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  • Il Decreto Trasparenza e Garante della Privacy

    Il Decreto Trasparenza, d.lgs. 27 giugno 2022 n. 104, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152,  è entrato in vigore in Italia il 13 agosto 2022, e prevede obblighi informativi per il datore di lavoro che utilizza sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati ai fini della gestione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti e mansioni, ovvero per la sorveglianza e valutazione sulle prestazioni dei lavoratori.

    Tali strumenti, se impiegati nel contesto lavorativo, hanno un impatto rilevante in materia di protezione dei dati personali, e il Garante per la Privacy ha fornito indicazioni atte a conciliare il rispetto del Gdpr con il Decreto Trasparenza e supportare i datori di lavoro pubblici e privati nella corretta applicazione della normativa. Il Garante ha chiarito che gli obblighi informativi introdotti dal Decreto Trasparenza non sostituiscono quelli già previsti dal GDPR e che l’adozione di sistemi di monitoraggio nel contesto lavorativo deve sempre essere oggetto di una preliminare verifica da parte del datore di lavoro delle condizioni di liceità stabilite dalla disciplina in materia di controlli a distanza, nonché di una valutazione dei rischi volta a verificarne l’impatto sui diritti e libertà degli interessati. Il datore di lavoro, titolare del trattamento, deve pertanto rispettare le condizioni per il lecito impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo. Il Garante ha anche fissato delle più precise delimitazioni all’utilizzo dei dispositivi elettronici atti al controllo delle performance, sollevando criticità in particolare con riferimento all’utilizzo di sistemi più avanzati ed invasivi come il machine learning, il rating ed il ranking.

    In particolare, l'articolo 10 del Decreto Trasparenza prevede che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare sul proprio sito web una serie di informazioni relative ai sistemi di controllo automatizzati utilizzati per il controllo e la sorveglianza degli ambienti di lavoro, dei mezzi di trasporto e dei locali aperti al pubblico.

    Il datore di lavoro deve rispettare le condizioni per l'uso legittimo degli strumenti tecnologici sul luogo di lavoro. Ciò implica verificare la conformità con l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e l'art. 114 del codice della privacy, che vietano al datore di lavoro di acquisire e trattare informazioni non rilevanti per la valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o relative alla sua sfera privata. Inoltre, il rispetto di tali norme è richiesto anche dal Decreto Trasparenza (comma 1 dell'art. 1-bis).

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