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  • L'efficacia delle modifiche alla disciplina della mediazione civile e commerciale - legge Cartabia

    (Articoli 7 e 41 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149)
    Le modifiche al Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, contenente la disciplina sulla mediazione civile e commerciale, sono state apportate dall’art. 7 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, che ha dato attuazione alla Legge 26 novembre 2021 n. 206 sulla riforma della giustizia civile.

    L’entrata in vigore di tutte le modifiche al D. Lgs 28/2010 è stata fissata (art. 53 D.Lgs n. 149/2022) al 18 ottobre 2022, mentre ne è stata differita la piena efficacia al 30 giugno 2023.

    Quest’ultima data ha subito una variazione a seguito dell’art. 1, comma 380, lett. c), n. 1), L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge Finanziaria per l’anno 2023) che ha novellato la formulazione originaria del comma 1 dell’art. 41 del D.Lgs n. 149/2022, differenziando la piena operatività delle norme modificate tra le date del 28 febbraio e del 30 giugno 2023.

    Successivamente è intervenuto l’art. 37, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 che pur non intervenendo sull’art. 7 del D.Lgs n. 149, ha completato il differimento al 30 giugno 2023 dell’operatività della mediazione condominiale – già prevista per il nuovo art. 5-ter – intervenendo sull’art. 2 comma 2 del D.Lgs n. 149/2022 che contiene le modifiche apportate all’art. 71 quater, disp. att. codice civile.

    Dopo quest’ultima modifica il nuovo comma 1 dell’art. 41 è ora del seguente tenore: “Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023”.

    Poiché il legislatore ha individuato esattamente quali articoli modificati entreranno in vigore il 30 giugno 2023, ne deriva che per gli articoli non richiamati troverà applicazione (in via residuale) la norma generale dell’art. 35 del D.Lgs. n. 149/2022, secondo la quale le disposizioni di questo decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023.

    Saranno pertanto operative:

    dal 28 febbraio 2023, le modifiche ai seguenti articoli e ai nuovi articoli inseriti:

    2 (Controversie oggetto di mediazione); 3 (Disciplina applicabile e forma degli atti); 4, commi 1 e 2 (Accesso alla mediazione); 8 bis (Mediazione in modalità telematica); 9 (Dovere di riservatezza); 11 (Conclusione del procedimento); 11-bis (Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche); 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione); 12-bis (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione); 13 (Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione); 14 (Obblighi del mediatore) ; 15 (Mediazione nell'azione di classe),

    dal 30 giugno 2023 le modifiche agli articoli e i nuovi articoli inseriti:

    4, comma 3 (Accesso alla mediazione); 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo); 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo); 5-ter (Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio); 5-quater (Mediazione demandata dal giudice); 5 quinquies  (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione); 5-sexies  (Mediazione su clausola contrattuale o statutaria); 6 ( Durata ); 7 Effetti sulla ragionevole durata del processo..); 8 (Procedimento); 15-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità); 15-ter (Condizioni reddituali per l’ammissione ); 15-quater (Istanza per l’ammissione anticipata); 15-quinquies (Organo competente a ricevere l’istanza per l’ammissione anticipata e nomina dell’avvocato); 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata); 15 septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma.); 15-octies (Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato); 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto.); 15-decies (Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza); 15-undecies (Disposizioni finanziarie); 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori); 16 bis (Enti di formazione); 17 (Risorse, regime tributario e indennità); 20 (Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione).

    Si allega, per una più immediata percezione del periodo di operatività delle modifiche, il testo a fronte del D.Lgs n. 28/2010 con evidenziata la data di efficacia delle norme.

    https://www.adrnotariato.org/news/news/lefficacia-delle-modifiche-alla-disciplina-della-mediazione-civile-e-commerciale?fbclid=IwAR3K0xVxQZ1Sm8-6EEnPx5CGoRZomMFBhkTos-oaC3AnSyAlccwxs-XIjXs

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