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Gli avvocati: «distinguere professioni e imprese»
«Le professioni non hanno nulla a che vedere con la libertà di impresa ed è quindi inaccettabile annullarne l'identità forzando la mano».
L'Oua – l'Organismo unitario dell'avvocatura – chiede la modifica dell'articolo 3 della manovra ferragostana (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Per Maurizio de Tilla «il decreto legge 138/2011, all'articolo 3 fa un grave errore: include la riforma delle libere professioni nella manovra economica bis e la inserisce nel capitolo relativo alle imprese, senza alcun distinguo, oltretutto, per il ruolo di rilevanza costituzionale dell'avvocatura, già sancito dagli articoli 24 e 111 della nostra Carta».
«Le professioni – ha proseguito de Tilla – non hanno nulla a che vedere con la libertà di impresa ed è quindi inaccettabile che il legislatore faccia confusione tra attività intellettuale e attività economiche, mettendo, quindi, in relazione le professioni con le imprese e le regole della concorrenza».
Per De Tilla, è evidente che l'operazione sottintende una liberalizzazione selvaggia. Quindi chiede che, in fase di conversione, si intervenga subito sulla parte della manovra di agosto che riguarda le professioni: «Serve innanzitutto – ha concluso – la modifica della rubrica dell'articolo 3 del decreto legge e che venga espunta la parte riguardante la riforma delle professioni con una norma autonoma (articolo 3 bis) che definisca in un quadro chiaro la totale separazione tra impresa e libere professioni intellettuali. Nonché l'eliminazione di ogni riferimento all'articolo 41 della Costituzione».
Nella maggioranza, tuttavia, ipotesi di emendamento stanno già prendendo corpo. Allo studio ci sarebbe lo "sdoppiamento" dell'articolo 3 (da riservare alle imprese) in un 3-bis relativo alla sola regolamentazione delle professioni. In questo modo si sottrarrebbe il preambolo di riforma dell'articolo 41 sulla libertà d'impresa.
Tuttavia, l'ufficio studi del Consiglio nazionale forense esprime valutazioni più "caute": nella manovra sarebbe «più netta la distinzione tra attività professionale e di impresa: il comma 6 dell'articolo 3 può essere interpretato senz'altro nel senso della distinzione tra professione e impresa, o tutt'al più nel senso che le attività professionali sono attività economiche, ma specifiche rispetto all'attività di impresa, e quindi con statuto giuridico autonomo. Parte della dottrina già oggi ritiene applicabile l'articolo 41 della Costituzione alle professioni, ma pur sempre distinguendo, in seno alle attività economiche, tra impresa e professione».
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-08-19/avvocati-distinguere-professioni-imprese-064034.shtml?uuid=AaYvMLxD
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