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Cassazione: la mera correttezza formale non esclude la possibilità dell'abuso del diritto
Altra sentenza della Corte di Cassazione in materia di elusione fiscale e di abuso del diritto. Gli Ermellini della sezione tributaria sono infatti tornati sull'argomento con la sentenza n. 16341/2011 depositata lo scorso 27 luglio con cui hanno stabilito che la semplice correttezza formale sulla contabilità ai fini Iva non può trasformarsi in uno strumento per eludere il fisco. Gli Ermellini hanno sottolineato che, per usufruire del regime agevolato senza incorrere nella contestazione di un abuso del diritto, il contribuente deve dimostrare che l'operazione è vera e non è diversa da quella rappresentata in fattura. Dalla parte motiva della sentenza esito del ricorso di un contribuente si legge in particolare che, "in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali». Da ciò deriva che non si può opporre al fisco il negozio «per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell'operazione".
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