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  • Videoconferenza nelle udienze civili e penali in caso di emergenza

    A causa della pandemia di coronavirus, il sistema giudiziario ha adottato diverse misure per garantire la continuità delle attività giudiziarie e limitare i contatti tra le persone.

    Per quanto riguarda le udienze civili, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto la possibilità di svolgere le udienze tramite mezzi telematici, come ad esempio Skype o altri strumenti di videoconferenza. La normativa prevede che tali modalità di svolgimento delle udienze siano consentite solo previo accordo tra le parti e l'approvazione del giudice.

    Per le udienze penali, il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, ha previsto la possibilità di svolgere le udienze a distanza tramite videoconferenza o altri strumenti telematici. Anche in questo caso, le modalità di svolgimento delle udienze a distanza devono essere concordate tra le parti e approvate dal giudice.

    Le udienze a distanza sono state introdotte come misura temporanea durante l'emergenza sanitaria, ma molte di queste misure sono state successivamente estese e regolamentate dal Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 52, convertito nella Legge 28 giugno 2021, n. 89. Tale normativa prevede la possibilità di svolgere le udienze a distanza anche al di fuori del periodo di emergenza sanitaria, con alcune limitazioni e previo accordo tra le parti e l'approvazione del giudice.

    Sì, come accennato nella mia risposta precedente, il Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 52, convertito nella Legge 28 giugno 2021, n. 89, ha previsto la possibilità di svolgere le udienze a distanza anche al di fuori del periodo di emergenza sanitaria.

    Il decreto prevede che le udienze a distanza possano essere autorizzate dal giudice in presenza di giustificati motivi di ordine pubblico, ovvero quando la presenza fisica delle parti o dei difensori sia impossibile o gravemente difficoltosa, ad esempio per ragioni di salute o di distanza geografica.

    Tuttavia, la normativa stabilisce anche alcune limitazioni all'uso delle udienze a distanza, ad esempio prevedendo che siano ammesse solo in casi eccezionali e che le parti debbano comunque essere informate delle modalità di svolgimento dell'udienza con anticipo sufficiente. Inoltre, il decreto prevede che, per le udienze a distanza, debbano essere utilizzati strumenti di comunicazione idonei a garantire la qualità del segnale audio e video e la sicurezza delle comunicazioni.

    Le  udienze a distanza sono diventate una pratica consolidata nel sistema giudiziario italiano, ma sono utilizzate solo in casi eccezionali e previa autorizzazione del giudice, che deve valutare attentamente l'opportunità di utilizzarle in base alle specifiche circostanze del caso.

     

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