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  • Pos per i professionisti. La risposta del CNF e del Ministero dell’Economia

    Dal 30 giugno 2014 oltre al processo civile telematico, gli avvocati dovranno abituarsi anche all'uso del Pos per dare ai clienti la possibilità di pagare anche con il bancomat o usando una carta di credito (per le transazioni superiori a 30 euro).

    Ovviamente il Pos (che viene fornito dagli Istituti di Credito) non è gratuito e ciò comporterà ulteriori costi che ricadranno sul professionista che dovrà pagare per l'inastallazione della macchinetta sia i costi fissi di gestione che quelli delle commissioni per le transazioni effettuate.

    Gli Istituti di credito si stanno organizzando per fornire questo servizio ai professioni ma, paragonando le varie offerte, più che una corsa al ribasso, come sarebbe logico in un regime di libera concorrenza, sembra invece che non sia possibile andare al di sotto di una certa cifra.

    Nascono quindi anche i Pos che permettono il pagamento direttamente tramite un'applicazione del cellulare. In pratica il Pos (più piccolo rispetto a quello dei negozi) tramite bluetooth si collega allo smartphone, che a sua volta è connesso alla Banca (al conto corrente del professionista), permette di portare a termine l'operazione di pagamento. Anche questi apparecchietti hanno un costo. Tra promozioni e offerte strepitose per comprare Pos di questo tipo il prezzo da pagare non differiscono molto da quelli forniti dalle Banche e poi, anche in questo caso, c'è sempre il costo della commissione per ogni transazione effettuata.

    Accettare i pagamenti elettronici può essere utile per aziende e per commercianti ma non certo per i professionisti, specie considerando che molti sono soggetti che hanno volumi di fatturato molto bassi.

    Un passo in avanti per rendere più trasparente il sistema di pagamento e combattere l'evasione fiscale ma che in concreto si traduce in un ulteriore aggravio per i piccoli professionisti e le piccole e medie imprese che alla già pesante pressione fiscale devono aggiungere anche queste ulteriori spese.

    Il Tar del Lazio - sezione terza ter - con l'ordinanza 01932/2014 depositata il 30 aprile
    2014 ha rigettato l'istanza presentata dal Consiglio Nazionale degli Architetti contro il DM 24 gennaio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico attuantivo dell'articolo 15, comma 5 del Dl 179/2012 laddove prevede (articolo 2, comma 1) che l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro a favore di imprese e professionisti per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

    Per gli architetti, l'uso del Pos è un ulteriore regalo fatto alla Banche ma il Tar, nella suddetta norma, non ha riscontrato nessuna violazione (nè aggravio eccessivo) da giustificare una sospensione.

    A difesa dei professionisti arriva anche una circolare (10-C 2014) inviata dal Prof. Avv. Guido Alpa (presidente del CNF) a tutti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati in cui si rappresenta che non vi è nessun obbligo di dotare gli uffici degli avvocati di Pos e che non vi sarebbe nessuna sanzione per coloro che non permettano tale forma di pagamento elettronico.

    Testo completo della circolare N. 10-C-2014

    guido-alpaPRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
    ILL.MI SIGNORI AVVOCATI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE LORO SEDI

    OGGETTO: pagamenti tramite POS; precisazioni in merito all’art. 15, comma 4, DL. N. 179/2012

    Illustre Presidente, Caro Collega,

    ritengo utile fornire alcune precisazioni in merito al presunto obbligo di dotarsi di POS (point of sale) che – secondo notizie da ultimo diffuse con una certa insistenza da alcuni media – graverebbe su tutti i professionisti e quindi anche sugli iscritti nei nostri albi a partire dal prossimo 30 giugno 2014.

    La fonte conferente è l’art. 15 comma 4 del cd. “decreto sviluppo bis”( D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come modificato dall’ultimo decreto cd. “mille proroghe”, cfr. art. 9, comma 15-bis, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.). Tale disposizione prevede:

    ” A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231″.

    Come appare evidente anche a prima lettura, la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento.
    In altre parole, salvi i limiti vigenti nell’ordinamento (perché previsti da altre fonti; si pensi ad esempio al divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione in commento; cfr. art. 49, d. lgsl. 231/2007), la volontà della parti del contratto d’opera professionale (cliente ed avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento. Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo.

    A ben vedere, dunque, la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che, considerate le prassi in uso nei fori, per molti colleghi potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.

    Così precisati i termini della questione, va da ultimo ricordato che la normativa regolamentare di attuazione (DM Sviluppo economico 24 gennaio 2014) fornisce la definizione giuridica di “carta di debito” (“strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale”) e precisa il limite di valore oltre il quale si applica il predetto onere (pagamenti di importo superiore ai trenta euro; cfr. art. 2, comma 1, DM cit.).

    Ti sarò grato se vorrai diffondere il contenuto della presente nota tra gli iscritti nelle forma che riterrai più opportune, onde evitare che maturino sul punto equivoci e/o fraintendimenti.

    Un saluto cordiale

    Il Presidente
    Avv. Prof. Guido Alpa

    http://www.sentenze-cassazione.com/approfondimenti/pos-per-i-professionisti-risposta-cnf/

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