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Sanzionato l'avvocato che non valuta la proposta transattiva nonostante l'impegno preso
Linea dura sulla violazione dell'obbligo di collaborazione fra legali. Linea dura della Cassazione sulla violazione dell'obbligo di collaborazione fra legali. Incorre in una sanzione disciplinare l'avvocato che non ha valutato una proposta transattiva nonostante l'impegno assunto con il collega. Lo hanno ricordato le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza numero 17077 dell'8 agosto 2011, hanno respinto uno dei motivi di ricorso presentato da un avvocato sottoposto a provvedimento disciplinare perché, fra l'altro, non aveva risposto, nonostante l'impegno preso, a una proposta transattiva.
Secondo il Massimo consesso di Piazza Cavour non va mai violato l'obbligo di collaborazione fra colleghi.
Insomma, in sentenza si legge che «il secondo capoverso dell'articolo 24 del codice deontologico forense dev'essere interpretato nel senso che sanziona la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del Consiglio dell'Ordine relativa a un esposto presentato nei confronti di altro iscritto».
Insomma, secondo gli Ermellini l'avvocato, in forza del citato principio, «avrebbe potuto rifiutarsi fin dall'inizio di avviare una discussione transattiva, ma non violare, poi, all'impegno assunto, omettendo di dare una qualsiasi risposta alla proposta che gli era stata fatta e che di per sé non poteva pregiudicare in alcun modo il (futuro esercizio del) diritto di difesa». Né ha spiegato perché una eventuale risposta, anche semplicemente negativa, avrebbe potuto arrecargli pregiudizio. «Quindi, l'omissione va ascritta ad illecito disciplinare per violazione dell'obbligo di collaborazione, di cui all'art. 24 del codice deontologico forense, così come rubricato, per il modus operandi dell'incolpato. Questi è venuto meno all'impegno assunto, che avrebbe potuto legittimamente non assumere. Il comportamento omissivo illecito, nella specie, sussiste in quanto violazione di un impegno di collaborazione assunto liberamente e non perché l'incolpato abbia violato un obbligo di collaborazione, derivante direttamente dalla legge». Debora Alberici www.cassazione.net
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