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Il piccolo furto non legittima il licenziamento del cassiere del supermercato
Non è licenziabile il cassiere del supermercato che al termine del turno ruba pochi spiccioli, per la precisione 5 euro, dalla cassa. La sanzione è sproporzionata. Almeno nel caso in cui il dipendente possa vantare al suo attivo 14 anni di carriera irreprensibile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 17739/2011 (si legga il testo su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com), bocciando il ricorso di un grande magazzino della provincia di Bergamo contro la sentenza di Appello che intimava all'azienda il reintegro del dipendente licenziato e il risarcimento del danno subito con la corresponsione della retribuzione maturata e non percepita.
Il principio di proporzionalità
Per i giudici di Piazza Cavour, infatti, affinché si possa invocare la giusta causa di un licenziamento va valutata la "proporzionalità fra fatto addebitato e recesso", e per far ciò deve essere preso in considerazione "ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali".
Un criterio seguito dalla corte di Appello di Brescia che valutando lo stato di servizio generale del dipendente ha ritenuto il comportamento fraudolento imputabile "più ad una debolezza" che alla volontà di "agire in violazione degli obblighi e del vincolo fiduciario", considerato anche che tale comportamento "ha prodotto un danno sostanzialmente inesistente alla datrice di lavoro".
In definitiva, la Suprema corte pur sottolineando "la scorrettezza del comportamento" del lavoratore lo ha giudicato meritevole di una sanzione minore, come per esempio la sospensione dal lavoro per un periodo limitato, rispetto al licenziamento tout court.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-08-30/piccolo-furto-legittima-licenziamento-171401.shtml?uuid=AamWYE0D
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