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  • Debutta il certificato medico online

    Via libera al sistema che segnerà l'abbandono dei certificati medici su carta. La data "spartiacque" è fissata al 13 settembre: dopo questa data tutti i datori di lavoro non potranno più chiedere la copia cartacea delle attestazioni di malattia ai dipendenti, potendo procedere alla consultazione delle relative attestazioni solo con l'utilizzo di sistemi informatici.
    L'ultimo intervento in materia è la circolare congiunta n. 4 del Dipartimento della Pa e del ministero del Lavoro, del 18 marzo scorso: questa dettava anche un periodo transitorio di tre mesi per consentire l'avvio a regime del sistema online, a partire dalla data di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», avvenuta il 13 giugno scorso.
    Se i passaggi che regolano le procedure telematiche sono stati ormai definiti nei dettagli, manca ancora un impianto di regole certe che supportino i datori di lavoro nella gestione del rapporto di lavoro, soprattutto con riferimento agli obblighi in capo ai lavoratori che realizzeranno le assenze. Con l'obiettivo di facilitare il flusso di informazioni tra impresa e lavoratori in occasione di eventi di malattia, lo scorso 20 luglio Confindustria insieme a Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un accordo interconfederale ad hoc, per delineare un comportamento comune, in attesa che i contratti collettivi nazionali possano essere aggiornati alle nuove disposizioni e coordinati con le nuove modalità di rilascio e trasmissione telematica dei certificati di malattia (un altro accordo è stato sottoscritto il 26 luglio da Confapi con Cgil, Cisl e Uil).
    Nulla è innovato – come chiarisce l'accordo del 20 luglio – sul trattamento economico e normativo applicabile in caso di malattia al lavoratore. In proposito le parti hanno ribadito che continuano a sussistere gli obblighi di tempestiva comunicazione del l'assenza, poiché il sistema telematico di consultazione dei certificati che l'azienda dovrà utilizzare non esonera il lavoratore da avvisare la stessa. Si tratta di un principio comune a tutti i Ccnl che, se non viene osservato dal lavoratore, può portare all'applicazione di sanzioni disciplinari. Inoltre deve sempre essere comunicata ogni variazione dell'indirizzo di reperibilità durante l'assenza, utile in caso di effettuazione di visite di controllo.
    L'avviso del 20 luglio – che sebbene limitato al comparto industriale, fornisce comunque utili indicazioni per gli altri settori – introduce a carico del lavoratore un nuovo adempimento che va a sostituire quello previgente di consegna del certificato medico al datore di lavoro: l'obbligo di comunicare all'azienda il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica. È un passaggio che consente al datore di lavoro di avere certezza del l'evento oltre a poter accedere alla sezione dedicata del sito web dell'Inps per visualizzare l'attestazione di malattia.
    Questa regola potrebbe essere introdotta anche a livello aziendale: peraltro, qualora l'azienda non intenda sottoscrivere un accordo ovvero – per le proprie dimensioni – non abbia una rappresentanza sindacale costituita tra i lavoratori, potrà comunque avvalersi della disposizione contenuta nella circolare ministeriale n. 4/2011 che fissa l'obbligo in capo al lavoratore di comunicare il numero di protocollo, qualora tale adempimento sia stato richiesto dal datore di lavoro.
    Se il datore di lavoro opta per questa possibilità è comunque opportuno che effettui una comunicazione scritta ai lavoratori per informarli circa i nuovi obblighi, magari aggiornando i regolamenti aziendali. Si ricorda infine che (come specificato dalla circolare n. 4) nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia – ad esempio per malfunzionamenti dei sistemi di trasmissione telematica – il lavoratore rimane tenuto alla presentazione dell'attestazione cartacea (rilasciata dal medico) al proprio datore di lavoro e, ove previsto, alla consegna all'Inps del certificato, secondo le modalità tradizionali previgenti.
    Istruzioni per l'uso
    Il certificato contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico, il codice fiscale del lavoratore, la residenza o il domicilio abituale, eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia, data di inizio malattia, data di rilascio del certificato, data presunta di fine malattia (di prosecuzione o ricaduta nelle rispettive ipotesi), modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita. La copia, rilasciata dal medico, è riservata all'assistito.

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-08-29/debutta-certificato-medico-online-064410.shtml?uuid=AaozqmzD

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