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  • Tribunali chiusi per ferie sino al 16 settembre

    Scadranno il 16 settembre i termini processuali che cadrebbero il 30 e 31 luglio 2011, perchè questi due giorni (sabato e domenica) si aggiungono al periodo di sospensione per gli operatori della giustizia. Da domani (1 agosto) al 15 settembre i termini "processuali" (appelli, memorie, depositi), nelle liti civili amministrative e tributarie sono prorogate a dopo il 15 settembre 2011. E quest'anno, al periodo feriale si cumula la norma (articolo 155 del Codice di procedura penale) che proroga al giorno successivo ogni atto processuale che scadrebbe di sabato.

    La tregua deriva dalle leggi 12/1941 e 742/1969, che intendono garantire un'omogenea tregua per gli operatori (giudici, professionisti, collaboratori degli uffici) che sospendono e riprendono contemporaneamente l'attività giudiziaria.

    Termini
    Sono sospesi i termini processuali, mentre quelli sostanziali, relativi cioè ai rapporti tra privati o ad attività che si realizzano al di fuori delle aule di giustizia, non subiscono sospensione. Quindi non si sospendono i termini per adempiere un contratto, per consegnare un immobile oggetto di compravendita, per pagare un debito o un canone di locazione. Un ricorso indirizzato alla Commissione tributaria (organo di giustizia), si giova della sospensione dei termini. Se invece si chiede all'ufficio tributario un accertamento con adesione (che per 90 giorni sospende il termine per impugnare, articolo 6 del decreto legislativo 218/1997) il mese di agosto va calcolato e quindi i predetti 90 giorni non si sospendono. Se si chiede l'accesso ad un atto amministrativo (legge 241/1990), senza ottenerlo in trenta giorni, si avranno ulteriori trenta giorni (sospesi da 1/8 al 15/9) per impugnare il silenzio.

    La materia del lavoro
    Retribuzioni, inquadramenti, carriere, attività sindacale, pretese previdenziali, generano liti non soggette a sospensione feriale. Anche il pubblico impiego, giudicato dalla magistratura ordinaria, impegna avvocati e magistrati nel periodo estivo. Sono invece sospese le cause di lavoro (soprattutto i concorsi) di competenza dei Tar e del Consiglio di Stato. Contestazioni sul rapporto di impiego di militari, docenti universitari, magistrati ed avvocati dello Stato restano sospese, perchè il giudice competente è quello amministrativo.

    Gli enti pubblici
    Il problema dei termini feriali riguarda anche le pubbliche amministrazioni, per i casi di silenzio assenso o di silenzio diniego. Quando per iniziare un'attività occorre una Dia (dichiarazione inizio attività), i termini (30 giorni) decorrono anche durante il periodo estivo. Stesso ragionamento per la Scia, con posizioni inverse tra privato e pubblica amministrazione: se vi è un termine (30 giorni, articolo 5 della legge 106/2011) per impedire l'inzio dell'attività, tale scadenza è insensibile alla sospensione feriale: il Comune dovrà ostacolare l'attività iniziata con Scia, senza attendere il 16 settembre.

    Il periodo feriale dall'1 agosto al 15 settembre si complica per le scadenze processuali di piu' vasto raggio, quali quelle che si calcolano a semestre o ad anno. Le sentenze civili di primo grado hanno un doppio termine di appello: 30 giorni (termine breve), se non sono notificate a cura dell'avversario, che diventano sei mesi (termine lungo) se la notifica non è stata richiesta. Ma anche il termine lungo cambia, a seconda dell'anzianità della lite: se il contenzioso è iniziato prima del 4 luglio 2009, il termine lungo non è di sei mesi ma di un anno. Il che poi significa un anno e 46 giorni, in quanto all'interno dell'anno solare è sempre compreso un periodo feriale (1 agosto-15 settembre).

    Ad esempio, la sentenza del Tribunale civile non notificata, pubblicata il 1 febbraio 2011 con la quale si decide una lite iniziata dopo il 4 luglio 2009, andrebbe impugnata il 1° agosto ma, grazie alla sospensione feriale, c'è tempo fino al 16 settembre 2011.
    Se, invece, la lite in primo grado (Tribunale) è iniziata in data anteriore al 4 luglio 2009, la sentenza (non notificata), potrà essere appellata entro i successivi 12 mesi, periodo cui si aggiunge la fase feriale, con il risultato di prolungare il termine per l'appello ad un anno e 46 giorni.

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-07-30/tribunali-chiusi-ferie-sino-195949.shtml?uuid=AaEUVasD

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