Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

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  • Avvocati: gli atti vanno notificati a mezzo pec al domicilio digitale
    La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17048/2017, pubblicata il 11 luglio 2017, è stata chiamata nuovamente ad occuparsi della questione relativa alla validità o meno della notifica degli atti in Cancelleria,  qualora la parte non abbia eletto domicilio nel comune dove si trova l’ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il giudizio.

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  • Crimini sul web, è boom di attacchi informatici: ecco le categorie più colpite
    Il 2016 è stato l’anno del trionfo del cybercrimine. Gli attacchi sono aumentati e le tecniche si sono evolute, allargando così il numero dei bersagli.
    Il rapporto Clusit, presentato ieri a Milano e curato dell’Associazione italiana per la sicurezza informatica che ha lavorato in collaborazione con IDC Italia, Fastweb e Akamai, ha rivelato dati

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  • Chiara la cassazione: avere un profilo facebook falso è reato Arriva dalla Cassazione una sentenza che di certo cambierà tante cose. Chi crea un profilo falso su Facebook, infatti, utilizzando un nickname inesistente allo scopo di occultare la propria identità e successivamente “molestare” altre persone in chat, commette un vero e proprio reato di sostituzione di

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  • Le norme vigenti sui reati telematici La consapevolezza della crescita tecnologica deve contestualmente attirare l’attenzione del Legislatore e degli operatori di diritto. Non è sufficiente conoscere il reato telematico quanto piuttosto avere un quadro preciso della normativa a cui poter fare riferimento sul piano del diritto nazionale, europeo ed internazionale,

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  • Come certificare la conformità dei documenti informatici
    Nel quadro normativo del PCT, le uniche disposizioni che ad oggi disciplinano in linea generale la certificazione di conformità dei documenti informatici - siano essi copie per immagine di documenti analogici (c.d. documenti "scannerizzati"), oppure copie o estratti di documenti informatici - sono contenute nel DPCM 13/11/2014.

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  • Facebook, il giudice può ordinare la cancellazione dei post diffamatori Il giudice può imporre, anche in via cautelare, la cessazione e la rimozione di post diffamatori diffusi su Facebook nonché fissare una somma a carico di chi è obbligato a tale operazione per ogni violazione o inosservanza dell’ordine menzionato per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.

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  • Bullismo e cyderbullismo. Aspetti legali di un fenomeno sociale in crescente espansione Il bullismo è un fenomeno di crescente espansione soprattutto tra i più giovani trattandosi di comportamenti di prevaricazione nei confronti dei propri coetanei ;esso si manifesta in maniera diretta ovvero indiretta. Il bullismo diretto consiste in vessatori comportamenti indirizzati, da uno o più soggetti, nei confronti della

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  • Processo telematico: positivi i dati dopo il primo mese Tempi ridotti del 60%, risparmio stimato di 40 milioni di euro l'anno grazie alla Pec e accesso più facile agli atti per oltre 4 milioni di utenti al giorno. Sono gli effetti benefici del processo telematico a poco più di un mese dalla sua obbligatorietà (a partire dal 30 giugno), secondo i dati diffusi dal Ministero della Giustizia. A trenta giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo del deposito telematico (per gli atti processuali e i documenti dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, dei processi esecutivi, delle procedure concorsuali e per i ricorsi per decreto ingiuntivo), la fotografia scattata dal Ministero sul Pct mostra, infatti, oltre 78mila depositi telematici complessivi effettuati da avvocati e professionisti (di cui più di 20mila ricorsi per decreti ingiuntivi; oltre 23mila memorie e comparse conclusionali e circa 30mila atti endoprocedimentali), con un aumento, secondo le stime, pari al 74%, rispetto al mese di giugno in regime di facoltatività. Estendendo il paragone ai depositi telematici di un anno fa, stando ai dati della giustizia, l'aumento lievita al 142% per i ricorsi per decreto ingiuntivo e al 157% per gli altri atti endoprocedimentali. Nel periodo dall'1 al 28 luglio, inoltre, secondo le stime, si attestano su cifre superiori ai 100mila i provvedimenti telematici depositati dai magistrati, che diventano oltre 1 milione nell'ultimo anno (di cui la metà è rappresentata da sentenze e verbali), costituendo una vera banca dati online a disposizione dei difensori e delle parti, con conseguente sgravio per le cancellerie, maggiore facilità di accesso agli atti e risparmio di spesa. Notevolmente ridotti anche i tempi di attesa per alcune tipologie di cause: solo per i decreti ingiuntivi, con riferimento al mese precedente (in regime di facoltatività) dall'iscrizione a ruolo al deposito telematico si è passati da 15 a 6 giorni, con una riduzione media di oltre il 60%, mentre per la pubblicazione, rispetto allo stesso periodo, i tempi si sono ridotti di circa il 59% (da 17 a 7 giorni). Quanto alle comunicazioni consegnate tramite posta elettronica certificata (oltre 11 milioni e mezzo), le stime elaborate indicano negli ultimi 12 mesi un risparmio di spesa di oltre 40 milioni di euro. Risultati che, in definitiva, soddisfano gli addetti ai lavori che attendono con ottimismo anche i futuri esiti, visto che dal 31 dicembre prossimo il deposito telematico diventerà obbligatorio anche per gli atti endoprocedimentali dei processi già pendenti (alla data del 30 giugno 2014) e per le Corti d'Appello a partire dal 30 giugno 2015. http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_16350.asp

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  • Processo Civile Telematico: il protocollo del Tribunale di Napoli L’anno 2014, il giorno 17 luglio,
    - considerato che a far data dal 30/6/2014, a norma dell’art. 16 bis D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 e successivamente modificato dall’art. 44 del D.L. n. 90 del 24/6/2014, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite e degli altri soggetti esterni, nei giudizi di competenza del Tribunale iniziati a far data dal 30/6/2014, avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche e che tale forma di deposito obbligatorio varrà anche per i ricorsi per ingiunzione dinanzi al Tribunale, di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
    - considerato che, ai sensi del medesimo art. 44 D.L. 90/2014, per i giudizi già pendenti al 30/6/2014, fino al 31/12/2014 gli atti ed i documenti potranno essere depositati, oltre che nel tradizionale formato cartaceo, anche in modalità telematica ed in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tale ultima modalità;
    - valutato che tali norme incidono profondamente, sul piano organizzativo, nell’attività degli Avvocati, dei Cancellieri, dei Magistrati e dei relativi Ausiliari esterni;
    - valutata, alla luce di ciò, l’opportunità di ridurre al massimo gli spazi d’ombra nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme che presidiano il c.d. “processo civile telematico” mediante l’individuazione, ove possibile, di prassi e di interpretazioni concordate per la migliore e più razionale gestione, sia a livello individuale che di ufficio, del nuovo modello di processo civile, nel rispetto delle previsioni delle Regole Tecniche di cui al D.M. 44/2011 e successive modifiche e, in generale, di tutta la normativa, anche regolamentare, che governa la materia de qua;
    - considerato che analoghe iniziative sono state assunte presso altri Tribunali della Repubblica e che l’adozione dei protocolli è stata auspicata anche dal Sig. Ministro nella sua lettera dell’10/6/2014 ai partecipanti al Tavolo Tecnico sul PCT;
    Ciò premesso,
    il Tribunale di Napoli, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e la Dirigenza Amministrativa del Tribunale di Napoli hanno redatto e sottoscritto il presente

    PROTOCOLLO SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

    Titolo I
    Gli Avvocati

    art. 1. Ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L. n. 90 del 24/6/2014, gli atti si considerano tempestivamente depositati in modalità telematica quando la ricevuta di avvenuta consegna venga generata entro la fine del giorno di scadenza (ore 23:59:59). Poiché, tuttavia, la certezza della regolarità del deposito può aversi solo successivamente all’esecuzione dei controlli automatici (terzo messaggio di posta certificata) e, in ultima analisi, solo a seguito della verifica della regolarità degli atti da parte del Cancelliere (quarto messaggio), si consiglia agli Avvocati di evitare il deposito degli atti nelle ultime ore del giorno di scadenza, al fine di aver tempo e modo di rimediare ad eventuali propri errori tecnici.
    Si evidenzia che, in ogni caso, la data e l’orario della ricevuta di avvenuta consegna sono rilevabili direttamente dai Giudici dal “contenuto fascicolo” della Consolle del Magistrato.
    E’ norma di prudenza quella di conservare le ricevute di avvenuta consegna relative ai depositi telematici, dacché le stesse costituiscono prova della tempestività dei depositi in caso di contestazione e possono risultare così decisive, per esempio, nelle istanze di rimessione in termini.

    art. 2. Si raccomanda l’osservanza delle regole tecniche di cui all’art. 12 Provv. Direttore Generale SIA 16.4.2014 in sede di redazione dell’atto di parte.
    In particolare, si ricorda che l’ «atto principale» contenuto nella busta deve essere un pdf nativo, ovvero derivato dalla trasformazione in pdf di un documento testuale digitale. Non è conseguentemente ammessa, ad esempio, la scansione per immagini dell’atto principale e, quindi, l’Avvocato non può formare l’atto tradizionalmente su supporto cartaceo, firmarlo con la penna e poi scansionarlo per acquisirlo alla busta telematica.
    Ove l’atto sia inviato in formato non corretto, il Magistrato procedente valuterà se, compatibilmente con le peculiarità del rito, sia possibile invitare l’utente abilitato esterno (Avvocati, CTU ed altri Ausiliari) a rinnovare l’invio telematico nelle forme previste dalle regole tecniche.

    art. 3. La procura può essere sottoscritta digitalmente dalla parte, ed in tal caso va controfirmata digitalmente (con l’apposita funzione “controfirma”) dall’Avvocato.
    L’apposizione della firma digitale dell’Avvocato, anziché della controfirma, non costituisce vizio della procura.
    La procura può essere altresì rilasciata dalla parte in formato cartaceo e deve essere sottoscritta manualmente, ai fini della certificazione dell’autografia, anche dall’Avvocato: essa andrà scansionata, preferibilmente in formato pdf immagine, e l’Avvocato vi apporrà infine, all’atto del deposito, anche la propria sottoscrizione digitale.
    E’ sempre consigliata l’indicazione in procura dei riferimenti al giudizio per il quale la stessa viene rilasciata.

    art. 4. Per i procedimenti introdotti con ricorso (diversi dal procedimento per ingiunzione per il quale è obbligatorio il deposito telematico), i difensori delle parti che avranno depositato gli atti introduttivi in formato cartaceo potranno trasmettere telematicamente, nelle modalità ex DM 44/2011, copia informatica per immagine del ricorso e della procura, sottoscritti digitalmente, come allegati ad una “istanza generica”.
    A tal uopo, al momento del deposito del ricorso cartaceo, la Cancelleria annoterà l’avvenuto deposito ed il numero di Registro Generale su una copia del ricorso stesso che verrà immediatamente restituita all’Avvocato ai fini della scansione e del deposito di cui al comma precedente.
    Il decreto di fissazione dell’udienza sarà preferibilmente redatto dal Magistrato attraverso la Consolle o, comunque, esso sarà scansionato ed acquisito senza indugio al SICID dalla Cancelleria, allo scopo di consentire agli Avvocati di scaricare il ricorso ed il decreto, di autenticarli ex art. 16 bis DL 179/2012, comma 9 bis, e di procedere alla relativa notifica alle altre parti, senza che sia più necessario accedere all’ufficio per richiedere e ritirare le copie e pagare i relativi diritti.

    art. 5. Gli Avvocati avranno cura, nell’utilizzo dei software redattori, di selezionare correttamente il tipo di deposito da effettuare, prediligendo le tipologie specifiche a quelle di “memoria generica” o “istanza generica”, ovvero, nell’ambito di queste ultime, a selezionare il tipo di istanza specifica (anticipazione udienza, istanza di esecutorietà, ecc) che eventualmente si accompagna a quel deposito: ciò in quanto il sistema renderà immediatamente intellegibile la data del deposito, intesa come data ed ora della ricevuta di avvenuta consegna, e registrerà correttamente il corrispondente evento.
    Gli Avvocati predisporranno la busta telematica avendo cura che il nome del file sia descrittivo del contenuto del documento e che lo stesso sia preceduto da numerazione progressiva (ad es.: 001, 002 etc) e quindi esemplificativamente: “001 fattura.pdf” ovvero “002 invitoadadempiere.pdf” e così via.
    Al fine di ottimizzare l’assegnazione dei ricorsi per decreto ingiuntivo alle sezioni civili del Tribunale, si invitano gli Avvocati ad evidenziare, nell’intestazione del ricorso, la materia degli stessi: e così, esemplificativamente: “Ricorso per ingiunzione in materia di locazioni”, oppure “Ricorso per ingiunzione in materia di condominio”, e così via.

    art. 6. Si ricorda, quanto alla Sezione distaccata di Ischia, che la stessa fu soppressa il 12/9/2013 ed è stata riattivata dal 9/6/2014 per le sole cause di contenzioso civile e di volontaria giurisdizione. In considerazione di ciò, i depositi telematici dovranno seguire i seguenti criteri:
    a) quanto ai procedimenti iscritti a ruolo sino al 12/9/2013, i depositi telematici andranno effettuati sul registro informatico del Tribunale di Napoli, dove i procedimenti sono migrati – anche se trattati presso la ripristinata sede – ed hanno assunto una nuova numerazione costituita dalla somma algebrica del precedente numero di ruolo ed il numero 95.000;
    b) quanto ai procedimenti iscritti dal 12/9/2013 al 7/6/2014, gli stessi restano definitivamente assegnati alla sede centrale del Tribunale di Napoli e pertanto i depositi andranno effettuati come per i procedimenti ordinariamente assegnati alla sede centrale;
    c) quanto, infine, ai procedimenti iscritti a ruolo dal 9/6/2014, i depositi andranno indirizzati al ripristinato registro informatico della sezione distaccata di Ischia.

    art. 7. In via transitoria e fino al 31/12/2014, nel caso di fascicoli con memorie o documenti di particolare lunghezza o scarsamente leggibili nel formato digitale (esemplificativamente: manoscritti, cartografie, certificati o atti notarili di vecchia datazione) e per ragioni specifiche che andranno esplicitate, il Giudice potrà avanzare richiesta ai Difensori, in udienza, di copia cartacea di cortesia di atti o documenti singolarmente individuati e già depositati telematicamente. Tale copia, ove l’Avvocato ritenga di aderire alla richiesta, sarà consegnata direttamente al Giudice anche con un’ulteriore copia per ognuna delle controparti, e senza il tramite della Cancelleria, al fine di non aggravare quest’ultima di compiti non istituzionali e, comunque, di attività non certificabili.
    E’ da evitare la richiesta di copie cartacee di cortesia al di fuori degli specifici casi indicati e, comunque, una generalizzata richiesta da parte del Giudice in tal senso.

    art. 8. Si ricorda che in base al disposto dell’art. 16 bis co 9 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 20 dicembre 2012, n. 221, “Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”, oggettive, diverse dalla “cortesia” prevista dall’articolo precedente e connesse ad esigenze processuali o di svolgimento dell’udienza.

    art. 9. Le parti che sottoscrivono il presente protocollo si danno reciprocamente atto delle difficoltà interpretative dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012 nella parte in cui dispone che “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”, con particolare riferimento all’ammissibilità del deposito di atti e documenti (esemplificativamente: una citazione testimoniale, un ricorso notificato) nel corso dell’udienza, piuttosto che prima di essa e nelle modalità prescritte dalla norma.
    Convengono pertanto, al riguardo, che l’art. 16 bis D.L. 179/2012 vada interpretato nel senso che la norma si riferisce ai soli depositi fuori udienza.
    E’ comunque raccomandato il deposito telematico di tali atti processuali prima dell’udienza, ferma la facoltà del Giudice di disporre l’esibizione dell’originale o il deposito dell’atto cartaceo (ad esempio: il ricorso di lavoro notificato).
    Nel caso in cui l’Avvocato abbia provveduto al deposito in udienza di un atto o documento, successivamente potrà inviare telematicamente anche copia informatica del medesimo atto o documento con le modalità ex DM 44/2011, al fine di implementare il fascicolo informatico: in tal caso l’Avvocato indicherà, nella nota di deposito che costituisce “atto principale” del deposito telematico, che l’atto allegato è copia informatica del documento o dell’atto depositato in udienza e la Cancelleria lo accetterà come “evento particolare”, “annotazione” (“depositato in udienza ”).

    art. 10. Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 209 del 15/10/2012 – che ha abrogato l’art. 13, comma 4, primo periodo, del D.M. 44 del 2011 ove si prevedeva che “la parte che procede al deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia informatica dell'atto e dei documenti allegati” – lo scambio degli atti e delle comparse depositate telematicamente si intende avvenuto con l’accettazione della busta del depositante da parte del Cancelliere.
    E’ pertanto escluso ogni obbligo giuridico di comunicare all’Avvocato della controparte l’avvenuto deposito telematico di atti o documenti.
    Lo scambio di copie di cortesia cartacee o a mezzo email tra gli Avvocati è pertanto lasciato alla libera determinazione e ad accordi tra le parti costituite.

    art. 11. Si ricorda ai Magistrati ed agli Avvocati che la nota spese potrà essere inviata telematicamente come allegato alle memorie ex art. 190 c.p.c. ovvero alle note ex art. 429 c.p.c. o in sede di deposito delle altre memorie autorizzate in vista della decisione delle controversie, salvo l’applicazione dell’art. 9 L. 53/94.

    art. 12. Avuto riguardo alla natura digitale del fascicolo monitorio, gli Avvocati degli opponenti che notifichino in proprio l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sono tenuti a depositare telematicamente il relativo avviso ex artt. 645 comma 1, secondo periodo e 9 L. 53/1994. E’ consigliabile, almeno in una prima fase, che analogo deposito l’Avvocato effettui anche in caso di notifica dell’opposizione a mezzo Ufficiale Giudiziario.
    L’avviso di opposizione dovrà essere effettuato selezionando “istanza generica” ed effettuando il deposito nel fascicolo informatico del decreto ingiuntivo, allegando all’atto principale, denominato “avviso di opposizione.pdf”, copia informatica dell’atto di opposizione (completo della relazione di notifica) o, in caso di notifica a mezzo pec, le ricevute di accettazione e di consegna. In tal caso, infatti, i sistemi consentono eccezionalmente all’Avvocato dell’opponente di effettuare il deposito di tale specifico atto in un fascicolo nel quale egli non è costituito.

    art. 13. L’istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo dovrà essere proposta in modalità telematica, rientrando tra gli atti ricompresi nel Libro IV, Titolo I, Capo I, come richiamato dall’art. 16 bis comma IV del DL 179/2012, utilizzando la forma della “istanza generica” ed il sottotipo “richiesta esecutorietà”. In questa istanza l’Avvocato dichiarerà, sotto la propria responsabilità, che non gli è stato notificato alcun atto di opposizione. Considerato che il D.L. 90/2014 non ha modificato il comma 4 dell’art. 16 bis DL 179/2012, dal 30/6/2014, le istanze di esecutorietà andranno depositate telematicamente anche per i fascicoli monitori iscritti prima di tale data. All’istanza di cui al comma 1 va allegato: a) l'atto notificato (comprensivo della relata di notifica), scansionato in formato pdf immagine, se la notifica è stata eseguita a mezzo UNEP o a mezzo raccomandata ex L. 53/94, ovvero, b) se la notifica è stata eseguita via PEC ex L. 53/94, le ricevute di avvenuta consegna e quella di accettazione. Al momento, poiché le specifiche DGSIA non sono state ancora del tutto implementate dalle software house, è possibile allegare tali documenti come "allegati semplici". Successivamente a ciò, il Giudice valuterà se richiedere all'Avvocato (mediante un provvedimento di "sospensione" della concessione dell'esecutorietà) la visione dell'originale della notifica (se cartacea).
    Concesso il provvedimento, l'Avvocato depositerà in Cancelleria la stampa (estratta da pst.giustizia.it) del provvedimento di concessione dell'esecutorietà ed il proprio decreto ingiuntivo notificato. In caso di notifica via pec, dovrà provvedere alla stampa del ricorso per ingiunzione, del decreto, della relata e dei messaggi di invio, accettazione e RAC e munirli di attestazione ex art. 9, comma 1 bis L. 53/94. Infine, il Cancelliere, cui spetta la spedizione in forma esecutiva del provvedimento, munirà l'atto della formula, restituendolo all'Avvocato.

    art. 14. Non ci sono limiti al numero di documenti che gli avvocati possono depositare telematicamente ma occorre tenere conto che le specifiche tecniche impongono che dimensione massima della busta sia di 30 Mb.
    Poiché il processo di cifratura dell’allegato della busta determina un aumento del “peso” della stessa pari quasi al doppio, è consigliato di evitare, se possibile, di sottoscrivere digitalmente i documenti che non richiedano specificamente la sottoscrizione digitale.
    Si ricorda tuttavia che la firma digitale va apposta (e viene apposta in genere direttamente attraverso i software redattori) obbligatoriamente: - all’atto principale - alla procura (se depositata) - alla nota di iscrizione a ruolo (NIR) se prescritta - al file DatiAtto.xml.
    E’ raccomandata la scansione dei documenti con la risoluzione più bassa consentita dal proprio dispositivo scanner (100/150 dpi in modalità “TESTO” e “bianco/nero”, evitando anche di usare “scala di grigi” o, peggio, il “colore”, a meno che ciò non risulti indispensabile avuto riguardo alla natura dei documenti da produrre, come ad esempio rilievi fotografici).
    Nel caso in cui l’avvocato debba procedere alla trasmissione di una busta di peso superiore ai 30 Mb, anche alla luce dell’art. 51, comma 2, ultima parte del D.L. 90/2014 è ammesso l’invio di busta integrativa (o anche più buste) contenente (o contenenti) i documenti esclusi dall’invio principale, osservando le seguenti modalità operative:

    RICORSO PER D.I.:
    a) verificato che non si può contenere la busta entro i 30 Mb, si indica in calce al ricorso che l’invio sarà multiplo e che parte dei documenti sarà inclusa in altra busta;
    b) ottenuto l’R.G., si provvede a depositare nuova busta sotto forma di “ProduzioneDocumentiRichiesti”, formando un “atto principale” nel quale si indicherà che lo stesso costituisce integrazione del primo deposito che non si era riusciti a contenere nelle dimensioni informatiche prescritte;
    c) Per consentire al Cancelliere di individuare immediatamente che si tratta di deposito integrativo, l’atto principale della busta integrativa dovrà essere preferibilmente nominato come “integrazione_busta_incapiente.pdf”;
    d) Il Cancelliere, dopo che il fascicolo sarà passato allo stato “assegnato a giudice”, accetterà il secondo deposito come “deposito atto non codificato” eliminando l’evento proposto in automatico e selezionando la richiamata voce “deposito atto non codificato”.

    MEMORIE CHE COMPORTANO ALLEGAZIONI DOCUMENTALI (EX ART. 183, 426 C.P.C. ETC.)
    a) verificato che non si può contenere la busta entro i 30 Mb, si indica in memoria che l’invio sarà multipli e che parte dei documenti saranno inclusi in altra busta;
    b) si provvede subito dopo a depositare nuova busta della stessa tipologia del primo invio (es. “memoria 183”), formando un “atto principale” nel quale si indicherà che lo stesso costituisce integrazione del primo deposito che non si era riusciti a contenere nelle dimensioni informatiche prescritte, in alternativa, potrà utilizzare la forma della “memoria generica” avendo cura di inserire nel campo “note” proposto dal redattore che si tratta di integrazione documentale.
    c) Per consentire al Cancelliere di individuare immediatamente che si tratta di deposito integrativo, l’atto principale della busta integrativa deve essere preferibilmente nominato come “integrazione_ busta_incapiente.pdf”;
    d) Il Cancelliere accetterà il deposito integrativo ancorché il sistema proponga la creazione di un identico evento rispetto a quello del primo deposito (es.: “depositate memorie 183 comma 6 n. 2 da avv…..”) oppure accettando anche in tal caso il deposito come “atto non codificato”.
    Le parti del presente protocollo ritengono di dover interpretare l’art. 51, comma 2, D.L. 24/6/2014 n. 90, nella parte in cui dispone che “il deposito è tempestivo quando eseguito entro la fine del giorno di scadenza” nel senso che, ai fini della tempestività del deposito, in caso di invio di buste multiple, per l’ultima di esse il sistema dovrà aver generato la ricevuta di avvenuta consegna entro la fine del giorno di scadenza. Si considereranno tempestive solo le buste contenenti atti e documenti per le quali la ricevuta di avvenuta consegna si sia generata entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza.

    art. 15. Si evidenzia che le istanze di liquidazione ex art. 82, DPR n. 115/2002 relative al Patrocinio a spese dello Stato in favore degli Avvocati, nonché quelle di liquidazione dei compensi in favore degli Ausiliari del Giudice, sono soggette ai medesimi criteri temporali previsti dall’art. 44 D.L. 90/2014 e che esse, quindi, possono essere depositate telematicamente anche per i procedimenti iniziati prima del 30/6/2014, mentre devono essere necessariamente inviate in tale forma per quelli iniziati dal 30/6/2014.
    Ai fini della corretta gestione delle istanze, si suggerisce agli Avvocati, nella creazione della busta informatica con il redattore, di contrassegnare le istanze con il flag dell’urgenza.

    Titolo II
    Le Cancellerie

    art. 16. Le Cancellerie garantiranno l’accettazione degli atti depositati entro il giorno successivo all’invio del deposito, verificando la sezione “processo telematico” – “gestione depositi” – “atti di parte” degli applicativi SICID e SIECIC.
    Tale controllo, con le relative accettazioni dei depositi, andrà effettuato almeno due volte al giorno, una prima ad inizio orario di lavoro delle Cancellerie ed una seconda verso la fine di tale orario.
    Si raccomanda alla Cancelleria della Sezione distaccata di Ischia di effettuare il controllo su tutti i registri nei quali attualmente sono iscritti i fascicoli di competenza e, quindi, sia sul registro del Tribunale di Napoli, per i procedimenti che erano pendenti alla data del 12/9/2013, sia sul nuovo registro della ripristinata sezione distaccata.

    art. 17. Le Cancellerie accetteranno gli atti senza modificare la “data evento” sugli applicativi quando questa appare per default. Qualora, invece, si lavori l’atto con la funzione “aggiungi evento” andrà riprodotta la data di invio dell’atto da parte dell’Avvocato.
    E’ comunque rimessa al Giudice ogni valutazione sulla tempestività dei depositi ai sensi dell’art. 13, comma 5, del DM 44/2011, disponendo il Giudice, attraverso la Consolle del Magistrato (“contenuto fascicolo”), della data e dell’orario della ricevuta di avvenuta consegna.

    art. 18. Le Cancellerie accetteranno tutti gli atti depositati dagli abilitati esterni, come disposto dalla Circolare Min. Giustizia n. m_dag_27/06/2014.0091995.U: spetta infatti al Giudice valutare la legittimità di eventuali depositi di atti (introduttivi o di costituzione in giudizio) in assenza della necessaria abilitazione, involgendo tale valutazione profili prettamente processuali.
    Si ricorda, peraltro, che il Tribunale di Napoli non è ancora abilitato a ricevere telematicamente atti introduttivi (ad eccezione del ricorso per decreto ingiuntivo) e/o che implicano la costituzione in giudizio di nuove parti.

    art. 19. Gli atti depositati telematicamente e gli eventuali relativi allegati non verranno stampati dalla Cancelleria ma saranno consultabili solo telematicamente su pst.giustizia.it o altro PdA, accendo al sistema in modalità autenticata (con smart-card o business key).

    art. 20. L’accesso degli Avvocati alle Cancellerie sarà limitato, nella fascia oraria di tre ore nei giorni feriali prevista dall’art. 51, comma 1, D.L. 90 del 24/6/2014, valida anche per il deposito (cartaceo) dei c.d. “atti in scadenza”, alle attività connesse alla consultazione dei fascicoli cartacei, anche con riferimento alle relative annotazioni sugli esiti delle comunicazioni ex art. 136 c.p.c., alle richieste di copie ed ai depositi non telematici, ove ancora consentiti, con esclusione quindi di tutte le richieste di informazioni sullo stato dei procedimenti, reperibili su pst.giustizia.it o su altro PdA, salvi i casi di forza maggiore.
    L’accesso alla Cancelleria per la visione e l’eventuale copia (con pagamento dei diritti di copia ordinari) dei documenti depositati telematicamente è altresì consentita agli Avvocati anche antecedentemente alla costituzione in giudizio, previa esibizione della procura.
    La consultazione dei fascicoli è gratuita ed il rilascio di copie da parte della cancelleria è soggetto al pagamento dei diritti.
    Le parti del presente protocollo prendono atto che il 25/6/2014 sono state pubblicate le specifiche tecniche per consentire agli Avvocati dei soggetti non ancora costituiti in giudizio o contumaci, come previsto dall’art. 18, comma 3, del D.M. 44/2011, la consultazione “a tempo” degli atti e dei documenti contenuti negli stessi e che il DGSIA ha previsto che tale funzionalità sarà utilizzabile non prima del 28 luglio 2014 (termine anticipato per il solo Tribunale di Milano al 14/7/2014).
    In attesa che vengano resi concretamente utilizzabili tali strumenti tecnici, ai fini della consultazione da remoto dei fascicoli informatici e limitatamente ai procedimenti per ingiunzione, il difensore dell’ingiunto può depositare telematicamente, come “atto principale”, un’istanza di accesso al fascicolo corredata dalla procura speciale rilasciata dall’ingiunto.
    In tal caso, il depositante ignorerà il messaggio di esito negativo dei controlli automatici (“Codice esito: -1. Descrizione esito: -- Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”) e il Cancelliere, verificata la natura dell’istanza e la legittimazione della parte, selezionerà nel SICID la funzione “intervento manuale”, “aggiungi evento” ed infine genererà un evento fittizio di costituzione del difensore nel fascicolo, consentendogliene così la consultazione da remoto.
    Anche in tal caso la consultazione del fascicolo è esente da qualsivoglia diritto di cancelleria, e le copie, in quanto ottenute telematicamente attraverso il download dal Punto di Accesso, sono anch’esse gratuite, ai sensi dell’art. 16 sexies , comma 2, del D.L. 90 del 24/6/2014.
    Secondo le specifiche tecniche aggiornate il 25/6/2014, e che, come detto, saranno attive dal 28 luglio 2014, la richiesta di consultazione dei fascicoli dovrà essere inoltrata alla Cancelleria utilizzando i canali telematici del Processo Civile Telematico (PCT), tramite uno specifico atto telematico, denominato “AttoRichiestaVisibilita”, depositabile tramite redattore.
    Il Cancelliere, ricevuta la busta telematica con la richiesta di consultazione, potrà quindi rifiutare o accogliere la richiesta di visibilità temporanea del fascicolo.
    La Cancelleria, valutata la richiesta di consultazione del soggetto che l’ha inoltrata, trasmetterà l’esito tramite invio all’indirizzo di PEC del soggetto mittente, di un biglietto di cancelleria.
    L’autorizzazione all’accesso al fascicolo informatico sarà limitata nella durata e nella fase in cui si è autorizzati a consultare i fascicoli; si avranno le stesse possibilità di operare che hanno gli avvocati costituiti normalmente e quindi autorizzati alla consultazione.

    art. 21. Le Cancellerie, in ossequio all’art. 15, comma 4, D.M. 44/2011 ed all’art. 16, comma 3, del Provvedimento del DGSIA del 16/4/2014, provvederanno a scansionare i provvedimenti cartacei del Magistrato, in formato PDF, a sottoscriverli digitalmente e ad associarli al corrispondente evento del SICID o del SIECIC: tale onere sussiste indipendentemente dalla necessità di eseguire comunicazioni di cancelleria relative a quei provvedimenti e, quindi, vale anche per le sentenze ex art. 281 sexies c.p.c.e per quelle ex art. 429 c.p.c.
    Le Cancellerie sono tenute a scansionare anche i verbali di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per le separazioni ed i decreti di omologa.
    Le Cancellerie provvederanno altresì alla sollecita scansione dei decreti di fissazione dell’udienza, ove non redatti digitalmente dal Giudice, ai fini di quanto previsto dall’art. 4 di questo Protocollo.

    art. 22. Si ricorda che ai sensi dell’art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c. alle comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. deve essere allegato “il testo integrale del provvedimento comunicato”.
    Analogamente, ai sensi dell’art. 133 c.p.c. come modificato dall’art. 45 D.L. 90/2014, le Cancellerie devono comunicare il testo integrale delle sentenze, come già peraltro avviene.
    Le Cancellerie osserveranno scrupolosamente tale norma, avuto riguardo ai vizi processuali che ne possono derivare in mancanza.

    art. 23. La Cancelleria provvede, come da prassi già in atto, ad annotare nel fascicolo cartaceo gli esiti delle comunicazioni ex art. 136 c.p.c. e delle notifiche di Cancelleria.
    Su richiesta del Giudice, la Cancelleria provvede altresì a stampare e ad allegare al fascicolo cartaceo il dettaglio degli avvisi telematici delle notificazioni e delle comunicazioni ex art. 136 c.p.c. che non abbiano raggiunto il destinatario segnalando una “mancata consegna”.

    Titolo III
    I Magistrati

    art. 24. Si ricorda che per effetto dell’entrata in vigore delle norme sul processo telematico, il fascicolo d’ufficio si intende composto da quello cartaceo integrato da quello telematico, ad eccezione dei procedimenti monitori per i quali non è prevista la formazione di fascicoli cartacei.
    I Magistrati sono conseguentemente tenuti a consultare la Consolle del Magistrato, aggiornandone i contenuti quotidianamente e, comunque, in ogni caso prima di assumere provvedimenti, al fine di verificare l’esistenza di atti e documenti che risultino depositati telematicamente e dei quali, conseguentemente, non vi sia traccia nel fascicolo cartaceo.

    art. 25. AI fine di una corretta gestione dei procedimenti si consiglia di scaricare integralmente il proprio ruolo tutte le mattine (funzione "estrai fascicoli" dal menù "fascicoli" e “seleziona fasc. proprietario”). Tale operazione garantirà, oltre all'eventuale aggiornamento dei decreti ingiuntivi telematici, ove presenti, anche lo scarico degli eventuali atti di parte depositati nei procedimenti di merito assegnati al Magistrato.

    art. 26. Si raccomanda la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti attraverso la Consolle Magistrato. Si ricorda che qualsiasi provvedimento può essere redatto in bozza con un normale editor di testi (quale, ad esempio, MS Word) e successivamente “copia-incollato” all’interno della Consolle.
    Si evidenzia che il deposito telematico dei provvedimenti e dei verbali è fondamentale ai fini di una corretta implementazione dei fascicoli telematici, permettendo ai documenti così redatti di essere indicizzati e suscettibili di ricerche giurisprudenziali. Il deposito di provvedimenti attraverso la Consolle Magistrato è essenziale dacché evita anche l’aggravio di lavoro da parte dei Cancellieri i quali saranno in tal modo sollevati dall’onere di cui all’art. 15, comma 4 del D.M. 44/2011 e dall’art. 16, ultimo comma, del Provvedimento DGSIA del 16/4/2014, richiamati all’art. 21 del presente Protocollo.

    art. 27. La verbalizzazione d’udienza è redatta preferibilmente attraverso la Consolle Magistrato, pur dovendosi riaffermare che la verbalizzazione non è atto del Giudice.
    E’ auspicata a tal riguardo la collaborazione dei Tirocinanti di cui all’art. 73 D.L. n. 69 del 21/6/2013, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 98 il 9/8/2013.
    E’ apprezzato l’utilizzo in udienza, da parte degli Avvocati, di strumenti ed applicativi informatici che consentano loro la predisposizione in digitale delle rispettive deduzioni d’udienza.
    In mancanza di verbalizzazione a mezzo Consolle del Magistrato, si consiglia per la redazione del verbale cartaceo l’utilizzo di fogli singoli in formato A4 rigati e di scrivere, con penne di inchiostro nero, su una sola facciata con annotazione del numero di ruolo e del numero progressivo di pagina ed interlineatura del retro del foglio lasciato in bianco.

    art. 28. Si invitano i Magistrati, nell’assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed ex art. 190 c.p.c., a non indicare le date di scadenza ma soltanto i termini in numero di giorni (ad esempio, nel caso ex art. 190 c.p.c., giorni 60 + giorni 20): ciò in quanto l’applicativo di Cancelleria individua le date di scadenza automaticamente, agevolando la stessa nell’inserimento dei corrispondenti eventi e gli Avvocati nella consultazione delle scadenze associate ai fascicoli sul Portale dei Servizi telematici e nell’esecuzione dei depositi.

    Titolo III
    Norme finali

    art. 29. Le parti del presente Protocollo, rilevata la necessità di un confronto continuo sulle problematiche oggetto del PCT e dell’organizzazione dell’Ufficio, istituiscono un Tavolo permanente che sarà convocato senza formalità.

    Il Presidente del Tribunale di Napoli
    Dott. Carlo Alemi

    Il Presidente del Consiglio dell’Ordine
    degli Avvocati di Napoli
    Avv. Francesco Caia

    http://www.dirittoitaliano.com/approfondimenti/articolo.php?Processo-Civile-Telematico-il-protocollo-del-Tribunale-di-Napoli-192

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  • PEC - L'avvocato è il solo responsabile della propria PEC come strumento di notifica La Corte di Cassazione con il provvedimento in esame chiarisce che una volta ottenuta da parte dell'ufficiale giudiziario interessato la prescritta abilitazione, ogni avvocato, dopo la necessaria comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia attraverso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa il solo responsabile della gestione della propria PEC e non può invocare malfunzionamenti della stessa per contestare irregolarità di notifica (Cass. Civ., Sez. lavoro, 2 luglio 2014, n. 15070). Richiesta di archiviazione - Il difensore della persona offesa non ha diritto all'avviso per l'udienza sulla richiesta di archiviazione Al difensore della persona offesa, la cui assistenza è facoltativa e non obbligatoria, non è dovuto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale da celebrarsi ai sensi dell'art. 409, comma 2, c.p.p. L'art. 127, c.p.p., ove prescrive che «il giudice fissa la data d'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori» si riferisce, infatti, alle parti e ai loro difensori, mentre la persona offesa, di cui è da escludersi la qualifica di parte, rientra tra «le altre persone interessate». Peraltro l'omissione dell'avviso al difensore della p.o. non avrebbe alcuna sanzione processuale, per il principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177, c.p.p. (Cass. Pen., Sez. VI, 26 giugno 2014, n. 27945). fonte cassazione.net

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  • Denunciata per un post su Facebook: ecco cosa ha scritto una 36enne Dopo aver preso una multa di 168 euro per alcune violazioni del codice della strada, ha commentato su Facebook l’episodio scrivendo offese e accuse agli agenti della polizia municipale. Una donna di 36 anni, professionista residente a Piacenza, è stata denunciata per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Il fatto risale a qualche giorno fa, come fanno sapere dal Comando di Polizia municipale di Piacenza, quando la donna era stata sanzionata dagli agenti con una multa di 168 euro, dopo un controllo dal quale erano emerse alcune irregolarità, per una violazione amministrativa prevista dal codice della strada. Infastidita, come ha definito il proprio stato d’animo sul social network, ha esternato sul web la propria rabbia e insofferenza, con una violenza verbale che le è costata la denuncia per diffamazione. La Polizia municipale sta valutando la posizione di altre persone che, sulla stessa pagina del social network, hanno condiviso e commentato i post pubblicati dalla donna. http://www.retenews24.it/rtn24/societa/denunciata-per-post-facebook-scritto-36enne/

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  • Professionisti non sanzionabili se non accettano carte di debito In caso di mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito, nessuna sanzione potrà essere irrogata nei confronti dei professionisti. È quanto emerge dalla risposta all'interrogazione parlamentare dell'11 giugno 2014 n. 5-02936. Norma introdotta sin dal 2012 - Con il cosiddetto "Decreto crescita bis" (Dl179/2012) era stato previsto all'articolo 15, comma 4, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbero stati tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Il successivo comma 5, poi, demandava, a successivi decreti interministeriali la definizione degli eventuali importi minimi, delle modalità e dei termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione precedenti, nonché l'eventuale estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. In attuazione di tale comma 5 era stato emanato il decreto interministeriale 24 gennaio 2014, con il quale, tra l'altro, era stato stabilito, all'articolo 2, che l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si sarebbe applicato a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. Tuttavia, il secondo comma di tale articolo 2 disponeva che, in sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito si sarebbe applicato limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti con fatturato superiore a 200.000 euro. Con l'articolo 9, comma 15-bis, del Dl 150/2013, però, il legislatore, intervenendo direttamente sulla norma primaria di cui all'articolo 15, comma 4, del DL 179/2012, aveva poi prorogato, per tutti, al 30 giugno 2014 il termine di entrata in vigore dell'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito. Il tentativo fallito del ricorso al Tar - Avverso il decreto interministeriale 24 gennaio 2014, il Consiglio nazionale degli architetti aveva presentato ricorso al Tar del Lazio, il quale, tuttavia, aveva stabilito che il provvedimento sembra rispettare i limiti contenutistici ed i criteri direttivi fissati dalla fonte legislativa e, per questo, era stata respinta l'istanza cautelare richiesta dagli architetti (Ordinanza 30 aprile 2014 n. 1932). Circolare interpretativa del Cnf - Anche il Consiglio nazionale forense, con la circolare 10-C del 20 maggio 2014, aveva evidenziato che la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, e il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali sono i clienti a richiedere all'avvocato di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che, considerate le prassi in uso nei fori, per molti professionisti potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l'avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall'obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito. Onere ma non obbligo di accettare i pagamenti elettronici - Il Ministero, con la risposta all'interrogazione parlamentare, ha ricordato che in Italia è largamente diffuso l'utilizzo del denaro contante per effettuare pagamenti, laddove invece negli altri paesi europei risulta molto più utilizzata la cosiddetta "moneta elettronica", ovvero l'impiego di strumenti di pagamento costituiti da carte di debito e di credito, come confermato anche dalla Banca d'Italia. Ciò posto, il Ministero ha confermato che, in effetti, come sostenuto dal Cnf, la norma in oggetto sembrerebbe introdurre un onere piuttosto che un obbligo, in quanto, come osservato nella predetta circolare degli avvocati, il legislatore non ha previsto alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre la necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica. http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-06-24/professionisti-sanzionabili-accettano-carte-115232.php

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  • Pos per i professionisti. La risposta del CNF e del Ministero dell’Economia Dal 30 giugno 2014 oltre al processo civile telematico, gli avvocati dovranno abituarsi anche all'uso del Pos per dare ai clienti la possibilità di pagare anche con il bancomat o usando una carta di credito (per le transazioni superiori a 30 euro).

    Ovviamente il Pos (che viene fornito dagli Istituti di Credito) non è gratuito e ciò comporterà ulteriori costi che ricadranno sul professionista che dovrà pagare per l'inastallazione della macchinetta sia i costi fissi di gestione che quelli delle commissioni per le transazioni effettuate.

    Gli Istituti di credito si stanno organizzando per fornire questo servizio ai professioni ma, paragonando le varie offerte, più che una corsa al ribasso, come sarebbe logico in un regime di libera concorrenza, sembra invece che non sia possibile andare al di sotto di una certa cifra.

    Nascono quindi anche i Pos che permettono il pagamento direttamente tramite un'applicazione del cellulare. In pratica il Pos (più piccolo rispetto a quello dei negozi) tramite bluetooth si collega allo smartphone, che a sua volta è connesso alla Banca (al conto corrente del professionista), permette di portare a termine l'operazione di pagamento. Anche questi apparecchietti hanno un costo. Tra promozioni e offerte strepitose per comprare Pos di questo tipo il prezzo da pagare non differiscono molto da quelli forniti dalle Banche e poi, anche in questo caso, c'è sempre il costo della commissione per ogni transazione effettuata.

    Accettare i pagamenti elettronici può essere utile per aziende e per commercianti ma non certo per i professionisti, specie considerando che molti sono soggetti che hanno volumi di fatturato molto bassi.

    Un passo in avanti per rendere più trasparente il sistema di pagamento e combattere l'evasione fiscale ma che in concreto si traduce in un ulteriore aggravio per i piccoli professionisti e le piccole e medie imprese che alla già pesante pressione fiscale devono aggiungere anche queste ulteriori spese.

    Il Tar del Lazio - sezione terza ter - con l'ordinanza 01932/2014 depositata il 30 aprile
    2014 ha rigettato l'istanza presentata dal Consiglio Nazionale degli Architetti contro il DM 24 gennaio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico attuantivo dell'articolo 15, comma 5 del Dl 179/2012 laddove prevede (articolo 2, comma 1) che l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro a favore di imprese e professionisti per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

    Per gli architetti, l'uso del Pos è un ulteriore regalo fatto alla Banche ma il Tar, nella suddetta norma, non ha riscontrato nessuna violazione (nè aggravio eccessivo) da giustificare una sospensione.

    A difesa dei professionisti arriva anche una circolare (10-C 2014) inviata dal Prof. Avv. Guido Alpa (presidente del CNF) a tutti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati in cui si rappresenta che non vi è nessun obbligo di dotare gli uffici degli avvocati di Pos e che non vi sarebbe nessuna sanzione per coloro che non permettano tale forma di pagamento elettronico.

    Testo completo della circolare N. 10-C-2014

    guido-alpaPRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
    ILL.MI SIGNORI AVVOCATI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE LORO SEDI

    OGGETTO: pagamenti tramite POS; precisazioni in merito all’art. 15, comma 4, DL. N. 179/2012

    Illustre Presidente, Caro Collega,

    ritengo utile fornire alcune precisazioni in merito al presunto obbligo di dotarsi di POS (point of sale) che – secondo notizie da ultimo diffuse con una certa insistenza da alcuni media – graverebbe su tutti i professionisti e quindi anche sugli iscritti nei nostri albi a partire dal prossimo 30 giugno 2014.

    La fonte conferente è l’art. 15 comma 4 del cd. “decreto sviluppo bis”( D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come modificato dall’ultimo decreto cd. “mille proroghe”, cfr. art. 9, comma 15-bis, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.). Tale disposizione prevede:

    ” A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231″.

    Come appare evidente anche a prima lettura, la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento.
    In altre parole, salvi i limiti vigenti nell’ordinamento (perché previsti da altre fonti; si pensi ad esempio al divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione in commento; cfr. art. 49, d. lgsl. 231/2007), la volontà della parti del contratto d’opera professionale (cliente ed avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento. Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo.

    A ben vedere, dunque, la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che, considerate le prassi in uso nei fori, per molti colleghi potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.

    Così precisati i termini della questione, va da ultimo ricordato che la normativa regolamentare di attuazione (DM Sviluppo economico 24 gennaio 2014) fornisce la definizione giuridica di “carta di debito” (“strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale”) e precisa il limite di valore oltre il quale si applica il predetto onere (pagamenti di importo superiore ai trenta euro; cfr. art. 2, comma 1, DM cit.).

    Ti sarò grato se vorrai diffondere il contenuto della presente nota tra gli iscritti nelle forma che riterrai più opportune, onde evitare che maturino sul punto equivoci e/o fraintendimenti.

    Un saluto cordiale

    Il Presidente
    Avv. Prof. Guido Alpa

    http://www.sentenze-cassazione.com/approfondimenti/pos-per-i-professionisti-risposta-cnf/

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  • Tra sviluppo tecnologico e privacy: le novità previste dal Garante in tema di biometria Torniamo ad occuparci di un tema di particolare attualità: l'utilizzo delle tecniche biometriche. Nel presente contesto di rapida evoluzione tecnologica, l'utilizzo di dispositivi e tecnologie per la raccolta e il trattamento di dati biometrici è soggetto, infatti, ad una crescente diffusione. In particolare tali dati vengono, soprattutto, utilizzati per l'accertamento dell'identità personale nell'ambito dell'erogazione di servizi, per il controllo di accessi a locali, per l'attivazione di dispositivi elettromeccanici ed elettronici, anche di uso personale, o di macchinari, nonché utilizzati per la sottoscrizione di documenti informatici. Tuttavia, le caratteristiche biometriche sono, per loro natura, direttamente e univocamente collegati all'individuo e denotano in generale un'intrinseca, universale e irreversibile relazione tra corpo e identità e, pertanto, è necessario garantire particolari cautele in caso di trattamento di tali dati. Su questo aspetto, il Garante della Privacy è intervenuto più volte, a seguito di specifiche richieste di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice, con provvedimenti che hanno in alcuni casi negato e in altri ammesso, nel rispetto di prescrizioni di natura tecnica od organizzativa, i trattamenti sottoposti alla valutazione dell'Autorità. Del resto, proprio in questa rubrica avevamo già esaminato qualche tempo fa, due provvedimenti adottati dalla predetta Autorità, in merito alla richiesta di due istituiti di credito di poter dotare i propri promotori finanziari di tablet in grado di analizzare i dati biometrici della firma apposta dai clienti per la sottoscrizione di contratti finanziari a distanza. Recentemente, il Garante è intervenuto ancora sulla materia. Con l'intento di definire un quadro unitario di misure e accorgimenti di carattere tecnico, organizzativo e procedurale per accrescere i livelli di sicurezza dei trattamenti biometrici e per conformarli alla vigente disciplina della protezione dei dati personali, la predetta Autorità ha, infatti, predisposto un testo contenente le Linee guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica consultabile in (www.garanteprivacy.it, doc. web n. 3127397), avviando nel maggio scorso un procedimento di consultazione pubblica in vista dell'adozione di un regolamento in materia. A fronte di detto procedimento di consultazione, nel termine di 30 giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo avviso (pubblicazione avvenuta il 23 maggio scorso), tutti i soggetti interessati potranno far pervenire all'Autorità Garante le proprie osservazioni e contributi ; quindi la stessa emetterà il provvedimento definitivo. Nelle Linee guida sottoposte a consultazione vengono passate in rassegna le principali caratteristiche biometriche ed i principi generali e gli adempimenti alla base della raccolta dati ed del loro utilizzo. Tra le varie tipologie di trattamento biometrico, il Garante ha individuato alcuni specifici trattamenti, in relazione ai quali non si riterrà più necessaria la presentazione della istanza di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice della privacy (quindi potranno essere adottate automaticamente), a condizione che siano adottate tutte le misure e gli accorgimenti tecnici individuati nelle linee guida, nonché rispettati tutti i presupposti di legittimità contenuti nel Codice e richiamati sempre nel predetto provvedimento (con particolare riferimento al capitolo 4, che richiama i principi generali di liceità, finalità, necessità e proporzionalità dei trattamenti, unitamente agli adempimenti giuridici tra i quali l'obbligo di informativa agli interessati e di notificazione al Garante). I trattamenti in questione sono: -L'autenticazione informatica; -il controllo di accesso fisico ad aree "sensibili" dei soggetti addetti e utilizzo di apparati e materiali pericolosi; -l'uso delle impronte digitali o della topografia delle mano (quest'ultima tecnica si basa sulla raccolta di alcune caratteristiche della mano, tra cui la forma, la larghezza e lunghezza delle dita, la posizione e la forma delle nocche e del palmo); -la sottoscrizione di documenti informatici. Così, l'adozione di sistemi biometrici basati sull'elaborazione dell'impronta digitale o della topografia della mano potrà, a titolo esemplificativo, essere consentita in modo diffuso per limitare l'accesso ad aree e locali "sensibili", per l'utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati o, più semplicemente, per consentire, regolare e semplificare l'accesso agli utenti in aree pubbliche (es. biblioteche) o private (come palestre, accesso a caveau bancari). Tra gli ulteriori trattamenti biometrici che vengono presi in considerazione nelle Linee guida, ma ancora poco diffusi rispetto ai primi, vi sono anche: la struttura venosa delle dita o della mano, la struttura vascolare della retina, la forma dell'iride, le caratteristiche dell'emissione vocale ed il riconoscimento del volto. Il Garante, inoltre, dedica particolare attenzione (nel documento sottoposta a consultazione pubblica) anche all'accuratezza del riconoscimento biometrico ed al conseguente problema dei falsi rigetti e dei falsi positivi; ponendo, pertanto, evidenza sul fatto che le prestazioni del sistema adottato andranno attentamente valutate in funzione della finalità e dell'uso (ad es. un alto tasso di falsi positivi, abilita, erroneamente, l'accesso a utenti non autorizzati creando situazioni di pericolo per persone, cose o informazioni). Nel documento, infine, è affrontato il problema della falsificazione biometrica (cd. spoofing) e dei conseguenti rischi. Tuttavia, il Garante confida che tali possibili pericoli siano mitigati da accorgimenti di sicurezza largamente utilizzati nei sistemi ed in continua evoluzione, ad es. la funzione di liveness detection - vivezza dell'impronta - che è in grado di stabilire se si tratta, nel caso di impronte digitali, di una riproduzione). L'Autorità si riserva comunque di prevedere, alla luce dell'esperienza maturata e dell'evoluzione tecnologica, ulteriori ipotesi di esonero dall'obbligo di verifica preliminare. E' certo, dunque, che vi sarà una progressiva ulteriore diffusione dell'utilizzo dei dati biometrici e relativi sistemi di rilevamento, da adottarsi in ogni caso nel rispetto delle norme regolamentari anche a tutela della privacy. Tuttavia, le caratteristiche biometriche sono, per loro natura, direttamente e univocamente collegati all'individuo e denotano in generale un'intrinseca, universale e irreversibile relazione tra corpo e identità e, pertanto, è necessario garantire particolari cautele in caso di trattamento di tali dati. Su questo aspetto, il Garante della Privacy è intervenuto più volte, a seguito di specifiche richieste di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice, con provvedimenti che hanno in alcuni casi negato e in altri ammesso, nel rispetto di prescrizioni di natura tecnica od organizzativa, i trattamenti sottoposti alla valutazione dell'Autorità. Del resto, proprio in questa rubrica avevamo già esaminato qualche tempo fa, due provvedimenti adottati dalla predetta Autorità, in merito alla richiesta di due istituiti di credito di poter dotare i propri promotori finanziari di tablet in grado di analizzare i dati biometrici della firma apposta dai clienti per la sottoscrizione di contratti finanziari a distanza. Recentemente, il Garante è intervenuto ancora sulla materia. Con l'intento di definire un quadro unitario di misure e accorgimenti di carattere tecnico, organizzativo e procedurale per accrescere i livelli di sicurezza dei trattamenti biometrici e per conformarli alla vigente disciplina della protezione dei dati personali, la predetta Autorità ha, infatti, predisposto un testo contenente le Linee guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica consultabile in (www.garanteprivacy.it, doc. web n. 3127397), avviando nel maggio scorso un procedimento di consultazione pubblica in vista dell'adozione di un regolamento in materia. A fronte di detto procedimento di consultazione, nel termine di 30 giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo avviso (pubblicazione avvenuta il 23 maggio scorso), tutti i soggetti interessati potranno far pervenire all'Autorità Garante le proprie osservazioni e contributi ; quindi la stessa emetterà il provvedimento definitivo. Nelle Linee guida sottoposte a consultazione vengono passate in rassegna le principali caratteristiche biometriche ed i principi generali e gli adempimenti alla base della raccolta dati ed del loro utilizzo. Tra le varie tipologie di trattamento biometrico, il Garante ha individuato alcuni specifici trattamenti, in relazione ai quali non si riterrà più necessaria la presentazione della istanza di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice della privacy (quindi potranno essere adottate automaticamente), a condizione che siano adottate tutte le misure e gli accorgimenti tecnici individuati nelle linee guida, nonché rispettati tutti i presupposti di legittimità contenuti nel Codice e richiamati sempre nel predetto provvedimento (con particolare riferimento al capitolo 4, che richiama i principi generali di liceità, finalità, necessità e proporzionalità dei trattamenti, unitamente agli adempimenti giuridici tra i quali l'obbligo di informativa agli interessati e di notificazione al Garante). I trattamenti in questione sono: -L'autenticazione informatica; -il controllo di accesso fisico ad aree "sensibili" dei soggetti addetti e utilizzo di apparati e materiali pericolosi; -l'uso delle impronte digitali o della topografia delle mano (quest'ultima tecnica si basa sulla raccolta di alcune caratteristiche della mano, tra cui la forma, la larghezza e lunghezza delle dita, la posizione e la forma delle nocche e del palmo); -la sottoscrizione di documenti informatici. Così, l'adozione di sistemi biometrici basati sull'elaborazione dell'impronta digitale o della topografia della mano potrà, a titolo esemplificativo, essere consentita in modo diffuso per limitare l'accesso ad aree e locali "sensibili", per l'utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati o, più semplicemente, per consentire, regolare e semplificare l'accesso agli utenti in aree pubbliche (es. biblioteche) o private (come palestre, accesso a caveau bancari). Tra gli ulteriori trattamenti biometrici che vengono presi in considerazione nelle Linee guida, ma ancora poco diffusi rispetto ai primi, vi sono anche: la struttura venosa delle dita o della mano, la struttura vascolare della retina, la forma dell'iride, le caratteristiche dell'emissione vocale ed il riconoscimento del volto. Il Garante, inoltre, dedica particolare attenzione (nel documento sottoposta a consultazione pubblica) anche all'accuratezza del riconoscimento biometrico ed al conseguente problema dei falsi rigetti e dei falsi positivi; ponendo, pertanto, evidenza sul fatto che le prestazioni del sistema adottato andranno attentamente valutate in funzione della finalità e dell'uso (ad es. un alto tasso di falsi positivi, abilita, erroneamente, l'accesso a utenti non autorizzati creando situazioni di pericolo per persone, cose o informazioni). Nel documento, infine, è affrontato il problema della falsificazione biometrica (cd. spoofing) e dei conseguenti rischi. Tuttavia, il Garante confida che tali possibili pericoli siano mitigati da accorgimenti di sicurezza largamente utilizzati nei sistemi ed in continua evoluzione, ad es. la funzione di liveness detection - vivezza dell'impronta - che è in grado di stabilire se si tratta, nel caso di impronte digitali, di una riproduzione). L'Autorità si riserva comunque di prevedere, alla luce dell'esperienza maturata e dell'evoluzione tecnologica, ulteriori ipotesi di esonero dall'obbligo di verifica preliminare. E' certo, dunque, che vi sarà una progressiva ulteriore diffusione dell'utilizzo dei dati biometrici e relativi sistemi di rilevamento, da adottarsi in ogni caso nel rispetto delle norme regolamentari anche a tutela della privacy. http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-06-30/sviluppo-tecnologico-privacy-novita-091638.php

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  • Comunicazioni di cancelleria solo in via digitale all'avvocato con Pec Corte di cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 15070 del 2 luglio 2014 Valida la comunicazione del decreto di fissazione di udienza effettuato solo in via digitale dalla cancelleria. Anche se l'avvocato non era ancora in possesso della password, ma aveva comunque comunicato il proprio indirizzo Pec. Lo sostiene la Corte di cassazione con la sentenza n. 15070 della Sezione lavoro depositata ieri. La pronuncia ha così respinto il ricorso presentato dalla difesa del dipendente di un banca licenziato per giusta causa. La Corte d'appello di Reggio Calabria aveva dichiarato improcedibile l'appello contro il giudizio favorevole in primo grado alla banca. All'udienza di prima comparizione, fissata con decreto comunicato attraverso il sistema di posta elettronica certificata, era infatti comparso l'avvocato del lavoratore (che in realtà nel ricorso aveva sostenuto di essere stato presente sì, ma per trattare altre cause), precisando però di non avere ricevuto alcuna comunicazione, chiedendo perciò un nuovo termine per effettuare la notifica alla controparte dell'atto di appello e del decreto di comparizione. La Corte d'appello aveva così sanzionato l'impugnazione con l'improcedibilità, chiarendo che una proroga, successiva alla scadenza, non poteva essere concessa. Nel rivolgersi alla Cassazione, l'avvocato ha, tra l'altro, fatto notare come, all'epoca, non fosse ancora in possesso della password di accesso alla Pec, malgrado quest'ultima gli fosse stata rilasciata qualche giorno prima del deposito in cancelleria dell'atto di appello. L'avvocato sottolineava quindi che la comunicazione effettuata dalla Corte d'appello via Pec doveva essere considerata invalida perché esclusiva e non accompagnata da comunicazione cartacea attraverso l'ufficiale giudiziario o, almeno, via fax. http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-07-03/comunicazioni-cancelleria-solo-digitale-102603.php

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  • Il Decreto Ingiuntivo Telematico (D.I.T.) La procedura di ricorso per decreto ingiuntivo è stata la prima applicazione del Processo Civile Telematico (P.C.T.), il cui obiettivo è di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni e uffici giudiziari relativamente ai processi civili. Il Decreto Ingiuntivo Telematico (D.I.T.) consiste nella possibilità offerta al legale di avere conoscenza in tempo reale dello stato della procedura e depositare telematicamente il ricorso, monitorando poi le fasi del procedimento fino all’emissione del decreto, senza dover fisicamente accedere al Tribunale: l’invio telematico della busta, infatti, può essere effettuato dalle ore 8 alle ore 22. Dal punto di vista prettamente tecnico, il D.I.T. consiste nella trasmissione di un flusso documentale – munito di quei requisiti di autenticità e sicurezza garantiti dalla firma digitale – dalla Consolle Avvocato alla Consolle Magistrato, il quale può esaminare la richiesta online ed emettere il provvedimento o disporre per la sospensione o il rigetto del ricorso od eventualmente l’integrazione della documentazione. Il professionista, avvalendosi dei dispositivi idonei a produrre, autenticare e firmare digitalmente il ricorso, la procura e la nota d’iscrizione a ruolo (N.I.R.), ed allegando poi i vari documenti probatori del credito, sarà in grado di trasmettere il fascicolo informatico così composto al Gestore centrale che lo validerà – rilasciando l’attestazione temporale – per trasmetterlo poi al Gestore locale, identificato fisicamente negli uffici della Cancelleria. Tale procedura consentirà agli Avvocati che operano in modo telematico di accedere in Tribunale solo per la richiesta ed il ritiro delle copie predisposte dalla Cancelleria; nell’occasione, dovranno portare con sè le marche dell’importo dovuto per le copie e per la nota d’iscrizione: € 8,00 + Contributo Unificato a seconda del valore dichiarato. http://www.tribunale.padova.it/it/Content/Index/13906

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  • Processo civile telematico: tutte le novità per avvocati e cittadini L'obbligo di deposito telematico riguarda i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, in tribunale. Attenzione però: nella prima fase l'addio alla carta è vincolante solo per gli atti e i documenti depositati nelle cause iniziate davanti al tribunale ordinario da lunedì 30 giugno, con la notifica della citazione o il deposito del ricorso. Per i procedimenti iniziati prima, l'obbligo scatterà dal 31 dicembre 2014. Comunque, nei sei mesi da giugno a dicembre sarà facoltativo usare il canale online; ma il ministro della Giustizia, con decreto, potrà stabilire in alcuni tribunali l'avvio anticipato dell'obbligo anche per le cause in corso. Dal 30 giugno 2015 il processo civile telematico partirà anche nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla Corte di appello; anche in questo caso, l'obbligo potrà essere anticipato dal ministro della Giustizia con decreto. Il passaggio alla telematica riguarda solo gli atti endoprocessuali. Ciò significa che le parti si possono costituire tradizionalmente in giudizio depositando un fascicolo cartaceo. Tutti gli atti e i documenti successivi devono invece essere depositati con modalità telematiche. Si tratta, ad esempio, delle comparse conclusionali, delle memorie e degli elaborati del consulente tecnico. Da lunedì 30 giugno passa online la fase monitoria del procedimento per decreto ingiuntivo, sia se è già stata iniziata, sia se deve ancora partire. In pratica, occorre presentare via web il ricorso per decreto ingiuntivo, inserendo nella "busta digitale" la domanda e i documenti. Il giudice, a sua volta, deve depositare in via telematica il decreto. Il giudizio di opposizione, invece, segue le regole generali fissate per i giudizi ordinari. Il processo civile telematico riduce gli adempimenti a carico degli avvocati. Di conseguenza, dovrebbero diminuire i costi per i clienti degli studi legali. Tra le spese ci sono quelle legate alla domiciliazione nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. Ma ora, il decreto legge sulla pubblica amministrazione (90/2014), ha introdotto il "domicilio digitale" del difensore, prevedendo che le notificazioni debbano essere fatte, come regola generale, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato. La notificazione in cancelleria diventa così residuale: può essere utilizzata «esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario» procedere alla notificazione presso il domicilio digitale. L'obbligo di depositare in via telematica gli atti processuali e i documenti coinvolge in primo luogo gli avvocati difensori delle parti. Inoltre, devono utilizzare il canale online tutti i soggetti nominati o delegati dal giudice e quelli nominati dalle parti: si tratta, ad esempio, dei consulenti tecnici d'ufficio o di parte. Nelle procedure concorsuali (come i fallimenti e i concordati) l'obbligo di depositare gli atti via web riguarda i curatori, i commissari giudiziali, i liquidatori, i commissari liquidatori e i commissari straordinari. I magistrati, invece, devono far viaggiare su internet i decreti ingiuntivi. http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-06-27/giustizia-quali-processi-sono-interessati-181219.shtml?uuid=ABCuwXVB&nmll=2707#navigation

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