rapidi saremo in grado di illustrare gli interventi che intendiamo prendere» ha affermato il vice capo dell'ufficio legislativo di via Arenula&lt;br /&gt;http://fiere24.ilsole24ore.com/fiere24/it/articolo.html/2011-12-02/sugli-ordini-professionali-nessun/0731e6d0-1ca2-11e1-bfb8-618f3ca4bc87.html&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-8766748629654913852?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8766748629654913852'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8766748629654913852'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/sugli-ordini-professionali-nessun.html' title='Sugli ordini professionali nessun intervento'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-3490240998682448740</id><published>2011-12-05T20:14:00.000+01:00</published><updated>2011-12-05T20:14:08.488+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PRIVACY'/><title type='text'>Stop al pettegolezzo sui flirt in ufficio, lede la privacy</title><content type='html'>Stop ai pettegolezzi in ufficio. A intimarlo è la Cassazione, precisando che le relazioni tra colleghi devono rimanere rigorosamente top secret e non possono essere oggetto di «pettegolezzo». Sul tema, riconosce la Suprema Corte, c'è parecchia «ipocrisia», ma il pettegolezzo sulle relazioni in ufficio viola la privacy di chi si trova al centro delle chiacchiere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E così la Quinta sezione penale ha convalidato una condanna per violazione della privacy e per diffamazione nei confronti di C. R., un 62enne cliente di una filiale di una banca di Torino che, dopo aver ripetutamente corteggiato senza successo una dipendente dell'istituto di credito, D. R., aveva assoldato una 007 per spiare tutti i movimenti dell'amata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La vicenda è finita in un'aula di giustizia&lt;br /&gt;Dopo aver raccolto i dati, aveva cominciato a spargere la voce, con tanto di lettera al direttore della filiale, che la dipendente della banca avesse una relazione con un collega sposato. La voce era arrivata infine anche alla consorte di lui, che aveva minacciato azioni ritorsive. La vicenda è finita in un'aula di giustizia. Se la 007 è stata condannata ad un anno di reclusione (pena sospesa) per violazione della privacy «per avere trattato dati non pertinenti ed eccedenti le finalitá dell'incarico» (Corte appello di Torino, maggio 2010), il cliente della banca C. R. è stato condannato a un anno e 2 mesi anche per il reato di diffamazione (anche in questo caso è scattata la sospensione condizionale). Entrambi sono stati condannati a sborsare alla dipendente della banca una provvisionale di 10 mila euro per i danni arrecati. Inutile il ricorso in Cassazione volto a ridimensionare le rispettive responsabilitá.&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-12-03/stop-pettegolezzo-flirt-ufficio-133654.shtml?uuid=AapTuwQE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-3490240998682448740?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3490240998682448740'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3490240998682448740'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/stop-al-pettegolezzo-sui-flirt-in.html' title='Stop al pettegolezzo sui flirt in ufficio, lede la privacy'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-2408708122045897256</id><published>2011-12-05T14:18:00.000+01:00</published><updated>2011-12-05T14:18:03.456+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PROCEDURA CIVILE'/><title type='text'>Cassazione: le cause possessorie non sono di valore indeterminabile</title><content type='html'>Con la sentenza n. 24644, depositata il 22 novembre 2011, la Corte di Cassazione, ha stabilito che per la liquidazione dell'onorario dell'avvocato nelle cause possessorie, la causa non è di valore indeterminabile. Secondo i giudici di legittimità, il compenso deve essere parametrato alle regole per la valutazione dei giudizi relativi al diritto il cui contenuto risponde al potere di fatto sulla cosa. È questo il contenuto della sentenza con cui la sesta sezione civile si è pronunciata su un ricorso con cui era stata eccepita la violazione ed erronea applicazione dell'art. 15 cod. proc. civ. e dell'art. 6 D.M. 8.4.2004 n. 127, nonché vizio di motivazione, in quanto, erroneamente, il giudice di merito aveva ritenuto, ai fini dell'applicazione dello scaglione previsto dalla tariffa professionale, la causa di valore indeterminabile, (atteso che il valore delle cause possessorie - scriveva il ricorrente - in mancanza di specifica previsione normativa, va determinato in applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione del diritto corrispondente al tipo di possesso tutelato, aggiungendo che, nel caso di specie, il giudice aveva a disposizione tutti i dati per provvedere a tale valutazione, sia con riferimento al contenuto dell'azione, che corrispondeva al diritto di servitù, che alla rendita catastale dell'immobile). Ritenendo il profilo fondato, la Corte ha spiegato che deve rilevarsi che l'affermazione del giudice territoriale secondo cui le cause possessorie sono di valore indeterminabile è in contrasto con le pronunce di questa Corte che hanno precisato che, in mancanza di criteri legali specifici per la determinazione del valore delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte (Cass. n. 6759 del 2003; Cass. n. 137 del 1964) potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11151.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-2408708122045897256?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/2408708122045897256'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/2408708122045897256'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/cassazione-le-cause-possessorie-non.html' title='Cassazione: le cause possessorie non sono di valore indeterminabile'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-7652295986308892580</id><published>2011-12-05T14:06:00.000+01:00</published><updated>2011-12-05T14:06:38.499+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='NORMATIVA'/><title type='text'>Manovra : Ecco tutte le novità</title><content type='html'>Torna l'Ici-Imu sulla prima casa; stangata su auto di lusso, yacht e aerei; una tantum per i capitali scudati; &lt;a href="http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=171827&amp;amp;sez=ITALIA" target="_blank"&gt;stretta sulle pensioni&lt;/a&gt;;  sgravi per le imprese. Sono i punti principali della manovra da 30  miliardi di euro, 12-13 mld di riduzione di spese e il resto di aumento  delle entrate, varata dal consiglio dei ministri. E, a sorpresa, niente  super-Irpef per l'aliquota massima del 43%, come invece risultava dalle  bozze del decreto legge fino ad oggi pomeriggio. La manovra si articola  in tre capitoli: bilancio pubblico, previdenza e sviluppo. La parte  relativa al mercato del lavoro dovrebbe essere affrontata in un secondo  tempo Ecco tutti i provvedimenti approvati oggi dal consiglio dei  ministri. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;FISCO&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►NIENTE AUMENTO IRPEF: Nessuno degli aumenti ipotizzati è stato approvato, nè sull'aliquota del 41 nè del 43%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►TORNA ICI-IMU; RENDITE +60%. Sulle prime case sarà al 4 per mille, sulle altre al 7 per mille. Con la&lt;br /&gt;rivalutazione delle rendite l'intervento vale 10-12 miliardi di euro.  Aumenterebbe di circa il 60% la base imponibile Ici. Esenzione fino 200  euro per le prime case. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►TASSA LUSSO SU AUTO, BARCHE, AEREI. Sulle auto si pagherà un bollo più  alto a partire da 170 chilowatt (20 euro a chilowatt oltre i 170); per i  natanti si applicherà sul posto barca, anche per lo stazionamento di un  giorno; per gli aerei varierà in base al peso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►ADDIZIONALI. Per le regioni è previsto un aumento dell'aliquota addizionale Irpef dallo 0,9% all'1,23%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►ACCISE BENZINA. Le Regioni potranno finanziare il trasporto pubblico locale con una accisa sui carburanti: +1 cent al litro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►UNA TANTUM SU CAPITALI SCUDATI. L'imposta è dell'1,5%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►RINCARO IVA SE NO RIFORMA FISCO. Da settembre 2012 le aliquote Iva del  10 e del 21% sono incrementate di 2 punti. Si tratta di una clausola di  salvaguardia che sostituisce il taglio lineare previsto per le  agevolazioni fiscali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►TRACCIABILITÀ 1.000 EURO. Scende la soglia oltre la quale non è possibile pagare in contanti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►CONTI CORRENTI. Norme più efficaci per il controllo dei movimenti finanziari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►BOLLO TITOLI. Arrivano nuovi interventi in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;PENSIONI&lt;/u&gt;&lt;/b&gt; &lt;a href="http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=171827&amp;amp;sez=ITALIA" target="_blank"&gt;clicca qui&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;IMPRESE E SVILUPPO&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►PATRIMONIALIZZAZIONE. Arriva l'Ace, l'Aiuto alla Crescita Economica,  una misura che incentiva la capitalizzazione delle imprese. Ci sarà  anche nuovo credito per i fondi di garanzia per le pmi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►SGRAVI IRAP. Sarà possibile scontare dall'Ires la quota di Irap  riferita al costo del lavoro. Per l'internazionalizzazione arriva il  "nuovo Ice". Anche interventi per il risparmio energetico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►GARANZIA STATO SU PASSIVITÀ BANCHE. Il ministero dell'Economia «è  autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle  banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►LIBERALIZZAZIONE FARMACI FASCIA 'C'. Saranno venduti anche nelle  parafarmacie. Nuove regole per l'apertura di farmacie: il numero delle  autorizzazioni sarà stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 4.000  abitanti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►TRASPORTI. In arrivo una apposita Autorità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;SPESA &lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►ENTI LOCALI, -5 MLD. È il contributo che pagheranno Regioni, Province e Comuni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►MINISTRI, NIENTE DOPPIO STIPENDIO. Vale anche per i sottosegretari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►PROVINCE, CAMBIA ORGANIZZAZIONE. Ridotti membri dei consigli, eliminate le giunte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►VIA INPDAP E ENPALS. Sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all' Inps.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;►SCURE SU AUTORITÀ. Dalla Consob all'Antitrust è previsto un calo del numero dei componenti. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=172160&amp;amp;sez=ITALIA&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-7652295986308892580?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/7652295986308892580'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/7652295986308892580'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/manovra-ecco-tutte-le-novita.html' title='Manovra : Ecco tutte le novità'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-5192110176946854433</id><published>2011-12-04T17:03:00.000+01:00</published><updated>2011-12-04T17:03:15.665+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DIRITTO NUOVE TECNOLOGIE'/><title type='text'>Rinvio di un mese per la Pec</title><content type='html'>Non è una proroga, ma è come se lo fosse. Una circolare emanata ieri dal ministero dello Sviluppo economico (la 224402 del 25 novembre) invita le Camere di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1.032 euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro imprese entro la scadenza di martedì 29 novembre. E questa tolleranza, secondo il ministero, dovrebbe arrivare «almeno fino all'inizio del nuovo anno».&lt;br /&gt;Peraltro, nella circolare 3645/C del 3 novembre, lo stesso ministero aveva ricordato alle Camere che il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 da parte delle società, avrebbe comportato, appunto, «l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2630 del Codice civile in capo al legale rappresentante dell'impresa».&lt;br /&gt;La circolare di ieri spiega che «sono nel frattempo pervenute numerose segnalazioni», da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata, sull'«impossibilità di fare fronte all'enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di Pec, concentratasi nell'imminenza del termine (...), in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso».&lt;br /&gt;Nonostante la scadenza per la comunicazione dell'indirizzo Pec al Registro imprese sia stata fissata nel 2008, tutte le società si sono attivate, dunque, negli ultimi giorni disponibili, come testimoniano le 505.478 comunicazioni di indirizzo Pec arrivate alle Camere di commercio dal 1° al 21 novembre (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 novembre).&lt;br /&gt;Il ministero dello Sviluppo economico ritiene che sia impossibile individuare, per le società che non dovessero rispettare la scadenza (quelle già in regola al 21 novembre erano solo il 36,5%), «l'elemento soggettivo (dolo o colpa)» che in base all'articolo 3 della legge 689/81 «è presupposto necessario per l'assoggettamento alla sanzione amministrativa».&lt;br /&gt;Dunque, la circolare «rappresenta» alle Camere di commercio l'«opportunità», in questa prima fase di applicazione delle regole previste dal Dl 185/2008, per evitare contenzioso, di astenersi dall'applicare le sanzioni previste dal Codice civile «alle società o ai soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (...) entro il 29 novembre 2011».&lt;br /&gt;Quindi la circolare suggerisce alle Camere «ragionevolmente, almeno fino all'inizio del nuovo anno», di ritenere «in generale, come corretto adempimento, anche quello tardivo effettuato entro tale data». Il ministero precisa che anche la semplice contestazione del ritardo alle singole società, contrasta, in questa situazione «generalizzata» di difficoltà, con le esigenze dell'economicità e del buon andamento dell'azione amministrativa «e con quella di evitare adempimenti onerosi e gravosi anche per l'Amministrazione e quasi certamente privi di alcun utile esito».&lt;br /&gt;Secondo Paolo Angelucci, presidente di Assinform, l'Associazione nazionale delle aziende di Information technology attive sul mercato italiano, «il rinvio si può considerare un atto dovuto se si considera l'ingolfamento dei gestori in questi ultimi giorni. Però – precisa – l'importante è che questo mese in più non si trasformi in un anno o due, perché per noi la posta elettronica certificata è la pietra miliare del processo di dematerializzazione che serve a rendere più efficiente e meno burocratico il Paese».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le indicazioni del documento&lt;br /&gt;01 | LA SCADENZA&lt;br /&gt;Il Dl 185/08 ha stabilito l'obbligo, per le società costituite prima del 29 novembre 2008, di comunicare al Registro imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro tre anni, ovvero entro il 29 novembre 2011. Le imprese nate dopo il 29 novembre 2008 comunicano la propria Pec al momento dell'iscrizione nel Registro&lt;br /&gt;02| LA SANZIONE&lt;br /&gt;Per le società che non si adeguano all'obbligo di comunicare la Pec, è prevista, a carico del legale rappresentante, la sanzione da 103 a 1.032 euro fissata dal Codice civile per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi al Registro imprese (sanzione ridotta a un terzo se la registrazione avviene nei 30 giorni successivi al termine)&lt;br /&gt;03 | IL RINVIO&lt;br /&gt;Il ministero dello Sviluppo economico, con una circolare emanata ieri, invita le Camere di commercio a non applicare la sanzione per le società che non rispettano il termine del 29 novembre, e a considerare effettuata «nei termini», anche la comunicazione dell'indirizzo Pec che avviene da qui all'inizio del nuovo anno. L'obiettivo è evitare contenziosi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-11-26/rinvio-mese-081542.shtml?uuid=AaOoVnOE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-5192110176946854433?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5192110176946854433'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5192110176946854433'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/rinvio-di-un-mese-per-la-pec.html' title='Rinvio di un mese per la Pec'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-1351211662393424366</id><published>2011-12-04T16:50:00.000+01:00</published><updated>2011-12-04T16:50:12.301+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='GIUSTIZIA'/><title type='text'>Paola Severino inaugura il terzo "Salone della Giustizia": «Si apre una stagione di sofferenze e privazioni ma anche di rinascita»</title><content type='html'>«Si apre una stagione di sofferenze e privazioni ma anche di rinascita». Il taglio del nastro, del terzo salone della giustizia, tocca al guardasigilli Paola Severino davanti a una platea affollata dagli studenti delle scuole superiori, approdati alla nuova fiera di Roma per visitare gli stand che raccontano il mondo della giustizia. Paola Severino annuncia sacrifici ma fornisce anche la chiave di lettura per accettarli.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'unica strada per superare gli ostacoli è il dialogo&lt;br /&gt;«Questo è un momento difficile, sia per le istituzioni sia per i cittadini, ed è questa l'occasione per rinnovare l'invito a un dialogo che è la sola strada per superare gli ostacoli – afferma Paola Severino – se riusciremo a spiegare le ragioni dei nostri provvedimenti ce la faremo». Il primo apprezzamento per il programma del governo in materia di giustizia - che ha individuato le priorità nelle carceri, giustizia civile e giurisdizioni come annunciato al Senato e ribadito alla Camera - arriva dal "padrone di casa», il senatore Filippo Berselli. «Condividiamo quanto detto dal ministro Paola Severino nelle audizioni sia nello stile sobrio sia nella sostanza – assicura Berselli – l'impegno è stato, infatti, quello di fare, in questo momento particolare non tutto ma "le riforme possibili". La riforma della giustizia non può essere né di destra né di sinistra – sostiene l'organizzatore del salone – ma deve arrivare nel rispetto dei tempi europei».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telegramma di Napolitano&lt;br /&gt;Berselli motiva anche la scelta di spostare la kermesse da Rimini, dove si era tenuta nelle precedenti edizioni, a Roma. «A chi mi ha chiesto perché Roma io ho risposto perché Rimini? La capitale è la sede naturale di una manifestazione come questa – dichiara Berselli - perché a Roma c'è il governo, i palazzi delle legge e le alte istituzioni della magistratura, tutti presenti con i loro stand nel salone». Filippo Berselli legge poi il telegramma inviato dal presidente della repubblica Giorgio Napolitano che vede nel salone «un'importante occasione di incontro tra cittadini e istituzioni e una forma di comunicazione di grande successo per far conoscere il sistema giudiziario». Sulla stessa linea Paola Severino che si compiace, come ex docente universitario e come ministro, di vedere la folla di giovani. «Già nell'allestimento degli stand si vede la passione degli operatori della giustizia che sono al servizio dei cittadini ed è bello vedere tanti giovani perché i valori fondamentali si apprendono da giovani e la giustizia è tra questi – afferma il ministro – ed è un passo importante per prendere le distanze dai disvalori».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oua e consiglio forense: non consegnare l'avvocatura ai poteri forti&lt;br /&gt;Ad ascoltare il ministro non solo i giovani ma anche i rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura e del Consiglio nazionale forense che hanno scritto al guardasigilli per chiedere un incontro urgente, (www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com) nella speranza di avere rassicurazioni su un temuto decreto liberalizzazioni e sul futuro della riforma forense. «Abbiamo la necessità di vedere urgentemente il ministro – spiega il segretario del Cnf Andrea Mascherin – per controllare l'attendibilità di preoccupanti voci non controllate. Se davvero l'intenzione fosse quella di consegnare l'avvocatura ai poteri economici forti privando il cittadino del suo diritto alla difesa tecnica, ci sarebbe un passo indietro alla civiltà pre-giuridica. E non lo accetteremo».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Palamara, d'accordo con le priorità annunciate dal ministro&lt;br /&gt;In attesa di un incontro, non ancora fissato, con Paola Severino ci sono anche i magistrati. Pronti a dare il loro contributo per superare la crisi. «I magistrati sono disponibili a formulare proposte, suggerimenti e priorità per raggiungere l'obiettivo che ci è stato posto dall'Europa di abbattere del 20% le pendenze – dichiara, a margine dei lavori, il presidente delle toghe Luca Palamara – siamo d'accordo con le priorità annunciate dal ministro. Il problema delle carceri è drammatico e non può essere risolto con un'amnistia. Anche per quanto riguarda il braccialetto elettronico è necessario valutare costi benefici magari individuando dei progetti pilota». Consapevoli i magistrati che i sacrifici annunciati dal ministro potrebbero comportare dei tagli anche al settore giustizia, ma intendono dire la loro. «Sul tema delle risorse siamo particolarmente sensibili – dice Palamara - ma non vogliamo fare richieste che non possono essere esaudite. Oltre al taglio dei tribunali è necessario pensare anche alla capacità dello Stato di recuperare risorse riordinando il contenzioso a cominciare dalle cause seriali».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Guido Alpa, nelle misure in arrivo nulla che riguardi i professionisti&lt;br /&gt;Una buona notizia al Salone della Giustizia la porrta agli avvocati il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa: «Il ministro della Giustizia Paola Severino mi ha confermato che nelle misure che verranno presentate lunedì non c'è nulla che riguardi i professionisti. Sono dunque destituite di fondamento le voci allarmate sull'abolizione dell'esame di stato per gli avvocati e sulla limitazione delle competenze degli ordini forensi. Continueremo comunque a vigiliare sull'azione del Governo per tutto quello che ci riguarda». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-12-01/salone-giustizia-113829.shtml?uuid=AaSSSHQE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-1351211662393424366?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1351211662393424366'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1351211662393424366'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/paola-severino-inaugura-il-terzo-salone.html' title='Paola Severino inaugura il terzo &quot;Salone della Giustizia&quot;: «Si apre una stagione di sofferenze e privazioni ma anche di rinascita»'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-4052938401815275396</id><published>2011-12-01T09:17:00.000+01:00</published><updated>2011-12-01T09:17:02.753+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PROCEDURA CIVILE'/><title type='text'>Cassazione: il decreto sospeso non impedisce di decidere l’opposizione all’esecuzione nel merito</title><content type='html'>Nell'ambito di un processo di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, quando ricorrono gravi motivi può, su richiesta dell'opponente, sospendere l'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo opposto che sia stata eventualmente concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. Una decisione del genere fa venire meno l'efficacia di titolo esecutivo al decreto con evidenti ripercussioni su eventuali azioni esecutive intraprese. Cosa accade invece all'eventuale giudizio di opposizione alla esecuzione? La Corte di Cassazione in proposito (sentenza n. 23992, depositata il 16 novembre 2011) ha chiarito che la sospensione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, anche se impedisce la prosecuzione del processo esecutivo fino a quando il titolo non abbia riacquistato efficacia esecutiva a seguito del rigfetto della opposizione, non impedisce al giudiche che deve decidere sul giudizio di opposizione all'esecuzione di decidere nel merito. In sostanza la sospensione del Decreto Ingiuntivo, non incide sul giudizio di opposizione all'esecuzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11127.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-4052938401815275396?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4052938401815275396'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4052938401815275396'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/12/cassazione-il-decreto-sospeso-non.html' title='Cassazione: il decreto sospeso non impedisce di decidere l’opposizione all’esecuzione nel merito'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-3565564224731731791</id><published>2011-11-30T09:33:00.000+01:00</published><updated>2011-11-30T09:33:18.511+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TRIBUNALI ITALIANI'/><title type='text'>Mancano uffici e personale: giudici di pace in sciopero</title><content type='html'>Nelle aule tutto fermo da giorni, dall’impugnazione delle multe stradali ai ricorsi contro Gerit ed Equitalia, dalle cause per le liti con il vicino ai provvedimenti di espulsione&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ROMA – Il caso record lo detiene la Capitale, dove occorrono 5 anni di tempo per ottenere una sentenza del giudice di pace. Mancano uffici e personale e l’apertura dei procedimenti viene fissata addirittura ad aprile 2014. Ma le difficoltà pesantissime riguardano tutto lo stivale. Ed ecco perché la magistratura onoraria rumoreggia, tanto da aver indetto uno sciopero nazionale cominciato in sordina il 22 novembre e che finirà il 2 dicembre. Gli effetti stanno facendosi sentire. Nelle aule di quella giustizia considerata erroneamente di «serie B» è tutto fermo da giorni, dall’impugnazione delle multe stradali ai ricorsi contro Gerit ed Equitalia, dalle cause per le liti con il vicino ai provvedimenti di espulsione. Migliaia di udienze sono inevitabilmente slittate in avanti. Se va bene, se ne torna a parlare agli inizi del 2012. Ma non mancano appuntamenti fissati in calendario ai primi di marzo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FONDI ALL’OSSO - I magistrati onorari protestano proprio per l'impossibilità di garantire una corretta gestione delle sentenze: personale scarso, fondi ridotti all'osso, rinnovo degli incarichi in forse. Una situazione al collasso in tutta Italia, anche per gli effetti della manovra finanziaria approvata ad agosto che prevede la riduzione degli uffici giudiziari sparsi per la Penisola da 846 a 681.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ROMA, 5 ANNI PER UNA SENTENZA - Lo scenario è particolarmente grave a Roma, dove le sentenze sono in media 80 mila all’anno – il dato più elevato in tutto lo Stivale – e dove la scarsità di magistrati onorari e cancellieri, denuncia Gabriele Longo, presidente dell’Associazione nazionale giudici di pace, allunga gli iter giudiziari a casi record di 5 anni. «Un verbale impugnato nel 2008 – è l’amara constatazione raccontata a Corriere.it - può vedere la sentenza nel 2013 ». Senza contare il ritardo di un anno, dovuto al personale amministrativo che manca, nella pubblicazione delle sentenze stesse. Insomma, quando anche giustizia viene fatta bisogna attendere ancora 365 giorni perché diventi davvero effettiva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'ufficio del Giudice di Pace in via TeuladaL'ufficio del Giudice di Pace in via Teulada&lt;br /&gt;PROSSIMO IL COLLASSO - Secondo Longo, «senza la legalizzazione della condizione della magistratura di pace - pagati a cottimo, e senza contributi previdenziali, pur in presenza di un impegno lavorativo pesantissimo - con 700 giudici di pace già in scadenza definitiva del mandato il 31 dicembre prossimo, ed i restanti 1600 giudici di pace in scadenza nei successivi 2 anni» si arriverà nei prossimi mesi «alla completa paralisi degli uffici, compresa l’impossibilità di garantire le espulsioni l’improcedibilità dei reati di immigrazione clandestina con gravissime ripercussioni sull’ordine pubblico per l’intero Paese e sulla sicurezza dei cittadini». Si protesta anche per «l'assoluta insufficienza del personale amministrativo in servizio» nei loro uffici e per «l'irrazionale distribuzione dei giudici sul territorio, con enormi differenze dei carichi di lavoro».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;POSSIBILE INCONTRO CON IL NEOMINISTRO - La sospensione dello sciopero potrebbe però arrivare giovedì 1° dicembre se - come sembra - il nuovo ministro della giustizia Paola Severino deciderà di incontrare la rappresentanza dei giudici di pace.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DUE MILIONI DI PRATICHE – Nel frattempo la prima settimana di sciopero iniziata in sordina sta paralizzando gli uffici di Roma in via Teulada, quelli di Ostia a via Casana, a Fiumicino in via degli Orti e quelli delle altre sedi del Lazio dove ogni anno vengono aperti circa 180 mila procedimenti. Due milioni invece quelli istruiti in tutta la Penisola. Aule di giustizia che in questi giorni sono desolatamente vuote. All’ingresso, soltanto i cartelli firmati dal giudice che «dichiara di aderire all’agitazione nazionale». E che informa le parti del rinvio dell’udienza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;OSTIA, CASO RECORD: SOLO UNA TOGA - Il caso-limite è quello di Ostia. Il dirigente del tribunale Claudio Fiorentino protesta, ma al contrario. Ovvero lavorando praticamente «h 24», senza sosta. Una scelta obbligata visto in via Casana, sede degli uffici togati, i magistrati in servizio dovrebbero essere 8. Invece - tra pensionamenti, trasferimenti e mancati ricambi - è rimasto solo lui, costretto addirittura a fissare l’apertura dei procedimenti ad aprile 2014. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/11_novembre_30/sciopero-giudici-pace-1902360655347.shtml&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-3565564224731731791?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3565564224731731791'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3565564224731731791'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/mancano-uffici-e-personale-giudici-di.html' title='Mancano uffici e personale: giudici di pace in sciopero'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-1690039879093144206</id><published>2011-11-29T09:38:00.002+01:00</published><updated>2011-11-29T09:38:40.134+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CODICE DELLA STRADA'/><title type='text'>A Napoli 'strisce rosa' per sosta auto donne incinte</title><content type='html'>A Napoli arrivano per la sosta le strisce 'rosa'. Le apporrà l'amministrazione comunale per le donne incinte presso alcuni ospedali e Asl della città. Le nuove aree non avranno valore giuridico, ma saranno regolamentate dal senso civico: le "strisce rosa" non sono previste dal Codice della Strada, ma il Comune fa appello ai napoletani chiedendo loro di rispettare le esigenze delle donne che si recano negli ospedali per le visite di controllo. La sperimentazione inizierà nelle zone delle Aziende ospedaliere e dei distretti sanitari dove maggiore è l'afflusso delle mamme in attesa per le periodiche visite di controllo, successivamente potrebbe ampliarsi anche a parcheggi nelle vicinanze di grandi catene di supermercati e centri commerciali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ansa.it/motori/notizie/rubriche/normativa/2011/11/28/visualizza_new.html_12940339.html&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-1690039879093144206?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1690039879093144206'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1690039879093144206'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/napoli-strisce-rosa-per-sosta-auto.html' title='A Napoli &apos;strisce rosa&apos; per sosta auto donne incinte'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-8842057968240767643</id><published>2011-11-29T09:34:00.002+01:00</published><updated>2011-11-29T09:34:26.112+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TRIBUNALE DI NAPOLI'/><title type='text'>Capri rischia di restare senza sezione distaccata del tribunale e giudice di pace</title><content type='html'>L'isola azzurra rischia di  restare orfana della sezione distaccata di Capri del tribunale e  dell'ufficio del giudice di pace. La legge numero 148 dello  scorso 14 settembre, recante misure urgenti per la  stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, infatti, prevede,  "al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di  efficienza", di ridefinire l'assetto territoriale degli uffici  giudiziari e di procedere alla soppressione o alla riduzione  delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante  accorpamento ai tribunali limitrofi.      I consigli comunali di Capri ed Anacapri non ci stanno e si  preparano ad inviare un documento al Governo, al Ministero della  Giustizia, al Csm e alle Commissioni Parlamentari competenti  chiedendo ogni iniziativa utile al mantenimento della locale  sezione distaccata del tribunale di Napoli.      L'argomento sarà trattato nella seduta del consiglio  comunale di Anacapri domani mattina e nella seduta del consiglio  comunale di Capri dopodomani pomeriggio.&lt;br /&gt;All'ordine del giorno  dei due civici consessi dell'isola figura il rischio di  soppressione del tribunale di Capri. Le due amministrazioni  comunali porteranno all'attenzione dei rispettivi consigli per  l'approvazione una deliberazione in cui si chiederà di fare  voti al Governo, al Ministero della Giustizia, al Csm ed alle  Commissioni Parlamentari competenti "affinché si adoperino per  il mantenimento della locale Sezione Distaccata di Tribunale in  virtù della specificità territoriale dell'Isola di Capri".      I consigli comunali proporranno inoltre di impegnare  congiuntamente le giunte di Capri ed Anacapri, nel caso in cui  il locale ufficio del giudice di pace sia indicato tra quelli da  sopprimere o accorpare, a verificare la possibilità di  stipulare un apposito accordo di programma, consorzio o diverso  strumento amministrativo per richiedere il mantenimento del  medesimo ufficio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.metropolisweb.it/Notizie/Cronaca/capri_rischia_restare_senza_sezione_distaccata_tribunale_giudice_pace.aspx&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-8842057968240767643?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8842057968240767643'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8842057968240767643'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/capri-rischia-di-restare-senza-sezione.html' title='Capri rischia di restare senza sezione distaccata del tribunale e giudice di pace'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-3438379579937797002</id><published>2011-11-29T09:16:00.002+01:00</published><updated>2011-11-29T09:16:24.495+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CRONACA'/><title type='text'>Decreto liberalizzazioni, gli avvocati minacciano sciopero ad oltranza e dimissioni di massa</title><content type='html'>Stato di agitazione a tempo indeterminato e invito a rinunciare alle funzioni a tutti gli avvocati "prestati" alla magistratura dai giudici di pace ai giudici onorari di tribunale (Got). La VII conferenza dell'avvocatura nella giornata di chiusura si trasforma in un Consiglio di guerra sulla scia di una voce che darebbe in via di approvazione, già da martedì, un decreto destinato a liberalizzare le professioni. Il timore di un "attacco", percepito come la fine per la categoria, si traduce in un documento nel quale si chiede un incontro urgente con il presidente della Repubblica, con il presidente del Consiglio, il ministro della Giustizia e i presidenti di Camera e Senato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se la risposta sarà un no l'impegno, assunto davanti all'assemblea ma non trasferito sulla carta, è quello di dimettersi in massa a cominciare dai vertici di Organismo unitario avvocatura italiana (Oua) e Consiglio nazionale forense (Cnf) fino ai presidenti degli ordini come comunicato da Antonio Conte dell'Ordine di Roma. Con il documento si dà poi via libera a tutte le forme di protesta, anche le più dure e radicali. Tra queste anche l'invito a tutti gli iscritti agli ordini a rinunciare alle funzioni di vice procuratori onorario, giudici di pace, got, giudici tributari e componenti dei consiglio giudiziari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La minaccia del decreto fa tornare sul palco dell'Hilton il presidente del Cnf Guido Alpa che lascia la sede di via Arenula per arrivare a via Cadlolo. Alpa, sostenuto anche dal presidente della cassa Alberto Bagnoli, chiede di inserire nel documento le rassicuranti parole, contenute nei telegrammi inviati da Giorgio Napolitano, con cui il capo dello Stato, sia in occasione del XXX Congresso di Genova, ha definito fondamentale il ruolo affidato dalla Costituzione all'avvocatura per la difesa dei cittadini. Ruolo che impone una rapida approvazione di una riforma forense condivisa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«Se il presidente della Repubblica dice che il ruolo dell'avvocatura è fondamentale – afferma Guido Alpa – allora vuol dire che la nostra categoria non può scomparire. Il nostro interlocutore è Napolitano non possono essercene altri. Un governo tecnico non può travolgere l'avvocatura – afferma il presidente del Cnf – e non può, come hanno sottolineato alcuni giornali, mettere mano a riforme importanti come quella che ci riguarda ma che riguarda anche i diritti fondamentali dei cittadini». Il presidente Alpa, sottoscrive quanto previsto dal documento, salvo per motivi istituzionali, quanto riguarda un possibile sciopero a oltranza. Alpa - pur ritenendo necessario agire per evitare che venga travolto anche l'ultimo baluardo della difesa tecnica, pena il dissolvimento della categoria – informa la platea di aver avuto rassicurazioni dal ministro della giustizia Paola Severino sul coinvolgimento dei diretti interessati quando arriverà il momento di parlare di liberalizzazioni. Non si fida Maurizio de Tilla che si dichiara "incavolato" a prescindere dall'arrivo del IV decreto. Aderisce al documento anche il presidente dell'Aiga Dario Greco che invita a firmare la carta solo come avvocatura italiana superando ogni divisione interna. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-11-26/decreto-liberalizzazioni-professionisti-minacciano-134359.shtml?uuid=AamMOsOE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-3438379579937797002?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3438379579937797002'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3438379579937797002'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/decreto-liberalizzazioni-gli-avvocati.html' title='Decreto liberalizzazioni, gli avvocati minacciano sciopero ad oltranza e dimissioni di massa'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-2536306643689264543</id><published>2011-11-25T10:31:00.002+01:00</published><updated>2011-11-25T10:31:43.123+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DIRITTO DEI CONSUMATORI'/><title type='text'>Cassazione: nella compravendita di autoveicoli è competente il foro del consumatore in caso di controversia tra acquirente e concessionario</title><content type='html'>Deve essere affermata la competenza del foro del consumatore, ai sensi del codice del consumo, nella controversia che oppone l'acquirente del veicolo al concessionario-venditore. È questo il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 24370, depositata il 18 novembre 2011 dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione. Gli Ermellini spiegano che risulta pacifica la qualificabilità di quest'ultimo come "professionista" ai sensi del citato D.lgs. 206/05, a nulla rilevando che il consumatore abbia proposto l'annullamento del contratto di compravendita per vizio del consenso e soltanto in via subordinata la risoluzione del contratto. L'acquirente aveva convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Ancona, individuato ex art. 33 del codice del consumo, una società srl per far dichiarare l'annullamento del contratto per acquisto di autovettura tra privati e per ottenere la restituzione dell'acconto versato alla convenuta, nonché il risarcimento del danno. Nel costituirsi in giudizio, la società aveva eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, essendo competente, in base all'art. 19 cod. proc. civ., il Tribunale di Piacenza. Il Tribunale di Ancona, con sentenza depositata il 27 gennaio 2010, aveva dichiarato la propria incompetenza spiegando che doveva aversi riguardo, ai fini dell'individuazione della competenza, alla domanda proposta. Nella specie, secondo il Tribunale, l'attrice aveva proposto una domanda principale di annullamento del contratto (di compravendita di un autoveicolo presso la srl di Piacenza) per vizio del consenso, e solo in via subordinata una domanda di risoluzione basata sul d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo). Avverso tale decisione l'acquirente proponeva regolamento necessario di competenza, sostenendo che il Tribunale sarebbe incorso nell'errore di ritenere che il foro del consumatore sussisterebbe solo quando in via principale vengano chieste le tutele di cui al codice del consumo. Investita della questione, la Corte, accogliendo la domanda del consumatore e cassando la sentenza impugnata e dichiarando competente il Tribunale di Ancona, ha spiegato che "non è, infatti, dubbia né controversa la qualificazione delle parti rispettivamente come "consumatore" e "professionista", e parimenti è pacifico che il contratto dedotto in giudizio sia un contratto intercorso tra i due soggetti così qualificati; che se, quanto alla domanda subordinata, è certamente operante la regola di individuazione della competenza nel giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore (art. 33, comma 1, lettera v, del d.lgs. n. 206 del 2005), è altresì da ribadire (...) che detta previsione, portato e sviluppato di cogenti disposizioni di fonte comunitaria, ha carattere processuale e costituisce scelta legislativa di determinazione di una competenza inderogabile (salvo l'esito di apposito accordo e trattativa tra le parti art. 34, comma 4), proprio per la natura presuntivamente vessatoria di una diversa regolazione negoziale". Inoltre, ha precisato la Corte, "si è ritenuto che per escludere la competenza del "foro del consumatore" si impone al professionista convenuto l'onere della prova che la diversa competenza è stata negoziata in base a specifica trattativa e che non ne deriva uno squilibrio "significativo" delle reciproche prestazioni posizioni contrattuali, secondo la direttiva posta dall'art. 33 nel suo comma 1; e che, in assenza dell'assolvimento di detto onere processuale, l'eventuale indicazione contrattuale di una competenza corrispondente a quella (forum destinatae solutionis, sede imprenditoriale etc.) che sarebbe individuabile in base ai criteri generali (artt. 18, 19, 20 cod. proc. civ.) non vale a salvaguardare la validità della clausola, nonostante al generale previsione della validità (non vessatorietà) di clausole "che riproducono disposizioni di legge" (art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 206), perché lo impedisce la funzione della normativa, che è quella di apprestare una speciale tutela per il consumatore (Cass. n. 16336 del 2004 cit, con riferimento all'art. 1469-bis cod. civ. e Cass. n. 6802 del 2010, quanto alla disciplina ora proposto dagli artt. 33-34 del d.lgs. n. 206/2005)".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11105.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-2536306643689264543?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/2536306643689264543'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/2536306643689264543'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/cassazione-nella-compravendita-di.html' title='Cassazione: nella compravendita di autoveicoli è competente il foro del consumatore in caso di controversia tra acquirente e concessionario'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-2133667843211249605</id><published>2011-11-21T10:22:00.000+01:00</published><updated>2011-11-21T10:22:13.846+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DEONTOLOGIA'/><title type='text'>Sezioni Unite: legittima sanzione disciplinare all'avvocato che danneggia reputazione classe forense. Anche se assolto nei processi penali</title><content type='html'>Con sentenza 23020, depositata il 7 novembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima la sanzione disciplinare a carico dell'avvocato che, pur uscito indenne da un procedimento penale aperto a suo carico, veda comunque compromessa la propria reputazione professionale danneggiando l'immagine dell'intera classe forense. La sentenza è l'esito del ricorso di un avvocato che veniva censurato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani anche se le sentenze dei giudici penali avevano dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di molestie e ingiurie essendo stata rimessa la querela e nonostante l'assoluzione dall'imputazione di tentata violenza privata. Il Consiglio aveva stabilito che tali comportamenti non avrebbero potuto estinguere né scriminare comportamenti sanzionati dal codice deontologico dal momento che essi, pur avendo valenza squisitamente personale, avevano inevitabilmente colpito la reputazione professionale dell'iscritto e compromesso l'intera classe forense. Il Consiglio Nazionale Forense rigettando il ricorso dell'avvocato, affermava che l'art. 5 del codice deontologico, di cui era stata chiesta la disapplicazone, non andava a collidere con il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU. L'avvocato ricorreva per cassazione eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 CEDU e dell'art. 5, comma 2 del Codice deontologico. Egli sosteneva che il diritto della persona al rispetto della vita privata e familiare, costituendo uno dei diritti fondamentali della persona, non può subire ingerenza da parte di un'autorità pubblica, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge quale misura necessaria in una società democratica per garantire la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, il benessere economico del paese, la protezione della morale pubblica o la tutela dei diritti altrui. Le Sezioni Unite civili, investite della questione, rigettando il ricorso dell'avvocato e confermando la sanzione disciplinare a suo carico, hanno spiegato che deve escludersi ogni rilevanza in materia dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale, laddove vieta ingerenze anche da parte di un'autorità pubblica nell'esercizio del diritto della persona alla vita privata e familiare - fatti salvi il caso di esplicita previsione normativa e la necessità per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui - non è certo di ostacolo al perseguimento dei reati e, di conseguenza, anche degli illeciti disciplinari.&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11091.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-2133667843211249605?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/2133667843211249605'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/2133667843211249605'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/sezioni-unite-legittima-sanzione.html' title='Sezioni Unite: legittima sanzione disciplinare all&apos;avvocato che danneggia reputazione classe forense. Anche se assolto nei processi penali'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-1734090900515897485</id><published>2011-11-18T09:37:00.000+01:00</published><updated>2011-11-18T09:37:39.267+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PROCEDURA CIVILE'/><title type='text'>Cassazione: è nulla la sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione se non è stato chiamato in causa il debitore principale</title><content type='html'>In tema di mancata chiamata in causa del debitore principale nel giudizio di opposizione a processo di esecuzione, con sentenza n. 23277, depositata il 9 novembre 2011, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che è nulla la sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione se il giudizio viene promosso solo contro il creditore procedente e non risulta essere stato chiamato in causa il debitore principale. Secondo quanto si legge in sentenza, una società aveva promosso espropriazione immobiliare in danno dell'acquirente di beni gravati da ipoteche accese nei confronti dei precedenti proprietari. A tale espropriazione si opponeva l'acquirente, contestando l'esistenza del credito garantito dalle ipoteche e del medesimo credito azionato. Instaurato il contraddittorio nei confronti dal solo creditore procedente e sulle contestazioni di questo, l'adito tribunale rigettava l'opposizione. Su ricorso per cassazione proposto dall'acquirente, la Corte ha spiegato i motivi della decisione: "nel giudizio di opposizione all'esecuzione, - si legge dalla parte motiva della sentenza - promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore principale, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa su beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado.&lt;br /&gt;StudioCataldi.it&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-1734090900515897485?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1734090900515897485'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1734090900515897485'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/cassazione-e-nulla-la-sentenza-di.html' title='Cassazione: è nulla la sentenza di rigetto dell&apos;opposizione all&apos;esecuzione se non è stato chiamato in causa il debitore principale'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-1823982339375610215</id><published>2011-11-18T09:29:00.003+01:00</published><updated>2011-11-18T09:29:23.822+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DIRITTO DI FAMIGLIA'/><title type='text'>Sufficienti le testimonianze dei figli sui maltrattamenti per addebitare la separazione</title><content type='html'>Le prove raccolte nel giudizio penale hanno ampio accesso in ambito civile. Scatta l'addebito della separazione nei confronti del coniuge sulla base delle testimonianze rese dai figli nel processo penale per maltrattamenti nei confronti dell'altro genitore. Con la sentenza n. 24164 del 17 novembre 2011, la Corte di cassazione ha esteso il valore delle prove raccolte nel giudizio penale nell'ambito della causa di separazione.&lt;br /&gt;Il caso riguarda una coppia di Catania. Lei aveva sopportato le vessazioni del marito sotto gli occhi dei figli per trentacinque anni. Lui l'aveva anche ripetutamente tradita. A un certo punto lei lo aveva denunciato per maltrattamenti. Sul banco dei testimoni i tre figli che avevano raccontato i lunghi anni di vessazioni.&lt;br /&gt;Una prova, questa, usata anche dal giudice della separazione che, qualche anno più tardi, ha pronunciato la separazione con addebito a carico del marito prevaricatore.&lt;br /&gt;Sul punto in sentenza si legge che «il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di condanna non definitiva, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda, non essendo sufficiente il generico richiamo alla pronuncia penale che si tradurrebbe nella elusione del dovere di autonoma valutazione delle complessive risultanze probatorie e di conseguenza nel vizio di omessa motivazione». In questo caso, Corte d'Appello di Catania ha tenuto conto innanzitutto delle prove testimoniali assunte dai giudici di primo grado, dichiarando che tali elementi probatori, acquisiti direttamente, risultano soltanto "rafforzati" dalle deposizioni rese dai medesimi testimoni (moglie e figli) in sede penale, ed ha precisato che il contenuto delle prove assunte direttamente in sede civile è il medesimo (violenze fisiche e psichiche) di quello risultante dagli atti del giudizio penale, in tal modo mostrando di aver compiuto un'autonoma valutazione di tutto il complesso delle prove acquisite nel giudizio civile e, quindi, anche di quelle raccolte nel processo penale.&lt;br /&gt;www.cassazione.net&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-1823982339375610215?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1823982339375610215'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1823982339375610215'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/sufficienti-le-testimonianze-dei-figli.html' title='Sufficienti le testimonianze dei figli sui maltrattamenti per addebitare la separazione'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-4644524392605445636</id><published>2011-11-10T14:25:00.002+01:00</published><updated>2011-11-10T14:25:47.965+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CODICE DELLA STRADA'/><title type='text'>Cassazione: valide le multe con il telelaser anche se non c'è la stampa dei dati sulla velocità</title><content type='html'>Multa inflitta con telelaser? sono valide anche se non c'è lo scontrino con la stampa dei dati sulla velocità e la targa del veicolo. È quanto afferma la Corte di Cassazione che ha dato ragione al Comune di Massa ribaltando il doppio verdetto con cui il Giudice di Pace prima e il Tribunale in sede di appello avevano accolto il ricorso di un automobilista sorpreso in eccesso di velocità dal telelaser. La Cassazione (sentenza 23212/2012) ha accolto la tesi difensiva del Comune sottolinendo che "e' legittima la rilevazione della velocita' di un autoveicolo effettuata tramite telelaser che non rilascia documentazione fotografica dell'avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l'accertamento della velocita' in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell'organo di polizia stradale la riferibilita' della velocita' in quanto l'attestazione ben puo' integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo". si tratta di un'attestazione, conclude la corte, "assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11045.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-4644524392605445636?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4644524392605445636'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4644524392605445636'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/cassazione-valide-le-multe-con-il.html' title='Cassazione: valide le multe con il telelaser anche se non c&apos;è la stampa dei dati sulla velocità'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-5159757658599744278</id><published>2011-11-10T14:23:00.000+01:00</published><updated>2011-11-10T14:23:53.290+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TRIBUTARIO'/><title type='text'>Cassazione, liquidazione coatta amministrativa: sono privilegiati i crediti professionali dell'avvocato su prestazioni rese più di due anni prima</title><content type='html'>Nell'ambito dell'iscrizione dei crediti professionali dell'avvocato al passivo della società in liquidazione coatta amministrativa, la Corte di Cassazione (sentenza n. 22516, depositata il 28 ottobre 2011) ha stabilito che trova applicazione il principio secondo il quale devono considerarsi crediti privilegiati i diritti su prestazioni rese più di due anni prima della liquidazione coatta. Secondo quanto si apprende dalla sentenza di legittimità, un avvocato proponeva opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di una società per azioni, chiedendo l'ammissione al passivo, in via privilegiala ai sensi dell'art. 2751 - bis n. 2 cod. civ., del maggior credito relativo al compenso per l'attività professionale prestata in centodieci cause civili. Se in primo grado il Tribunale dichiarava il ricorso nullo, la Corte di Appello di ammetteva al passivo l'appellante per un totale di oltre 150 mila euro. Avverso la sentenza, il commissario liquidatore proponeva ricorso per cassazione, lamentando tra le altre cose, la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2751-bis cod. civ., sostenendo che erroneamente la Corte d'Appello ha ammesso al passivo in via privilegiata non solo l'intero credito per onorari, ma anche quello per diritti, senza distinguere a seconda che le relative prestazioni fossero state rese o meno nel biennio anteriore all'apertura della liquidazione. La Corte di Cassazione, investita della questione e superando le limitazioni di ordine temporale all'applicazione dell'art. 2751-bis, c.c., ha spiegato che deve trovare applicazione l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'applicazione del privilegio di cui all'articolo 2751 bis n. 2 Cc è necessario escludere qualsiasi limitazione di ordine temporale mentre occorre valutare le prestazioni dell'avvocato nel loro complesso, ancorché riferibili ad attività professionali poste in essere oltre il biennio anteriore all'apertura della procedura concorsuale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11048.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-5159757658599744278?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5159757658599744278'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5159757658599744278'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/cassazione-liquidazione-coatta.html' title='Cassazione, liquidazione coatta amministrativa: sono privilegiati i crediti professionali dell&apos;avvocato su prestazioni rese più di due anni prima'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-9221356809394283769</id><published>2011-11-09T19:41:00.000+01:00</published><updated>2011-11-09T19:41:33.407+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DIRITTO DEL LAVORO'/><title type='text'>Cassazione, non merita attenuanti generiche chi non si attiva per far risarcire dall'assicurazione il lavoratore infortunato</title><content type='html'>In materia di sicurezza sul lavoro, con la sentenza n. 39535 depositata il 2 novembre 2011, la quarta sezione penale ha stabilito che, nell'ambito di una condanna per lesioni colpose, non ha diritto al riconoscimento delle attenuanti il presidente del consiglio di amministrazione che non fa pressione sull'assicurazione affinchè il lavoratore infortunato ottenga subito il risarcimento. La sentenza della quarta sezione penale del Palazzaccio è l'esito del ricorso del Presidente del cda di una spa che, in seguito alla condanna per lesioni colpose, chiedeva ai giudici di legittimità il riconoscimento delle attenuanti generiche. In primo grado il Tribunale di Verbania, aveva condannato per lesioni colpose il presidente del Consiglio di Amministrazione di una spa per un infortunio occorso a causa della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'imputato veniva condannato alla pena di due mesi di reclusione. In fatto, era accaduto che un'operaia addetta ad una pressa meccanica, mentre era intenta alla lavorazione di un pezzo di ricambio, a causa dell'improvvisa discesa del blocco dello stampo, aveva subito lo schiacciamento delle mani, da cui era derivata l'amputazione della falange con indebolimento permanente dell'organo della prensione. Secondo l'accusa, condivisa dal giudice del merito, l'infortunio era stato determinato dal cattivo funzionamento del sistema frenante della pressa, che presentava uno stato di avanzata usura e l'assoluta mancanza di interventi manutentivi che avrebbero permesso alla macchina di riacquistare della sua efficienza. Dopo il rigetto dell'appello da parte dei giudici di secondo grado, l'imputato presentava ricorso per cassazione eccependo la violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 6 del codice penale, ingiustamente negata solo perché il risarcimento, eseguito da una società assicuratrice, è intervenuto con pochi giorni di ritardo rispetto alla data di apertura del dibattimento. Rigettando il ricorso per inammissibilità e manifesta infondatezza, la Corte ha confermato le decisioni di dei giudici di merito spiegando che "i giudici del merito hanno giustamente rilevato la tardività del risarcimento, peraltro ammessa, sia pure per soli nove giorni, dallo stesso ricorrente. L'infortunio, peraltro, risale all'anno 2003, di guisa che vi erano certamente spazi e possibilità per l'imputato di intervenire presso l'assicurazione per ottenere un sollecito risarcimento, ovvero di provvedervi personalmente, senza prolungare l'attesa della persona offesa fino al gennaio 2006".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11041.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-9221356809394283769?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/9221356809394283769'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/9221356809394283769'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/cassazione-non-merita-attenuanti.html' title='Cassazione, non merita attenuanti generiche chi non si attiva per far risarcire dall&apos;assicurazione il lavoratore infortunato'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-63868978481429266</id><published>2011-11-08T21:35:00.000+01:00</published><updated>2011-11-08T21:35:27.804+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CODICE DELLA STRADA'/><title type='text'>Codice strada,avvocati contro contributo unificato per multe. Azione per eliminare balzello istituito per scoraggiare ricorsi</title><content type='html'>Contestare gli errori della pubblica amministrazione è un diritto del  cittadino contribuente e, come tale, deve essere tutelato e non deve  certo essere scoraggiato. Ciò vale anche per i ricorsi contro le multe  per infrazioni al codice della strada. Questa la posizione portata  avanti da un gruppo di avvocati dell'Ordine di Roma che sono intervenuti  per fare in modo che questo principio venga rispettato. In questi  giorni, infatti, l'avvocato Fabrizio Bruni, presidente dell'Associazione  degli Avvocati Romani, ha presentato un ricorso nei confronti di una  multa a lui notificata, a seguito di un'infrazione del Codice della  strada. La novità è che Bruni si è rifiutato di pagare il cosiddetto  "contributo unificato", quel balzello (consistente in una tassa di 38  euro che  il ricorrente deve versare all'amministrazione per l'avvio  della pratica) il cui scopo è scoraggiare i frequenti ricorsi contro le  sanzioni amministrative, istituito dall'art. 212 della Finanziaria 2010.      Bruni ha fatto notare che in questo modo si rischia di pagare a  titolo di contributo unificato una somma pari o addirittura maggiore  rispetto alla multa contestata. "Ho scelto di non versare il contributo  unificato - ha detto il presidente dell'Associazione degli Avvocati  Romani - per poter sollevare innanzi alla Commissione Tributaria la  questione di costituzionalità della norma che ha introdotto il tributo  anche per la cause di opposizione a sanzioni amministrative, necessità  fatta rilevare da due ordinanze della Corte Costituzionale (numeri 143 e  195 del 2011) che avevano dichiarato l'inammissibilità delle questioni  di costituzionalità sollevate dai Giudici di Pace, in particolare per  carenza di interesse in caso di avvenuto pagamento del contributo.&lt;br /&gt;E' necessario - ha detto Bruni - che gli avvocati mostrino ai  cittadini che si battono per loro contro leggi ingiuste e vessatorie,  rischiando propri denari e provvedimenti sanzionatori".     Dello stesso  parere, l'avvocato Mauro Vaglio, consigliere più votato dell'Ordine  degli Avvocati di Roma: "Il Consiglio dell'Ordine su una questione  all'esame dei Giudici non può esprimersi come istituzione. Tuttavia,  come rappresentante degli Avvocati ho a cuore i diritti costituzionali  dei cittadini e non posso che plaudire all'iniziativa dell'avv. Bruni  che mira a ripristinare il diritto di chi viene ingiustamente colpito da  una sanzione amministrativa di modico valore".&lt;br /&gt;http://ansa.it/motori/notizie/rubriche/normativa/2011/11/03/visualizza_new.html_644599124.html&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-63868978481429266?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/63868978481429266'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/63868978481429266'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/codice-stradaavvocati-contro-contributo_08.html' title='Codice strada,avvocati contro contributo unificato per multe. Azione per eliminare balzello istituito per scoraggiare ricorsi'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-7060257070835160301</id><published>2011-11-08T21:29:00.000+01:00</published><updated>2011-11-08T21:29:25.601+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PROCEDURA CIVILE'/><title type='text'>Cassazione: nulla la sentenza scritta a mano se la grafia è poco comprensibile</title><content type='html'>E' nulla sentenza che il giudice estensore ha scritto di proprio pugno  se la sua grafia risulta assolutamente incomprensibile. È quanto afferma la seconda sezione penale della corte di Cassazione  (sentenza numero 39327/2011) specificando però che si debba al contrario  escludere "ogni ipotesi di invalidità qualora la grafia sia soltanto di  non agevole lettura ovvero comporti una mera difficoltà di comprensione  di alcune parole, atteso che in tali casi la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti".   Quanto alla valutazione sulla asserita illeggibilità del provvedimento  questa deve essere valutata di volta in volta per stabilire se  effettivamente la incomprensione anche parziale del testo violi il  diritto alla difesa dell'imputato.  Nel caso preso d'esame dei giudici di piazza Cavour un tribunale del  riesame pur rilevando che un'ordinanza risultava effettivamente scritta  in maniera poco chiara, l'haveva poi ritenuta, comunque, decifrabile  rilevando come lo stesso difensore abbia dato atto di averla, pur con  difficoltà, compresa nei suoi tratti essenziali, contestandola nel merito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11037.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-7060257070835160301?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/7060257070835160301'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/7060257070835160301'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/cassazione-nulla-la-sentenza-scritta.html' title='Cassazione: nulla la sentenza scritta a mano se la grafia è poco comprensibile'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-2878770907704724691</id><published>2011-11-08T21:26:00.002+01:00</published><updated>2011-11-08T21:26:55.058+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PROCEDURA PENALE'/><title type='text'>Cassazione: anche il giudice penale può compensare le spese di parte civile</title><content type='html'>Quando il giudice penale deve provvedere in merito alle spese della  parte civile, provvede in maniera analoga a quanto dispone l'articolo 91  del codice di procedura civile. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte (sentenza n.  39600/2011) facendo rilevare che "In tema di pagamento delle spese  processuali in favore della parte civile, attesa la loro pertinenza ad una domanda privatistica innestata nel giudizio penale, il regime adottato dal legislatore in via ordinaria, con il primo comma dell'art. 541 Cpp, è fondato sul criterio di soccombenza in analogia con quanto disposto all'articolo 91 Cpc".  Sulla base di questa analogia si deve ritenere che per il giudice sia  quindi possibile anche disporre la compensazione parziale o totale delle  spese se ricorrono giusti motivi.  Per queste ragioni in appello chi interpone uno specifico gravame sul  punto ha l'obbligo di motivare circa le ragioni per cui esclude la  ricorrenza di giusti motivi per la compensazione delle spese legali. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11038.asp &lt;br /&gt;&lt;div style="background-color: transparent; border: medium none; color: black; overflow: hidden; text-align: left; text-decoration: none;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-2878770907704724691?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/2878770907704724691'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/2878770907704724691'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/cassazione-anche-il-giudice-penale-puo.html' title='Cassazione: anche il giudice penale può compensare le spese di parte civile'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-1364927764701156755</id><published>2011-11-07T18:46:00.001+01:00</published><updated>2011-11-07T18:46:58.200+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DECRETO INGIUNTIVO'/><title type='text'>Cassazione: serve sempre parere dell'ordine per ottenere decreto ingiuntivo per compenso professionista</title><content type='html'>Con la sentenza n. 22655, depositata il 31 ottobre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che il professionista che chiede un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi deve produrre la parcella corredata del parere dell'Ordine. La sentenza è della seconda sezione civile che chiude una vicenda che ha avuto origine da una opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, con il quale, ad istanza di un ragioniere, era stato intimato il pagamento della somma di lire 2 milioni di lire per prestazioni professionali di consulenza fiscale. Il giudice adito rigettava l'opposizione e successivamente il tribunale di Torre Annunziata rigettava l'appello. Per la cassazione della sentenza proponeva ricorso la società, chiedendo altresì la restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado. In sostanza la società aveva sostenuto di fronte alla Suprema Corte la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, emesso per un credito relativo a prestazioni professionali, nonostante la mancata produzione della parcella corredata dal parere dell'Ordine, come previsto dall'art. 637 c.p.c. La seconda sezione civile, accogliendo parzialmente il ricorso della società di persone, ha spiegato che in base al combinato disposto degli artt. 633 e 636 c.p.c., la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=11032"&gt;Consulta testo sentenza n. 22655/2011&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11032.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-1364927764701156755?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1364927764701156755'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1364927764701156755'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/cassazione-serve-sempre-parere.html' title='Cassazione: serve sempre parere dell&apos;ordine per ottenere decreto ingiuntivo per compenso professionista'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-2268193634312513456</id><published>2011-11-04T09:45:00.002+01:00</published><updated>2011-11-04T09:45:56.620+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='GIUSTIZIA'/><title type='text'>«Mancano magistrati a Milano? Sono del Sud e tornano a casa»</title><content type='html'>Due posti, nessun aspirante. La Procura di Milano, dove ai tempi di Mani Pulite i giovani magistrati di tutta Italia sgomitavano per arrivare, fa i conti per la prima volta con la crisi delle vocazioni. I posti che il Csm ha messo a concorso sono rimasti senza aspiranti. Ma il procuratore capo, Edmondo Bruti Liberati, dà di questo inedito fenomeno una lettura decisamente diversa da quella che ne hanno fornito agenzie di stampa e giornali, secondo cui il buco sarebbe «colpa degli eccessivi carichi di lavoro» milanesi, che spaventerebbero i neomagistrati, convincendoli a scegliere sedi di lavoro più confortevoli. La spiegazione che dà Bruti è un'altra: ancora oggi, le statistiche dicono che a entrare in magistratura sono soprattutto giovani dell'Italia centrale e meridionale. I quali, appena possono, cercano di tornare a lavorare vicino a casa. «E infatti le sedi giudiziarie delle grandi città da Roma in giù sono affollate di pretendenti».&lt;br /&gt;È un fenomeno meno marcato che in passato, quando trovare un magistrato con l'accento del nord era un'eccezione: ma i settentrionali con la toga continuano ad essere una minoranza. «E ancora più netta - spiega ieri Bruti in una conversazione informale - è l'incidenza dei lavoratori provenienti dal sud tra le fila del personale amministrativo. Cancellieri e impiegati appena possono chiedono anche loro di essere trasferiti nelle zone d'origine. Le conseguenze per la Procura milanese sono catastrofiche: se il vuoto d'organico tra i magistrati è intorno al 10 per cento, tra il personale amministrativo siamo intorno al 34 per cento. In pratica ogni tre posti ce n'è uno scoperto. È questo, più della carenza di magistrati, a condizionare pesantemente l'efficienza della Procura».&lt;br /&gt;Sulla carta, in Procura a Milano dovrebbero lavorare ottantuno pubblici ministeri, in realtà ce ne sono 75. Il buco c'è, insomma, ma non può essere considerato una voragine. E non è vero che nessuno abbia chiesto di venire a Milano: ma gli aspiranti si sono scontrati con le nuove norme che rendono più difficili i trasferimenti da una sede all'altra. Resta il dato più evidente, e forse più difficile da spiegare: perch´ ai giovani milanesi la carriera di magistrato risulta poco appetibile? Perch´ la parte preponderante degli aspiranti continua a venire dal centro e dal sud?&lt;br /&gt;La risposta più scontata potrebbe essere: perch´ si guadagna poco. Se alla fine della carriera i magistrati arrivano a stipendi assolutamente rispettabili («alla fine guadagno più di un primario che fa il tempo pieno», racconta Bruti) nei gradini iniziali lo stipendio da magistrato può risultare interessante per un giovane del sud, dove la vita costa meno e le chance professionali sono scarse. A Milano, invece, lo sbocco naturale di chi esce dalla facoltà di Giurisprudenza è il mestiere di avvocato: dove l'incertezza è maggiore, ala concorrenza è tanta, ma se si riesce a sfondare si raggiungono livelli di reddito che surclassano quelli dei giudici.&lt;br /&gt;Resta una curiosità: è vero che i giudici a Milano sgobbano così tanto da terrorizzare i neolaureati? E che negli altri palazzo di giustizia i ritmi sono più rilassati? Su questo Bruti non si sbilancia, «fare dei confronti è sempre difficile». La realtà, come sa chiunque bazzichi il Palazzaccio, è che sono ben pochi i magistrati presenti in ufficio per più di sette o otto ore al giorno. Insomma, quanto a stress c'è in giro probabilmente di peggio. &lt;br /&gt;http://www.ilgiornale.it/milano/mancano_magistrati_milano_sono_sud_e_tornano_casa/04-11-2011/articolo-id=555205-page=0-comments=1&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-2268193634312513456?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/2268193634312513456'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/2268193634312513456'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/mancano-magistrati-milano-sono-del-sud.html' title='«Mancano magistrati a Milano? Sono del Sud e tornano a casa»'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-6159583560725825149</id><published>2011-11-04T09:30:00.000+01:00</published><updated>2011-11-04T09:30:20.416+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CODICE DELLA STRADA'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PROCEDURA CIVILE'/><title type='text'>Codice strada,avvocati contro contributo unificato per multe</title><content type='html'>ROMA - Contestare gli errori della pubblica amministrazione è un diritto del cittadino contribuente e, come tale, deve essere tutelato e non deve certo essere scoraggiato. Ciò vale anche per i ricorsi contro le multe per infrazioni al codice della strada. Questa la posizione portata avanti da un gruppo di avvocati dell'Ordine di Roma che sono intervenuti per fare in modo che questo principio venga rispettato. In questi giorni, infatti, l'avvocato Fabrizio Bruni, presidente dell'Associazione degli Avvocati Romani, ha presentato un ricorso nei confronti di una multa a lui notificata, a seguito di un'infrazione del Codice della strada.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La novità è che Bruni si è rifiutato di pagare il cosiddetto "contributo unificato", quel balzello (consistente in una tassa di 38 euro che il ricorrente deve versare all'amministrazione per l'avvio della pratica) il cui scopo è scoraggiare i frequenti ricorsi contro le sanzioni amministrative, istituito dall'art. 212 della Finanziaria 2010. Bruni ha fatto notare che in questo modo si rischia di pagare a titolo di contributo unificato una somma pari o addirittura maggiore rispetto alla multa contestata. "Ho scelto di non versare il contributo unificato - ha detto il presidente dell'Associazione degli Avvocati Romani - per poter sollevare innanzi alla Commissione Tributaria la questione di costituzionalità della norma che ha introdotto il tributo anche per la cause di opposizione a sanzioni amministrative, necessità fatta rilevare da due ordinanze della Corte Costituzionale (numeri 143 e 195 del 2011) che avevano dichiarato l'inammissibilità delle questioni di costituzionalità sollevate dai Giudici di Pace, in particolare per carenza di interesse in caso di avvenuto pagamento del contributo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E' necessario - ha detto Bruni - che gli avvocati mostrino ai cittadini che si battono per loro contro leggi ingiuste e vessatorie, rischiando propri denari e provvedimenti sanzionatori". Dello stesso parere, l'avvocato Mauro Vaglio, consigliere più votato dell'Ordine degli Avvocati di Roma: "Il Consiglio dell'Ordine su una questione all'esame dei Giudici non può esprimersi come istituzione. Tuttavia, come rappresentante degli Avvocati ho a cuore i diritti costituzionali dei cittadini e non posso che plaudire all'iniziativa dell'avv. Bruni che mira a ripristinare il diritto di chi viene ingiustamente colpito da una sanzione amministrativa di modico valore".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://ansa.it/motori/notizie/rubriche/normativa/2011/11/03/visualizza_new.html_644599124.html&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-6159583560725825149?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6159583560725825149'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6159583560725825149'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/codice-stradaavvocati-contro-contributo.html' title='Codice strada,avvocati contro contributo unificato per multe'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-5335331199302401489</id><published>2011-11-03T16:36:00.000+01:00</published><updated>2011-11-03T16:36:15.759+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CRONACA'/><title type='text'>Calcio:Maradona;salta processo con fisco su debito da 38 mln Si inizia di nuovo il 12 gennaio 2012 davanti a nuovo collegio</title><content type='html'>NAPOLI, 3 NOV - Dovra' iniziare da capo il 12 gennaio 2012, dinnanzi a un nuovo collegio giudicante, il processo nei confronti di Diego Armando Maradona che vede l'ex campione argentino indebitato con il fisco italiano per 38 milioni di euro. Nel corso dell'udienza che si e' tenuta oggi, infatti, la commissione tributaria partenopea, presieduta da Gaetano Annunziata, ha accolto le eccezioni difensive del legale di Maradona, l'avvocato Angelo Pisani.(ANSA).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/campania/2011/11/03/visualizza_new.html_644623121.html&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-5335331199302401489?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5335331199302401489'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5335331199302401489'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/calciomaradonasalta-processo-con-fisco.html' title='Calcio:Maradona;salta processo con fisco su debito da 38 mln Si inizia di nuovo il 12 gennaio 2012 davanti a nuovo collegio'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-5713983198243488664</id><published>2011-11-03T16:26:00.002+01:00</published><updated>2011-11-03T16:26:41.486+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PROCEDURA CIVILE'/><title type='text'>Tutela se il giudice ci ripensa</title><content type='html'>Se interviene una pronuncia giurisprudenziale che riconosce il diritto al rimborso, i termini per questa richiesta decorrono dalla data della sentenza e non da quella del pagamento dell'imposta di cui si chiede la restituzione. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 22282, depositata il 26 ottobre 2011, che affronta per la prima volta la problematica dell'overruling nel diritto tributario, vale a dire delle conseguenze di una pronuncia che modifica un precedente orientamento normativo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La vicenda riguardava l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e il contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale corrisposto da una società in virtù di una normativa poi dichiarata illegittima dalla Corte europea. Si poneva così il problema se il termine di decadenza per la richiesta di rimborso dovesse decorrere dalla data di pagamento dell'imposta ovvero dalla (ben successiva) dichiarazione di illegittimità della disposizione decretata dalla Corte di Giustizia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La commissione tributaria – a cui il contribuente si era rivolto dopo il diniego dell'amministrazione per decorrenza del citato termine decadenziale – riconosceva solo in parte il diritto al rimborso e, segnatamente, per il periodo dal 30 novembre 2001 al 30 dicembre 2003. Escludeva invece il rimborso per il passato, in quanto, secondo il giudice tributario, si era ormai verificata la decadenza per il decorso del termine biennale, senza che potesse avere alcuna rilevanza la pronuncia della Corte di giustizia comunitaria del 25 settembre 2003 (C-437/01). È stato il ricorso per cassazione contro la decisione dei giudici di merito che ha portato alla sentenza della Corte depositata nei giorni scorsi. La Cassazione, in buona sostanza, ha dato ragione alla società ricorrente riconoscendo così che il termine per il diritto al rimborso doveva decorrere dal 25 settembre 2003 (data in cui la Corte di giustizia aveva dichiarato tali imposte non conformi al diritto comunitario) e non dalla data del pagamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Soltanto con il deposito della sentenza, infatti, il contribuente era stato posto nella condizione di poter conoscere ed esercitare il diritto in questione. Sul punto i giudici di legittimità hanno precisato che non è possibile attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, con la conseguenza che essa non può rappresentare il parametro normativo per la verifica di validità dell'atto. Tuttavia hanno evidenziato che lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato rispetto alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall'overruling. Ne consegue che in virtù del mutamento di interpretazione della disciplina, nel caso esaminato, la società non era incorsa in alcuna decadenza nel richiedere il rimborso di quanto già pagato, posto che il relativo termine decorreva dalla pronuncia della Corte di giustizia Cee del 25 settembre 2003.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Va detto peraltro che la regola affermata dalla Cassazione trova un chiaro riconoscimento in due principi dell'ordinamento: l'articolo 2935 del Codice civile secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e gli articoli 24 e 111 della Costituzione relativi alla tutela effettiva e non simbolica, con la conseguenza che le questioni processuali assumono un carattere solo strumentale per garantire l'effettività del diritto di difesa.&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-11-01/tutela-giudice-ripensa-083422.shtml?uuid=AacDHjHE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-5713983198243488664?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5713983198243488664'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5713983198243488664'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/tutela-se-il-giudice-ci-ripensa.html' title='Tutela se il giudice ci ripensa'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-4988554773367705170</id><published>2011-11-03T16:09:00.000+01:00</published><updated>2011-11-03T16:09:04.819+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CODICE DELLA STRADA'/><title type='text'>Multe: Cassazione, non basta la parola dei vigili per confermare una contravvenzione</title><content type='html'>La parola dei vigili potrebbe non bastare per confermare una contravvenzione. È quanto emerge da una sentenza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione (numero 21514/2011) che ha dato ragione a un passeggero trasportato che era stato contravvenzionato perché, a detta degli agenti, non avrebbe indossato le cinture di sicurezza. Nel ricostruire la vicenda la suprema Corte spiega che gli agenti, intervenuti a seguito di un incidente stradale, avevano riscontrato che "le cinture di sicurezza del passeggero erano bloccate nella propria sede, in quanto il montante ove era installata la cintura di sicurezza risultava piegato in seguito all'evento". secondo gli agenti invece, se l'automobilista avesse indossato le cinture queste dovevano rimanere avvolte ma non bloccate. Un ragionamento a cui aveva aderito anche il giudice di pace che in prima istanza aveva convalidato la multa. Ricorrendo in Cassazione il trasportato ha fatto notare che per decidere, il Giudice di Pace non poteva basarsi solo sulla parola degli agenti specie perché in primo grado non si era provveduto ad acquisire la cartella clinica che avrebbe potuto "fare escludere la violazione dell'obbligo di indossare le cinture".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11018.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-4988554773367705170?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4988554773367705170'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/4988554773367705170'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/multe-cassazione-non-basta-la-parola.html' title='Multe: Cassazione, non basta la parola dei vigili per confermare una contravvenzione'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-3291691389694039100</id><published>2011-11-02T21:08:00.000+01:00</published><updated>2011-11-02T21:08:46.784+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='STALKING'/><title type='text'>Sempre più uomini vittime di stalking. Aumentano i casi sul lavoro o in condominio. Come difendersi</title><content type='html'>Sempre più uomini vittime dello stalking. A dimostrarlo i casi che finiscono nei fascicoli delle procure e delle questure che vedono in crescita le denunce e le richieste di ammonimento nei confronti di donne. In genere, ad alimentare gli atti persecutori è la fine di una relazione che porta l'ex ad avere atteggiamenti ossessivi e violenti verso la vittima. Ma sembrano in aumento anche i casi di stalking maturati nell'ambiente di lavoro e tra vicini di casa. Una collaborazione andata male o un brutto rapporto di vicinato scatenano sempre più spesso reazioni abnormi che finiscono in Tribunale. A veicolare le molestie si aggiunge la rete: le minacce via facebook ed email creano una gabbia virtuale attorno alla vittima dalla quale è difficile liberarsi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le cifre&lt;br /&gt;Soltanto nel 2009, anno di entrata in vigore della legge sullo stalking, le querele sono state 2.023, secondo i dati Istat. Di queste, 873 sarebbero state archiviate per mancanza di prove, insussistenza del fatto o perché l'autore è riuscito a rimanere ignoto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inizialmente gli stalkers erano quasi esclusivamente uomini di età compresa tra i 35 e i 44 anni (oltre il 90% del totale) che agivano nei confronti di coetanee. Negli ultimi anni, però, lo scenario sembra essere in parte cambiato. Anche se non ci sono ancora statistiche ufficiali, pare che sempre più uomini denuncino atteggiamenti ossessivi che li costringono a staccare il telefono fisso, il cellulare e persino a cambiare città.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Secondo una ricerca dell'Osservatorio nazionale dello stalking un italiano su cinque avrebbe dichiarato di essere stato almeno una volta vittima di stalking. Gli autori sarebbe ancora in prevalenza uomini (75%), ma le donne avrebbero raggiunto il 25 per cento. Uno su tre, inoltre, sarebbe recidivo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cyberstalking: l'ossessione virtuale&lt;br /&gt;Lo stalking è stato introdotto in Italia col d.l. 11/2009. Da allora le modalità esecutive del reato si sono evolute, sfruttando le nuove piattaforme virtuali a disposizione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo stalker oggi si muove attraverso i social network, le chat e anche la posta elettronica, celandosi quasi sempre dietro false identità, ingenerando un vero e proprio stato d'ansia nella vittima che la porta a cambiare le proprie abitudini di vita.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Cassazione, di recente, ha riconosciuto la sussistenza del reato commesso anche a mezzo social network (v. Cass. Pen. 20/10/2011; Cass. Pen. 32404/10).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A Salerno una ragazza di 20 anni, dopo aver lasciato il fidanzato, è stata costretta a denunciarlo dopo aver ricevuto centinaia di mms diffamatori, email e messaggi sulla bacheca pubblica di facebook.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In questo caso il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno con un provvedimento confermato dal Tribunale del Riesame, applicando le nuove disposizioni contemplate per il reato di stalking, ha sancito il divieto per il ragazzo di avvicinarsi alla propria ex fidanzata. La Suprema Corte, per la prima volta, ha confermato la decisione dei giudici dei precedenti gradi di giudizio stabilendo la legittimità del divieto di avvicinarsi al proprio ex in caso di molestie consumate anche tramite il popolare social network.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I casi&lt;br /&gt;Ma c'è anche chi è andato oltre. In provincia di Milano una donna ha incendiato il furgone dell'ex, dopo essersi appostata più volte sotto il suo palazzo. A fare le spese di un amore finito male, spesso sono anche intere famiglie "colpevoli" di abitare nello stesso condominio della persona presa di mira.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In provincia di Firenze ancora una volta un uomo è stato perseguitato dalla moglie con centinaia di messaggi nel cuore della notte. Anche in questo caso la denuncia è l'unico modo per evitare conseguenze peggiori. C'è chi, infatti, non si limita a pedinare o molestare l'ex, ma arriva fino a fare visite a sorpresa sui luoghi di lavoro, organizzare incursioni domestiche, ordinare merci a nome della vittima, usare violenza anche contro i familiari o animali cari alla persona offesa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un vero e proprio disegno criminale che può arrivare a modificare le abitudini di vita della persona oggetto delle ossessioni dell'autore, fino a metterne a rischio la vita.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come difendersi&lt;br /&gt;In tutti questi casi, è bene rivolgersi subito alla questura o alle forze dell'ordine più vicine e richiedere l'emissione del provvedimento di ammonimento. Il questore, infatti, può ordinare allo stalker di tenere un comportamento conforme alla legge, avvertendolo che in caso contrario il procedimento penale potrebbe avere conseguenze ben più severe. La richiesta, però, deve essere molto dettagliata. Deve indicare l'orario preciso delle molestie, il testo dei messaggi ricevuti, le condotte dello stalker e anche il numero di telefono e i dati anagrafici degli eventuali testimoni che potranno essere sentiti dal questore. Le vittime degli stalkers, quasi sempre, sono costrette ad assumere tranquillanti o altri farmaci contro i disturbi del sonno indotti da tali comportamenti. È opportuno allegare alla richiesta ogni certificazione medica o ricevuta fiscale dei farmaci assunti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se l'ammonimento non dovesse avere esito e lo stalker continuasse nelle sue persecuzioni, la vittima ha sei mesi di tempo dal fatto per sporgere querela, a quel punto il giudice per le indagini preliminari potrà emettere la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa prevista appunto per il reato di stalking.&lt;br /&gt;È' necessario, quindi, che la vittima si allerti per tempo e sia consapevole degli strumenti a sua disposizione per evitare conseguenze ancora più gravi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-11-02/sempre-uomini-vittime-stalking-184257.shtml?uuid=Aakt3BIE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-3291691389694039100?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3291691389694039100'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3291691389694039100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/sempre-piu-uomini-vittime-di-stalking.html' title='Sempre più uomini vittime di stalking. Aumentano i casi sul lavoro o in condominio. Come difendersi'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-252346244725832827</id><published>2011-11-02T14:31:00.000+01:00</published><updated>2011-11-02T14:31:49.486+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DEONTOLOGIA'/><title type='text'>L'avvocato non può manipolare il teste</title><content type='html'>Nella fase della «istruzione preliminare» delle proprie difese in sede civile – e nell'ambito del proprio studio professionale – l'avvocato deve attenersi a principi di riservatezza nell'escussione del teste "estraneo", e deve inoltre astenersi dal predisporre un tentativo di manipolazione del teste stesso in vista del l'udienza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 22380/11 - depositata ieri - hanno confermato la sanzione dell'avvertimento a una legale bergamasca, delimitando con precisione le regole di comportamento che il difensore deve tenere in vista dell'escussione testimoniale davanti al giudice.&lt;br /&gt;documenti&lt;br /&gt;L'avvocato era stata "avvertita" dal Consiglio dell'ordine territoriale, sanzione poi confermata dal Cnf, per aver convocato nel suo studio la persona poi divenuta teste nella causa della sua cliente, persona sentita alla presenza congiunta di collaboratori dello studio. L'incontro era servito a preparare l'udienza successiva, nel senso che, sulla base dei suoi risultati, l'avvocato stesso accusò di falsità il teste (che al giudice rese deposizione difforme da quella in studio) proponendosi a sua volta come testimone nel giudizio civile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Secondo il Cnf, in sostanza, l'avvocato aveva violato di fatto tutte le regole di comportamento dell'articolo 58 del Codice deontologico forense. Il ricorso dell'incolpata è stato respinto in toto dalle Sezioni Unite, che ha riconosciuto la correttezza della delimitazione deontologica definita dal Cnf: oltrechè al vincolo della riservatezza in merito a ciò che avviene nello studio professionale, l'avvocato deve valutare in modo «attento e cauto» l'utilità dell'indicazione del teste, e soprattutto non deve manipolarlo per assicurarsi un risultato pratico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E sempre in materia di procedimenti disciplinari forensi, le stesse Sezioni Unite (sentenza 22377/11, deposito del 27 ottobre) hanno statuito che non esiste una impugnabilità "frazionata" degli atti del procedimento intrapresi dal Consiglio dell'Ordine. La questione verteva sul ricorso di un avvocato romano, condannato per corruzione nell'ambito del processo Imi-Sir/Lodo Mondadori. A carico del professionista, era stato aperto il disciplinare nel febbraio del 2009, e cinque mesi dopo fissata l'udienza di trattazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A fronte dell'impugnazione di quest'ultimo atto (poiché del primo erano scaduti i termini), il Cnf aveva rigettato l'istanza sostenendo che la fissazione d'udienza non è atto «suscettibile di impugnazione». Le Sezioni Unite hanno avallato quest'interpretazione, sostenendo che l'avvio del procedimento è determinato dalla deliberazione di apertura, non da quella che fissa l'udienza.&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-10-28/lavvocato-manipolare-teste-093352.shtml?uuid=Aahu8hGE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-252346244725832827?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/252346244725832827'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/252346244725832827'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/lavvocato-non-puo-manipolare-il-teste.html' title='L&apos;avvocato non può manipolare il teste'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-5007732853856226249</id><published>2011-11-02T12:41:00.002+01:00</published><updated>2011-11-02T12:41:43.456+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RISARCIMENTO DANNI'/><title type='text'>Le Poste Italiane devono risarcire il danno conseguente al mancato "recapito postale" di una "raccomandata legale" !</title><content type='html'>Il gestore del servizio postale è pienamente responsabile per il mancato recapito di corrispondenza anche se ordinaria, non assicurata, o raccomandata, a meno che lo stesso non provi che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, ed è, pertanto, tenuto al risarcimento del danno prevedibile derivato dal mancato recapito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E' quanto ha affermato il Giudice di Pace di Foggia, "sentenziando", in una sua recentissima pronuncia, la responsabilità civile di Poste Italiane S.p.A. per il mancato recapito di una "raccomandata A/R legale"  presso un indirizzo esistente e conosciuto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La vicenda ha visto protagonista un giovane avvocato foggiano che, avvalendosi del servizio "Raccomandata A/R" di Poste Italiane S.p.A., aveva inviato ( su mandato dei propri clienti) una missiva legale, presso il noto domicilio di un "amministratore esterno" di condomini , al fine di "invitare" il medesimo alla convocazione di urgenza di un assemblea straordinaria di condominio, nella quale si sarebbe dovuto "discutere" , per l'appunto, della revoca o della eventuale riconferma dell'amministratore stesso nella sua "carica" di "gestore del condominio".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La suddetta raccomandata non era giunta mai a destinazione , in quanto l'operatore postale addetto l'aveva restituita al mittente apponendovi la dicitura "destinatario sconosciuto". Tale ricostruzione storica dei fatti, tuttavia, non poteva in alcun modo essere condivisa , poichè lo "studio di gestione amministrazione di condomini" del destinatario, oltre ad essere uno dei più noti di Foggia, è collocato in una zona residenziale facilmente rinvenibile .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La mancata consegna della raccomandata entro i termini "pattuiti" tra l'avvocato ed i propri clienti/condomini , aveva comportato pregiudizievoli conseguenze sia per il legale, investito del mandato, sia per gli stessi condomini ,dal medesimo rappresentati, i quali "miravano a sbarazzarsi" al più presto dell'amministratore condominiale , considerato incapace di "curare" con diligenza e solerzia gli interessi del condominio in questione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dopo un'approfondita istruttoria, il Giudice di Pace di Foggia ha ritenuto fondata e meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno avanzata dal medesimo giovane legale foggiano , riconoscendo , in primis, la responsabilità del portalettere, dipendente di Poste Italiane S.p.A., per la mancata consegna della raccomandata A./R., ritenendo , pertanto,  giusto condannare le Poste Italiane S.p.A., convenute in giudizio, al risarcimento " della somma pari al valore economico di cui avrebbero beneficiato i condomini qualora la raccomandata fosse stata regolarmente recapitata al destinatario e da essa fosse scaturita ( in seguito allo svolgimento dell'assemblea legalmente convocata) la revoca dell'amministratore pro tempore in carica , così come desiderato da pressocchè l'unanimità dei condomini".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Giudice dauno, alla stregua di oramai consolidata giurisprudenza nonché dell'ordinario rapporto contrattuale che si instaura tra cittadino e Poste Italiane S.p.A., ha quindi evidenziato in sentenza la responsabilità del vettore postale e impartito la conseguente condanna a risarcire il danno patito per la mancata consegna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A sostegno ulteriore della propria tesi, il Giudice di Pace foggiano, implicitamente riconoscendo la piena legittimazione attiva di parte attrice e la competenza territoriale del "foro del consumatore", ha richiamato la sentenza della Suprema Corte di Cassazione sull'argomento ( Cass. Civ. 15559/2004), ed escludendo la ricomprensione del mancato recapito ad impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile a Poste Italiane s.p.A., ha definitivamente stabilito che " la raccomandata non stata recapitata solo per la negligenza e l'incuria del portalettere, per cui il mancato recapito della missiva legale stessa, può essere "inquadrata giuridicamente" nella disciplina normativa del codice civile in materia di "responsabilità contrattuale".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2548&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-5007732853856226249?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5007732853856226249'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5007732853856226249'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/le-poste-italiane-devono-risarcire-il.html' title='Le Poste Italiane devono risarcire il danno conseguente al mancato &quot;recapito postale&quot; di una &quot;raccomandata legale&quot; !'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-6529504807753469284</id><published>2011-11-02T12:33:00.000+01:00</published><updated>2011-11-02T12:33:10.238+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TRIBUTARIO'/><title type='text'>Ricorsi multipli, le singole liti sono definibili</title><content type='html'>I ricorsi cumulativi, con i quali si impugnano una pluralità di atti, sono suscettibili di definizioni autonome, con riferimento a ognuno dei provvedimenti impugnati. La nozione di "atti impositivi" definibili riguarda il loro contenuto e non il nome utilizzato. Inoltre, la chiusura di una lite fiscale da parte di uno dei coobbligati determina l'estinzione della pretesa erariale anche nei confronti degli altri coobligati. Le controversie che coinvolgono società di persone e soci, infine, sono autonomamente definibili.&lt;br /&gt;I chiarimenti della circolare n. 48/E dell'agenzia delle Entrate (si veda Il Sole 24 Ore del 25 ottobre), in materia di chiusura delle liti pendenti, sono particolarmente importanti per le questioni interpretative che sono sorte successivamente alla legge 289/2002.&lt;br /&gt;La presenza di un ricorso unico contro più atti, dunque, non comporta la necessità di definire tutti gli atti impugnati. Si tratta infatti di liti sostanzialmente autonome, per le quali, per di più, alcune potrebbero essere definibili e altre no. Quanto alla nozione di atto impositivo, non c'è dubbio che essa si fonda sul contenuto sostanziale del provvedimento, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione. Sotto questo aspetto, l'enunciazione contenuta nei documenti di prassi non può che avere natura esemplificativa: occorre infatti esaminare di volta in volta la natura della pretesa erariale. Correttamente, la circolare conferma che gli atti di recupero dei crediti d'imposta, introdotti con la legge 311/2004, sono suscettibili di definizione. Lo stesso vale per le cartelle di pagamento con le quali si contesta l'indebita compensazione di crediti in tutto o in parte non spettanti.&lt;br /&gt;Altro punto su cui si sofferma la circolare 48/E riguarda l'aspetto della definizione delle controversie in presenza di più responsabili solidali del tributo. L'Agenzia non ha avuto difficoltà nel precisare che la definizione effettuata da uno dei coobbligati esplica i suoi effetti nei confronti degli altri responsabili solidali. La circolare chiarisce infatti che: a) se si verte su un'unica lite nella quale siano costituiti tutti i coobbligati, la definizione di una delle parti determina l'estinzione anche a favore degli altri; b) in presenza di più liti per lo stesso atto, con ricorsi prodotti separatamente da ogni coobbligato, la definizione da parte di uno degli interessati vale anche nei confronti degli altri; c) in presenza di ricorso prodotto solo da parte di alcuni dei coobbligati, la pretesa impositiva deve intendersi definibile solo nei confronti di uno di tali soggetti, mentre all'amministrazione finanziaria viene inibita l'ulteriore azione nei confronti degli altri soggetti. In tal caso le eventuali somme già versate non saranno rimborsabili ma il condebitore rimasto inerte e non ancora escusso potrà beneficiare della chiusura agevolata.&lt;br /&gt;Un chiarimento importante attiene alle controversie attivate da società e soci, che sono autonomamente definibili, nonostante la loro natura di litisconsorzio necessario. In questo caso, dunque, il socio che non ha impugnato l'atto di accertamento del reddito di partecipazione non potrà avvalersi della definizione della società. Resta da chiarire se la richiesta di sospensione del processo avanzata da uno dei soci comporti l'interruzione dell'intero giudizio o lo stralcio della posizione del solo richiedente. Sebbene la seconda ipotesi appaia preferibile, la natura dell'istituto del litisconsorzio potrebbe essere di ostacolo allo scopo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-11-02/ricorsi-multipli-singole-liti-064131.shtml?uuid=AaStUyHE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-6529504807753469284?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6529504807753469284'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6529504807753469284'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/ricorsi-multipli-le-singole-liti-sono.html' title='Ricorsi multipli, le singole liti sono definibili'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-693859955240598386</id><published>2011-11-02T09:02:00.002+01:00</published><updated>2011-11-02T09:02:54.861+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='GIUDICE DI PACE'/><title type='text'>Al giudice di pace le liti immobiliari fino a 5mila euro</title><content type='html'>Cause immobiliari: qual è il giudice competente? Stabilirlo sin da subito è cruciale, pena la perdita di tempo e di denaro. Se infatti si sbaglia giudice, c'è il rischio che il magistrato coinvolto rilevi la sua incompetenza, anche d'ufficio (cioè senza che ci sia bisogno di un'eccezione di incompetenza di una delle parti coinvolte). Ciò vale sia se la causa è stata promossa da un proprietario o un titolare di diritti reali di un immobile, dall'amministratore in rappresentanza dei condomini o solo da uno di essi. In questa dibattuta questione è intervenuta di recente la Cassazione a Sezioni unite con l'ordinanza 19 ottobre 2011, n.21582.&lt;br /&gt;La nuova divisione&lt;br /&gt;Secondo il Codice di procedura civile, per sapere di chi è la competenza in materia immobiliare, occorre porsi due domande. La prima: «Cosa riguarda la causa?» (competenza per materia). La seconda: «Qual è la cifra in ballo?» (competenza per valore). Fino a ieri esisteva anche la tesi secondo cui l'oggetto della lite era il fattore chiave, mentre il valore serviva solo per discriminare nelle cause in cui la competenza era di entrambi (il giudice di pace, fino ai 5mila euro, il giudice unico oltre). Oggi, dopo l'ordinanza delle Sezioni unite la questione è stata chiarita nel senso che:&lt;br /&gt;- vanno al giudice di pace tutte le cause immobiliari che riguardano certe materie, al di là del loro valore (misura e modalità d'uso dei servizi condominiali; distanze legali con piante, apposizione di confini, immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori per le civili abitazioni);&lt;br /&gt;- vanno al giudice unico – cioè al tribunale in composizione monocratica – tutte le cause relative all'accertamento della proprietà o di diritti reali su un bene immobile, quando tale questione sia proposta in via principale (o incidentale);&lt;br /&gt;- vanno al giudice di pace oppure al giudice unico, a seconda del valore della causa (rispettivamente, sotto o sopra i 5mila euro) le altre cause su beni mobili in cui, in ultima istanza, si litiga su una questione di denaro (danno sopportato o indennità da versare, ancorché derivante da un diritto reale immobiliare).&lt;br /&gt;Le Sezioni unite hanno fatto perciò piazza pulita di interpretazioni troppo "letterali" della legge, che estromettevano il giudice di pace dalle cause relative agli immobili (fatta eccezione per casi precisamente individuati), affermando che quando l'immobile stesso sia il presupposto della causa, ma l'azione abbia a oggetto il pagamento di una somma di denaro, è sul denaro e non sull'immobile che si litiga. Quando la competenza è del giudice di pace, l'appello contro la sentenza dovrà essere proposto davanti al tribunale o in cassazione, negli altri due davanti alla corte d'appello. Per quanto riguarda la competenza per territorio, vale il criterio che l'organo giudicante è quello competente per il comune dove è situato l'immobile. Ovviamente le controversie fiscali, amministrative o penali continuano a seguire le proprie regole.&lt;br /&gt;Chi determina il valore&lt;br /&gt;Il problema della competenza per valore può provocare incertezze, quando si tratta di stabilirne l'ammontare. In particolare, nelle cause condominiali conta generalmente la cifra complessiva, non la quota attribuita a ciascun condomino (anche se è solo uno a promuovere la lite che coinvolge però tutto il condominio). Il valore è comunque stabilito in base a quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, anche qualora si scoprisse in seguito che è una cifra eccessiva. È utile chiarire comunque che, ai fini del calcolo delle spese legali, il valore della controversia è basato su quanto si è deciso (e non a quanto si è richiesto) se la domanda è solo parzialmente accolta o quando si impugni soltanto in parte in appello una decisione resa dal giudice . Se poi l'impugnazione è accolta solo in parte, si integrerà questo criterio in base alla cifra effettivamente decisa (Cassazione, Sezioni unite, n. 19014/2007).&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-10-31/giudice-pace-liti-immobiliari-064209.shtml?uuid=AavVoQHE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-693859955240598386?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/693859955240598386'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/693859955240598386'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/al-giudice-di-pace-le-liti-immobiliari.html' title='Al giudice di pace le liti immobiliari fino a 5mila euro'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-7639273790750532903</id><published>2011-11-02T08:49:00.002+01:00</published><updated>2011-11-02T08:49:51.775+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DIRITTO DI FAMIGLIA'/><title type='text'>Cassazione: la ex moglie ha diritto al mantenimento anche se ha abbandonato volontariamente la professione forense</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Con sentenza n. 22312 depositata il 26 ottobre 2011,  la Corte di Cassazione ha stabilito che non può essere revocato o  ridotto il mantenimento dovuto alla ex moglie che ha lasciato la  professione forense se si dimostra che durante il matrimonio lei  guadagnava meno di lui. La prima sezione civile del palazzaccio dichiarando il ricorso  inammissibile ha così confermato una sentenza della Corte di Appello di  Lecce. Secondo la ricostruzione della vicenda, il Tribunale di Taranto  dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio e affidava il  figlio minore alla madre, cui assegnava la casa coniugale, condannando  contestualmente il marito a corrispondere assegno per il figlio e per la  moglie. La Corte d'Appello di Lecce, su ricorso proposto dal marito che  chiedeva la revoca o la riduzione del mantenimento dato che la sua ex  moglie aveva abbandonato volontariamente la professione, con sentenza,  in parziale accoglimento dell'appello, riduceva l'importo dell'assegno  mensile facendo però notare che la differenza reddituale tra i due  coniugi sussisetva anche in passato.  Il caso finiva poi in Corte dei cassazione dove l'ex marito, lamentava  la violazione dell'art. 5 comma sesto legge n. 898 del 1970 e contestava  la sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile. Investita della  questione, la Corte, dichiarando il motivo di ricorso inammissibile ha  spiegato che "non si dà contro di una specifica violazione ovvero falsa  applicazione od erronea interpretazione della predetta norma, ma si  contesta che il giudice a quo, sulla base di una situazione di fatto  erroneamente accertata, abbia affermato la spettanza alla moglie  dell'assegno divorzile. La censura riguarda quindi una valutazione di  fatto, da ricollegarsi semmai ad un vizio di motivazione. E  significativamente il quesito formulato, ai sensi dell'art. 366 bis  c.p.c, abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi, riguarda  appunto una valutazione di fatto: l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge  richiedente a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto  durante la convivenza matrimoniale, e la volontarietà dell'abbandono da  parte del coniuge stesso della professione forense. Il motivo appare  altresì non autosufficiente, non precisando l'entità dei redditi della  moglie quando essa svolgeva attività forense (va ricordato che, secondo  la Corte d'Appello, il divario reddituale tra le parti esisteva in  passato)".  &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=11003" rel="nofollow"&gt; Scarica il testo della sentenza 22312/2011 &lt;/a&gt; &lt;/div&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11003.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-7639273790750532903?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/7639273790750532903'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/7639273790750532903'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/cassazione-la-ex-moglie-ha-diritto-al.html' title='Cassazione: la ex moglie ha diritto al mantenimento anche se ha abbandonato volontariamente la professione forense'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-3612299801782493109</id><published>2011-11-01T13:59:00.004+01:00</published><updated>2011-11-01T14:08:43.065+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CONCORSI'/><title type='text'>Ministero della Giustizia: indetto concorso per 350 posti di magistrato ordinario</title><content type='html'>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 28 ottobre 2011 (4a serie speciale - concorsi) Il decreto che indice il concorso per esami a 370 posti di magistrato ordinario. La domanda per partecipare al concorso rappresentata oppure spedita entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in gazzetta. È anche possibile presentare la domanda per via telematica compilando il modo presente nel sito istituzionale del ministero della giustizia (www.giustizia.it, voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni). Il modulo resterà disponibile fino alla data di scadenza dei 30 giorni dopo di che non sarà più consentito accedere ed inviare il modulo. Una volta completato l'invio telematico si riceverà un file in formato PDF che contiene un codice identificativo da stampare ed esibire al momento della partecipazione alle prove scritte. Come si legge nell'articolo tre del decreto "Il candidato deve stampare la domanda (contenuta nel file "domanda in formato pdf"), firmarla e recarsi entro il termine di scadenza del bando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario è residente, per la validazione a cura del funzionario preposto; in alternativa, può, entro lo stesso termine, spedire la domanda, debitamente firmata, alla Procura suddetta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le domande presentate per la validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o modifiche rispetto a quanto inserito telematicamente". Circa i requisiti per la partecipazione rimandiamo alla lettura del testo del provvedimento qui sotto allegato&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11005.asp&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&amp;amp;contentId=SDC682112"&gt;&lt;b&gt;Testo del Decreto 22 settembre 2011 - Concorso, per esami, a 370 posti di magistrato ordinario &lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-3612299801782493109?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3612299801782493109'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/3612299801782493109'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/11/ministero-della-giustizia-indetto.html' title='Ministero della Giustizia: indetto concorso per 350 posti di magistrato ordinario'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-1811705948481497563</id><published>2011-10-25T21:43:00.000+02:00</published><updated>2011-10-25T21:43:27.839+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CODICE DELLA STRADA'/><title type='text'>Stretta su chi passa con il rosso</title><content type='html'>Data spartiacque 2003. Prima non bastava la fotografia per ritenere legittima la contravvenzione inflitta a chi era passato con il rosso: serviva anche la presenza di un agente per effettuare la contestazione immediata; poi la presenza di un vigile non è stata più necessaria. A renderla superflua è stato, appunto nel 2003, il decreto legge n. 151. A fare un po' di chiarezza in una materia tradizionalmente intricata è la Corte di cassazione con la sentenza n. 21605 della seconda sezione civile depositata ieri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Di fronte al ricorso presentato dalla difesa di un automobilista che si era visto infliggere una sanzione pecuniaria per avere attraversato con il semaforo rosso, infrazione rilevata attraverso fotografia scattata con apparecchio T-Red, i giudici hanno osservato che è vero che esiste un orientamento consolidato della Cassazione nel considerare non giustificata l'assenza non occasionale di agenti sul posto che possono effettuare la contestazione immediata. E questo anche in relazione alle situazioni che si possono concretamente venire a creare come nel caso del veicolo che si trova bloccato su un incrocio senza riuscire a superarlo per la presenza di una coda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuttavia, sottolinea la Corte, bisogna considerare che tutte le pronunce, anche in anni recenti, sono però relative a violazioni dell'articolo 146 del Codice della strada commesse prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 151 del 2003 il quale ha previsto che, nel caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso «non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposita apparecchiature debitamente omologate».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via libera quindi all'automatismo della contestazione senza la presenza fisica dell'agente. Solo a patto però che i dispositivi siano stati omologati. Cosa che, ricorda la sentenza, è avvenuta in particolare con il decreto 18 marzo 2004 per quanto riguarda il dispositivo Ftr e il decreto 15 dicembre 2005 per il documentatore fotografico T-Red. Decreti dirigenziali emanati proprio a causa del cambiamento del quadro normativo. Così, «i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica senza la presenza degli agenti di polizia».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA SENTENZA&lt;br /&gt;Che conclusivamente in tema di violazione dell'articolo 146 comma 3 del Codice della strada (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), per effetto della nuova disciplina recata dall'articolo 201, comma 1 ter, del decreto legge n. 151 del 2003, i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica senza la presenza degli agenti di polizia».&lt;br /&gt;Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 21605 del 19 ottobre 2011&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-10-19/stretta-passa-rosso-205802.shtml?uuid=AaMyrOEE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-1811705948481497563?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1811705948481497563'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1811705948481497563'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/10/stretta-su-chi-passa-con-il-rosso.html' title='Stretta su chi passa con il rosso'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-8334328260483740925</id><published>2011-10-25T13:35:00.000+02:00</published><updated>2011-10-25T13:35:20.072+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DIRITTO NUOVE TECNOLOGIE'/><title type='text'>Diffamazione via internet, giudice nazionale competente su tutti i danni provocati nell'Ue</title><content type='html'>Tutela senza confini per la diffamazione via internet nell'Unione europea. La vittima di lesioni dei diritti della personalità, infatti, può rivolgersi direttamente ai giudici dello Stato in cui risiede per chiedere il completo ristoro dei danni subiti in tutto il territorio dell'Ue. Se invece adirà singolarmente i giudici dei vari Stati membri in cui si è prodotta la lesione, ciascuno di essi sarà competente unicamente per i danni cagionati all'interno del suo paese. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con due sentenze fotocopia, C-509/09 e C-161/10 (si legga il testo sul sito di Guida al diritto), relative a due noti casi di cronaca.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il primo caso riguarda un omicidio, il secondo la cronaca rosa&lt;br /&gt;Il primo riguardava la richiesta, al proprio giudice naturale, di un uomo, domiciliato in Germania, e condannato nel 1993 per l'uccisione di un attore famoso, di intimare ad una società austriaca, che gestisce un portale internet, di non pubblicare più notizie che lo riguardano in relazione all'omicidio riportando il suo nome per intero. Il secondo, invece, concerne un caso di cronaca rosa. Nel 2008 era apparso sul sito Internet del quotidiano britannico Sunday Mirror un articolo dal titolo «Kylie Minogue è di nuovo con Olivier Martinez», all'interno del quale si riportavano i dettagli di un loro presunto incontro. Martinez, e il padre, lamentando violazioni allo loro vita privata e al diritto all'immagine, hanno agito in giudizio, in Francia, contro la società inglese editrice del giornale.&lt;br /&gt;In entrambi i casi le due società hanno contestato la competenza territoriale dei tribunali aditi sulla base del fatto che non sussisterebbe un collegamento sufficientemente stretto tra la pubblicazione in rete nel Regno Unito o in Austria e il presunto danno sul territorio francese o tedesco.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un tassello importante su una materia ancora priva di regolamentazione&lt;br /&gt;Con la sentenza di oggi i giudici di Lussemburgo mettono un tassello importante in una materia ancora priva di una regolamentazione chiara e uniforme. Partendo dalla considerazione che la pubblicazione di contenuti su Internet si distingue dalla diffusione a mezzo stampa, in quanto i contenuti possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di internauti, ovunque nel mondo, i giudici concludono che ciò produce indubitabilmente l'effetto di accrescere il danno e rendere più difficile individuare i luoghi dove esso via via si realizzi. Ragion per cui, siccome l'impatto sui diritti della personalità di un'informazione messa in rete può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la vittima possiede il proprio centro di interessi, la Corte ha designato quel giudice come competente per la totalità dei danni causati sul territorio dell'intera Unione europea. Specificando altresì che il centro di interessi corrisponde, in via generale, alla residenza abituale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La vittima può adire i giudici di ciascuno Stato membro&lt;br /&gt;La Corte aggiunge poi che la vittima può sempre adire i giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata, ma in tal caso essi saranno competenti solo per il danno causato in quel paese. Mentre, la persona lesa può anche adire, per la totalità del danno cagionato, i giudici dello Stato membro del luogo in cui si è stabilito il soggetto che ha messo tali contenuti in rete. Tuttavia, chiarisce la Corte, il gestore di un sito Internet, cui si applica la direttiva sul commercio elettronico, non può essere assoggettato, nello Stato di residenza della vittima, a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui è stabilito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-10-25/diffamazione-internet-giudice-nazionale-120718.shtml?uuid=Aazj2pFE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-8334328260483740925?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8334328260483740925'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8334328260483740925'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/10/diffamazione-via-internet-giudice.html' title='Diffamazione via internet, giudice nazionale competente su tutti i danni provocati nell&apos;Ue'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-5467105500284825801</id><published>2011-10-24T09:56:00.000+02:00</published><updated>2011-10-24T09:56:26.927+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CRONACA'/><title type='text'>La svolta dei giovani avvocati: «Vertici più "democratici"»</title><content type='html'>Un presidente dei legali italiani scelto dalla base. È questo il primo passo da compiere secondo il nuovo numero uno dell'Associazione italiana giovani avvocati, il quarantenne Dario Greco, eletto nell'ultimo giorno del congresso di Catania con il 75% delle preferenze. «Gli avvocati hanno un problema di rappresentanza e la prima cosa che farò da presidente sarà quella di affrontarlo, nel corso della conferenza nazionale dell'avvocatura che si terrà a Roma il 25 e il 26 novembre. La nostra categoria – spiega Dario Greco - deve avere un leader che si sia realmente espressione della base. È necessaria un'elezione diretta, secondo meccanismi che tengano conto delle esigenze locali, pur avendo un programma condiviso a livello nazionale».&lt;br /&gt;Vertici più democratici e più giovani&lt;br /&gt;Vertici più "democratici", dunque, ma anche più giovani. «Naturalmente il presidente di tutti deve essere under 45 – sottolinea Greco – vogliamo una governance più giovane. Per questo chiederemo anche di modificare il regolamento della Cassa forense per la parte in cui prevede un'anzianità di almeno dieci anni per aspirare alla presidenza». Greco promette anche di essere l'uomo del dialogo a 360 gradi: dalla politica alla Confindustria, perché, «la strada del conflitto non ha portato risultati».&lt;br /&gt;Il passaggio del testimone&lt;br /&gt;Dario Greco, palermitano, raccoglie il testimone da Giuseppe Sileci, catanese, che lascia la presidenza dopo tre anni di un lavoro «matto e disperatissimo» che gli ha consentito di raggiungere traguardi importanti per i giovani legali, anche se resta l'amarezza per non essere riusciti a portare a casa il nuovo Statuto. «Abbiamo vinto due battaglie importanti che si sono tradotte in altrettanti disegni di legge – dice Giuseppe Sileci – il primo riguarda la competenza sulle scritture private, mentre l'altro contiene le modifiche dell'attuale legge sul gratuito patrocinio per correggere gli abusi che portano l'avvocato d'ufficio a incassare dopo anni il pagamento dello Stato. Il rimpianto – si rammarica Sileci - è per le tante energie spese su una riforma che non arriva. L'augurio per il futuro è quello di avere ancora una "giunta rosa" e magari anche un presidente donna». Per il momento però l'unica donna aspirante al ruolo, in questa tornata elettorale, ha ritirato la sua candidatura a poche ore dal voto. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-10-23/lobiettivo-greco-nuovo-presidente-182017.shtml?uuid=Aak29MFE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-5467105500284825801?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5467105500284825801'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5467105500284825801'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/10/la-svolta-dei-giovani-avvocati-vertici.html' title='La svolta dei giovani avvocati: «Vertici più &quot;democratici&quot;»'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-6870840693250451399</id><published>2011-10-21T13:40:00.000+02:00</published><updated>2011-10-21T13:40:43.518+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DIRITTO DEL LAVORO'/><title type='text'>Cassazione: improcedibile ricorso non corredato da testo contratto collettivo</title><content type='html'>Con la sentenza n. 21344, depositata il 15 ottobre 2011, la Corte di Cassazione, sezione lavoro ha stabilito che è improcedibile il ricorso corredato da meri stralci del contratto collettivo di lavoro in quanto non conforme alla prescrizione di cui all'art. 369 secondo comma n. 4, cpc. Secondo il giudizio della Corte, che si conforma alla recente sentenza della Sezioni Unite (n.20075/2010), infatti, ai sensi dell'articolo 369 Cpc secondo comma n. 4 unitamente al ricorso devono essere depositati gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. La produzione di meri stralci del contratto collettivo nazionale del lavoro non risponde alle prescrizioni della disposizione, ed inficia la validità del ricorso ritenendolo improcedibile, perché mancante di uno degli elementi essenziali. Secondo la ricostruzione della vicenda, un dipendente della rete ferroviaria italiana, (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato spa), chiedeva, in considerazione dell'attività svolta, il riconoscimento del diritto all'inquadramento in un profilo professionale superiore e la conseguente condanna della società datoriale al pagamento delle differenze retributive. Mentre in primo grado il Tribunale accoglieva la domanda, in secondo grado, la Corte d'appello accoglieva il gravame proposto dalla società. Investita della questione, la Corte, non avendo il ricorrente depositato il contratto collettivo di lavoro, ha dichiarato il ricorso improcedibile. Dalla parte motiva della sentenza si legge infatti che dopo alcune perplessità (Cass. sez. lav., 4.8.2008 n. 21080), la giurisprudenza maggioritaria della Cassazione (Cass. sez. lav. 11.2.2008 n. 6432, cass. sez.lav., 5.2.2009 n. 2855, Cass. sez. lav., 2.7.2009 n. 15495) si è orientata nel senso che è necessario il deposito del testo integrale del contratto. "È stato precisato (Cass. sez. lav., 21.9.2007 n. 19560) - hanno spiegato gli Ermellini - che, in sede i applicazione dell'art. 420 bis c.p.c., la Corte di legittimità - nell'enunciare, in funzione nomofilattica, un principio - è tenuta ad operare come se l'oggetto del suo esame fosse una norma giuridica e non, invece, un negozio di natura privatistica. Si è aggiunto, nella sentenza citata, per quanto attiene specificamente ai poteri della Corte di Cassazione, che nell'interpretazione del contratto, essa non è condizionata dalla domanda delle parti e dal loro comportamento, potendo ricercare liberamente all'interno del contratto collettivo (da depositarsi ex art. 369, comma 2, n.4) ciascuna clausola - anche se non oggetto dell'esame delle parti e del primo giudice - comunque ritenuta utile all'interpretazione. Di conseguenza, non si dubita che in quei procedimenti sia necessario depositare il contratto collettivo nella sua interezza (Cass. sez. lav. 16.7.2009 n. 16619). Ritiene il collegio che alla stessa conclusione si debba pervenire in relazione all'ambito dell'interpretazione che compete alla Corte nel caso in cui venga proposto ordinario ricorso per cassazione ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. (...) Deve ritenersi pertanto che la norma di cui all'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., imponga alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale. La disposizione infatti, si riferisce ai "contratti o accordi", senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli, o parti di articoli del contratto". &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=10956"&gt;Consulta testo sentenza n. 21344/2011 &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_10956.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-6870840693250451399?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6870840693250451399'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/6870840693250451399'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/10/cassazione-improcedibile-ricorso-non.html' title='Cassazione: improcedibile ricorso non corredato da testo contratto collettivo'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-1418960700474299465</id><published>2011-10-21T13:36:00.002+02:00</published><updated>2011-10-21T13:36:59.297+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DIRITTO DI FAMIGLIA'/><title type='text'>Risarcimento per infedeltà coniugale</title><content type='html'>(Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 15.09.2011, n. 18853 - Mariagabriella Corbi) &lt;br /&gt;La Suprema Corte ha riconosciuto, con sentenza n. 18853/2011, il risarcimento per infedeltà coniugale anche dopo una separazione consensuale. Nella stessa è stato precisato che anche nel tradimento c’è una differenza: il risarcimento compete quando il coniuge che lo richiede ha subito una «lesione di un diritto costituzionalmente garantito» cioè «ove si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge». Per la Prima Sezione Civile il tradimento è risarcibile se «per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sè insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto».&lt;br /&gt;Tale è l’epilogo di un’odissea giuridica per una donna che, scoperta l’infedeltà del marito con un’altra donna sposata, inizialmente aveva chiesto la separazione con addebito e, successivamente, mutata in consensuale. Nel giugno 2001 aveva citato in giudizio, presso il Tribunale di Savona, il marito per  «risarcimento dei danni (biologico ed esistenziale) causatile dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e, in particolare, dall’obbligo di fedeltà, avvenuto con modalità per lei particolarmente frustranti, stante la notorietà della relazione da lui intrattenuta». A seguito di risposta negativa si era rivolta, 20 maggio 2006, alla Corte d'appello di Genova ottenendo lo stesso esito, nel giugno 2007 promuove ricorso in Cassazione ottenendo il riconoscimento di quanto richiesto perchè «i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono di carattere esclusivamente morale ma hanno natura giuridica, come si desume dal riferimento contenuto nell’art. 143 cod. civ. alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto e dall’espresso riconoscimento nell’art. 160 cod. civ. della loro inderogabilità, nonché dalle conseguenze di ordine giuridico che l’ordinamento fa derivare dalla loro violazione, cosicché deve ritenersi che l’interesse di ciascun coniuge nei confronti dell’altro alla loro osservanza abbia valenza di diritto soggettivo. Ne deriva che la violazione di quei doveri non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quali la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare ai sensi dell’art. 146 cod. civ., l’addebito della separazione, con i suoi riflessi in tema di perdita del diritto all’assegno e dei diritti successori, il divorzio e il relativo assegno, con gl’istituti connessi. Discende infatti dalla natura giuridica degli obblighi su detti che il comportamento di un coniuge non soltanto può costituire una causa di separazione o di divorzio, ma può anche, ove ne sussistano tutti i presupposti secondo le regole generali, integrare gli estremi di un illecito civile. In proposito si è rilevato che la separazione e il divorzio costituiscono strumenti accordati dall’ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo; che l’assegno di separazione e di divorzio hanno funzione assistenziale e non risarcitoria; che la perdita del diritto all’assegno di separazione a causa dell’addebito può trovare applicazione soltanto in via eventuale, in quanto colpisce solo il coniuge che ne avrebbe diritto e non quello che deve corrisponderlo. La natura, la funzione ed i limiti di ciascuno dei su detti istituti rendono evidente che essi sono strutturalmente compatibili con la tutela generale dei diritti, tanto più se costituzionalmente garantiti, non escludendo la rilevanza che un determinato comportamento può rivestire ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle conseguenti statuizioni di natura patrimoniale. La concorrente rilevanza dello stesso comportamento quale fatto generatore di responsabilità aquiliana. Anche nell’ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono infatti tali, cosicché la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. »&lt;br /&gt;Solitamente per  "fedeltà" nella coppia si intende l’osservanza di un insieme di condizioni quali, come: "non avere rapporti sessuali con un’altra persona che non sia il partner", poi, allargando il concetto, si può  definire che essere fedeli implica anche non "pensare" ad un’altra persona che non sia il partner dal punto di vista di desiderio sessuale e/o "romantico"; quindi diciamo che quando si è fedeli non si frequentano altre persone di nascosto del compagno, oppure, il contrario, si rispetta la fedeltà si rimane vicino all’altro qualunque cosa l’altro faccia ecc.&lt;br /&gt;Il concetto di fedeltà è questo ma anche di più. Fedeltà è un concetto che unisce la fede e la volontà dell’azione: fede che la persona scelta per  formare una coppia sia una persona con cui attuare un progetto di vita insieme; volontà di farla; azione: la si fa.&lt;br /&gt;Volendo parafrasare ad es.:nel mentre che siamo impegnati a cucinare ci distraiamo è possibile bruciare tutto il cibo, se, al contrario, noi, stiamo attenti riusciamo a portare in tavola una gustosa pietanza. Questa è un'analogia semplice e realista, ma rende l’idea. La fedeltà è uno dei pilastri del rapporto di coppia perché se abbiamo un intento da raggiungere non possiamo farci distrarre da altre cose o guardare altrove. Tutto ciò richiede ancora una volta consapevolezza e attenzione.&lt;br /&gt;Nel momento in cui "improvvisamente" una persona diversa dal nostro partner ci fa "girare la testa", sia che con essa si intrattengano rapporti sessuali, sia che per motivi di correttezza o di paura non lo si faccia, ebbene il risultato non cambia. Il nostro pensiero è in uno stato di "infedeltà", e quindi… il cibo carbonizzato. Ci si può giustificare adducendo che "non si può governare" o che "non siamo noi a decidere", che semplicemente avviene. Negativo, non avviene mai nulla che non sia determinato dalla nostra volontà, nulla che non ci conduca in modo assertivo a determinate azioni, nulla che sia scevro dalla nostra responsabilità. Pertanto anche la fedeltà non è altro che un prodotto della nostra scelta. Nel momento che si sceglie di non essere fedeli si opta per una serie di comportamenti conseguenziali che difficilmente porta ad agito consapevole e soprattutto non porta a sanare i rapporti interpersonali con il proprio/a coniuge. Non è "morale" ma "spirituale".&lt;br /&gt;http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/risarcimento-per-infedelta-coniugale/5636&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-1418960700474299465?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1418960700474299465'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/1418960700474299465'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/10/risarcimento-per-infedelta-coniugale.html' title='Risarcimento per infedeltà coniugale'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-5030330842805553090</id><published>2011-10-19T18:54:00.003+02:00</published><updated>2011-10-19T18:55:12.235+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PROCEDURA CIVILE'/><title type='text'>Cassazione: valida la notifica effettuata a casa di chi è andato a vivere in un centro anziani</title><content type='html'>Anche se il destinatario di una notifica è andato a vivere in una casa per anziani la notifica può essere validamente eseguita presso la sua abitazione. Secondo il giudizio della Corte di Cassazione, (sentenza n. 21370, depositata il 15 ottobre 2011), il ricovero in una casa di riposo non implica in sé il trasferimento di domicilio perchè tale trasferimento richiede una scelta volontaria. Nella parte motiva della sentenza la sesta sezione penale ha spiegato che il domicilio individua il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo, ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicché riguarda la generalità dei rapporti del soggetto - non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari - che va desunta alla stregua di tutti gli elementi di fatto dai quali, direttamente o indirettamente, risultino la presenza di tale complesso di rapporti in quel determinato luogo e il carattere principale attribuitogli dall'interessato, a prescindere dalla dimora o dalla presenza effettiva ivi dello stesso pertanto, al di ritenere verificatosi un trasferimento del domicilio, debbano risultare inequivocabilmente accertati sia il concreto spostamento da un luogo all'altro del detto centro di riferimento dei complesso dei rapporti, sia l'effettiva volontà della persona d'operarlo. Gli Ermellini, cassando la sentenza di merito e rinviandola ai giudici territoriali per un nuovo giudizio, hanno così deciso il ricorso affermando il principio secondo il quale non può essere dichiarata automaticamente nulla la notifica ex articolo 303, comma 2, cpc effettuata all'indirizzo di casa dell'anziana che si è trasferita in una casa per anziani, ben potendo la destinataria conservare all'originario recapito il centro dei propri interessi specialmente laddove l'interessata abbia mostrato di avere contezza di precedenti comunicazioni effettuate al medesimo indirizzo.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=10949"&gt;Consulta il testo della sentenza n. 21370/2011&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_10949.asp&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-5030330842805553090?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5030330842805553090'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/5030330842805553090'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/10/cassazione-valida-la-notifica.html' title='Cassazione: valida la notifica effettuata a casa di chi è andato a vivere in un centro anziani'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-2495963296691510749</id><published>2011-10-18T20:46:00.000+02:00</published><updated>2011-10-18T20:46:12.027+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CRONACA'/><title type='text'>Omicidio Gucci, Patrizia Reggiani rifiuta la semilibertà: "Lavorare? Meglio la galera" L'ex moglie del patron della casa di moda condannata a 26 anni ha così risposto al giudice: "Non ho mai lavorato in vita mia"</title><content type='html'>"Non ho mai lavorato nella mia vita". Così Patrizia Reggiani, condannata a 26 anni per l'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci, ha giustificato ai magistrati di sorveglianza di Milano la scelta di non godere della semilibertà, beneficio a cui avrebbe diritto e che prevede lo svolgimento di un'attività lavorativa.&lt;br /&gt;Patrizia Reggiani, da quanto si è saputo, ha spiegato di preferire l'equilibrio raggiunto a San Vittore al lavoro all'esterno. Finita in carcere nel gennaio del 1997 con l'accusa di essere stata la mandante dell'omicidio dell'ex marito, avvenuto nel marzo del 1995, ha già scontato la metà della pena (tenendo conto dello sconto dell'indulto e della liberazione anticipata), termine che dà la possibilità di richiedere l'accesso alla semilibertà.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La donna però non ha mai voluto presentare istanza per chiedere il beneficio che permette di passare parte della giornata fuori dal carcere a lavorare per poi rientrare la notte nel penitenziario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"In cella allevo il mio furetto"&lt;br /&gt;Nel corso dei colloqui con i magistrati del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Reggiani ha fatto presente di non aver "mai lavorato" e dunque di preferire passare il tempo in carcere, dove può curare le sue piante. A San Vittore, la "vedova Gucci" accudisce anche un furetto. Come ha spiegato il suo legale, l'avvocato Danilo Buongiorno, la Reggiani comunque "ormai da tempo usufruisce dei permessi premio" per andare a trovare la madre, quasi tutte le settimane.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/lombardia/articoli/1024972/omicidio-gucci-patrizia-reggiani-rifiuta-la-semiliberta-lavorare-meglio-la-galera.shtml&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-2495963296691510749?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/2495963296691510749'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/2495963296691510749'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/10/omicidio-gucci-patrizia-reggiani.html' title='Omicidio Gucci, Patrizia Reggiani rifiuta la semilibertà: &quot;Lavorare? Meglio la galera&quot; L&apos;ex moglie del patron della casa di moda condannata a 26 anni ha così risposto al giudice: &quot;Non ho mai lavorato in vita mia&quot;'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-8219872394045968094</id><published>2011-10-17T20:57:00.000+02:00</published><updated>2011-10-17T20:57:44.134+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='PROCEDURA PENALE'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='DIRITTO DEL LAVORO'/><title type='text'>È reato l'insulto sul luogo di lavoro davanti ai colleghi</title><content type='html'>Mettere a tacere qualcuno affermando che dice «solo stronzate» è maleducazione, ma farlo nell'ambiente di lavoro, davanti ai colleghi, è reato. La Cassazione ha condannato per ingiuria il preside di un istituto scolastiche che, durante una riunione di docenti, la offese «lei dice solo stronzate».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il momento sbagliato&lt;br /&gt;Un'affermazione un po' forte che comunque la Cassazione, in altre circostanze, aveva inserito tra le parolacce sdoganate, ma questa volta non lo fa per via del contesto «lavorativo e umano» in cui è stata proferita. Non centra il bersaglio il tentativo della difesa di negare che il suo assistito avesse pronunciato l'avverbio "solo". Un' omissione che - a parere dell'avvocato – consentiva di catalogare il peccato come "veniale" ma che è stata invece considerata dagli ermellini ininfluente. La lesione dei beni dell'onore e del decoro di individuo - segni distintivi del suo valore e del rispetto di cui ogni essere umano deve godere – è determinata dall'ambiente in cui l'espressione offensiva viene detta più che dal suo contenuto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il consesso di educatori&lt;br /&gt;Banditi dunque in generale gli improperi gridati sul luogo di lavoro e davanti ai colleghi. Ma a peggiorare la situazione del ricorrente anche il suo ruolo di preside che si era malamente lasciato andare, anche come superiore, al cospetto di un collegio di educatori, dicendo la cosa sbagliata nel momento sbagliato. È provata per i giudici la lesione e la volontà di umiliare.&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-10-17/reato-insulto-luogo-lavoro-191936.shtml?uuid=Aa79SmDE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-8219872394045968094?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8219872394045968094'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/8219872394045968094'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/10/e-reato-linsulto-sul-luogo-di-lavoro.html' title='È reato l&apos;insulto sul luogo di lavoro davanti ai colleghi'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8773185231347852167.post-9005811150479663256</id><published>2011-10-16T22:13:00.000+02:00</published><updated>2011-10-16T22:13:54.072+02:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='RISARCIMENTO DANNI'/><title type='text'>Danno morale e materiale al passeggero che resta a terra o è trasferito su un altro volo</title><content type='html'>Danno morale e materiale al passeggero che resta a terra per il volo cancellato, un indennizzo che spetta anche a chi, pur imbarcato, è costretto a tornare alla base per un problema dell'aereo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'ampliamento della tutela &lt;br /&gt;La Corte di giustizia europea con la sentenza C-83/10 (si legga il testo sul sito di Guida al diritto) amplia la tutela nei confronti dei viaggiatori e fornisce un'interpretazione estensiva del concetto di "cancellazione", considerando annullati anche i voli che partono ma non raggiungono la destinazione originaria. Ma non solo, per i giudici di Lussemburgo, il diritto al risarcimento del danno morale e materiale scatta anche nel caso il viaggiatore sia "dirottato" su un altro volo in un tempo diverso rispetto a quello inizialmente programmato. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le norme comuni &lt;br /&gt;Per quantificare quando e quanto il pregiudizio vada risarcito il punto di riferimento è il Regolamento 261 del 2004 che stabilisce le misure comuni a tutti gli Stati europei che le compagnie sono tenute a rispettare in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato. Nello stesso Regolamento è affermato anche il diritto del passeggero "in panne" a un risarcimento supplementare detraibile da quello fissato dalla norma. A quantificare la somma è la Convenzione di Montreal che limita a circa 4.750 euro la responsabilità del vettore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il ruolo del giudice nazionale &lt;br /&gt;Una possibilità di risarcimento che Corte di giustizia allarga anche al danno morale, lasciando al giudice nazionale il compito di valutare, nel rispetto della Convenzione, la possibilità di concedere il risarcimento supplementare in caso di inadempimento del vettore. Ulteriore onere per le compagnie che vengono meno al loro dovere di sostenere il passeggero del passeggero lasciato a terra o trasferito su un altro volo - dall'obbligo di rimborso del biglietto alle spese di alloggio e di trasferimento – è quello di risarcire per la "svista" i passeggeri. Indennizzo previsto dal Regolamento e che non può dunque essere considerato "supplementare"&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-10-13/danno-morale-materiale-passeggero-174448.shtml?uuid=AaerBjCE&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8773185231347852167-9005811150479663256?l=forodinapoli.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/9005811150479663256'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8773185231347852167/posts/default/9005811150479663256'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://forodinapoli.blogspot.com/2011/10/danno-morale-e-materiale-al-passeggero.html' title='Danno morale e materiale al passeggero che resta a terra o è trasferito su un altro volo'/><author><name>Foro di Napoli</name><uri>http://www.blogger.com/profile/06974179209944982766</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry></feed>
