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Aggravamento dopo l’intervento: responsabilità del medico e ospedale
Intervenuto chirurgico: che succede se, durante la convalescenza, il paziente subisce un aggravamento della propria condizione patologica? In questo caso, la dimostrazione della responsabilità dell’ospedale e del medico è più agevole per il malato. A sostenerlo è una recente sentenza della Cassazione [1].
Secondo la
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Colpa medica: Asl responsabile per il medico di famiglia.
Una sentenza della Suprema Corte introduce un nuovo principio di diritto in materia di responsabilità derivante da errore medico.
La III Sezione civile della Corte di Cassazione, con una innovativa sentenza, la n. 6243 del 27/03/2015, inaugurando un nuovo orientamento giurisprudenziale, affronta la tematica della responsabilità medica nella specifica ipotesi in cui l'errore sia commesso dal medico di base.
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Responsabilità medica: al danneggiato solo l’onere di provare il contratto e l’aggravamento della patologia
Con la sentenza n. 11363 del 22 maggio 2014, la Cassazione è tornata ad occuparsi della ripartizione dell'onere della prova in tema di responsabilità del medico e della struttura sanitaria, confermando l'indirizzo affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 577/2008) e ribadendo che l'attore danneggiato deve limitarsi a provare il contratto (o contatto sociale) e l'aggravamento della patologia ovvero l'insorgenza di un'affezione allegando l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il pregiudizio lamentato.
Mentre è compito del debitore (e, dunque, del medico e della struttura) dimostrare che l'inadempimento non vi sia stato o che, pur sussistendo, lo stesso non sia stato eziologicamente rilevante.
Nella vicenda portata alla sua attenzione, riguardante l'accertamento della responsabilità professionale per la ritardata diagnosi di un tumore mammario (con la condanna al risarcimento di tutti i danni, biologici, morali e patrimoniali) che causava il decesso di parte attrice e la riassunzione del processo da parte degli eredi, la Suprema Corte riteneva sussistente il concorso di colpe tra la struttura, che si era avvalsa di un medico imperito, e lo stesso professionista che aveva omesso di approfondire le analisi e di fornire una diagnosi corretta.
Inoltre, riportandosi integralmente alla costante giurisprudenza e in particolare ai principi dettati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 577/2008, "chiaro punto di riferimento in relazione al riparto dell'onere della prova e delle responsabilità in caso di colpa omissiva, cui si aggiunge l'inadempimento della prestazione di garanzia, direttamente salvifica o curativa per il paziente", la S.C. giudicava contraddittoria e giuridicamente errata la motivazione della corte di merito, cassando con rinvio ed espresso vincolo per il giudice di attenersi ai "dicta delle sezioni unite".
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15897.asp
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Cassazione: responsabilità medica e limiti del sindacato di legittimità sulla sentenza fondata su consulenza tecnica
Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 7704 del 2 Aprile 2014.
Gli eredi di un paziente, deceduto a seguito di impianto di valvola mitralica non funzionante, hanno proposto azione di risarcimento del danno nei confronti del medico che ha curato l'operazione chirurgica, il quale, a sua volta avrebbe chiamato in causa l'azienda produttrice di detta valvola.
A seguito di tale operazione e prima del decesso, il marito della vittima avrebbe dovuto rinunciare al proprio impiego al fine di assistere la moglie, ridotta in stato di coma vegetativo. Il giudice di primo grado, dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'effettivo malfunzionamento del dispositivo, rigettava la domanda risarcitoria.
Tale decisione veniva confermata anche in appello e gli interessati proponevano ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte ricorda ancora una volta come, in definitiva, non è possibile nel giudizio di legittimità spingere il sindacato su questioni attinenti il merito. Se, nella sentenza impugnata, il giudice del merito, nell'adottare la propria decisione, ha correttamente e compiutamente motivato la propria scelta e i criteri adottati nel procedimento logico non risultano irragionevoli, i ricorrenti, in sede di legittimità, non possono in alcun altro modo sindacare tali scelte se non a mezzo degli strumenti della violazione di legge e del difetto di motivazione.
Non risulta infatti violato né il criterio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ. né è ravvisabile alcun difetto di motivazione. I ricorrenti si sono limitati a riproporre doglianze già presentate nei precedenti gradi di giudizio, senza tener conto della natura e del ruolo peculiare svolto dalla Corte di Cassazione. Il ricorso è rigettato.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15568.asp
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Cassazione e Legge Balduzzi: 2 requisiti per le linee guida in materia di responsabilità medica
Le linee guida, in campo medico, hanno sempre avuto una grande rilevanza per accertare la sussistenza della responsabilità dei sanitari, o per escluderla.
Costituiscono uno dei parametri con cui valutare la condotta tenuta dal medico e oggi, dopo l'adozione della L. 189/2012, la c.d. Legge Balduzzi, acquisiscono maggiore importanza.
L'art. 3 della predetta Legge, infatti, recita "... l'esercente la professione sanitaria, che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve".
La norma non specifica quali linee guida debbano essere adottate come parametro al quale rapportare la condotta del sanitario, bensì si limita a specificare che devono essere accreditate dalla comunità scientifica.
Ma la redazione delle linee guida può celare la soddisfazione di interessi non sempre coincidenti o compatibili con quelli del paziente.
Ecco perché, la Suprema Corte, con la sentenza n. 46753/2013, ha precisato che le linee guida richiamate dall'art. 3 della Legge Balduzzi, per avere rilevanza nell'accertamento delle responsabilità del medico, devono:
a) indicare i requisiti standard diagnostico e terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente;
b) non devono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cura del paziente.
Questa interpretazione, però, non elimina i dubbi sorti sulla norma in parola, poiché alcuni concetti fondamentali rimangono imprecisi e indefiniti.
La Suprema Corte, infatti, rispetto al primo parametro non specifica niente di più di quanto già indicato dalla lettera della norma. Pur avendone avuto l'occasione, poi, non ha specificato cosa significa la locuzione "migliore scienza medica" e non ha neanche chiarito quali condizioni debba soddisfare un comitato scientifico o un gruppo di ricerca, per essere definito "migliore scienza medica".
Il secondo requisito dettato dalla sentenza di legittimità, di carattere negativo, atteso che esclude l'applicabilità di linee guida tendenti non alla tutela del paziente, ma al contenimento dei costi, invece, non costituisce una grossa novità, poiché afferisce ad un principio oramai consolidato in giurisprudenza (Cass. Pen. 8254/2010).
I dubbi interpretativi, quindi, sono destinati a permanere, anche perché la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 3 della Legge Balduzzi, sollevata dal Tribunale di Milano, ha dichiarato inammissibile il provvedimento di remissione, senza entrare nel merito dei fondati rilievi evidenziati dal Tribunale meneghino (Corte Costituzionale, Ordinanza n. 295/2013).
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14950.asp
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Manca il consenso informato? Il medico risponde dei danni anche in caso di eventi straordinari.
Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 27751 dell'11 Dicembre 2013. Il consenso informato è quel diritto del paziente - e onere per il medico - di essere edotto circa tutti i benefici, ma anche e soprattutto sui rischi connessi a una determinata operazione o trattamento terapeutico.
Questo diritto è costituzionalmente garantito agli articoli 2 e 32 e rappresenta un vero e proprio diritto fondamentale della persona che deve essere sempre libera nella propria scelta di sottoporti o meno .a un trattamento terapeutico.
Il diritto alla salute, infatti, se da una parte contempla il diritto ad ottenere le migliori cure disponibili in un determinato momento storico, dall'altra parte consiste anche nella facoltà di rifiutare quelle stesse cure per convinzioni personali o per circostanze del caso, o più semplicemente per il fatto di non essere disposti a correre i rischi di alcune possibili complicanze.
Il consenso informato insomma deve essere sempre completo di ogni tipo di informazione compresa quella che riguarda i possibili rischi di una terapia.
Nel caso in oggetto un paziente è deceduto a seguito di intervento operatorio (un intervento di tonsillectomia); nel corso del giudizio in cui prossimi congiunti avevano richiesto il risarcimento del danno è emerso che, a prescindere dalla correttezza tecnica dell'intervento medico, a monte è mancato proprio il consenso informato.
Pur essendo l'evento - nella specie, due eventi concomitanti - verificatosi qualificato come eccezionale, conferma la Suprema Corte che sarebbe stato comunque dovere del medico informare di tutti i possibili (anche se improbabili) sviluppi della patologia e degli effetti operatori: "il professionista sanitario ha l'obbligo di fornire al paziente, in modo dettagliato, tutte le informazioni scientificamente possibili sull'intervento chirurgico, che intende eseguire, sulle conseguenze normalmente possibili sia pure infrequenti (tanto da apparire "straordinari"), sul bilancio rischi/vantaggi dell'intervento". Una lettura estesa e garantista delle disposizioni di legge, volta appunto a tutelare in modo pieno i beni primari della salute e della vita.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14809.asp
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La responsabilità dell'equipe medica
Quando si parla di responsabilità dell'equipe medica si aprono una serie di problematiche di carattere giuridico e questo perché l'equipe è costituita da professionisti legati tra loro da rapporti gerarchici.
È proprio a seconda dei diversi ruoli svolti, che i medici possono assumere diverse responsabilità nei confronti del paziente.
In genere la figura più a rischio è quella del capo equipe che assume una particolare posizione di garanzia nei confronti del paziente.
Il capo equipe ha il potere - dovere di assegnare compiti a ciascun componente dell'equipe ed allo stesso tempo ha il dovere di vigilare sul loro operato.
Questo non significa che gli altri medici siano immuni da responsabilità nel caso in cui un altro medico dell'equipe commetta un errore.
Ci sono infatti degli obblighi comuni divisi per i quali ovviamente rispondere in parecchi.
È questo il caso in cui ad esempio venga lasciata una garza nell'addome del paziente: si tratta di una negligenza per la quale può essere chiamata a rispondere l'intera equipe medica.
Bisogna anche considerare che persino ausiliario non può essere visto come un mero esecutore di ordini. Egli infatti ha il dovere di esprimere il proprio dissenso se le scelte del capo equipe sono in contrasto con le linee guida.
In buona sostanza se da un lato esiste il cosiddetto principio dell'affidamento in base al quale ciascun medico dovrebbe poter agire confidando nel fatto che gli altri componenti dell'equipe osservino le regole di diligenza proprie, sta di fatto che sono molte le deroghe a questo principio. Una di queste è data dal ruolo specifico che un soggetto può rivestire nell'ambito dell'equipe medica (come nel caso del capo equipe che ha il dovere di sorveglianza sui propri collaboratori) un'altra eccezione è data da una serie di obblighi di diligenza che investono l'intera equipe.
Proprio per questa possibile articolazioni di responsabilità è opportuno prestare particolare attenzione anche nella redazione della cartella clinica dove è importante che siano specificati bene i ruoli di ciascun medico. Questo risulterà utile nel caso di un eventuale contenzioso proprio per poter delineare in modo separato le singole eventuali responsabilità.
Una sentenza: Cassazione n. 44830/2012 - Il capo-équipe, il direttore di reparto, il secondo chirurgo e l'anestesista rispondono della morte di un paziente, avvenuto nella fase post-operatoria, per non aver adeguatamente organizzato misure adeguate per fronteggiare eventuali rischi respiratori.
"In presenza di un rischio grave, evidente e macroscopico, afferente le competenze professionali proprie di ciascun medico, rispondono tutti i componenti dell'equipe, a prescindere dalle specifiche competenze di ognuno".
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14602.asp
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Consenso informato invalido per differente terapia
Il paziente che ha prestato il consenso informato per un trattamento medico-chirurgico diverso da quello effettivamente eseguito ha diritto al risarcimento del danno.
Lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza dello scorso giugno [1] con cui ha riconosciuto il risarcimento del danno agli eredi legittimi di un paziente deceduto a seguito di un intervento chirurgico.
L'operazione in cui l'uomo ha trovato la morte era differente rispetto a quella per cui aveva prestato il consenso informato.
A nulla è valso per il medico sostenere che il consenso informato rilasciato dal paziente valesse anche per l'intervento chirurgico in concreto realizzato, oltre che per quello concordato: trattamenti diversi, con differenti livelli di rischio, impongono una informazione distinta e dettagliata.
Il consenso informato rappresenta il fattore decisivo di innovazione e rifondazione del rapporto tra medico e paziente: attraverso di esso, infatti, l'individuo ha la capacità di scegliere le cure cui sottoporsi e quindi di autodeterminarsi.
In passato erano i sanitari a stabilire con ampia discrezionalità le terapie, spesso senza neppure comunicarle al malato, ma oggi il ruolo del paziente e la sua volontà sono diventate centrali ed imprescindibili; per cui nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario senza il proprio consenso [2] e senza essere stato adeguatamente informato su rischi, eventuali complicazioni, benefici attesi, tecniche impiegate e possibili alternative di una determinata terapia.
[1] Cass. sent. 14024 del 4.06.2013.
[2] Salvo i casi di trattamento sanitario obbligatorio (TSO).
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14460.asp
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“RESPONSABILITA’ MEDICA E UDIENZA PRELIMINARE” - Cass. pen. 41860/2013
Un medico comunicava con ritardo i risultati di un pap test positivo, mentre un collega non somministrava terapie idonee all'esito del terzo ciclo di chemioterapia. Ne discendeva un procedimento per omicidio colposo in forma omissiva in capo ai sanitari, rinviati a giudizio e assolti con sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare. Secondo l'accusa i medici – a cagione delle loro omissioni - avevano provocato una gravissima neutropenia chemioterapica che conduceva al decesso di una paziente.
Nel motivare il non luogo a procedere, il GUP aveva interpretato la locuzione di "elevata probabilità" con riferimento al nesso eziologico tra omesso intervento e esito letale come mera ipotesi, non come "alta probabilità logica", come insegnano le c.d. Sezioni Unite Franzese, bensì come mera possibilità statistica.
Su ricorso delle parti civili - che la Cassazione accoglie -, la sentenza di non luogo a procedere veniva annullata.
Ribadito il costante principio secondo cui l'udienza preliminare ha natura processuale e non di merito, in quanto strumento per evitare dibattimenti inutili. Esula dal campo di interesse del GUP l'accertamento della colpevolezza dell'imputato, mentre rileva la sostenibilità dell'accusa in dibattimento.
In proposito, rileva la Suprema Corte che il GUP aveva omesso valutazioni, mancando, in particolare, di svolgere giudizio prognostico relativo alla tenuta probatoria in dibattimento, erroneamente anticipando valutazioni tipiche della fase di merito.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 luglio - 10 ottobre 2013, n. 41860
Presidente Foti – Relatore Massafra
Ritenuto in fatto
Ricorrono per cassazione, tramite il difensore di fiducia, munito dell'apposita procura speciale, M.A. e C.A. , parti civili costituite nel procedimento penale n. 4770/2008, avverso la sentenza emessa in data 31.10.2012 ai sensi dell'art. 425 c.p.p., su conforme richiesta del P.M., dal G.u.p. del Tribunale di Trento con la quale B.A. , V.F. e S.A. venivano assolti perché il fatto non costituisce reato dal delitto di omicidio colposo in danno di C.P. .
In particolare, secondo l'imputazione (disposta coattivamente dal G.i.p. dopo due successive reiezioni della richiesta di archiviazione del P.M. e a seguito di duplice opposizione delle parti civili), il B. , quale dirigente a tempo indeterminato presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale (omissis) , "cagionava la morte di C.P. , per colpa consistita nel sottoporre la predetta ad esame enologico vaginale (pap-test) e prelievo citologico in data (omissis), non adoperandosi affinché fosse data tempestiva comunicazione dell'esito (referto dell'...: lesione intrapiteliale squamosa di alto grado: carcinoma in situ... Si consiglia controllo colposcopico con biopsia) derivando dal ritardo (reso noto solo il (omissis)), un aumento significativo delle dimensioni della neoplasia da cui la paziente era affetta divenuta localmente avanzata ((omissis) ) sì da richiedere un trattamento chemioterapico preoperatorio") il V. nella sua qualità di medico presso l'U.O. di Oncologia dell'Ospedale (omissis) , "cagionava la morte di C.P. , per colpa consistita nell'omettere la somministrazione di una profilassi con fattori di crescita granulocitari dopo il terzo ciclo di chemioterapia ((omissis) ) nella predetta paziente che aveva dimostrato una marcata sensibilità dell'effetto tossico ematologico dei farmaci impiegati; per l'effetto delle predette omissioni (concause dell'evento) insorgeva una gravissima neutropenia da chemioterapia tale da condurre la vittima ad decesso verificatosi in data ...". Il S. , invece, rispondeva del delitto di cui all'art. 328 c.p. "perché rifiutava di intervenire presso il domicilio di C.P. nonostante fosse di servizio quale guardia medica e nonostante la predetta presentasse una sintomatologia tale da configurare una situazione di allarme clinico" (fatto dell'...). Il G.u.p., rilevata la natura dolosa del delitto di cui all'art. 328 c.p., escludeva la rilevanza penale della condotta tenuta dal S. (che intervenne 50 minuti dopo la prima e 30 minuti dopo la seconda chiamata), ritenendo che, poiché in altro consimile ma ben più grave caso si era addivenuti all'assoluzione, non vi era ragione di ritenere possibile una diversa conclusione in quello in esame in cui si intravvedeva una semplice quanto grossolana negligenza. Per gli altri due imputati, il G.u.p. rilevava la non conclusa certezza delle cause del decesso, derivante da quanto ritenuto dal perito (leucopenia da eccesso di chemioterapia, derivante, quindi, da omissioni ascrivibili agli imputati) e quanto ipotizzato dai CT della difesa dell'imputato (appendicite).
Inoltre, laddove il perito aveva affermato che in caso di tempestivo avvertimento ad opera del primo imputato e di esatta prescrizione di terapia da parte del dr. V. , con "elevata probabilità" si sarebbe determinato un diverso corso degli eventi, le sue conclusioni riferivano solo di ipotesi, di probabilità, cioè, di mera verosimiglianza.
Per quanto concerneva la posizione del V. , doveva ritenersi pacifica la mancata previsione della terapia di cui si contestava l'omessa prescrizione tra quelle autorizzate dalle linee guida in materia. Si rilevava infine, che, benché la soluzione offerta dall'imputato non fosse indiscutibilmente la migliore sotto il profilo dell'agente modello, andavano considerate le difficoltà oggettive della condizione e la complicazione logistica del trasferimento: in ogni caso, concludeva il G.u.p., per la definizione della colpa grave (con riferimento dell'addebito di imperizia), non poteva farsi riferimento al così detto agente modello.
Le parti civili ricorrenti deducono, in sintesi, i motivi di seguito riportati.
1. La violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 328 c.p. e 13 dPR n. 41/1991 (compiti ed obblighi del medico), richiamando al riguardo una gran messe di sentenze di questa Suprema Corte che affermano in casi analoghi l'integrazione del contestato reato di omissione/rifiuto di atti d'ufficio e contestando le argomentazioni svolte dal G.u.p. in ordine alla peculiare condotta del S. .
2. La violazione degli artt. 40 e 41 c.p. in relazione al nesso causale: a) per quanto attiene alla presunta mancanza di certezza sulle cause del decesso e sulla presunta ragionevolezza dell'ipotesi alternativa prospettata dai consulenti degli imputati B. e V. , evidenziando come, secondo il consulente della parte civile, non vi fosse prova documentale a supporto della tesi della causa alternativa dell'appendicite, "invenzione" dei consulenti degli imputati; b) per quanto attiene al mancato rispetto dei criteri di cui alla nota sentenza delle SS.UU. "Franzese" (n. 30328 del 2002), e conseguente vizio motivazionale; sul concetto di "elevata probabilità" espressa dal perito Z. , da intendersi quale "alta probabilità logica" (secondo la detta sentenza "Franzese") e non quale probabilità statistica (avente rilevo meramente civilistico come ritenuto dal G.i.p.), assumendo che il G.u.p. aveva errato laddove aveva sostenuto che le conclusioni del perito riferivano solo di ipotesi di probabilità, in termini di verosimiglianza.
3. Il vizio motivazionale in relazione alla posizione del dr. V. , nonché l'errata valutazione delle risultanze peritali e l'errata interpretazione ed applicazione del principio delle presunzioni semplici di cui al'art. 2727 c.c., contestando che potessero essere considerate pacifiche conclusioni che invece erano state poi diffusamente trattate dal perito nel suo supplemento di relazione.
4. La violazione di legge per quanto concerne la corretta applicazione degli artt. 589, 42 e 43 c.p. nonché dell'art. 2236 c.c. (disciplina in tema di responsabilità degli esercenti le professioni intellettuali); il vizio motivazionale laddove il G.i.p. aveva ritenuto che il comportamento del V. integrasse un comportamento "imperito" e non, invece, anche negligente ed imprudente (al solo fine di applicare la regola di cui all'art. 2236 c.c. sui problemi tecnici di particolare difficoltà, limitato, dalla giurisprudenza, al solo profilo dell'imperizia), osservando, fra l'altro, come il V. (che il perito aveva lasciato intendere aveva commesso un "grave errore") non avesse incontrato "un problema tecnico di particolare difficoltà" e che, a differenza di quanto ritenuto dal G.u.p., il perito Z. aveva definito imprudente il comportamento del V. per non aver predisposto una profilassi con fattori di crescita granulocitari dopo il terzo ciclo e per non aver effettuato controlli ematologici. Sono state depositate tre memorie difensive nell'interesse dei rispettivi ricorrenti, a sostegno dell'impugnata sentenza.
Considerato in diritto
Il ricorso è sostanzialmente fondato e merita accoglimento.
Alcune considerazioni di ordine sistematico s'impongono prima di procedere all'esame delle censure sopra riportate.
Sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell'avviso che all'udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il legislatore a disegnare e strutturare l'udienza preliminare, quale oggi si presenta, all'esito dell'evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (dell'udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, non quello di accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Di tal che, il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito; e ciò anche quando, come prevede espressamente l'art. 425 comma 3 c.p.p., "gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio": tale disposizione è la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì - dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell'eventualità del dibattimento) - l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio.
Insomma, il provvedimento ai sensi dell'ari:. 425 c.p.p., pur motivato sommariamente, in effetti assume natura di sentenza sol perché la valutazione dopo il contraddittorio svolto in udienza preliminare è difforme da quella del pubblico ministero, ed implica assunzione del giudice della scelta d'inibire allo stato l'esercizio dell'azione penale contro l'imputato, salvo potenziale revoca. Pertanto, a fronte del ricorso, va tenuto in conto che il controllo di questa Corte sulla sentenza non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., bensì solo la giustificazione resa dal giudice nel valutarli. Quindi l'unico controllo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e) consentito in sede di legittimità della motivazione della decisione negativa del processo, qual è la "sentenza di non luogo a procedere", concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero (Cass. pen. Sez. IV n. 2652 del 27.11.2008, Rv. 24250; Sez. VI, n. 20207 del 26.4.2012, Rv. 252719). Diversamente, si giunge ad attribuire al giudice di legittimità un compito in effetti di merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere. E tanto si pone in contraddizione insanabile con la possibilità di revoca della sentenza da parte dello stesso giudice per le indagini preliminari, sopravvenute o scoperte nuove fonti di prova da combinare eventualmente con quelle già valutate (art. 434 c.p.p.). In altri termini, paradossalmente, questa Corte potrebbe pregiudicare l'esito di un eventuale giudizio (Cass. pen. Sez. V, n. 14253 del 13.2.2008, Rv. 23949). Orbene, deve riconoscersi come il G.u.p. sia incorso in palesi omissioni valutative, conducenti alla insufficiente motivazione adottata, che, invece, nel caso di specie s'imponevano.
Infatti, non è stato compiutamente operato il giudizio prognostico circa l'evoluzione probatoria in sede dibattimentale nella valutazione della vicenda. Tale non può ritenersi nemmeno quel ragionamento "a fortiori" seguito per escludere la possibilità di ravvisare l'integrazione del reato di cui all'art. 328 c.p. ascritto al S. , poiché, oltre ad essere smentito dalle pronunce di questa Corte che hanno esaminato analoghe vicende ("In tema di rifiuto di atti di ufficio, risponde di tale reato il sanitario comandato dal servizio di guardia medica che, richiesto di visita domiciliare urgente, non intervenga, pur presentando la richiesta di soccorso inequivoci connotati di gravità": Sez. VI, n. 31670 del 5.6.2007, Rv. 236935 ed altre successive conformi) non vale a dimostrare nemmeno la sussistenza della mera colpa "grossolana" o, comunque, ad escludere in radice la possibilità di un più approfondito accertamento in sede dibattimentale dell'atteggiamento assunto nell'occasione dal S. . Per non dire, poi, delle argomentazioni addotte a sostegno del proscioglimento dei coimputati B. e V. , laddove si pongono sullo stesso piano gli esiti, di chiaro tenore colpevolista, della perizia d'ufficio con le mere congetture relative alla supposta "appendicite" formulata dai consulenti della difesa, per giungere a ritenere un "contrasto" inducente l'incertezza della causa del decesso. Del tutto inconsistente e forzata è poi la tesi della mera imperizia del dr. V. la cui condotta ben può essere ricondotta anche nell'alveo dell'imprudenza.
È vero che le censure mosse con il ricorso delle parti civili, benché questo abbia efficacia ai soli fini penali (Cass. pen. Sez. VI, n. 2 2019 del 22.11.2011, Rv. 252774 e Sez. Un. n. 25695 del 29.5.2008, Rv. 239701) appaiono orientate ad una rivalutazione del materiale istruttorio e non già ad evidenziare le principali carenze motivazione della sentenza in esame secondo gli orientamenti sopra richiamati di questa Corte con focalizzazione dell'attenzione sulla insuperabilità della insufficienza o contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti, ma tanto è chiaramente un portato necessariamente indotto dalla complessiva impostazione della sentenza impugnata con la quale il G.u.p., anticipando valutazioni decisamente proprie della fase dibattimentale a lui precluse, ha omesso la formulazione della prescritta prognosi di immodificabilità delle sue analisi e conclusioni decisionali nel corso dell'eventuale esperimento dibattimentale: in tal modo i ricorrenti sono stati sostanzialmente sviati dalle precipue finalità poste a base del provvedimento impugnato e costretti ad entrare nel merito onde evidenziare l'erroneo ed irrituale percorso argomentativo adottato dal giudice a quo.
Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento.http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=43768&catid=211&Itemid=461&mese=10&anno=2013
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“RESPONSABILITA’ DEL MEDICO E PROVA DEL NESSO DI CAUSA: LA CASSAZIONE (ANCORA UNA VOLTA) RINNEGA SE’ STESSA” - Corte. Cass., Sez. III, n. 18341/2013
Dopo poco più dieci giorni dalla pubblicazione della decisione n. 17573/2013 (consultabile sulle pagine di questa rivista con un brillante commento di Gino M.D. Arnone), nuovamente la Terza Sezione della Suprema Corte si pronuncia sull’onere della prova del nesso causale tra fatto del sanitario e danno, addossandolo, anche in questo caso, al danneggiato. Il contrasto di giudizio tra i membri della Sezione Semplice, ed il conflitto di pensiero tra questa ultima e le indicazioni date dalle Sezioni Unite sul tema, quindi, non appare più un caso isolato. Il gravoso onere probatorio attribuito al paziente/creditore circa il nesso di causa tra lesione subita e condotta del medico, infatti, era stato categoricamente escluso un lustro fa, quando le Sezioni Unite, nella sentenza n. 577 dell’11 gennaio 2008, avevano espresso il seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. La via indicata non è sfuggita ad alcuni magistrati della Terza Sezione che, nella sentenza n. 17143 del 9 ottobre 2012 (Pres. Massera – Rel. Scarano), hanno così definito la questione: “in base alla regola di cui all'art. 1218 c.c., il paziente- creditore ha il mero onere di allegare il contratto ed il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità” aggiungendo, poi, che è sul debitore (in questo caso il medico) che incombe l'onere di provare che l'inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile, rimanendo soccombente laddove egli non riesca a fornire tale prova. Con un colpo di coda, altri giudici della Sezione semplice, riabbracciano il filone giurisprudenziale decisamente criticato dalle Sezioni Unite (sentenza citata, paragrafi 4.2 e 4.3) e, nella decisione in commento (Presidente Berruti – Relatore Giacalone), così come nella precedente già citata (Presidente Berruti – Relatore D’Amico), stabiliscono che il paziente, oltre a dover dimostrare il rapporto di cura ed il danno, debba altresì provare il nesso causale, limitando la possibilità di mera allegazione alla sola colpa del medico. E’ evidente come al richiamo formale della disciplina relativa alla responsabilità contrattuale ed alle disposizioni di cui all’art. 1218 cc (comunque operato in sentenza) i giudici contrappongano la sostanziale inversione dell’onere probatorio, riconoscendosi in ciò una malcelata applicazione delle regole tipiche della responsabilità aquilana, quasi che il generale obbligo di protezione e sicurezza derivante dal contatto sociale tra medico e paziente sia equiparato alla altrettanto generale regola del nemin laedere. Un tanto pare essere avvalorato da altro passaggio della sentenza, laddove viene affermato che "non assume rilievo decisivo l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa l'impossibilità di escludere «quantomeno il ragionevole dubbio sul collegamento dei gravi danni del bambino alla condotta di quel personale»", condotta che, si legge nelle ultime righe della parte motiva, veniva considerata fonte di responsabilità, seppur soltanto eventuale, dai consulenti tecnici interpellati in primo grado. Decisione, in definitiva, criticabile, non solo perché si pone in aperto contrasto con i principi di diritto già forniti dalle Sezioni Unite, ma, soprattutto, perché inisiste nel solcare quella strada che impone al danneggiato obblighi probatori di arduo (se non impossibile) adempimento.
http://www.personaedanno.it/index.php option=com_content&view=article&id=43342&catid=98
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Morì dopo trasfusione di sangue infetto, il tribunale di Palermo condanna ministero
Risarcimento di 907mila euro agli eredi di una donna di Agrigento che contrasse l'Epatite e poi morì di cirrosi.
I giudici della terza sezione civile del Tribunale di Palermo hanno condannato il Ministero della Salute a risarcire 907mila euro agli eredi di una donna di Agrigento che contrasse epatite C a causa di una trasfusione di sangue infetto e morì poi per una cirrosi epatica. La sentenza di condanna arriva al termine della causa civile intrapresa dagli eredi. La trasfusione venne fatta nel 1985 presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Successivamente i familiari della donna hanno citato il Ministero della Salute, ritenuto responsabile di non avere adeguatamente vigilato sulla raccolta e sulla distribuzione del sangue e degli emoderivati da destinare alle trasfusioni. Il Ministero, assistito dall'Avvocatura di Stato, si è difeso sostenendo che all'epoca della trasfusione il virus dell'epatite C non era stato ancora classificato; dunque, non essendo ancora conosciuto dalla Comunità Scientifica non sarebbe stato possibile prevenirne la diffusione. Il Tribunale di Palermo ha invece accolto la tesi sostenuta dai legali degli eredi, gli avvocati Angelo Farruggia e Annalisa Russello del Foro di Agrigento. «Malgrado le gravi sofferenze e i costi per le spese mediche e le trasferte in centri specializzati, - ha commentato l'avvocato Farruggia - spesso i danneggiati da epatite C post-trasfusionale sono costretti ad aspettare numerosi anni prima di ricevere l'indennizzo previsto dalla legge 210/92 o il risarcimento del danno da parte dello Stato e, frequentemente, sia per i tempi della giustizia civile che per il ritardo, talora di anni, con cui il Ministero della Salute ottempera alle condanne, muoiono senza neppure riscuotere quelle somme che, se da un lato non restituiscono al danneggiato la salute, dall'altro gli rendono giustizia del danno patito senza loro colpa».
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/palermo/notizie/cronaca/2013/2-agosto-2013/mori-trasfusione-sangue-infetto-tribunale-palermo-condanna-ministero-2222449363761.shtml
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Cassazione Penale n. 29886 dell'11 luglio 2013 - Responsabilità medica e GIUDIZIO CONTROFATTUALE
Il giudizio contro-fattuale è un'operazione intellettuale che, in primo luogo, richiede la descrizione dell'accaduto; soltanto dopo aver accertato l'esplicazione dei fatti (giudizio esplicativo), è poi possibile porsi il seguente interrogativo: cosa sarebbe avvenuto se fosse intervenuta la condotta doverosa (giudizio predittivo)? Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, 11 luglio 2013, n. 29886, Pres. Luisa Bianchi, Est. Luca Vitelli Casella, offre un lucido e recentissimo esempio di tale iter motivazionale; il delitto è quello di cui all'art. 590 c.p. in relazione all'art. 583, 1° co., n. 1, c.p. per aver cagionato, per colpa generica, lesioni personali alla paziente, cui conseguiva una malattia con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per una durata di oltre nove anni; si verte in tema di persistenza di dolore in sede lombare nonché di correlato affaticamento psicofisico con insorgenza di stato ansioso per la mancata risoluzione di sintomatologia e dell'instaurarsi di una gastrite, anche con un episodio di tipo emorragico, dovuto alle reiterate prescrizioni di terapia antidolorifica.
Al medico - imputato, che il Tribunale di Napoli condanna alla pena di mesi sei di reclusione, con doppi benefici di legge, ed al risarcimento danni (da liquidarsi in separata sede), mentre la Corte d'Appello assolve perché il fatto non sussiste, in particolare si addebitava di aver dimenticato, per imprudenza e per negligenza, una garza di grosse dimensioni nel corso dell'intervento chirurgico:
"Ha quindi conclusivamente affermato la Corte distrettuale che "la presenza del corpo estraneo e la sua mancata rimozione fino al (...) sono stati solo un fatto accidentale che non ha causato l'evento, ma che non aveva alcuna influenza sulla persistenza del dolore e sull'affaticamento psico - fisico della parte lesa". Propone ricorso per cassazione la parte civile N.P. articolando due censure per vizi di violazione della legge sostanziale e processuale nonché per vizi di motivazione, così sintetizzate. Con il primo motivo denunzia la ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente pronunziato l'assoluzione dell'imputato sul rilievo della ritenuta insussistenza del nesso di causa,obliterando di tener conto, a differenza del Giudice di prime cure, delle consulenze medico - legali espletate ad iniziativa della stessa parte civile e del P.M. nonché della testimonianza del prof. B. che sottopose la paziente ad intervento chirurgico il ..., onde procedere all'asportazione dell'ascesso formatosi a cagione del corpo estraneo (garza) dimenticato nella stessa zona interessata dal precedente intervento chirurgico eseguito dall'imputato. Da siffatte emergenze era invero emersa, ad avviso della ricorrente, la dimostrazione che le colpose omissioni diagnostiche e le colpose scelte terapeutiche ascritte all'imputato furono la causa dell'80% dei disturbi rachidei e radicolari da cui la donna fu affetta per nove anni oltreché dei diuturni sintomi dolorosi, diminuiti (anche se non totalmente) dopo l'intervento di asportazione dell'ascesso in dipendenza della condizione patologica dr instabilità della colonna, già di per sé pregiudizievole, sulla quale, a seguito dei danni provocati dalla presenza del corpo estraneo per nove anni, era stato poi difficile operare in modo ottimale. Con il secondo motivo, sì duole la ricorrente della mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva ovverosia della perizia medico-legale, finalizzata ad accertare le cause della sintomatologia dolorosa patita dalla stessa parte civile nonché la ricorrenza del nesso di causa; perizia invero già espletata nel giudizio d'appello e poi dichiarata inutilizzabile della stessa Corte distrettuale, su eccezione della difesa, per una riscontrata violazione di ordine processuale. Censura quindi la parte civile la contraddittorietà e la illogicità della motivazione della relativa ordinanza 27 giugno 2011. Conclude quindi per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ai soli effetti civili.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con il conseguente onere del pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio, quanto alla prima censura. che la sentenza impugnata appare del tutto immune dai lamentati vizi di violazione di legge e dai vizi motivazionali, in punto all'esclusione della colpevolezza dell'imputato.
L'incipit dell'iter argomentativo della Corte distrettuale prende correttamente avvio dalla preliminare ed ineludibile indagine in tema di nesso di causa. Ferma l'irrilevanza - per la sopravvenuta prescrizione - della individuazione del sanitario che si rese responsabile di aver dimenticato per negligenza in sito, la garza - zaffo, nel corso dell'intervento chirurgico eseguito sulla N. il ... o successivamente nel corso della medicazione dell'ascesso, la Corte d'appello ha poi esaustivamente e perspicuamente verificato che mancava la prova certa del fatto che "i dolori e le difficoltà che ha accusato la N. derivassero dalla presenza della garza a livello di L4 ed L5 della colonna vertebrale e che l'omessa diagnosi abbia cagionato l'evento".
In ordine alla prima questione si è sostenuto, con motivazione ex se congrua e coerente con le risultanze, che fino all'intervento chirurgico eseguito dal prof. B. il ..., non si era proceduto ad "approfondire la natura della formazione" evidenziata dall'esame della risonanza magnetica, eseguito fin dal ..., descritta, nei diversi referti, come "raccolta fluida circoscritta" estesa a livello di L3 ed L4 ed altresì qualificata, in esito ad ulteriori indagini diagnostiche eseguite con mezzi radiologici o con la TAC, come "formazione ovoidale" ovvero "grossolanamente ovoidale" oppure ancora come "formazione solida da ritenere in rapporto ad un ematoma".
Né, secondo quanto accertato dai consulenti del P.M., siffatta omissione era addebitabile a colposa negligenza od imperizia dei diversi medici specialisti che ebbero a visitare la paziente e a sottoporla a numerosi esami strumentali e clinici successivamente all'intervento chirurgico eseguito ...dall'imputato, come analiticamente riportato nella cronistoria clinica della paziente, riportata nella motivazione di entrambe le sentenze di merito.
Peraltro va rimarcato che la motivazione della sentenza impugnata ha opportunamente messo in luce che fu lo stesso imputato, dal quale la paziente era ritornata in data 27 maggio 2003, per una nuova visita, pur ponendo la diagnosi, formulata in precedenza anche dagli altri sanitari, di "lombosciatalgia cronica in soggetto trattato chirurgicamente", a richiedere "una valutazione neurochirurgica della presenza di un sacco durale abnormemente grosso come evidenziato dalla RNM" inviando la donna dal neurologo prof. C.
Questi per primo formulò specifiche indicazioni per l'asportazione chirurgica, al pari del Dott. Ca. che visitò la N. successivamente ... Ma la stessa paziente, ricoverata per tale scopo, il ..., decise di non sottoporsi a detto trattamento chirurgico, dimettendosi volontariamente dal luogo di cura e rifiutò altresì di sottoporsi all'esplorazione chirurgica prescritta dal Dott. Ca. circa un anno dopo.
L'asportazione della garza fu quindi eseguita solamente in data ... in sede di intervento chirurgico eseguito dal prof. B. ...
Fu possibile pertanto accertare che "l'ascesso era formato da un corpo estraneo (una garza) intorno alla quale si era formato tessuto cicatriziale". Da siffatte emergenze la Corte d'appello ha tratto il logico e ragionevole convincimento (fondato su condivisibili massime di esperienza) che, nell'arco di tempo compreso tra l'intervento chirurgico eseguito dall'imputato e quello di asportazione del corpo estraneo (garza), la N. non sia stata afflitta da dolori continui e non altrimenti risolubili (che, in caso contrario, non l'avrebbero indotta a rifiutare controlli e trattamenti chirurgici indispensabili a rimuovere la formazione presente in prossimità della colonna vertebrale ed evidenziata fin dal ... e quindi ad individuarne la verosimile causa) tantopiù che la paziente, soggetta ad ernia del disco recidivante, già aveva subito nel 1990 e nel 1986 due Interventi nella stessa sede. Quanto infine all'individuazione della causa dell'evento nell'omessa diagnosi, ha sottolineato la motivazione della sentenza impugnata che "nemmeno dopo l'intervento di rimozione della garza da parte del prof. B. ... i dolori e le difficoltà della N. erano cessati", come ammesso dallo stesso sanitario sentito in qualità di teste; dolori invece cessati solamente in esito all'intervento di stabilizzazione della colonna vertebrale, eseguito "in epoca molto successiva anche alla rimozione della garza".
La mancata rimozione del corpo estraneo quale elemento accidentale e non quale causa o concausa dell'evento - ritenuta dai Giudici di seconda istanza - ha peraltro trovato inequivoco avallo nelle vantazioni medico - legali compiute dai consulenti del P.M. che ebbero a rilevare che i deficit neurologici riscontrati in sede di esame obiettivo non erano riconducibili alla persistenza del corpo estraneo in sede paraspinale essendo risultata "la neoformazione extravertebrale senza rapporti diretti con il sacco durale e le radici spinali". Inoltre, attesa la sostanziale sovrapponibilità - egualmente evidenziata nella citata consulenza tecnica - "tra l'attuale obiettività neurologica e quella riportata nell'esame obiettivo preparatorio descritto nella cartella clinica ..." (preordinato evidentemente all'intervento chirurgico eseguito dall'imputato) affermarono i periti che le obiettività patologiche accertate nella paziente fossero la conseguenza di una patologia degenerativa della colonna vertebrale - di cui la paziente era portatrice da molto tempo prima dell'intervento eseguito dall'imputato il 6 giugno 1995 - causata "dalla grave e continua compressione radicolare de parte di materiale erniario".
Ne discende quindi che, recepito l'insegnamento dettato dalle Sezioni Unite penali di questa Corte con la sentenza n. 30328 del 2002, Franzese, deve escludersi la sussistenza di una relazione eziologica tra l'omissione e l'evento, facendosi applicazione, nel caso di specie, di un criterio di alto od elevato grado di credibilità razionale o di probabilità logica mediato dal richiamo dei principi ricavabili dal sapere scientifico specificamente riferibile al thema decidendum. La riprova si trae dal c.d. giudizio controfattuale di guisa che, qualora, in esito a tempestivo accertamento della natura del corpo estraneo (garza) presente in prossimità della lesione chirurgica risalente all'intervento compiuto dall'imputato, si fosse anche proceduto all'immediata rimozione chirurgica dello stesso, cionondimeno l'evento doloroso e le altre conseguenze pregiudizievoli connesse allo stato ansioso non sarebbero state per ciò solo eliminate e neppure ridotte, trovando esse causa efficiente nella patologia preesistente da cui la N. era affetta anteriormente. Neppure è possibile far risalire eziologicamente alla condotta commissiva ascritta all'imputato la responsabilità in ordine alla causazione della gastrite atteso il difetto di prova della responsabilità dell'imputato quanto all'omessa diagnosi della presenza del corpo estraneo e quindi alla ritardata rimozione chirurgica dello stesso, in ciò non risiedendo la causa dei dolori e delle sofferenze lamentate dalla N. da fronteggiarsi mediante la somministrazione di farmaci antidolorifici Fans, "notoriamente gastrolesivi". In ogni caso - ha opportunamente sul punto altresì osservato la Corte d'appello - neppure era certo che il G. fosse stato il solo medico che ebbe a prescrivere detti farmaci, avendo egli comunque sempre associato dette prescrizioni a gastroprotettori.
Il secondo morivo di ricorso è inammissibile. Alla stregua di un orientamento consolidato e prevalente della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4 n.4981 del 2003; Sez. 6 n.37033 del 2003; Sez. 4 n.14130 del 2007) atteso il carattere "neutro" della perizia, come tale sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può la stessa farsi rientrare nel concetto di prova decisiva. Di talché la statuizione di diniego non è censurabile ex art. 606 lett. d) codice di rito, trattandosi di giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da adeguata ed esaustiva motivazione. Nel caso di specie, come riferito nello stesso ricorso, la Corte d'appello, con motivazione congrua ed appropriata, ha ritenuto superfluo disporre nuovamente la perizia (una volta dichiarata la inutilizzabilità dell'incombente già espletato per vizio di forma) sulla base della "copiosa documentazione in atti" effettivamente esaminata e valutata dagli stessi Giudici di seconda istanza, come confermato dalla diffusa ed analitica motivazione della sentenza".
(Cass. Pen., Sez. IV, 11 luglio 2013, n. 29886: in Law In Action, www.studiocataldi.it del 16 luglio 2013)
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13938.asp
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Condanna in solido di medico e struttura sanitaria: un caso di responsabilità professionale
Corte d'Appello di Palermo, sentenza 2129/2005 (depositata il 23 Gennaio 2013)
La sentenza in oggetto si pronuncia su un caso di malasanità: la Corte d'Appello di Palermo rigetta i motivi di gravame proposti da alcuni medici e da una struttura sanitaria di provincia, coinvolti nella vicenda e risultati responsabili dei danni fisici e neurologici riportati da un neonato a seguito di scelte mediche errate assunte durante il travaglio della madre. Specificamente i sanitari avrebbero optato per il parto naturale anziché un cesareo, senza tenere in considerazione - per negligenza ed imperizia - delle condizioni patologiche della madre e valutando erroneamente i risultati delle analisi effettuate prima del parto.
Com'è noto, la responsabilità civile di medici e case di cura nei confronti dei pazienti assume carattere contrattuale e si basa sull'obbligazione nascente da "contatto sociale": un vero e proprio contratto di prestazione d'opera i cui caratteri trovano fondamento nel rapporto di fatto instauratosi tra paziente ed operatori sanitari (si veda Cass. SSUU 577/2008). In determinati casi - come nel presente - la struttura ospedaliera è responsabile in solido con i medici coinvolti, derivando questa responsabilità anche qui non tanto da una condizione giuridica (contrattuale) quanto dalla situazione di fatto (nel caso di specie, a nulla è valsa la difesa della casa di cura basata sul fatto che i medici responsabili non erano diretti dipendenti della stessa ma dell'asl locale, rilevando soltanto il rapporto di fatto instauratosi tra questa e il paziente, il quale non può essere in nessun caso penalizzato dalle scelte amministrative effettuate dalla casa di cura).
Dal punto di vista probatorio è onere del paziente danneggiato provare il "contatto" con il medico responsabile (dimostrare cioè l'instaurazione del rapporto di fatto) nonché l'aggravamento, a seguito delle cure ricevute, delle proprie condizioni cliniche. Al contrario, al fine di liberarsi dalla responsabilità, il sanitario dovrà dimostrare che l'imprecisione verificatisi è dovuta a causa a lui non imputabile e che nell'operare lo stesso si è attenuto a regole tecniche professionali universalmente riconosciute (c.d. guidelines). Di fatto, oltre ai diversi riscontri offerti dalla ctu integrativa disposta dal giudice di secondo grado, la lacunosa tenuta della cartella clinica del paziente sicuramente è sintomo di negligenza professionale. Parallelamente, i medici non hanno dimostrato che, a prescindere dal comportamento tenuto, l'evento dannoso si sarebbe in ogni caso verificato (provocando in tal modo l'interruzione del nesso causale).
Netta dunque la decisione della Corte d'Appello di confermare la condanna di primo grado e di estendere l'obbligo al risarcimento del danno alla casa di cura coinvolta, in solido con i medici responsabili. Con un unico motivo di gravame accolto: la parziale riforma della quantificazione del danno biologico effettuato in primo grado, viziato da ultrapetizione (l'importo liquidato dal Tribunale era infatti maggiore rispetto a quello domandato da parte attrice).
Desidero ringraziare il collega Cav. Avv. Ferdinando Gattuccio difensore del danneggiato, che ha gentilmente segnalato la sentenza in oggetto inviandone anche la copia integrale qui sotto allegata.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13287.asp
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Errata diagnosi per colpa lieve: Cassazione, il medico è salvo dal penale ma deve risarcire i danni al paziente
Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 4030 del 19 Febbraio 2013
Le novità normative introdotte di recente dal decreto Balduzzi (decreto legge 158/2012 convertito in legge 189/2012) hanno sensibilmente riformato l'intero campo della responsabilità medica sia dal punto di vista civile che penale. Si deve a questo intervento legislativo l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto della colpa lieve: se, in caso di errore medico, il sanitario dimostra di essersi comportato conformemente alle c.d. guidelines (accorgimenti e metodologie scientifiche statisticamente rilevanti sul piano internazionale) allora egli andrà esente da responsabilità penale. Questa circostanza va verificata dal giudice caso per caso. E anche nel caso in cui venisse integrata la scriminante della colpa lieve, il professionista responsabile sarà comunque tenuto a rispondere civilmente del suo operato risarcendo il danno provocato al proprio paziente.
Nel caso in oggetto il medico ha erroneamente diagnosticato un cancro ad un individuo affidato alle sue cure.
Il professionista ha dunque programmato l'intervento di rimozione del tumore; ma, una volta in sala operatoria, ha riscontrato come in realtà il paziente non fosse affetto da alcuna patologia oncologica. Se sul piano penale i giudici di merito hanno giustamente accertato l'integrarsi della colpa lieve, la Suprema Corte, applicando l'art. 2043 del codice civile, ha confermato tuttavia sussistere responsabilità civile in capo al sanitario il quale è stato condannato all'integrale risarcimento dei danni, morali e biologici, ingiustamente patiti dal suo paziente. Qui sotto il testo integrale della sentenza.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13197.asp
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Responsabilità medica: il danneggiato non deve dimostrare la colpa del medico per ottenere risarcimento
Nei giudizi di risarcimento danni per responsabilità professionale medica il danneggiato deve solo dimostrare l'esistenza del rapporto di cura avuto con il medico, il danno subito e il nesso di causalità tra l'operato del medico e il danno di cui chiede di essere risarcito.
Il danneggiato però non è tenuto a dimostrare la colpa del medico. Ne discende che in caso di eventuale insuccesso dell'intervento sarà il medico ad avere l'onere di dimostrare che l'insuccesso, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a lui non imputabile.
È quanto ricorda la corte di cassazione (sentenza 17143/2012) specificando che "l'onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che spetta al medico provare che il caso è di particolare difficoltà, e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee; ovvero a quest'ultimo spetta provare che l'intervento è di facile esecuzione e al medico che l'insuccesso non sia dipeso da suo difetto di diligenza".
La Corte ricorda anche una decisione delle Sezioni Unite secondo cui "il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento"
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13096.asp
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Responsaabilità medica: danno da lesione della 'cenestesi lavorativa'
Con la sentenza n.19767/2012 la Cassazione ha chiarito che il paziente che ha subito un intervento chirurgico sbagliato, non ha diritto al risarcimento del danno da lesione della "cenestesi lavorativa" (ossia al danno che deriva dalla maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento di un'attività lavorativa pur senza una diminuzione della capacità reddituale) se non da la prova del fatto che la mancanza dell'organo erroneamente asportato abbia di fatto comportato un'eccessiva fatica e difficoltà nello svolgimento del lavoro.
In sostanza, spiega la Corte, chi intende richiedere questo tipo di danno deve fornire una prova concreta delle maggiori usura, fatica e difficoltà nello svolgimento del lavoro una volta ripreso.
Nel caso preso in esame dalla Corte si è ritenuto che nella fattispecie un semplice danno estetico all'addome e una malattia psichica con un'invalidità del 10% non possano aver reso più usurante la gestione di un negozio di capi di abbigliamento.
Corretta dunque la decisione della Corte d'appello di Palermo che nel liquidare i danni alla parte danneggiata ha ritenuto di escludere il danno da "cenestesi lavorativa".
Proprio con riferimento alla mancata liquidazione del danno della cenestesi lavorativa la Corte evidenzia che non risulta siano state provate "le maggiori usura, fatica e difficoltà nello svolgimento del lavoro", una volta ripreso.
In ogni caso, spiega la Corte, "si tratta di valutazione di puro fatto non sindacabile in sede di giudizio di legittimità".
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_12889.asp
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La riforma delle professioni sanitarie: la responsabilità del medico
Il decreto legge 158/2012 sulla riforma delle professioni sanitarie è stato convertito in legge, con alcune modificazioni, lo scorso 8 novembre 2012. La legge 189/2012 recante "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante il più alto livello di tutela della salute" (meglio noto come legge sulla tutela della salute) introduce nel nostro ordinamento alcune importanti novità in merito alla responsabilità civile e penale del medico. L'art. 3 della predetta legge, in particolare, modifica gli aspetti principali della responsabilità da "medical malpractice" (malasanità: carenza di prestazione di servizi sanitari professionali idonei a danneggiare il beneficiario del trattamento) incidendo prevalentemente sul concetto di rischio clinico ed influendo in modo decisivo sull'entità degli oneri da impiegarsi ai fini assicurativi.
L'art. 3 della L. 189/2012 consta di quattro previsioni particolari: enuncia i principi della colpa medica; prevede la costituzione di un fondo assicurativo a copertura degli esercenti professioni sanitarie; spiega i criteri alla base della liquidazione e della compensazione del danno alla persona facendo riferimento agli schemi ed alle tabelle già vigenti per i danni da circolazione stradale e i danni da colpa professionale in campo sanitario (indici contenuti nel Codice delle Assicurazioni Private agli artt. 138 e 139); contiene alcune disposizioni in tema di aggiornamento dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio a disposizione del Giudice in ambito di valutazione dei casi di responsabilità sanitaria.
Per quanto riguarda l'istituzione del Fondo di Garanzia assicurativo a copertura del rischio derivante da responsabilità medica la Legge 189/2012 contiene la previsione di un termine, non vincolante, per l'emanazione del relativo Decreto del Presidente della Repubblica. Tale termine è stato fissato al 30 Giugno 2012. La normativa introduce inoltre un'importante novità riguardante le Compagnie assicurative, le quali potranno recedere unilateralmente dal contratto soltanto dopo l'accertata reiterazione di errori medici imputati al medico assicurato, accertati con sentenza definitiva.
Ulteriore figura introdotta dalla Legge in oggetto è "l'esimente per colpa lieve" riportata dal primo comma dell'art. 3. Passando ad una trattazione degli aspetti penali della vicenda il legislatore ha modificato sostanzialmente la normativa previgente obbligando il Giudice, in fase di accertamento dell'elemento della colpa in pendenza di processo penale, a tenere in debita considerazione il comportamento adottato dall'imputato in relazione al caso concreto, prendendo in esame altresì le linee guida e le "buone pratiche" sanitarie mantenute dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale.
Sussistendo questi requisiti, il medico che abbia mantenuto un comportamento in linea con queste convenzioni "non risponde penalmente per colpa lieve", ferma restando la responsabilità da accertarsi in sede civile ex art. 2043. Sul piano pratico dovranno tenersi ben distinti gli elementi di valutazione della colpa medicale adottati rispettivamente sul piano civile e su quello penale. Come già giurisprudenza consolidata ha sottolineato, i criteri di riferimento non possono essere utilizzati indifferentemente su entrambi i piani di responsabilità, dovendo essere adottate opportune cautele.
Da ciò consegue che, a seguito di errore professionale, una volta dichiarata la non imputabilità del medico nel procedimento penale, ben potrebbe configurarsi comunque ipotesi risarcitoria in ambito civile.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_12733.asp
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Cassazione: giro di vite contro medici che invitano paziente operato in ospedale a controlli nello studio privato
Confermata dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 40824 del 17 ottobre 2012, la condanna a carico di un medico per abuso d'ufficio poiché, all'atto delle dimissioni dall'ospedale di alcuni pazienti, contravvenendo alle regole della disciplina intramuraria e al codice deontologico, li invitava esplicitamente a recarsi per la visita di controllo post operatoria presso il suo studio professionale ove poi eseguiva delle visite a pagamento senza informare i pazienti stessi circa la possibilità di ottenere la medesima prestazione presso il presidio ospedaliero senza ulteriori spese, in quanto detta attività era già remunerata dalla tariffa, omnicomprensiva, corrisposta per il ricovero e l'intervento chirurgico.
Nel caso di specie - spiegano i giudici di legittimità - "il medico, con la visita post operatoria in ambito privato, viene a percepire, un ingiusto vantaggio (da doppia retribuzione), con danno del paziente (che viene a versare un emolumento già compreso nel ticket), quale conseguenza della dolosa e funzionale carenza di informazione, al paziente stesso, della possibilità di ottenere il medesimo risultato terapeutico in sede ospedaliera: alternativa questa favorevole alla ‘persona operata', ma da essa non potuta esercitare per doloso difetto di informazione, in un contesto in cui il pubblico ufficiale ha violato manifestamente il dovere di astensione, indirizzando le parti nel suo studio privato per una prestazione che doveva essere contrattualmente praticata in ambito ospedaliero.".
Al chirurgo - si legge nella sentenza - compete "l'obbligo di concludere l'intervento professionale nella sede naturale, ospedaliera, e senza ulteriori esborsi economici non dovuti, a meno che sia lo stesso paziente che opti, "re cognita", per tale soluzione, volendo che l'autore della visita post operatoria sia lo stesso medico che ha praticato l'intervento. (...) Né può sostenersi che si è trattato nella specie di una scelta volontaria dei pazienti posto che non risulta affatto che gli stessi siano stati informati del loro diritto di essere visitati, senza ulteriori aggravi economici, all'interno della struttura pubblica nella quale era stato praticato l'intervento chirurgico.".
Nessun dubbio, dunque, per i Giudici di legittimità, in merito alla sussistenza della materialità e dell'azione esecutiva del contestato delitto.
Fonte: Cassazione: giro di vite contro medici che invitano paziente operato in ospedale a controlli nello studio privato
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_12636.asp
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Cassazione: medico deve salvaguardare salute del paziente e non può limitarsi a consigliare di andare in ospedale
Ancora un chiarimento dalla Corte di Cassazione in materia di responsabilità medica. Questa volta di Ermellini fanno presente che il medico anche se non può erogare la prestazione richiesta deve comunque darsi da fare. Il medico in sostanza non può limitarsi a consigliare una struttura al paziente ma deve fare "tutto quello che e' nelle sue capacita' per la salvaguardia dell'integrita' del paziente". Con questa motivazione la Quarta Sezione Penale della Corte ha reso definitiva una condanna per colpa medica inflitta a un dentista (oltre che ad altri medici) che è stato ritenuto responsabile della morte di un diciannovenne. Il decesso era venuto a seguito di un grave shock settico e di una stasi ematica acuta. I medici finivano sotto processo per omicidio colposo. Analizzando le posizioni dei singoli medici la cassazione ha ritenuto, in relazione ad uno di loro "gravemente negligente la sua condotta di fornire un 'mero' consiglio all'accompagnamento in ospedale" del giovane che era risultato affetto da un ascesso "senza assicurarsi che i medici di destinazione fossero informati in modo preciso della gravita' della situazione e a supporto fosse trasmessa un'adeguata documentazione medica". Secondo la Corte di Cassazione "una volta che un paziente si presenta presso una struttura medica chiedendo l'erogazione di una prestazione professionale, il medico, in virtu' del 'contratto sociale', assume una posizione di garanzia della tutela della sua salute e anche se non puo' erogare la prestazione richiesta deve fare tutto quello che e' nelle sue capacita' per la salvaguardia dell'integrita' del paziente". In sostanza per quanto riguarda la colpa medica del dentista la Corte fa notare che questa deriva dal fatto che "pur avendo una qualificazione professionale che gli avrebbe consentito di effettuare una precisa diagnosi della patologia" del paziente "cosi' da redigere una certificazione medica idonea ad agevolare l'opera dei successivi sanitari interventi, anche segnalando l'urgenza, si limito' ad invitare il paziente e i genitori a recarsi all'ospedale".
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11780.asp
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Arrestato primario Cardarelli Paolo Iannelli dirottava pazienti alla clinica Villa del Sole I nomi dei medici coinvolti Blitz nella sanità campana:13 misure cautelari Indagati 43 medici e paramedici di vari ospedali napoletani
Arrestato il primario di ortopedia dell'ospedale «Cardarelli», Paolo Iannelli, condotto in carcere. Agli arresti domiciliari il fratello del primario e l'amministratore della casa di cura «Villa del Sole». Secondo l'accusa gli indagati dirottavano verso la clinica privata pazienti dell'ospedale «Cardarelli» che attendevano di essere operati. Le indagini sono state coordinate dai pm Francesco Curcio ed Henry John Woodcock.
L'inchiesta nasce da controlli della Guardia di Finanza sulle prestazioni sanitarie in regime di intramoenia. Successivamente gli inquirenti hanno delegato ai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità la parte dell'indagine relativa ai ricoveri e agli interventi chirurgici. I carabinieri hanno quindi accertato che i pazienti per essere operati nella struttura privata pagavano anche diverse migliaia di euro a fronte di interventi che potevano essere eseguiti a carico del Servizio sanitario nazionale. Il fratello del primario, Gabriele, lavora al policlinico universitario di Napoli; l'amministratore della casa di cura è Marco Von Arx.
L'arresto di Iannelli rientra in un blitz sulla sanità campana, con 13 provvedimenti cautelari contro medici e paramedici accusati di concussione, abuso d'ufficio, falso e truffa a danno della pubblica amministrazione.
I carabinieri del Nas e i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli - riferisce il comando dei Nas di Napoli - stanno eseguendo in Campania, Toscana e Piemonte 13 provvedimenti cautelari, di cui un arresto in carcere, 2 arresti domiciliari, tre divieti di dimora in Napoli e 7 obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria e 42 decreti di perquisizioni domiciliari emessi dalla procura di Napoli nei confronti di personale medico e paramedico di varie strutture ospedaliere napoletane, tra cui l'ospedale 'Cardarelli', nonchè di alcuni dipendenti della Casa di cura privata 'Villa del Sole'. I reati contestati sono l'associazione per delinquere finalizzata alla concussione, abuso d'ufficio, falso e truffa in danno alla pubblica amministrazione.
I nomi dei destinatari delle misure cautelari. Un indagato in carcere, due agli arresti domiciliari, tre destinatari di provvedimenti di divieti di dimora a Napoli, sette misure di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: è quanto ha disposto il gip di Napoli Ludovica Mancini nell'inchiesta sulla sanità che ha portato al blitz dei Nas. In carcere è finito Paolo Iannelli, primario di ortopedia all'ospedale Cardarelli; arresti domiciliari per Gabriele Iannelli e Marco Von Arx, rispettivamente, dirigente medico del Policlinico di Napoli nonchè socio della casa di cura Villa del Sole e presidente del consiglio di amministrazione della stessa clinica. Il divieto di dimora nel comune di Napoli è stato applicato nei confronti di Umberto Bocchetti, Mario Chiantera, ortopedico del Cardarelli, e Giuseppe Trotta, anch'egli dirigente medico della Divisione di ortopedia dello stesso ospedale. L'obbligo di presentazione è stato disposto per Gennaro Devoto, ortopedico dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, Vincenzo D'Aniello, anch'egli ortopedico a Pozzuoli, Carlo Carli, ex dirigente medico dell'Asl Napoli 2 presso il distretto di Bacoli attualmente in pensione; Ettore Dell'Anna, otorinolaringoiatra dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, Clara Belluomo Anello, dirigente del reparto di terapia intensiva del Primo Policlinico di Napoli, Michele Chiariello, medico anestesista presso Villa del Sole e Luigi Angrisani, direttore dell'Unità operativa di chirurgia dell'ospedale San Giovanni Bosco.
Complessivamente gli indagati nell'inchiesta condotta dai pm Francesco Curcio e Henry John Woodcock sono 43 per reati ipotizzati a vario titolo che vanno dall'associazione per delinquere, alla concussione, truffa, abuso di ufficio e falso.
http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=184458&sez=NAPOLI
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