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Un Ddl per i processi pendenti
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento governativo che semplifica i riti del processo civile – da 33 a tre, si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri – provvedimento definitivamente approvato ieri mattina dal Consiglio dei ministri, spunta un altro Ddl per gestire il regime transitorio. Lo ha annunciato al termine del Cdm lo stesso ministro della Giustizia, Francesco Nitto Palma, spiegando che il decreto «riguarderà le norme che devono assistere la definizione dei processi pendenti, in modo da poter mandare a regime quanto prima l'attuale normativa». In sostanza, la gran mole dei processi aperti sui numerosi binari in vigore oggi transiterà al nuovo e semplificato regime attraverso un provvedimento legislativo ad hoc.
L'armonizzazione temporale dei riti non sarà l'unica ulteriore iniziativa legislativa - almeno a breve termine – sulla materia delicata del rito civile. Il ministro ha preannunciato un Ddl anche sul tema famiglia, con l'istituzione del «cosiddetto tribunale della famiglia, cui annettiamo grandissima importanza – ha aggiunto Palma – cioè la concentrazione all'interno di una sezione specializzata dei vari tribunali di tutte le problematiche» che riguardano il nucleo familiare. La semplificazione delegata dalla legge 69 del 18 giugno 2009 (articolo 54) aveva infatti tenuto fuori dal perimetro della "riduzione a tre" le norme sulle procedure fallimentari, sui procedimenti relativi ai titoli di credito e alla proprietà industriale e in materia di minori. Proprio sui minorenni, in particolare sul disagio giovanile, il ministro ha anticipato la «avanzata fase di studio un provvedimento che riguarda l'ordinamento penitenziario minorile», altro tassello per l'aggiornamento complessivo della giustizia civile.
La semplificazione processuale, come anticipato ieri, privilegia il modello del rito del lavoro per i procedimenti dove sono prevalenti i caratteri della concentrazione delle attività processuali oppure nei quali erano previsti ampi poteri di istruzione d'ufficio. Ricondotti, invece, al modello del procedimento sommario di cognizione, inteso come giudizio a cognizione piena sia pure in forme semplificate ed elastiche, i procedimenti speciali caratterizzati da una accentuata semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, rivelata, spesso nella maggior parte dei casi, dal richiamo della procedura camerale prevista e disciplinata dagli articoli 737 e seguenti del codice.Per i procedimenti rimasti si è invece operata una riconduzione, come criterio di semplificazione residuale, al rito ordinario di cognizione.
Reazioni positive, all'annuncio della definitiva approvazione del Ddl, arrivano dal mondo dell'avvocatura. Il Consiglio nazionale forense, apprezzando anche la stesura del progetto di legge, aggiunge però che il perimetro della delega ha impedito di cogliere altri importanti obiettivi «che il Cnf aveva segnalato, e cioè il coordinamento dei riti speciali disciplinati da leggi diverse dal codice di procedura civile – scrive il Consiglio –. Era auspicabile che la legge delega desse maggiori poteri al governo tali da sopprimere i riti speciali e semplificare i riti contenuti nel codice di procedura civile. A questo proposito si osserva che la tripartizione indicata (processo ordinario di cognizione, processo sommario, rito del lavoro) si adatta a quasi tutte le esigenze, ma così come enunciata rimane ancora un criterio di classificazione dottrinale essendo necessario poi calarla nella prassi».
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-09-02/processi-pendenti-064308.shtml?uuid=AaBCOt0D
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