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Cassazione Civile: il danno da violazione della privacy del correntista deve essere provato
La Corte si è pronunciata nuovamente in materia di risarcimento dei danni non patrimoniali, richiamando i principi che regolano la materia.
In particolare, la Corte, respingendo il ricorso presentato da un correntista avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara che rigettava l’istanza risarcitoria proposta ex articolo 152 del D.lgs. n. 196/2003 contro una banca che, tramite un proprio dipendente, aveva permesso ad un soggetto terzo, incaricato dal correntista di effettuare per suo conto un versamento, di conoscere il saldo bancario del ricorrente, ha richiamato, riaffermato e precisato che:
1) il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato dalla parte ricorrente (Cass. SU 26972/2008);
2) la lesione della riservatezza non è per se stessa foriera di un pregiudizio risarcibile e il danno lamentato deve essere provato secondo le regole previste dall’articolo 2043 del Codice Civile (Cass. 4366/2003).
Pertanto, pur essendo chiara ed evidente la violazione del diritto alla riservatezza, sulla base della richiamata giurisprudenza, il danno non è automatico: il pregiudizio non patrimoniale è un danno che deve essere allegato e provato con la prova testimoniale e presuntiva.
Ciò però non avviene nel caso in esame, ove il ricorrente pur sostenendo l’incapacità a testimoniare dei dipendenti della banca, non ha allegato e dimostrato alla Corte che detta eccezione era già stata sollevata nel giudizio di merito.
In conclusione, il ricorso del correntista (leso) è stato respinto in quanto manifestamente infondato, non essendo stata provata né la condotta illecita della banca, né l’esistenza di un danno risarcibile.
(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile, Ordinanza 4 agosto 2011, n.17014)
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=3292
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