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Cassazione: il cemento armato esula dalle competenze dei geometri
Il geometra è escluso dal compenso per la progettazione di costruzioni in cemento armato
cementoarmato_geometriIl geometra che progetta opere in cemento armato non ha diritto al relativo compenso, poiché tra le sue competenze professionali non rientra la progettazione di costruzioni che comportano l'impiego del cemento armato, ma solo di costruzioni che non richiedono complesse operazioni di calcolo.
È quanto afferma la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 18038 del 2 settembre 2011, con la quale è stato bocciato il ricorso presentato da un geometra contro la decisione adottata dalla Corte d'appello di Trieste, che aveva negato il compenso reclamato dal professionista a un'impresa per la costruzione di un centro commerciale in cemento armato.
Nella sentenza, la Cassazione ricorda che “l'art. 16 rd 11 febbraio 1929 n. 274 ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente a opere con destinazione agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi dell'art. 1 rd 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri e architetti iscritti nell'albo”.
Questa disciplina professionale, osserva il Collegio di legittimità, “non è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64, la quale, sia pure senza un esplicito richiamo delle normative si limita a recepire la previgente ripartizione di competenze e che a rendere legittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o visitato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione e assumere le conseguenti responsabilità”.
La sentenza n. 6402/2011
Considerazioni analoghe si ritrovano anche in una precedente sentenza – n. 6402/2011 – emessa nel marzo scorso sempre dalla Corte di Cassazione, nella quale veniva ribadito che la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni che comportano l'impiego del cemento armato non può essere affidata ai geometri. In questa sentenza i giudici avevano negato a un geometra il diritto al compenso per delle prestazioni professionali ritenute dai giudici illegittime, in quanto non limitandosi a “modeste costruzioni” e prevedendo calcoli del cemento armato avrebbero oltrepassato i limiti delle competenze attribuite a questa categoria di professionisti.
La posizione del Consiglio nazionale dei geometri
La posizione della Cassazione non è però condivisa dal Consiglio nazionale dei Geometri, secondo il quale l'uso del cemento armato non è affatto precluso ai geometri. In una nota rilasciata nel marzo scorso, il CNG ha citato la sentenza n. 199/93 della Corte Costituzionale, nella quale si afferma che “l'espressione 'modesta costruzione', che a norma individua i limiti professionali del geometra, è generica e indeterminata al punto da aver impedito univoci responsi giurisprudenziali” anche da parte della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato. Il R.D. n. 274 dell'11 febbraio 1929, che all'art. 16, lettera m) fissa i limiti professionali del geometra, parla solo di “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”, e non fa alcuna esclusione aprioristica sull'uso del cemento armato.
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