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  • Due preavvisi per i crediti sotto 2mila euro

    A partire dal 13 luglio scorso le ipoteche dell'agente della riscossione non possono essere iscritte se non sono precedute dalla notifica di un'intimazione a pagare le somme dovute entro trenta giorni. La novità è stata introdotta dalla legge 106/2011 (decreto sviluppo). Un'altra innovazione riguarda la riscossione coattiva dei crediti non superiori a 2mila euro, che deve essere preceduta dall'invio per posta ordinaria di due preavvisi di pagamento, di cui il secondo non prima di sei mesi dalla spedizione del primo.
    Le stesse regole, peraltro, trovano applicazione per la riscossione dei tributi locali mediante ingiunzione fiscale. Questo perché, in forza dell'articolo 36 del Dl 248/2007, che deve ritenersi in vigore fino alla fine dell'anno, la riscossione coattiva tramite ingiunzione si effettua secondo le disposizioni del titolo II del Dpr 602/73.
    Sebbene la norma non disponga nulla in ordine alle conseguenze dell'omissione del l'intimazione di pagamento, deve ritenersi che l'ipoteca in tale eventualità possa essere annullata, se tempestivamente contestata dal contribuente. Un altro dubbio riguarda l'ipotesi in cui l'agente della riscossione decida di procedere direttamente all'espropriazione immobiliare, senza passare attraverso l'ipoteca. Ma, considerate le finalità dell'intimazione di pagamento, la notifica preventiva di tale atto risulta ancor più necessaria quando si intende attivare immediatamente il pignoramento dell'immobile.
    Sempre a partire dal 13 luglio, inoltre, il limite per disporre l'ipoteca è salito a 20mila euro nell'ipotesi in cui il credito a ruolo sia in contestazione e l'immobile costituisca l'abitazione principale del contribuente. In tutti gli altri casi, resta il limite di 8mila euro.
    Le novità che riguardano i crediti di piccolo importo (non superiori a 2mila euro) impattano con maggiore frequenza nel comparto dei tributi locali. Si prevede in particolare che, a partire dalle riscossioni coattive attivate dal 13 luglio, prima di effettuare sia le azioni cautelari che quelle esecutive occorre spedire per posta ordinaria due solleciti di pagamento.
    La decorrenza della nuova previsione non è chiara. Dovrebbe trattarsi delle partite a ruolo per le quali, al 13 luglio 2011, non è stata ancora intrapresa alcuna operazione inerente al recupero, quali ad esempio l'iscrizione del fermo amministrativo dei veicoli o l'inizio di un pignoramento presso terzi. E a prescindere dalla data della notifica del titolo esecutivo (ingiunzione fiscale o cartella di pagamento).
    In tali ipotesi, dunque, qualunque azione del soggetto incaricato della riscossione dovrà essere preceduta dall'invio dei due solleciti. È possibile che con il nuovo differimento obbligatorio si giunga oltre l'anno dalla notifica del titolo esecutivo. In questa eventualità, prima di attivare le operazioni di esproprio, sarà necessario notificare un atto di messa in mora, con l'intimazione a pagare entro cinque giorni. Trattandosi di invio per posta ordinaria, sarà opportuno che, in caso di contestazione del contribuente, il riscossore sia in grado di provare la spedizione, per esempio con l'esibizione di un registro di protocollo della posta in uscita.
    Il percorso
    01 | LA PRIMA FASE
    Le nuove regole per il recupero dei crediti non superiori a 2.000 euro prevedono tre passaggi.
    La prima fase consiste nellanotifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale
    02 | LA SECONDA FASE
    Il secondo passaggio
    si svolge agli uffici postali, con l'invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, dei quali
    il secondo non prima che siano trascorsi sei mesi dall'invio del primo
    03 | LA TERZA FASE
    Da ultimo, il terzo step prevede l'attivazione delle misure cautelari (cioè il fermo amministrativo)
    o esecutive (cioè il pignoramento mobiliare
    o il pignoramento
    presso terzi)

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-08-30/preavvisi-crediti-sotto-2mila-064359.shtml?uuid=AaANF4zD

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