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Ecoreati, da martedì scattano le super multe per chi smaltisce illegalmente i rifiuti
Scattano domani – martedì 16 agosto – le super-multe per le società coinvolte in "ecoreati". È il risultato delle novità introdotte dal Dlgs 121/2011, che fa rientrare una serie di illeciti ambientali nell'orbita della "231", la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti. Il tutto, sanzionando le società e le associazioni nell'interesse o a vantaggio delle quali è stato commesso il reato.
Le sanzioni sono dettate dal nuovo articolo 25-undecies, inserito nel Dlgs 231/2001 e rubricato sotto la voce «Reati ambientali». Il settore maggiormente colpito è quello dei rifiuti, in cui rientra anche il reato di falsità del certificato analitico nel trasporto dei rifiuti assistito da Sistri. Non mancano le previsioni sugli scarichi industriali, le emissioni in atmosfera e le bonifiche.
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Ad esempio, chi scarica acque reflue contenenti sostanze pericolose rischia una multa da 51.600 a 465mila euro. Per il traffico illecito di rifiuti, invece, si può arrivare a pagare fino a 774mila euro (si vedano gli esempi nel grafico a destra).
La sanzione pecuniaria – applicata in ogni illecito amministrativo dipendente da reato – è quantificata con il sistema delle quote, che possono variare da 100 a 1.000 a seconda dei casi. Il valore di ogni quota, invece, va da 258,23 a 1.549,37 euro ed è rimesso alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni economiche in cui versa l'ente «allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione» (evitando pene draconiane o irrisorie).
Per il procedimento si osservano, oltre alle specifiche norme dettate dal Dlgs 231/2001, il Codice di procedura penale e il Dlgs 271/1989. Quindi, anche se in questo caso la responsabilità dell'ente è di tipo amministrativo, questa viene accertata nel l'ambito di un procedimento penale dallo stesso giudice chiamato a decidere sul reato-presupposto commesso da amministratori e/o dipendenti (articoli 36 e 38 Dlgs 231/2001).
La confisca e la pubblicazione della sentenza non hanno trovato spazio nel recepimento. Oltre alle sanzioni pecuniarie, però, ci sono anche le misure interdittive, che colpiscono il funzionamento della società. A prevederle è l'articolo 9, comma 2, della "231": interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pa, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto far pubblicità. Tra i reati colpiti dalle sanzioni interdittive ci sono la discarica abusiva e lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. La durata di queste sanzioni non supera i 6 mesi, ma nel caso del traffico illecito di rifiuti – se l'ente o una sua branca operano solo per agevolare o commettere il reato – scatta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non è consentita la riparazione delle conseguenze del reato. Riparazione che, negli altri casi, consente (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) di non applicare le interdizioni.
Anche per i reati ambientali sanzionati dalla "231", la violazione è inquadrata come evento riconducibile a un "deficit organizzativo" dell'ente e riguarda persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Per escludere o limitare la propria responsabilità, l'ente deve dotarsi di modelli organizzativi, di gestione e di controllo dinamici per invocare la propria diligenza organizzativa. In mancanza, le aziende possono essere chiamate a rispondere per i reati commessi nel proprio interesse o vantaggio dai propri amministratori o dipendenti, a prescindere dal concreto vantaggio ottenuto. Con evidenti riflessi sul patrimonio degli enti e e, quindi, sugli interessi dei soci.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-08-15/ecoreati-supermulte-063911.shtml?uuid=Aac6aNwD
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