Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni(1), rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali(2)(3), è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.
Note
(1)
La richiesta deve essere legittima e deve al contempo
provenire da un pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta anche al
controllore o al capotreno rispetto al controllo dei titoli di viaggio.
(2)
Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si
sostanzia in un'attività di inerzia nei riguardi della richiesta di
identificazione mossa dall'autorità di polizia.
(3)
E' sufficiente ai fini dell'integrazione della norma
in esame che il soggetto declini le proprie generalità, non essendo
richiesto che fornisca i documenti attestanti la propria identità
personale.nto nell'interesse che lo svolgimento
dell'attività di polizia non risulti ostacolato o intralciato.
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