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  • Immigrazione: lo straniero senza permesso non rischia l’arresto

    (Cassazione penale sez. unite, sentenza 24 febbraio 2011 n. 16453)
    1. Con sentenza emessa il 24 marzo 2010, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone, su concorde richiesta delle parti di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., dichiarava non luogo a procedere, perché il fatto non è previsto della legge come reato, nei confronti di A.P., imputato del reato previsto e punito dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, per non avere esibito al personale della locale Questura, senza giustificato motivo, alcun documento d'identificazione o di soggiorno. L' A., nel corso di un intervento effettuato il 17 dicembre 2008 da personale di pubblica sicurezza presso un locale pubblico di Pordenone, aveva omesso, a richiesta degli agenti, di esibire qualsiasi documento; era stato accompagnato e identificato con riscontro fotosegnaletico presso gli uffici della Questura, ove si accertava che lo stesso era sprovvisto di permesso di soggiorno e di ogni documento d'identificazione. A motivazione della decisione, il giudice di merito ha osservato che la norma incriminatrice - a seguito delle innovazioni introdotte dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), che impone, a richiesta di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, l'esibizione congiunta dei documenti d'identità e di quelli attestanti la regolarità del soggiorno - è applicabile soltanto allo straniero regolarmente soggiornante, in quanto lo straniero "irregolarmente presente sul territorio non può per ciò stesso essere in possesso del - e quindi non potrebbe mai esibire il - permesso di soggiorno". 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il pubblico ministero, denunciando, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla norma incriminatrice, affermandone l'applicazione anche nei confronti dello straniero in posizione irregolare, in linea con recenti pronunce della Corte di legittimità. 3. Il ricorso veniva assegnato alla Prima sezione penale che, con ordinanza emessa in data 11 novembre 2010 a norma....
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