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Tessera del tifoso: prende la parola il Garante della Privacy
Anche il Garante della Privacy interviene sull’innovazione più importante, ma anche più controversa, introdotta da quest’anno nel calcio professionistico: la tessera del tifoso. E così dopo i massimi dirigenti del mondo del calcio, i giocatori, e soprattutto i tifosi, illustri e non, è la volta del Garante che vuole vederci più chiaro. Tre i punti presi in esame dall’organo di tutela del cittadino: a) il trattamento dei dati personali; b) la tecnologia inserita nel microchip di cui è dotato la tessera; c) l’obbligo di acquistare una carta prepagata per ottenere la scheda stessa. Ma innanzitutto, cos’è la tessera del tifoso? Introdotta per la prima volta nella stagione in corso, è stata ideata dal Ministero dell’Interno in collaborazione con la Polizia di Stato ed è stata “proposta” alle società calcistiche professionistiche. Dalla serie A alla Lega Pro, per intenderci. Più che proposta in realtà la tessera è stata fortemente caldeggiata alle società e quasi tutte hanno preferito aderire all’iniziativa piuttosto che restarne fuori. Anche perché si sa che è meglio stare dalla parte del padrone che dall’altra. Troppo forte il timore di eventuali future ritorsioni. Così le società professionistiche le hanno “proposte” ai propri sostenitori, tifosi e ultras, come strumento di fidelizzazione alla squadra. E le tessere sono divenute obbligatorie per poter sottoscrivere gli abbonamenti e per poter seguire la propria squadra in trasferta nel settore riservato agli ospiti. Dietro le card plastificate dotate di microchip a tecnologia RFID, che permette anche il rilevamento a distanza dei dati del proprietario della tessera, vi sarebbe in realtà un sistema di banche dati che raccolgono le informazioni che chi sottoscrive la tessera fornisce. Non solo. La tessera funge anche da carta di credito ricaricabile e dunque può essere utilizzata per acquistare abbonamenti e biglietti, ma anche qualsiasi altra cosa proprio come una carta di credito prepagata. Al contrario di tutte la altre prepagate, però, contiene anche la foto del possessore. Quest’ultimo aspetto contrastava con un precedente parere espresso dal Garante già nel giugno di quest’anno. Qualcuno dirà che il motivo principale per il quale è stata introdotta la tessera del tifoso è quello di arginare il fenomeno della violenza negli stadi, con il desiderio più o meno velato di fare un censimento del mondo ultras. E forse la Polizia di Stato si aspettava che anche gli ultras più violenti sottoscrivessero la tessera, per poterli punire al primo errore. Pensandoci bene, però, sarebbe un po’ come chiedere agli evasori di sottoscrivere una card per le agevolazioni fiscali, o come chiedere ad un ladro di sottoscrivere una scheda per una società che promuova apparecchiature per video sorveglianza. Un paradosso. Infatti quasi tutti gli ultras appartenenti ai gruppi più violenti hanno snobbato la tessera scegliendo di non avere il diritto all’acquisto dell’abbonamento, ma comprando di volta in volta il biglietto per vedere la partita. Sia in casa che in trasferta. Già anche in trasferta. Il non possesso della tessera infatti, non preclude comunque la possibilità di assistere all’evento sportivo della propria squadra fuori casa. Non è possibile occupare un posto nel settore riservato agli ospiti, ma in tutti gli altri settori si. E così è accaduto più di una volta, e siamo solo alle prime partite di campionato, che opposte tifoserie venissero in contatto in tribuna, o nei distinti o in altri settori misti. Con i primi episodi di violenza: è accaduto a Brindisi in occasione di Brindisi –Avellino, a Foggia per il match Foggia-Cavese, ma anche in serie A durante Sampdoria – Napoli o nell’incontro Brescia – Palermo dove un tifoso rosanero è finito in ospedale in gravi condizioni per gli scontri avvenuti in tribuna. Dunque i primi dati non sono confortanti nemmeno sotto questo punto di vista. È ormai chiaro a molti, dunque, come la tessera del tifoso sia per lo più uno strumento commerciale con il quale presumibilmente le banche, principali autrici delle fideiussioni che spesso aiutano la società calcistiche a far quadrare i bilanci, realizzano un profilo dettagliato del tifoso-cliente. Quest’ultimo può così essere invogliato, con campagne pubblicitarie, promozioni, offerte, sconti, alla sottoscrizione della tessera e così fidelizzato ad un circuito bancario come futuro nuovo cliente. Ad oggi le card plastificate sottoscritte sono circa 660.000.
http://www.negozioperleimprese.it/2010/10/09/tessera-del-tifoso-prende-la-parola-il-garante-della-privacy/
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Inail: sportivi professionisti e sportivi dilettanti
La previsione di una tutela antinfortunistica per gli sportivi professionisti è stata introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 23 febbraio 2000,n.38 che,in attuazione del disposto di cui all'art. 55,comma 1,lettera i) della legge delega 17 maggio 1999,n.144,ha sancito all'art.6 l'obbligo assicurativo presso l'Inail,a decorrere dal 16 marzo 2000,data di entrata in vigore del decreto,per gli sportivi professionisti dipendenti e ciò anche nella vigenza di previsioni,sia contrattuali,che di legge,di tutela con polizze privatistiche. Prima dell’introduzione della norma di cui sopra,la tutela antinfortunistica degli sportivi professionisti trovava attuazione ai sensi dell’art.8 della legge 23 marzo 1981,n.91 che obbliga le società sportive a stipulare in loro favore una polizza assicurativa individuale contro il rischio di morte e contro gli infortuni che possono pregiudicare il proseguimento dell’attività sportiva professionistica nei limiti assicurativi stabiliti,in relazione all’età ed al contenuto patrimoniale del contratto,dalle federazioni sportive nazionali,di intesa con i rappresentanti delle categorie interessate....
Inail: sportivi professionisti e sportivi dilettanti
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/inail-sportivi-professionisti-e-sportivi-dilettanti/4665
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Tutela dell'ordine pubblico e responsabilità disciplinare delle società di calcio
Il tema in argomento si pone in stretto legame con quello più ampio afferente alla gestione della sicurezza degli impianti sportivi sotto il profilo della responsabilità disciplinare della società di calcio alla luce di quanto prevedono, specificamente, le disposizioni regolamentari contenute nel Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) e nelle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. (c.d. N.O.I.F.).
Mi riferisco, in particolare, agli artt. 4 C.G.S. (Responsabilità delle società), art. 11 C.G.S. (Responsabilità per comportamenti discriminatori), art. 12 C.G.S (Prevenzione dei fatti violenti), 13 C.G.S. (Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori) e 14 C.G.S. (Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori) e all'art. 62 N.O.I.F. (Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare), quale disposizione regolamentare di carattere generale al cui contenuto si riporta, in maniera più specifica, la disciplina prevista dal C.G.S., così come appena individuata.
Infatti, l'art. 62 N.O.I.F., in sintesi, prevede:
- la responsabilità delle società in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e al comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio;
- il divieto di introduzione e/o di utilizzazione, negli impianti sportivi, di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti e di oggetti comunque idonei ad offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie;
- l'obbligo delle società sportive di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, da cori, grida e da ogni altra espressione discriminatoria, nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie.
E' noto che ogni club, in occasione della disputa delle gare interne, assume il ruolo e la veste di organizzatore dell'evento sportivo e, come tale, in base alla disciplina domestica di settore, é tenuto ad adottare ogni più opportuna iniziativa volta a favorire la prevenzione dell'insorgere di disordini e quant'altro.
Pertanto, possiamo individuare due situazioni giuridiche contrapposte: una, attiva, che si manifesta nell'esercizio del potere disciplinare da parte della F.I.G.C., l'altra, invece, passiva, che, invece, va individuata nella responsabilità disciplinare in cui incorre società sportiva.
In definitiva, dunque, siamo in presenza di un potere di supremazia speciale, in base al quale viene imposto ad altri, ovvero ai soggetti che in virtù dell'affiliazione (per le società sportive) e del tesseramento (per le persone fisiche) l'osservanza di determinate regole.
L'esercizio di tale forma di potere é, da un lato, di natura precettiva, dall'altro, di natura punitiva, nel senso che la F.I.G.C. disciplina i comportamenti cui i soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti ad uniformarsi e, nel contempo, disciplina l'applicazione delle sanzioni previste in ipotesi di violazione.
Convenzionalmente, possiamo distinguere le sanzioni in quattro categorie:
- le sanzioni puramente morali;
- le sanzioni che comportano la temporanea o definitiva privazione di diritti, con contenuto patrimoniale o meno;
- quelle che generano un’obbligazione patrimoniale;
- quelle espulsive.
Evidentemente, le sanzioni a carico delle società, in relazione alle fattispecie in argomento, hanno natura generalmente patrimoniale ma, nei casi più gravi, valutati con particolare riguardo alla recidiva (sanzione per fatti della stessa natura nel corso della medesima stagione sportiva), all'ammenda può aggiungersi l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse (art. 18, c. 1, lettera d, C.G.S.), l'obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori (art. 18, c. 1, lettera e, C.G.S.), nonché la squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni (art. 18, c. 1, lettera f, C.G.S.).
Al riguardo, un sicuro ambito conflittuale é quello che afferisce al sempre controverso istituto della c.d. responsabilità oggettiva, in base alla quale un soggetto viene ritenuto responsabile di un illecito anche se esso non abbia avuto origine da un suo comportamento e non sia riconducibile al dolo o alla colpa del soggetto medesimo.
Nell’ottica dell'autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo (definitivamente sancita con l'entrata in vigore della L. n. 280/03 a seguito del noto caso Catania), le ipotesi di responsabilità oggettiva formulate dal Legislatore sportivo fondano la propria ragion d'essere nell’esigenza di assicurare il pacifico svolgimento dell’attività sportiva, anche se, da sempre, é netta la contrapposizione tra gli interpreti che assumono la piena legittimità (e l'opportunità) di tale istituto giuridico e quelli che, invece, la negano in toto.
Ad esempio, spesso viene sottolineato come l'inibizione dell'accesso all'impianto sportivo o a un singolo settore dello stesso stabilita da una decisione del G.S. (Giudice Sportivo) si riverberi troppo indiscriminatamente sia nei riguardi dei sostenitori che delle società sportive incolpevoli, manifestandosi ispirata da logiche di rappresaglia piuttosto che da un vero e proprio senso di giustizia.
In aggiunta, tale meccanismo sanzionatorio sarebbe inficiato, a detta di molti, da evidenti profili di incostituzionalità, e comunque, sarebbe inefficace, oltre che penalizzante proprio nei riguardi di coloro che, con tutta probabilità, sono vittime di certe situazioni in cui si sovrappongo le più diverse dinamiche delinquenziali.
In tema, potrebbe essere condivisibile l'impostazione, di cui di tanto in tanto si torna a discutere, per la quale la responsabilità oggettiva dovrebbe essere rivista in senso “temperato”, per così dire, in base al principio di sussidiarietà.
In sostanza, le società sportive sarebbero sottoposte a sanzioni soltanto nell’ipotesi di mancata individuazione dei responsabili dei comportamenti violenti e/o antisportivi, atteso che, ad oggi, proprio in virtù dei sofisticati sistemi di controllo a circuito chiuso presenti negli stadi, la loro identificazione risulta, generalmente, piuttosto agevole e immediata.
Per la verità, il predetto meccanismo sanzionatorio non ha, ad oggi, prodotto significativi risultati in termini di deterrenza dei fenomeni di violenza negli stadi e, non lo si può negare, rischia, sempre più, di rendere le società sportive, senza considerare ciò che si é verificato già nel corso degli anni passati, facile ostaggio di chi intenda sottoporle a ogni genere di ricatto.
In definitiva, la responsabilità oggettiva sussidiaria premierebbe i comportamenti civicamente virtuosi dei tifosi, incentivando l’isolamento e la denuncia dei soggetti più facinorosi e più violenti.
Dunque, se da un lato assume rilievo l'art. 4, c. 3 e c. 4, C.G.S., quale precetto generale, per cui:
- le società (oltre a rispondere oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti e dei tesserati, c. 1) rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime (c. 3);
- le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni (c. 4),
dall'altro é particolarmente interessante focalizzare l'attenzione sull'art. 13 C.G.S., che, invece, disciplina le esimenti e le attenuanti, in presenza delle quali, i profili di responsabilità eventualmente ascritti alla società sportiva in relazione ai comportamenti illeciti dei propri sostenitori possono venire meno del tutto o, comunque, attenuati.
Va osservato, però, che il richiamato art. 13 C.G.S. opera espresso riferimento solo agli artt. 11 e 12 C.G.S., per cui le esimenti e le attenuanti di cui trattasi né possono assumere rilevanza in relazione a condotte tenute da altri soggetti, le quali comportino una responsabilità diretta o oggettiva delle società, né possono essere invocate in presenza di violazioni e/o di illeciti previsti da disposizioni regolamentari diverse da quelle espressamente citate.
Dunque, l'art. 13 C.G.S. prescrive, in particolare, che
- la società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli artt. 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:
a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli artt. 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente c. 1, mentre, addirittura, ex art. 14, c. 1 e c. 5, C.G.S., in ipotesi di fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone (c. 1), la sussistenza di una delle circostanze di cui all'art. 13, c. 1, lettere a) e b), C.G.S. può costituire elemento valutativo per l'organo di giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell'attenuazione delle sanzioni (c. 5).
E' il caso, ad esempio, di una recentissima decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. (C.U. n. 211 del 22/02/2010) la quale, in relazione agli incidenti occorsi sugli spalti dello Stadio Olimpico di Torino nel corso della partita Juventus-Genoa (14/02/2010), ha sanzionato entrambe le società tenendo conto, da un lato, della rilevanza disciplinare dei comportamenti tenuti dai sostenitori di entrambe le squadre (fitto lancio di petardi, sedili divelti, tentativo di abbattimento dei cancelli divisori), dall'altro, della sussistenza, per entrambe le società, delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, c. 1, lettere a) e b), C.G.S..
A mero titolo esemplificativo, sempre avuto specifico riguardo all'esimente di cui alla lettera a) dell'art. 13 C.G.S. (l'adozione e l'efficace attuazione, prima del fatto, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo), la Corte di Giustizia Federale F.I.G.C. (C.U. n. 292 del 15/02/2008) ha stabilito che, ai fini della sua sussistenza “occorre provare non solo l'adozione di efficaci modelli di organizzazione e di gestione astrattamente idonei a prevenire i comportamenti sanzionati dalla norma, ma é, altresì, necessario fornire la prova che gli stessi siano stati efficacemente attuati prima del fatto”.
L'efficace attuazione dei predetti modelli organizzativo-gestionali, ad esempio, risulta pienamente realizzata qualora la società sportiva “impieghi risorse finanziarie e umane adeguate, prevedendo anche specifiche misure di prevenzione” (Giudice Sportivo L.N.P. C.U. n. 107 del 27/10/2008).
Invero, i modelli organizzativi e di gestione cui fa riferimento l'art. 13, c. 1, lettera a), C.G.S., in presenza dei quali, come detto, l'eventuale responsabilità del club viene del tutto meno o viene attenuata, non risultano compiutamente individuabili, né vige una disposizione regolamentare integrativa che ne disciplini al meglio i contenuti specifici.
La L.N.P., con circolare n. 14 del 22/08/2008, ha provveduto ad informare adeguatamente le società sportive in ordine alle direttive e alle istruzioni fornite dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (O.N.M.S.), le quali possono costituire il contenuto minimo dei modello organizzativo-gestionali idonei a prevenire la commissione di fatti violenti o discriminatori che le varie società sportive sono invitate ad adottare, ma che, al momento, non possono essere considerate sufficientemente esaustive.
Peraltro, la predisposizione dei predetti modelli organizzativo-gestionali dovrebbe riguardare anche la prevenzione di condotte tenute (dalle persone fisiche riconducibili alla società sportiva) in violazione del principio di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, c. 1, C.G.S., così come espressamente prevede l'art. 7, c. 5, Statuto F.I.G.C. che riserva al Consiglio Federale il compito di emanare specifiche norme al riguardo, pur se, ad oggi, la richiamata disposizione statutaria non ha avuto ancora concreta attuazione.
In conclusione, si può affermare che il raggiungimento degli standard di sicurezza posti a presidio degli impianti sportivi (e delle relative adiacenze) attengono anche, e soprattutto, alle persone, non essendo sufficiente l'esclusiva corretta realizzazione dei prototipi.
La predisposizione di poltroncine ignifughe non protegge dagli atti di chi le sradica e le scaglia sugli altri spettatori o in campo, né alcuna barriera divisoria che isoli lo spazio destinato allo svolgimento dell'attività agonistica ha sinora impedito l'invasione del terreno di gioco o il lancio di fumogeni, petardi, oggetti contundenti e quant'altro.
Di conseguenza, educare il sostenitore a vivere lo sport con fair play è indispensabile, perché, diversamente, la società sportiva non potrà che continuare a subire ogni genere di nocumento:
- danno socio-sportivo, per cui ci si allontana dalla partecipazione allo sport e si smarriscono i valori positivi che il fenomeno sportivo generalmente inteso contiene;
- danno materiale, per cui si pone il problema dei danneggiamenti dello stesso impianto sportivo (sedie sradicate, vetri rotti, spazi bruciati o rovinati, etc.) e dei luoghi adiacenti;
- danno economico, per cui, anche in tal caso, si pone il problema di chi debba accollarsi gli oneri finanziari necessari per pagare i danni materiali;
- danno d'immagine, sempre difficile da contenere.
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1858
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GUARDIAN: Calciopoli, chiamato allenatore del Chelsea Ancelotti
Carlo Ancelotti è stato chiamato, in qualità di testimone, nel processo in corso a Napoli nel procedimento che vede come imputato Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus e che inizierà il 20 aprile prossimo. All'attuale allenatore della formazione londinese del Chelsea vennero sottratti alcuni punti in classifica dal tribunale sportivo per il suo coinvolgimento nello scandalo, che portò alla retrocessione della squadra bianconera e alla cancellazione di due scudetti.
Lo scandalo di Calciopoli, dunque, sbarca anche sulle rive del Tamigi a Londra, dove il prestigioso quotidiano Guardian, dedica un breve articolo al coinvolgimento di Ancelotti nell'inchiesta che vede protagonisti i nomi e i volti pi noti del calco italiano. Nel corso della scorsa settimana i giudici partenopei hanno riascoltato alcuni testimoni e, soprattutto, hanno concesso alla difesa dell'ex dirigente juventino di ammettere al dibattimento nuove intercettazioni che coinvolgono direttamente il patron dell'Inter, Massimo Moratti, e altri nomi noti dell'establishment calcistico del Belpaese.
Lawyers defending Luciano Moggi, the former Juve director at the centre of the affair, have caused a stir by presenting wiretaps which allegedly dragged in the previously untainted club Internazionale, who were awarded the second of the titles taken from the Turin club. Criminal prosecutors, however, said the contents of the new wiretaps did not indicate any wrongdoing by Inter executives (Gli avvocati difensori di Moggi, l'ex direttore della Juve al centro dello scandalo, hanno provocato grande trambusto presentando ai giudici nuove intercettazioni relative all'Inter, squadra a cui venne assegnato uno dei titoli sottratti al club torinese. I magistrati, tuttavia, hanno sostenuto che il contenuto delle nuove intercettazioni non indicherebbe alcuna violazione della legge da parte dei vertici dell'Inter).
fonte http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=1103111
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Cassazione, nel processo Calciopoli il Bologna riammesso come parte civile
La Suprema Corte ha definito «arbitraria» la decisione dei giudici di escludere la società dal procedimento.
Il Bologna ritorna parte civile nel processo «Calciopoli». La Cassazione ha riammesso nel procedimento in corso a Napoli tutte le parti civili che il tribunale aveva escluso d’ufficio dal procedimento penale. La Suprema Corte ha definito «arbitraria e indiscriminata» la decisione dei giudici partenopei. Tra gli imputati per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva c’è l’ex dg della Juventus Luciano Moggi. Sono state riammesse come parti civili, oltre al Bologna Fc: il ministero dell’Economia, quello per le Politiche Giovanili, la Rai, la Figc, il Brescia Calcio, l’Atalanta e la Salernitana. La Cassazione ha rifiutato l’ordinanza con la quale il tribunale di Napoli, lo scorso 24 marzo, aveva escluso dal dibattimento tutte le parti civili, sostenendo che per rendere più veloce il processo era meglio se presentavano le istanze per il risarcimento dei danni al tribunale civile. Ma la Cassazione ha bocciato questa scelta definendola «abnorme», in quanto nessuna norma consente di escludere dal processo le parti civili «per ragioni di speditezza» né alcuna norma consente di stabilire «in base a ragioni pratiche di economia processuale, se il danneggiato possa esercitare la sua azione civile nel processo penale o in sede civile». Inoltre, la Cassazione rileva che non vi è alcun dubbio che sia il ministero delle Politiche giovanili sia la Figc siano «persone offese dal reato» per il quale e in corso il processo, «in quanto istituzionalmente portatori, sia pure in modi diversi, di un interesse pubblico al corretto e leale esercizio dello sport»; per quanto riguarda le altre parti civili esse potranno esercitare l’azione risarcitoria sia come soggetto «civilmente danneggiato» sia come «soggetto passivo del reato».
fonte ilcorriere
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CASSAZIONE: In certi contesti i tifosi hanno licenza di offendere. Non c'è ingiuria
Si può chiudere un occhio anche di fronte a espressioni volgari se vengono pronunciate durante la partita. Secondo la Cassazione i commenti dei tifosi fatti al bar dello sport anche se "grevi" e "vivaci" non suscitano riprovazione giachè si tratta di un linguaggio "accettato come consueto veicolo del tifoso sportivo, ancorche' costellato di frasi e gesti che apparirebbero oggettivamente offensivi". Con questa motivazione la Quinta sezione penale della Corte (sentenza 35048/2009) ha respinto il ricorso di un tifoso che si era sentito ingiuriato da un difoso dela sqadra opposta il quale lo aveva accusato di portare jella, toccandosi. L'imputato aveva detto a un cliente del bar di non avvicinarsi a quel tifoso perchè "porta rogna". Frase accompagnata dalla rituale toccatina apotropaica. Nessun reato secondo Piazza Cavour perchè "in disparati ambienti e situazioni" come al 'bar dello sport', "le consuetudini invalse hanno sovente elevato il livello di tolleranza dell'eloquio volgare e critico in modo tale che quello che per taluno in uno specifico contesto risulta lesivo della sua onorabilita', per altri, in differente ambito, si palesa al piu' manifestazione di volgarita', anche greve, ma non idonea a superare la soglia penalmente protetta dell'onore e decoro individuale"
fonte studiocataldi
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Violenza negli stadi: al via la tessera del tifoso
Decreto Ministero Interno 15.08.2009, G.U. 28.08.2009
Con l’inizio del prossimo campionato le società di serie A, B e Lega Pro dovranno garantire il rilascio della “tessera del tifoso” - varata in conformità con il programma dell’Osservatorio - a chiunque la richiederà, contestualmente all’acquisto di un biglietto o all’esibizione dell’abbonamento.
Lo specifica la Direttiva con la quale il Ministero dell'Interno ha emanato chiarimenti sulle nuove regole previste dal D.M. 15 agosto 2009.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 le società potranno vendere o cedere a qualsiasi titolo i tagliandi riservati ai settori ospiti esclusivamente ai possessori della “tessera del tifoso”, mentre nei settori dello stadio diversi da quelli riservati agli ospiti, salvo specifiche prescrizioni delle Autorità di P.S., sarà consentito l’accesso con l’utilizzo di titoli diversi dalla “tessera del tifoso”, previa esibizione agli steward di un valido documento di identità.
A decorrere dalla stessa data, inoltre, le società potranno accettare la sottoscrizione di un nuovo abbonamento solo da chi è in possesso della “tessera del tifoso”.
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