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  • In vigore da oggi il nuovo regolamento sulla mediazione Decreto ministeriale 6 luglio 2011 numero 145

    E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri (25 agosto), ed entra in vigore oggi, il decreto ministeriale 6 luglio 2011 numero 145, contenente il “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010″.

    Di seguito, il testo del D.M. 145 del 2011, in vigore da oggi, di modifica del precedente D.M. 18 ottobre 2010 n. 180.

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    Ministero della Giustizia

    Decreto 6 luglio 2011 n. 145

    Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010

    Il Ministro della Giustizia
    di concerto con
    il Ministro dello Sviluppo Economico

    Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

    Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 giugno 2011;

    Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011;

    A d o t t a
    il seguente regolamento:

    Art. 1
    Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

    1. All’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell’ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»;

    b) dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo’ avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».

    2. All’articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell’ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»;

    b) dopo il primo periodo, e’ aggiunto il seguente periodo: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo’ avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».

    Art. 2
    Modifiche all’articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

    1. All’articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonche’ la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;».

    Art. 3
    Modifiche all’articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

    1. All’articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

    a) «d) che, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo puo’ rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;»;

    b) «e) criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.».

    Art. 4
    Modifiche all’articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

    1. All’articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. L’organismo iscritto e’ obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b)».

    Art. 5
    Modifiche all’articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

    1. All’articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 4, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto»;

    b) al comma 4, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta’ per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma»;

    c) al comma 4, lettera e), le parole «deve essere ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma»;

    d) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennita’ e’ dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.»;

    e) al comma 9, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Il regolamento di procedura dell’organismo puo’ prevedere che le indennita’ debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.»;

    f) dopo il comma 13 e’ aggiunto il seguente: «14. Gli importi minimi delle indennita’ per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.».

    Art. 6
    Modifiche all’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

    1. All’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente,»;

    b) al comma 2, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»;

    c) al comma 3, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente,»;

    d) al comma 4, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».

    Art. 7
    Entrata in vigore

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    http://www.leggioggi.it/2011/08/26/in-vigore-da-oggi-il-nuovo-regolamento-sulla-mediazione/

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