Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

Ricerca in Foro di Napoli
  • Notifiche per fax al difensore

    Via libera all'utilizzo del fax nella notifica degli atti al difensore. Lo precisano le Sezioni unite penali della Corte di cassazione con la sentenza n. 28451 depositata ieri. La pronuncia fissa il principio in base al quale «la notificazione di un atto di cui sia destinatario l'imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'articolo 148, comma 2 bis, del Codice di procedura penale».
    Le Sezioni unite ricostruiscono la normativa in materia, con i riferimenti al Codice di procedura penale, osservando innanzitutto che il legislatore ha previsto l'utilizzo di mezzi tecnici idonei per le notificazioni e gli avvisi ai difensori come sistema ordinario generalizzato in alternativa all'utilizzo dell'ufficiale giudiziario. In questo senso il fax costituisce uno strumento tecnico che dà assicurazioni sufficiente sul ricevimento dell'atto da parte del destinatario attestato dallo stesso apparecchio attraverso il rassicurante «ok» o un altro simbolo equivalente.
    Da questa disposizione, articolo 148, comma 2 bis del Codice di procedura, ai legali deriva, poi, la legittimità di un'interpretazione estensiva secondo la quale anche le notificazioni effettuate nei confronti del difensore, nella qualità di domiciliatario, a qualsiasi titolo, dell'imputato o indagato, possono essere eseguite con le stesse modalità. Tocca all'avvocato poi, in forza del mandato fiduciario, informare il proprio cliente. Indipendentemente dal fatto che sia domiciliatario o meno. Non sarebbe infatti «comprensibile» permettere di effettuare la notifica con strumenti semplificati e alternativi all'ufficiale giudiziario, nel caso del difensore non domiciliatario e invece escluderlo per l'avvocato domiciliatario del cliente.
    Quanto all'idoneità degli strumenti, le Sezioni unite non si pronunciano nel dettaglio, ma ricordano che si tratta di norma "aperta", in grado di ricomprendere anche altri mezzi che diano assoluta certezza del ricevimento.
    SENTENZA

0 comments:

Leave a Reply