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Cassazione: diritto al risarcimento per perdita di chance per l’esclusione ingiustificata dalla promozione a dirigente
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8433 del 5 aprile 2013, ha affermato, in merito alla promozione a dirigente, che "anche in caso di scelta effettuata sulla base della valutazione di particolari elementi di capacità e di merito, il provvedimento del datore di lavoro deva essere motivato onde consentire al lavoratore di contestare specificatamente l'atto e che, in caso di mancanza di motivazione, l'atto del datore di lavoro diventava del tutto arbitrario non permettendo alcun controllo sui criteri applicati."
Nel caso di specie un lavoratore lamentava di aver subito l'illegittimo arresto, ormai pluridecennale, del suo avanzamento nella carriera dirigenziale per effetto dell'ingiustificata esclusione dalla promozione a dirigente e da ogni valutazione in ordine alla sua professionalità benché avesse i requisiti soggettivi ed oggettivi e ciò in violazione dell'accordo sindacale del 1986 con il quale erano stati concordati i criteri di accesso alla dirigenza. La Corte di merito rilevavva che nel caso in esame non risultava in alcun modo motivato il risultato valutativo e comparativo delle scelte, né erano state successivamente manifestate le ragioni delle diverse determinazioni così che l'illegittimo svolgimento delle procedure non poteva non aver determinato a carico del ricorrente il danno rappresentato dalla perdita di favorevoli chances per la nomina a dirigente del quale la società era chiamata a rispondere.
Inoltre - si legge nella sentenza - con riferimento all'eccezione di prescrizione la Corte territoriale, pur correttamente qualificando il danno da fatto illecito di natura permanente con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere "ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta colposa ", ha ritenuto, erroneamente, che la responsabilità del datore di lavoro fosse riconducibile alla responsabilità precontrattuale con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale.
Viceversa - affermano i giudici di legittimità - la responsabilità della società datrice di lavoro non può essere ricondotta che alla responsabilità contrattuale stante la sussistenza del rapporto di lavoro e gli obblighi da questo derivanti a carico del datore di lavoro la cui inosservanza è stata denunciata dal lavoratore.
Il diritto azionato dal lavoratore, avente la sua fonte nella legge e nella contrattazione collettiva, ha subito un danno a causa dell'inosservanza da parte della società datrice di lavoro delle regole dettata da tale normativa con la conseguenza che la prescrizione applicabile è quella ordinaria decennale così come richiesto dal ricorrente.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13405.asp
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Incidente stradale : la Cassazione si pronuncia sul danno esistenziale
Non spetta il risarcimento del danno esistenziale a chi dopo aver subito un incidente stradale asserisca di non aver potuto lavorare da quando le menomazioni non lo rendevano più idoneo al servizio. Lo afferma la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3290 depositata il 12 febbraio 2013, ha rigettato il ricorso di un uomo rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Secondo il ricorrente la sentenza del giudice di merito sarebbe errata nella parte in cui ha omesso di liquidare il danno esistenziale conseguente al sinistro sostenendo di aver concretamente dimostrato il proprio desiderio di entrare a far parte della Polizia di Stato, desiderio rimasto frustrato proprio a causa delle menomazioni patite, che avevano portato l’Amministrazione, all’esito della visita medica, a ritenerlo inidoneo per tale attività lavorativa.
“Nel nostro ordinamento non esiste l’autonoma categoria del danno esistenziale, in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi che scaturiscono dalla lesione di interessi di rango costituzionale della persona, ovvero derivanti da fatti reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore voce di danno si risolverebbe in una non consentita duplicazione risarcitoria.”
La Suprema Corte ha però affermato che “l’accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l’automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica e, quindi, di produzione di reddito.”
Tale danno patrimoniale sussiste – si legge nella sentenza – solo se l’invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica e deve essere accertato in concreto; il danneggiato è tenuto a dimostrare di svolgere un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l’infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. Occorre, in altre parole, la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale.
Nella specie la Corte d’Appello, prendendo in esame l’intera vicenda relativa al danno subito, è correttamente pervenuta alla conclusione secondo cui l’accertata diminuzione della capacità lavorativa del ricorrente non si è tradotta in alcuna perdita di reddito dato che il ricorrente quale impiegato di banca svolgeva una professione “tradizionalmente considerata come tranquilla, sicura e sedentaria”.
http://www.motorioggi.it/2013/03/14/incidente-stradale-la-cassazione-si-pronuncia-sul-danno-esistenziale/
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Danno morale per espropri illeciti
Nuove opportunità per risolvere i conflitti tra privati e pubbliche amministrazioni dopo procedure di esproprio dichiarate illegittime: questa è la novità contenuta nell'articolo 34 del decreto legge 98/2011 convertito nella legge 111/2011. La norma riguarda l'utilizzazione senza titolo di beni per scopi di interesse pubblico, e sostituisce il meccanismo previsto dall'articolo 43 del Testo unico sugli espropri, azzerato dalla Corte costituzionale con la sentenza 293 dell'ottobre 2010.
Quando l'amministrazione ha sbagliato la procedura e mantiene ancora il possesso del bene, sarà possibile un trasferimento che converta in denaro il valore dell'immobile: il meccanismo è simile a quello del Testo unico espropri 327/2001, ma cambiano sia lo spessore della motivazione di interesse pubblico, sia l'entità dell'indennizzo dovuto al privato.
Sul primo elemento è necessaria una specifica valutazione degli interessi in conflitto (articolo 42 bis, comma 1), che devono essere attuali e corrispondere a eccezionali ragioni di interesse pubblico (comma 4), senza ragionevoli alternative all'acquisizione. Solo in tal modo il legislatore si adegua all'indirizzo della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che in più occasioni ha criticato i comportamenti abusivi delle pubbliche amministrazioni verso i privati.
Oggi, quindi, non basta più una generica motivazione di opportunità, ma, se l'amministrazione vuole appropriarsi di un bene immobile, deve elencare circostanze specifiche, tra le quali, a titolo esemplificativo, l'ingente onere economico cui si andrebbe incontro restituendo il bene al privato, la stretta connessione delle opere realizzate a esigenze di interesse generale, l'idoneità dell'opera pubblica nel suo complesso a soddisfare le utilità collettive.
A fronte di queste documentate circostanze, il privato che voglia la restituzione del bene, potrà eccepire la possibilità di soddisfare altrove le esigenze dell'ente pubblico: ad esempio un'area a verde attrezzato illecitamente detenuta dalla Pa potrebbe essere sostituita con altre aree di pari qualità, essendo difficile sostenere che un'area verde sia indispensabile per "eccezionali ragioni di interesse pubblico". Viceversa, una palestra eseguita in modo illecito ma adiacente a un complesso scolastico cui è funzionale per natura, potrà restare pubblica convertendo i diritti del proprietario in una congrua indennità.
L'indennità è il secondo elemento innovato dall'articolo 42 bis: al privato che perde definitivamente l'area andrà riconosciuto un indennizzo da pagare entro 30 giorni, corrispondente al valore venale del bene, incrementato del pregiudizio patrimoniale (interessi moratori) e di quello non patrimoniale (10% del valore venale del bene). Se si tratta di un'area edificabile, si terranno presenti le possibilità legali ed effettive di intervento edilizio, con il limite (di dubbia legittimità) del valore dichiarato ai fini Ici; le aree non edificabili saranno valutate secondo il loro valore in libero commercio, secondo criteri che di recente (Corte costituzionale n. 181/2011) accordano valore anche ad aree vincolate per usi temporanei quali il parcheggio.
L'innovazione del Dl sembra essere retroattiva, e riguardare cioè tutte le acquisizioni dell'ultimo decennio.
Anche chi ha percepito un indennizzo o ricevuto un provvedimento di acquisizione a norma dell'articolo 43 del Testo unico espropri 327/2001 sembra poter riaprire la partita sull'entità della somma dovutagli. La norma prevede infatti che il privato che subisca l'acquisizione abbia diritto al valore venale incrementato del pregiudizio patrimoniale (offerte di acquisto andate perse, interessi moratori) e un danno non patrimoniale pari al 10% del valore venale.
I cittadini insoddisfatti potranno quindi rivolgersi al Tar, se ritengono che il bene non esprima un interesse pubblico prevalente, nonché alla Corte d'appello (o direttamente ai giudici di Strasburgo) per la quantificazione dell'indennizzo. Le amministrazioni dovranno affrettarsi nei pagamenti, avendo 30 giorni per il pagamento a decorrere dall'accordo con il privato, con il rischio di rispondere in proprio dinanzi alla Corte dei conti di eventuali ritardi.
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I passaggi per sanare le situazioni
01 | RICOGNIZIONE DEI BENI
Ricognizione da parte delle pubbliche amministrazioni dei beni acquisiti senza un valido titolo. La procedura è affidata al soggetto che utilizza il bene, anche se diverso da chi ha iniziato (e sbagliato) la procedura
02 | INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERESSI IN CONFLITTO
È necessario individuare l'attualità e l'eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico: di fatto, il bene deve essere stato modificato in modo economicamente irreversibile o comunque essere indispensabile al raggiungimento dell'utilità generale
03 | VALORE VENALE
Bisogna stimare il valore venale del bene, del pregiudizio patrimoniale (interessi moratori, se il danneggiato è un imprenditore) e non patrimoniale (pari al 10%, che diventa 20% per aree edilizia pubblica, calcolati sul valore venale del bene)
04 | DELIBERA
È necessaria la delibera dell'autorità che cura gli interessi cui è destinato il bene immobile, con motivazione e stima
05 | NOTIFICA AL PROPRIETARIO
Nella notifica va indicata l'offerta di pagamento
06 | PAGAMENTO
L'importo va pagato entro 30 giorni dall'acquisizione
07 | SEGNALAZIONE
L'acquisizione va segnalata alla Corte dei conti
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-07-21/danno-morale-espropri-illeciti-063948.shtml?uuid=AaeumspD
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Il danno esistenziale come l’araba fenice
Verso la rinascita del danno esistenziale dopo una breve seppur intensa scomparsa
Il danno esistenziale approda al vaglio della Suprema Corte allo scoccare del nuovo millennio quasi a segnare un’ulteriore espandersi dei beni soggetti a possibili lesioni e garantiti dallo Stato.
La tutela dapprima si riconduce sotto l’egida dell’art. 2043 c.c. a causa della rigidità dell’art. 2059 c.c. e delle sue ormai famose “forche caudine”; di poi nel 2003, a seguito della valutazione di tutti i danni quali conseguenza e della non necessità di “eventizzare” gli stessi al fine di ottenere il risarcimento, una volta ricondotte le categorie – biologico, morale ed esistenziale – all’interno del raggio applicativo dell’art. 2059 c.c. anche se con lettura costituzionalmente orientata, dottrina e giurisprudenza valutavano l’utilità e correttezza della permanenza nel nostro sistema della risarcibilità in via autonoma del danno esistenziale.
Per danno esistenziale si intende la lesione del diritto al libero dispiegarsi delle attività umane, alla libera esplicazione della personalità; nel gergo giuridico la lesione del fare a-reddituale di un soggetto, lo sconvolgimento dell’organizzazione della quotidianità, delle abitudini che compongono lo scorrere del tempo di ogni uomo.
Il dibattito negli anni si è fatto sempre più acceso fra coloro che ritenevano il danno esistenziale una categoria decisamente autonoma, in quanto distinta sia dal danno biologico quale lesione dell’integrità psico-fisica che dal danno morale quale pati transeunte, nonchè meritevole di tutela con unico limite il dettame Costituzionale, e coloro i quali, di contro, riscontravano nella liquidazione di un tale danno una duplicazione del risarcimento fondando la propria tesi sul principio che ad esser risarcito è il pati e non il facere.
Nel 2008 all’apice della diatriba con ordinanza n° 4712/08 si rimetteva alle SS.UU. la questione ben più ampia del danno non patrimoniale ed affini, con otto quesiti ai quali gli Ermellini avrebbero dovuto dare risposta; uno in particolare sulla risarcibilità del danno esistenziale e modalità di liquidazione dello stesso.
Nel “funesto” mese di novembre giunse la risposta delle SS.UU. con sentenza n°26972 che con una rivoluzione epocale scardinavano i principi della liquidazione del danno non patrimoniale, elidendo le categorie di danno biologico e morale e statuendo che di danno esistenziale “non è più dato discorrere”.
La prima reazione a tale sovversione del sistema è stata di certo quella dello sconforto generale ed in particolare dei colleghi specializzati nella materia, che vedevano svanire gli sperati lauti risarcimenti.
Ma la preannunziata rivoluzione è stata tale?
E soprattutto il danno esistenziale è realmente stato soppresso poiché inutile duplicazione del danno biologico e morale?
A ben valutare la giurisprudenza dei Tribunali e Giudici di Pace dalle SS.UU. ad oggi, tranne casi “estremi” ma anche rari, ha applicato i principi espunti con la dovuta cautela e rispettando le “categorie” danno biologico e danno morale anche se camuffandole da specifiche riconducibili all’unitaria categoria danno non patrimoniale.
Ciò nel pieno rispetto dell’antico assioma “fatta la legge trovato l’inganno”.
Ma nonostante la macchina giudiziaria non si sia bloccata davanti alle difficoltà applicative nascenti da quanto statuito dagli Ermellini, ciò non significa che la stessa prosegua a regime e senza incertezze, poiché la “nebbia” continua ad esser molto fitta e le diatribe sull’argomento non si sono mai sedate.
Quanto affermo è ancor più vero proprio con riferimento specifico al danno esistenziale che dichiarato assolutamente ”superfluo” dalle SS.UU. non sembra aver trovato pace nel proprio dorato sepolcro.
Svanito, o nascosto per un piccolo lasso di tempo, nella giurisprudenza del 2010 in particolare sembra risorgere dalle proprie ceneri come la fenice.
Di danno esistenziale si risente discutere in particolare in ambito di diritto del lavoro, ove si riconosce al dipendente pubblico un risarcimento per mancato riscatto delle annualità e ricongiunzione del periodo contributivo.
La Suprema Corte ritiene, infatti, leso il diritto del soggetto che a causa della mancata massimizzazione dei contributi non può usufruire del dovuto collocamento a riposo.
Tale violazione ha reso impotente il libero arbitrio del lavoratore costretto ad impegnare il proprio tempo nello svolgimento dell’assegnato compito lavorativo piuttosto che in altre attività già predeterminate od anche auspicate dallo stesso.
La qualificazione del danno risarcito a codesto ultimo è quella di danno esistenziale autonomamente determinato (Cass. Lav. 3023/2010).
Ed ancora la Suprema Corte con la Sentenza 12318/10 (sez. Lav.) legittima, in caso di risarcimento per molestie sessuali in ambito lavorativo, l’integralità della liquidazione con considerazione del danno biologico, morale ed anche esistenziale.
Ma non solo in materia giuslavoristica i Tribunali e Corti superiori riconoscono tale forma autonoma di risarcimento, anche le sezioni civili stanno ritornando sul punto relativamente ad argomenti già valutati e ritenuti di grande importanza prima della sentenza del 2008.
Detti Organi Giudicanti, ad esempio, hanno già riconosciuto il risarcimento da nascita indesiderata scaturiente da trasformazione delle prospettive di vita dei genitori i quali avrebbero dovuto misurarsi per sempre con le prevalenti esigenze del figlio, tali da determinare “rovesciamenti forzati d’agenda”, qualificando tale danno, seppur richiamandosi alla dottrina e senza stigmatizzarlo – quasi avessero timore nel farlo – , quale esistenziale. (Cass. Civ. 13/2010)
In definitiva, la svolta epocale probabilmente è stata più un gran fuoco di paglia che dopo gli iniziali attimi di terrore ha lasciato dietro di se soltanto una piccola brace; detto ciò non è da escludersi che le SS.UU. vengano nuovamente interpellate in un futuro forse non troppo lontano al fine di sciogliere il bandolo della matassa.
http://www.leggioggi.it/2011/03/09/il-danno-esistenziale-come-laraba-fenice/
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Il danno esistenziale non passa agli eredi
Il danno esistenziale per la morte di un congiunto può essere fatto valere iure proprio dai superstiti, ma non come diritto ereditario, tanto più se il decesso avviene a brevissima distanza dall'evento che l'ha provocato. A due anni dalla sentenza delle Sezioni unite (26972 dell'11 novembre 2008) che riordinava il perimetro dei danni esistenziali, la Cassazione torna sul tema del pregiudizio biologico e morale, per negarne l'esistenza in capo alla vittima di un sinistro stradale e, quindi, la trasmissibilità per via ereditaria.
Il ricorso trattato dall'ordinanza della Terza civile 25624/10, depositata martedì, riguardava il decesso di un automobilista uscito di strada in una curva per il fondo stradale reso sdrucciolevole dalla pioggia - quindi anche con propria responsabilità - e precipitato in una scarpata a causa della «inidoneità del guard rail di contenimento». Il tribunale di Asti in primo grado aveva stabilito un concorso di responsabilità al 50%, riconoscendo alla moglie e alla figlia del defunto un risarcimento complessivo di 225mila euro. In appello la liquidazione era stata ulteriormente ridotta, perché «essendo la morte sopraggiunta solo mezz'ora dopo il sinistro, senza che l'infortunato riprendesse conoscenza, nulla poteva essere attribuito alle danneggiate a titolo di risarcimento dei danni biologici e morali subiti dal defunto e richiesti a titolo ereditario».
A fronte dell'impugnazione delle eredi, che lamentano l'esclusione dei danni esistenziali per il fatto illecito dell'Anas (in sostanza, l'inadeguatezza del guard-rail), la Terza ha ribadito che il danno per morte deve essere sì «preso in considerazione quale peculiare voce o aspetto dei danni non patrimoniali subiti direttamente dai parenti» fra cui la perdita del congiunto, il dolore patito e quello di «riflesso» per la consapevolezza del male subito dal marito e padre, ma «trattasi appunto di danni che i congiunti possono far valere iure proprio quale parte dei danni da essi personalmente subiti» e non invece danni spettanti iure hereditario.
Con le quattro storiche sentenze 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, le Sezioni unite avevano ridefinito il danno esistenziale, non come figura autonoma, ma parte dell'unica e unitaria categoria del danno non patrimoniale. In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, i pregiudizi all'esistenza sono oggi riconosciuti come risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona (nel caso in questione, delle due eredi), e comunque mai come un danno in re ipsa, e perciò automatico. Affermando il contrario si finirebbe per snaturare la natura stessa del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-12-14/danno-esistenziale-passa-eredi-214049.shtml?uuid=AYyJKnrC
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Tar: il danno da stress provocato dalle molte ore davanti al pc deve essere provato
Non può essere accolta la pretesa al risarcimento del danno alla salute, derivante dallo stress di espletare la propria attività lavorativa tutti i giorni usando i computer per più di quattro ore al giorno, in posizioni posturali e di luminosità precarie, qualora sia carente la dimostrazione del pregiudizio subito ed in assenza anche di un qualsiasi principio di prova, come da costante giurisprudenza civilistica in materia di danno biologico. E' quanto affermato dal Tar Lazio con la sentenza n. 35028 del 2 dicembre 2010, in risposta alla richiesta di alcuni dipendenti pubblici in merito all'accertamento del diritto ai danni da stress subiti per l'esposizione ai videoterminali; i lavoratori sostenevano di aver subito un'esposizione diretta e continua, comunque superiore alle quattro ore al giorno, ad onde elettromagnetiche in grado di produrre danni irreversibili sulla vista e sul sistema nervoso, provocando alterazioni anche psicosomatiche. I ricorrenti, alla luce della sentenza n. 29465 del 31 luglio 2010 - che in un caso analogo aveva rigettato la richiesta risarcitoria a causa della mancanza di prove relative al pregiudizio subito -, allegavano alla propria memoria difensiva circolari, studi ed opuscoli relativi alle problematiche e alle conseguenze dell'esposizione ai video terminali. A tal proposito i Giudici, respingendo il ricorso dei dipendenti, affermano che "ancorché tale corposo apparato documentale possa tornare utile ad un aggiornamento sulle problematiche in questione, esso non appare sufficiente a provare il danno che ciascun ricorrente possa avere tratto dalla adibizione a videoterminali e PC, dal momento che affronta la problematica in generale, laddove la prova del danno passa, secondo i principi civilistici in materia, per la dimostrazione anzitutto dell'evento causativo, del nesso di causa e dell'elemento soggettivo presente in chi tale danno avrebbe prodotto."
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9392.asp
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Il danno non patrimoniale nella recente giurisprudenza della corte di cassazione e dei giudici di merito
Le Sezioni Unite della Cassazione con quattro pronunce di identico contenuto, depositate l’11 novembre 2008, hanno ridisegnato l’assetto del danno patrimoniale, ricostruendo la fattispecie in modo unitario e conferendo alle diverse figure di danno (biologico, morale ed esistenziale) carattere “descrittivo”.
“Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate”, che conservano al più carattere descrittivo ai fini della quantificazione del danno.
Nell’ottica di una interpretazione unitaria del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non costituisce più una autonoma sottocategoria di danno, ma semmai descrive il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata.
Inoltre precisano le S. U. che il danno non patrimoniale di cui parla l’art. 2059 si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell’ambito dell’art. 2059 il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost) denominato “danno biologico”. In precedenza, come è noto, la tutela del danno biologico era apprestata invece grazie al collegamento tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 32 Cost.
Trova adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) (sent. n. 8827 e n. 8828/2003, concernenti la fattispecie del danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto).
Eguale sorte spetta al danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost.(sent. n. 25157/2008).
La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2959 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent.n.8827/2003;n.15027/2005;n.23918/2006).
Quindi è solo ai fini descrittivi – precisa la Corte – che in dette ipotesi, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute, si impiega un nome, riferendosi al danno biologico.
Perentorie si mostrano le affermazioni delle Sezioni Unite nell’escludere l’esistenza dell’autonoma categoria del danno esistenziale( inteso come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudine di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) facendo sempre riferimento alla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale.
Restano esclusi dal novero dei diritti risarcibili tanto i pregiudizi di minore rilievo per la cui risarcibilità sono stati invocati “diritti del tutto immaginari”, come il diritto alla qualità della vita, il diritto ad essere felici; e soprattutto i danni cd. bagatellari, inerenti a danni irrisori, insignificanti o irrilevanti per la coscienza sociale.
Precisa ancora la Corte che è' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.
Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sè considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicchè darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.
Certamente incluso nel danno biologico, se derivante da lesione dell'integrità psicofisica, è il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, del quale non può, a pena di incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato indennizzo.
Dopo l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite del novembre 2008, le pronunce successive non sembrano inserirsi tutte nella medesima direzione. Gli interventi giurisprudenziali successivi , sia di legittimità che di merito, impongono, pertanto una breve rassegna, senza alcuna pretesa di esaustività ed autorevolezza, sul diritto vivente in punto di risarcimento del danno non patrimoniale che, attualmente, appare un vero e proprio cantiere aperto, un work in progress rispetto al dettato delle S.U.
Il presente contributo avrà come filo conduttore il mero criterio cronologico all’interno delle due categorie in cui verranno suddivise le pronunce: in primis quella di legittimità e successivamente quella di merito.
* Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2008, n. 28407
La prima sentenza della Cassazione successiva alle Sezioni Unite può essere facilmente inquadrata tra le sentenze dissenzienti rispetto all’orientamento espresso da queste ultime.
La Corte infatti si dichiara espressamente a favore della netta distinzione tra biologico e morale: nella sentenza infatti si legge come “l’autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte, che esclude il ricorso semplificativo a quote del danno biologico esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata”.
* Cassazione civile , sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191
Già ai primi di dicembre la Cassazione rincara la dose riconoscendo al danno morale una propria autonomia rispetto alle lesione del diritto alla salute (c.d. danno biologico): nella pronuncia infatti si afferma che “nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute”. La Corte reputa che sia un error in iudicando valutare il danno morale quale in termini di pro quota del danno biologico. Si aggiunge che, nella fattispecie trattata, venendo in rilievo lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, l’autonomia ontologica del danno morale deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale della persona, escludendo meccanismi semplificativi di tipo automatico.
* Cassazione civile sez. lavoro 19/12/2008 n. 29832
Tale sentenza fa proprie le conclusioni delle SS.UU di novembre ’08, smussando però i principi di diritto enunciati dal Supremo Collegio. Se è vero che danno biologico e danno morale non sono categorie distinte, conservando solo valenza descrittiva, si sottolinea tuttavia che il giudice, come in passato, deve tenerne conto ai fini del risarcimento: cambiano le parole, non muta la sostanza.
* Cassazione civile , sez. III, 13 gennaio 2009, n. 469
Tale sentenza è invece una recezione “non abolizionalista” delle S.U.; infatti ponendosi in linea con tale pronunzia enuncia il seguente principio di diritto: “Nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del devolutum) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito (vedi punto 4.1. delle SU 26972 cit.) come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia (vedi punto 3.12 delle SU 26972 cit.). Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 c.c.), tenendosi conto (punto 4.8 delle S.U. cit.) che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso.
* Cassazione civile , sez. 3, 19 febbraio 2009, n. 4053
Anche con tale sentenza la Cassazione si allinea con i principi affermati dalle S.U. Afferma infatti la Corte: “E' vero che nel vigente assetto ordinamentale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., non può più essere identificato (secondo la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p.) soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato. Esso deve essere, piuttosto, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata dall'art. 185 c.p. “
* Cassazione sez. 3 9/04/2009 n. 8703.
In applicazione dei nuovi principi affermati dalle sentenze gemelle del novembre 2008, la S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni provocati dal tardivo annullamento in sede di autotutela di una cartella esattoriale, precisando che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone in primo luogo la rilevanza costituzionale dell’interesse leso ed in secondo luogo che la lesione sia grave e che il danno non sia futile.
* Cassazione sez. III del 11/06/2009 n. 13530.
In tale sentenza sopravvive, anche se nascosto, il danno morale. Precisa la Corte che: “in relazione ad un fatto illecito costituente anche fatto reato continuato per atti di libidine in danno di minore, la valutazione unitaria del danno non patrimoniale deve esprimere analiticamente l'iter logico ponderale delle poste e non già una apodittica affermazione di procedere ad un criterio arbitrario di equità pura, non controllabile per la sua satisfattività.
La posta del danno morale deve essere dunque comparata a quella del danno biologico, e non è detto a priori che il danno morale sia sempre e necessariamente una quota del danno alla salute, specie quando le lesioni attengano a beni giuridici essenzialmente diversi, tanto da essere inclusi un diverse norme della Costituzione. Al contrario (come nella fattispecie in esame) il danno morale potrà assumere il valore di un danno ingiusto più grave,in relazione all'attentato alla dignità morale del minore ed alla compromissione del suo sviluppo interrelazionale e sentimentale”.
* Cassazione sez.III, 22/06/2009 n. 14551
* Cassazione sez.III, 30/09/2009 n. 20949.
* Cass. Sez. III, 30/10/2009 n. 23053
Abbiamo poi altre tre sentenze non abolizioniste in tema di danno non patrimoniale per il decesso di un familiare.
In particolare nella prima la Corte sottolinea che in caso di perdita di un familiare, la liquidazione del danno non patrimoniale subito da un congiunto affetto da sordomutismo non può non tener conto della particolare condizione del danneggiato. “Al contrario, l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento impone di considerare la particolare condizione della persona sordomuta, la quale ha una ridotta capacità di comunicare e di relazionarsi con le altre persone, con la conseguenza che la perdita di un familiare, a maggior ragione se convivente, determina un vulnus particolare e ulteriore della concreta possibilità di comunicare e relazionarsi”.
Nella seconda la Corte sottolinea invece che, la circostanza che il giudice di merito abbia liquidato agli aventi diritto una somma unitaria definita “danno morale” non può ritenersi decisione di per sé erronea, in tutti i casi in cui risulti dalla motivazione del provvedimento che il giudicante, nella stima del danno, abbia tenuto conto non solo della sofferenza transeunte, ma di tutte le conseguenze derivate dal fatto illecito.
Nella terza la Corte richiama semplicemente i principi generali elaborati in tema di quantificazione del danno morale, oltre che di quello biologico.
* Cassazione Sez. III , 13/11/2009 n. 24030
* Cassazione Sez. lavoro, 30/11/2009 n. 25236
A novembre occorre segnalare altre due sentenze che recepiscono fedelmente i principi affermati dalle S.U.
Nella prima decisione la Corte ha ritenuto risarcibile ex art. 2059 c.c. la lesione del diritto alla retribuzione patita dai lavoratori a seguito del reato di false comunicazioni sociali commesso dal datore di lavoro. La Corte fa trapelare che il danno esistenziale non esiste come tale, ma può far parte, a certe condizioni, del danno non patrimoniale.
Nella seconda decisione ha affermato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica possono costituire solo voci del danno biologico ( al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.
* Cassazione sez. III 19/01/2010 n.702
A gennaio del corrente anno la S.C. sfida apertamente le Sezioni Unite, ribaltando completamente i principi di diritto enunciati nelle sentenze gemelle del 2008.
In particolare nel caso di specie la Corte conferma la sentenza d’appello del Tribunale di Gela che a seguito di un incidente stradale riconosce al danneggiato non solo il danno biologico, ma altresì il danno morale negato invece dal Giudice di Pace.
La Corte a tal proposito precisa che: “La liquidazione del danno morale deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto e risarcire la persona delle sofferenze subite; peraltro nulla vieta che sia liquidato in proporzione al danno biologico.”
Appare ineludibile volgere uno sguardo alle prime pronunce di merito successive al novembre 2008, che rappresentano le prime applicazioni pratiche dei principi emanati dalle S.U. con cui ci dovremmo confrontare nella quotidianità giudiziaria.
Il profilo più discusso in giurisprudenza riguarda la possibilità di cumulare la risarcibilità del vecchio danno morale a quella del danno biologico, in presenza di lesione dell’integrità psicofisica del danneggiato.
Su tale problematica da un campione di 373 sentenze di merito, successive alle SS.UU del 2008, analizzate dall’ Osservatorio sul danno alla persona , possiamo enucleare tre diversi trend interpretativi.
I) Il primo trend interpretativo ritiene che, in dette ipotesi, non risulterebbe più risarcibile il cd. “danno morale”. Sulla scia dei principi affermati nel poker di sentenze del 2008, una parte degli interpreti ritiene non risarcibile il danno morale in presenza di un danno biologico, in quanto il primo rimarrebbe assorbito nel secondo. Questo primo indirizzo ermeneutico non ha avuto molto seguito nella giurisprudenza di merito ed infatti, sulle 373 sentenze analizzate dall’Osservatorio, sono solamente una decina quelle che possiamo classificare come “abolizioniste” :
* Tribunale di Monza 25/11/2008, forse la più drastica, il quale nel liquidare i danni da colpa medica, “rigetta la richiesta di risarcimento del danno morale in quanto…rientrante nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”
* Tribunale di Palermo, 01 aprile del 2009 che a fronte di una richiesta di risarcimento avanzata da un lavoratore esposto al rischio amianto, nega la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, atteso che quesst’ultimo,costituisce una componente del primo, “ dal momento che qualsiasi lesione alla salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica”
* Tribunale di Milano 21 aprile del 2009 che nel decidere su una richiesta di risarcimento danni relativa ad un incidente occorso ad un’allieva durante l’orario scolastico esclude la risarcibilità del danno morale. “Esso infatti non è stato concretamente dedotto e non provato nella sua effettività”. Il giudice inoltre ritiene la necessità di allegazione e di prova del danno morale tanto più stringente quanto meno invalidanti risultano gli esiti permanenti della lesione.
* Corte di Appello di Napoli 16 febbario 2009 che in un’ipotesi di sinistro stradale è molto rigorosa nell’escludere duplicazioni risarcitorie.
II) Vi è poi un secondo trend abbastanza diffuso che, pur richiamando le SS.UU. del 2008, di fatto provvedono al risarcimento del danno non patrimoniale mediante il riconoscimento, insieme a quello biologico, di un’ulteriore voce di danno, per lo più definito morale,atta a ristorare la vittima delle sofferenze dalla stessa patite. Tale tecnica motivazionale sembra censurabile perché in contrasto con i principi sanciti dalle S.U. di non duplicare il risarcimento e di non liquidare il danno morale come percentuale del danno biologico. Tra le sentenze di questo secondo trend si è potuto constatare che in circa la metà dei casi analizzati il danno morale viene risarcito in considerazione che il fatto illecito integra una fattispecie, seppur astratta, di reato (cfr. Tribunale di Milano 10 febbraio del 2009,Tribunale di Benevento, 27 gennaio del 2009); vi sono poi altre pronunce che, pur prendendo le mosse dal combinato disposto dagli artt. 2059 cc. e 185 c.p., specificano che in risarcimento del danno morale spetti alla vittima, in quanto l’illecito preso in esame ha leso interessi della persona di rango costituzionale (cfr. Tribunale di Roma 11 maggio 2009 n. 10182; Tribunale di Nola del 22 gennaio 2009). Fanno eccezione poi, alcune pronunce in cui, senza alcun riferimento alle note sentenze, viene liquidato il danno morale quale conseguenza delle sofferenze presuntivamente patite dal danneggiato.
III) Nel terzo trend, invece, la tecnica motivazionale più diffusa è quella di liquidare il danno non patrimoniale come categoria unitaria, incentrata sul danno biologico, adeguatamente “personalizzato” alle sofferenze morali patite dal danneggiato. I giudici hanno così liquidato il danno non patrimoniale incentrando la quantificazione sul danno alla salute, ed operando su di essa meccanismi differenti volti ad incrementarla di un quid pluris idoneo a risarcire l’incidenza della lesione sulla sfera emotiva del danneggiato.
I meccanismi di personalizzazione del danno non patrimoniali effettuati da questi giudici hanno privilegiato la quantificazione del danno biologico aumentato di un quid pluris, consistente, in alcuni casi, in una percentuale del medesimo danno biologico; in altri casi, in un aumento del valore del danno biologico; e , in altri ancora, in una maggiorazione in via equitativa del danno biologico.
Questa tecnica si sposa perfettamente con le nuove tabelle di Milano 2009. Si richiamano a tal proposito:
* Tribunale di Montepulciano 19-06-09 : qui abbiamo una fedele applicazione delle nuove tabelle di Milano in un’ipotesi di danno differenziale da incidente di lavoro.
* Tribunale di Milano 9-6-09 che in un caso analogo così statuisce: “ La nuova tabella milanese muove dal presupposto che i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute debbano prevedere valori monetari che siano riconducibili a quelli già riconosciuti precedentemente, sia a titolo di danno biologico che di danno morale, da liquidarsi dal giudice complessivamente, all’esito di una unitaria personalizzazione del danno accertato.
In sostanza, per ciascun punto percentuale di menomazione dell’integrità psicofisica, si liquiderà un importo che dia ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi”: in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente. Il giudice - in considerazione delle peculiarità allegate e provate nella fattispecie concreta, con specifico riguardo sia alla “sofferenza soggettiva” che alle “particolari condizioni soggettive del danneggiato” (nozione accolta anche dagli artt. 138 e 139 Cod. delle Assicurazioni) - procederà ad un’adeguata e complessiva “personalizzazione” della liquidazione del danno entro valori monetari stabiliti in un predeterminato range di aumento dei citati importi “medi”.- Con gli stessi criteri il giudice liquiderà anche il danno biologico temporaneo, comprensivo altresì del danno morale, entro un range che consenta un’idonea personalizzazione. In ogni caso, il giudice sarà sempre libero di liquidare importi diversi da quelli indicati in tabella,con congrua motivazione, soprattutto laddove la fattispecie concreta presenti aspetti affatto peculiari. Nella fattispecie in esame, il Tribunale dovrà necessariamente tenere conto di tutto quanto sinora esposto ai fini di una corretta liquidazione del danno subito dall’attore. Tale operazione dev’essere compiuta, peraltro, non soltanto in ragione delle domande risarcitorie svolte dall’attore medesimo, ma anche ai fini dell’azione di surroga svolta dall’INAIL nei confronti dei convenuti riconosciuti responsabili, per le somme corrisposte dall’ente all’attore. Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale patito, occorrerà pertanto tenere conto delle accertate invalidità, della giovane età dell’attore (al momento dell’accadimento ventiseienne),delle condizioni di vita (tra queste la circostanza, di cui ancora infra, che l’attore vantava bell’aspetto e velleità di sfruttarlo a fini economici o, comunque, di metterlo in risalto), delle risultanze probatorie, dell’espletata CTU, della rilevantissima entità del danno biologico, delle particolari sofferenze fisiche e psichiche sofferte e degli innumerevoli gravi pregiudizi che una menomazione psico-fisica, quale quella subita dall’attore, comporta su un giovane, inevitabilmente compromettendone la sfera relazionale e sessuale.
Tenuto infine conto dei nuovi criteri tabellari sopra delineati, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute nella sua nuova accezione onnicomprensiva e “dinamica”, la somma già rivalutata di Euro ; per il danno biologico temporaneo – reputandosi equo calcolare (avuto riguardo, sempre, a tale valutazione complessiva del danno biologico) un parametro medio giornaliero di circa Euro X per l’inabilità totale – si liquida la somma già rivalutata di Euro X+Y.
* Tribunale di Milano 23-09-09 che in un’ipotesi di insidia così si pronuncia: “A seguito della giurisprudenza espressa dalla sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 11.11.2008 e sulla base delle indicazioni contenute nelle nuove tabelle predisposte nel 2009 dal Tribunale di Milano, viene effettuata una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale comprensiva della componente conseguente alla lesione temporanea e permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore e sofferenza soggettiva", da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione subita, al grado di menomazione ed alla durata del periodo di malattia. In via equitativa ed attestando la liquidazione su valori medi, in assenza di allegazione e prova di particolare afflittività della lesione con riferimento al caso concreto, si determina il danno non patrimoniale riferito a postumi temporanei nella somma di Euro 4.620,00 in valuta attuale, determinata riconoscendo la somma di Euro 88,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% e quello relativo ai postumi permanenti, tenuto conto dell'età della persona (77 anni) e del livello di invalidità, nella somma di Euro 15.653,00, al valore attuale.”
* Tribunale di Piacenza 19-11-09 che in un’ ipotesi di risarcimento danni da colpa medica precisa: “In particolare, per quanto concerne il danno non patrimoniale , il CTU ha confermato la stima della perizia stragiudiziale prodotta, relativa ad una lesione biologica permanente del 2%. Pertanto, sulla base dei parametri liquidatori cd. del Tribunale di Milano aggiornati al 2009, che qui si intendono applicare in quanto condivisibili ed adeguati, tenuto conto di un'età di 54 anni al momento del sinistro, spetta alla ricorrente un complessivo risarcimento per danno biologico di euro 2.086,00 già comprensivo della sofferenza cosiddetta morale.”
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Un cenno, per finire, a due importanti questioni connesse relative al danno da morte: danno tanatologico e danno da perdita del congiunto.
In tema di danno tanatologico oggetto di discussione è stabilire se sussiste o meno, in capo alla vittima primaria, un diritto al risarcimento per perdita della vita, e, conseguentemente, se i congiunti possano pretenderlo iure hereditatis.
Sul tema occorre segnalare le recenti pronunce della Cassazione circa la differenza tra danno biologico terminale e danno morale a seconda della durata della sopravvivenza.
In primis si segnala :“Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.01.2009 n. 458 “ Nel caso di specie si verificava un incidente mortale. La vittima coinvolta, a seguito dell’incidente, restava in vita 3 giorni e poi decedeva.I familiari della vittima (padre, madre e fratello) agivano per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La Cassazione sul punto è molto chiara: il danno morale non è cumulabile con quello biologico psichico, – 3 giorni di agonia non bastano per il danno tanatologico.
La Suprema Corte, con tale pronuncia , ritiene di dover precisare una serie di profili.
Viene affermato che il danno biologico (del tipo psichico) non può essere cumulato con quello morale,così che i familiari che abbiano subito una malattia nella mente derivante dall’illecito non potranno ottenere anche il danno morale: se vi è danno biologico psichico, allora, non vi può essere anche quello morale; diversamente, si avrebbe un’inutile duplicazione di voci risarcitorie.
Verosimilmente, la Cassazione ritiene che tali danni non possano essere cumulati, perché attinenti al medesimo bene-interesse protetto, quale la salute, ex art. 32 Cost., sotto il profilo mentale.
Se, difatti, danno morale e biologico sono posti a presidio del medesimo bene, allora, il secondo rappresenterà un quid pluris assorbente rispetto al primo, perché della medesima natura giuridica.
Altresì, la Cassazione afferma che il danno tanatologico va qualificato come danno morale inteso, nella sua nuova e più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita; inoltre, non sarebbero sufficienti tre giorni di agonia per dare vita al danno “biologico terminale” che, di massima, avrebbe giustificato la trasmissione agli eredi del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale maturato dal de cuius prima di morire, in coerenza con la giurisprudenza a Sezioni Unite.
Sul tema è poi intervenuta nuovamente la Suprema Corte con sentenza del 30/10/2009 n. 23053 statuendo che in tema risarcimento del danno da fatto illecito, ove tra quest’ultimo e la morte della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo l'ammontare del danno biologico, che gli eredi del defunto richiedono iure successionis, va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva.
In caso di morte quasi immediata viene negato il riconoscimento del danno biologico.
Sul punto occorre richiamare infine la recentissima Cass. 12/02/2010 n. 3357 che sul tema così si pronuncia: “Deve premettersi che il danno subito dal defunto e relativo alla sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, deve essere qualificato, secondo le Sezioni unite di questa Corte (sent. 26972 del 2008), come danno morale. Una tale sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, non è infatti suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesione e morte di degenerare in patologia e dare luogo al danno biologico. A ristoro di tale sofferenza il Giudice dovrà correttamente riconoscere e liquidare il danno tenendo conto della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio.”
http://diritto.it/docs/29887
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NORME - PRASSI PIU' UNIFORMI PER DEFINIRE IL DANNO ESISTENZIALE
Porracciolo no dei punti più discussi del danno esistenziale era ed è costituito dall`individuazione di criteri idonei a consentirne l`accertamento giudiziale. Tematica quanto mai attuale se si considera che la Suprema corte nelle sentenze dalla n. 26972 alla n. 26975 del 2oo8 ha affermato che, per la dimostrazione dei pregiudizi nonpatrimoniali diversi da quello biologico, assume particolare (e spesso inevitabile) rilievo il ricorso alla prova presuntiva. Ma, allo stesso tempo, ha onerato il danneggiato di allegare tutti gli elementi idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, e cioè l`effettiva ricorrenza del danno. Alla problematica della prova circa l`an si affianca quella della quantificazione, percentuale e (quindi) monetaria, del danno di cui sì discute. In tale contesto si inserisce un`iniziativa dell`Ordine degli psicologi del Lazio di emanare «Linee guida per l`accertamento e la valutazione psicologicogiuridica del danno biologicopsichicoedel danno dapregíudizio esistenziale». Progetto nel quale -l`approccio è spostato in alveo precipuamente tecnico, giacché la valutazione dei danni è fatta passare (anche) attraverso un accertamento diagnostico (colloquio e test) operato dallo psicologo forense, ritenuto lo specialista più idoneo ad affiancare il giudice in indagini in cui, come quelle in questione, si pre- scinde dalla lesione del soma. Le linee guida prevedono quindi cinque fasce di danno, dalla misura lieve a quella gravissima (passando attraverso il grado moderato, medio e grave), ciascuna delle quali con un proprio range percentuale. All`Ordine degli psicologi del Lazio va dato atto di aver indicato`un rigoroso metodo di lavoro al consulente tecnico d`ufficio, e di aver contestualmente posto le basi, con nitore concettuale, per una quantificazione del danno che risponda a criteri precostituitie dunque facilmente individuabili da cittadino e giudice. Il progetto può quindi aprire la strada verso un` uniformità (almeno tendenziale) di applicazione, in ambito nazionale, delle regole in materia di accertamento, e poi di percentualizzazione, dei danni in questione. Esigenza particolarmente avvertita dagli operatori del diritto, tenuto conto peraltro (come evidenzia l`Ordine laziale) delle molteplici (e anche "nuove") cause chepossono determinare siffatti danni: incidenti stradali e sul lavoro, mobbing, stalking, abusi e violenze su donne e minori. Resta da vedere il concreto impatto di tali linee guida nelle aule di giustizia. Non può escludersi che diversi tribunali faranno riferimento all`impianto laziale per recepirlo in toto o per predisporre propri schemi, anche se il margine di manovra per un`autonoma rielaborazione appare più ristretto di quello consentito dalle tabelle in materia di danno biologico: in queste ultime, infatti, viene in rilievo la quantificazione monetaria del danno, e dunque un dato teoricamente mutevole nelle varie aree d`Italia. Le linee guida, invece, trattano questioni eminentemente scientifiche, sulle quali appaiono difficilmente ipotizzabili (e giustificabili) conclusioni sostanzialmente difformi tra le diverse sedi giudiziarie. p Presidente di sezione esso il tribunale di Caltanissetta.
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&nextPage=Per_i_Giornalisti/Rassegna_Stampa/Indice_Cronologico/2010/Maggio/03/Sicurezza_del_lavoro/info1466348502.jsp
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Cancellazione del volo aereo: il giudice rifiuta il risarcimento se non si tratta di danno esistenziale
Svolgere un lavoro in cui sono previsti frequenti spostamenti aerei comporta il “rischio” di vedersi annullato il volo e, in contemporanea, l’affare o la riunione che si doveva condurre nella città di destinazione. Una casualità che un passeggero che doveva affrontare la tratta Firenze – Londra, non ha accettato e ha chiesto al giudice di pace di Poggibonsi (Siena) un risarcimento dei danni a discapito della compagnia aerea Meridiana.
Il volo era stato annullato per scarsa visibilità anche se tale tutti gli altri voli atterravano e decollavano regolarmente. A seguito delle giuste proteste dei passeggeri la compagnia aerea ha proposto un imbarco per il giorno successivo o il rimborso del biglietto. L’alternativa, però, non è stata accettata da un passeggero i cui improrogabili impegni lo hanno condotto a prendere un volo da Bologna, molto più costoso di quello precedentemente acquistato, e a chiederne il rimborso.
Le motivazioni del querelante poggiavano sul fatto che il regolamento prevede la scelta di un volo alternativo ma sempre in base alla “convenienza del passeggero”, condizione che, in quel momento non c’era.
Il giudice ha dato ragione alla compagnia aerea che ha rifiutato il risarcimento ritenendo che, in base all’articolo n. 2059 del codice civile, il soggetto deve dimostrare di aver subito “danno esistenziale costituito da meri dolori e sofferenze”. Il passeggero, secondo il parere del giudice, non rientrava in quella categoria poiché egli doveva l’indomani mattina sostenere un esame di ammissione al college universitario Magdalene di Oxford, quindi, rientrante nella classificazioni di “scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso”.
In definitiva, quindi, il passeggero non ha alcuna tutela se si tratta di un viaggio di lavoro ma può essere risarcito se si tratta di un evento catastrofico e, considerando che egli andrebbe incontro a “meri dolori e sofferenze” il rimborso del biglietto appare l’ultimo problema che si vorrebbe affrontare.
fonte http://www.corriereinformazione.it/201002241209/imprese/notizie-dalle-aziende/cancellazione-del-volo-aereo-il-giudice-rifiuta-il-risarcimento-se-non-si-tratta-di-danno-esistenziale.html
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Cassazione Civile: ancora sulla liquidazione del danno esistenziale
La Corte di Cassazione ha ripercorso l'orientamento delle Sezioni Unite in materia di risarcimento del danno esistenziale, nell'ambito di un caso di grande interesse (trauma causato dall'avere improvvisamente scoperto di dover perdere il trattamento pensionistico e di dover lavorare per ulteriori dieci anni).
"Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ex purimis, Cass., SU n. 26972/2008, cit.), dal cui orientamento il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, hanno evidenziato che, quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (come si verifica nel caso di specie, avendo il lavoratore, per conseguenza dell'illecita condotta perpetrata nei suoi confronti, riportato lesioni alla propria integrità psico-fisica), la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; più in particolare, sempre nella suddetta ipotesi, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato; tale pregiudizio, che può essere permanente o temporaneo (e tali circostanze devono essere tenute presenti in sede di liquidazione, mentre sono irrilevanti ai fini della risarcibilità), può inoltre sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali ed in quest'ultimo caso, tuttavia, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione.
Infatti, sempre secondo le Sezioni Unite, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale, ma, ove vengano lamentate degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente, con la conseguenza che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso nei suindicati termini, sovente liquidato in percentuale del primo, cosicché, esclusa la praticabilità di tale operazione, il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Parimenti possono costituire solo "voci" del danno biologico (al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva) nel suo aspetto dinamico il cosiddetto danno alla vita di relazione e i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione".
fonte http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2207
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