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  • L'ex marito non ha diritto ad accedere alla busta paga del nuovo compagno della moglie

    La visione dei documenti del dipendente pubblico è possibile solo dopo il verdetto di divorzio.

    L'ex marito non può accedere alla busta paga del dipendente pubblico, nuovo compagno della moglie, almeno fino a quando il giudice del divorzio non avrà accertato l'effettiva convivenza e il vantaggio economico. Fino ad allora è un «quisque de populo» rispetto ai documenti dell'amministrazione.
    Lo ha sancito il Tar della Campania che, con la sentenza n. 1471 dell'8 agosto 2011, ha respinto il ricorso di un avvocato che aveva chiesto di prendere visione della busta paga di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, il nuovo compagno della moglie.
    I giudici hanno respinto l'istanza sostenendo che il legale non ha titoli per comprimere il diritto alla riservatezza del dipendente pubblico. Potrebbe acquisirne, dicono i magistrati partenopei, solo dopo la sentenza di divorzio.
    Insomma l'amministrazione non è tenuta ad esibire gli atti al «quisque de populo».
    In questi casi «il criterio guida generale è quello della conciliazione delle due esigenze: si ammette cioè l'accesso ma in termini e con modalità tali da non deprimere in via assoluta l'esigenza di riservatezza».
    Tale bilanciamento non è rimesso alla potestà regolamentare o alla discrezionalità delle singole amministrazioni, ma è compiuto direttamente dalla legge che, nel prevedere la tutela della riservatezza dei terzi, fa salvo il diritto degli interessati alla visione degli atti ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia effettivamente ed assolutamente necessaria per curare o difendere i propri interessi.

    cassazione.net

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