Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

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  • Bollette, addio alla maggior tutela. Rischio rialzo delle tariffe Il conto alla rovescia è cominciato: dal primo gennaio 2018 le famiglie dovranno dire addio al servizio di maggior tutela nell’elettricità e nel gas ora garantito dall’Autorità per l’energia e il gas. Cosa vuol dire? Che da quella data, in base al ddl Concorrenza approvato in Commissione, tutti i consumatori si troveranno a

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  • Consumatori: via libera alla risoluzione 'stragiudiziale' delle controversie
    Novità in arrivo per i consumatori che d’ora in poi avranno uno strumento “semplice” per la risoluzione stragiudiziale delle controversie con le imprese. Ieri, infatti, sul tavolo del Consiglio dei Ministri n. 63 è arrivato il decreto legislativo attuativo della direttiva europea (n. 2013/11/UE) sulle

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  • La Corte di giustizia europea: più trasparenza su aumenti di luce e gas Prima di ogni aumento di prezzo, i consumatori di luce e gas devono essere informati circa i motivi, le condizioni e la portata dell'incremento. Di conseguenza viola le direttive «energia elettrica» e «gas» lo Stato che – come la Germania – non ha una normativa che preveda una simile informazione.

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  • Avvocati, la lettera per chiedere la riduzione del canone Rai
    Anche agli avvocati è richiesto il pagamento del canone Rai. Non solo, ovviamente, per le loro abitazioni private, ma anche per gli studi dove svolgono la loro attività professionale.
    Peccato, però, che nei luoghi di lavoro l’abbonamento alla radiotelevisione pubblica sia stato improvvisamente aumentato per le attività aperte al pubblico in cui si trovino apparecchi in grado di ricevere il segnale dei canali e delle stazioni dell’orbita Rai.
    A questo proposito, nei mesi scorsi è andata in scena la protesta delle partite Iva, che si sono improvvisamente ritrovate a dover versare un balzello raddoppiato sulla quota solita del canone Rai.
    Non hanno fatto specie gli avvocati, i quali sono rientrati a pieno titolo nel calderone degli aumenti, qualora avessero nel proprio studio professionale anche solo un computer o un dispositivo in grado di ricevere il segnale dei canali Rai.
    Così, ora l’ordine degli avvocati di Genova, per mezzo del presidente Alessandro Vaccaro, ha diramato una bozza di lettera che tutti i colleghi potranno utilizzare per rivolgersi a viale Mazzini e chiedere l’abbassamento del supercanone 2014.
    Il Consiglio forense del capoluogo ligure, ha sottolineato che, ritenendo la decisione di equiparare le attività professionali agli enti pubblici illegittima, ogni avvocato potrà presentare la propria contestazione semplicemente apponendo in calce la firma al fac simile.
    Ecco la lettera per chiedere l’abbassamento del canone Rai
    Spett.le
    RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A.
    Viale Mazzini n. 14
    00195   ROMA   (RM)
    Oggetto: richiesta di pagamento canone speciale alla televisione – contestazione 
    Riscontro la Vs. in data …………., che debbo, peraltro, integralmente contestare, in fatto, in diritto e nelle conclusioni.
    Ed invero, la richiesta di pagamento dell’importo di € 203,70 appare destituita di fondamento alcuno.
    La Vs. Società ritiene, infatti, che l’obbligo al pagamento del c.d. “canone di abbonamento speciale” alla televisione discenda dal combinato disposto degli artt. 1 e 27 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246 e art. 2 del D.L. Lt. 21/12/1944 n. 458, e, quindi, sia asseritamente dovuto in ragione della “detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive detenute in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del servizio”.
    Per contro, l’art. 2 del D.Lgs luogotenenziale n. 458/1944 stabilisce che: “qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell’ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l’utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la società concessionaria”.
    Ambienti ed utilizzi del tutto estranei a quelli propri di uno Studio Legale.
    A ciò si aggiunga che l’art. 27 del R.D.L.  246/1938 e l’art. 16 della L. n. 488/1999 stabiliscono la tariffa dell’abbonamento “speciale” in funzione delle categorie e delle caratteristiche degli esercizi commerciali, facendo, peraltro, esclusivo riferimento a “televisori” (nonostante nel 1999 i computer fossero già esistenti e connessi ad internet).
    In ragione di tanto, dunque, non pare revocabile in dubbio che il canone speciale RAI possa essere richiesto unicamente a soggetti in grado di porre in essere audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico; e tale non può certo definirsi il singolo professionista che utilizza il PC dell’ufficio dotato di connessione alla rete internet e, dunque, potenzialmente abilitato a trasmettere “radioaudizioni”.
    In ogni caso, appare più che ragionevole ricomprendere – per imprenditori e professionisti – nell’ambito dell’abbonamento RAI sottoscritto a fini familiari – quantomeno il PC portatile ed il telefonino, posto che il numero di apparecchi a disposizione dell’utente non influisce sull’ammontare del canone familiare.
    E tanto anche in ragione del fatto che, allo stato, colui che possiede un televisore per stanza paga lo stesso canone di chi ne possiede uno solo in tutta l’abitazione.
    Aderire ad una diversa interpretazione, comporterebbe, invero, una discriminazione inaccettabile tra l’intestatario di partita IVA e il lavoratore subordinato che, per converso, può, a titolo esemplificativo, utilizzare il PC fornitogli dal datore di lavoro contestualmente ai propri apparecchi personali coperti dal canone familiare.
    ***
    Sulla scorta di quanto sopra esposto, ritengo, come detto, destituita di qualsivoglia fondamento la Vostra richiesta di pagamento.
    Espressamente fatto salvo e riservato ogni mio meglio visto diritto ed azione.
    Distinti saluti.
    Avv. ……………………………………………
    http://www.leggioggi.it/2014/08/20/avvocati-lettera-per-chiedere-riduzione-canone-rai/

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  • Come difendere il consumatore nei mercati virtuali Nuove regole, spesso complicate. Il consumatore come può essere tutelato quando entra nei mercati virtuali? Emilio Tosi, fondatore e direttore, insieme a Vincenzo Franceschelli, della Collana Diritto delle Nuove Tecnologie edita da Giuffrè - che da anni si dedica con rigore scientifico allo studio attento delle interferenze tra fenomeni tecnologici e diritto privato - ­ha affrontato le nuove problematiche con il libro "Tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico" Si tratta di una ampia raccolta di studi – due tomi indivisibili per complessive 1026 pagine - che offre un'approfondita analisi delle regole giuridiche disciplinanti i nuovi mercati virtuali nella prospettiva di protezione del consumatore alla luce del Codice del Consumo, dell'Agenda digitale interna e comunitaria. La raccolta di studi – a cui hanno collaborato autorevoli docenti universitari, magistrati, dirigenti Agcom e ufficiali della GdF - che intende fornire un contributo al tema attualissimo dei rapporti tra consumatori e nuove tecnologie. Il curatore e autore del capitolo introduttivo - Contenuti digitali e nuovi consumi: riflessi giuridici dell'innovazione tecnologica sul diritto dei contratti e della responsabilità civile - scrive che i mercati dello spazio virtuale possono essere definiti come i luoghi di incontro di soggetti disposti a scambiare beni – materiali e immateriali - secondo regole procedimentali e tecniche differenziate in ragione del diverso codice informatico-telematico utilizzato per la programmazione. La globalizzazione del diritto trova compimento con la nuova dimensione immateriale e delocalizzata generata da Internet: «Cadono, o meglio non sono mai esistite, nel mondo virtuale, le frontiere». I nuovi mercati dello spazio virtuale sono caratterizzati da nuove modalità di fruizione di beni immateriali e servizi: il diritto esclusivo di proprietà cede il passo a forme negoziali di fruizione non esclusiva e reiterata di beni immateriali e servizi. A livello comunitario, il mercato unico digitale viene considerato come la "quinta libertà" e, conseguentemente, ne viene ritenuto prioritario lo sviluppo: senza tutela dei contenuti, tuttavia, il mercato digitale non potrà crescere adeguatamente. Tosi affronta anche l'attualissimo tema della tutela del diritto d'autore nelle comunicazioni elettroniche che offre, inoltre, lo spunto per l'analisi – strettamente correlata – tanto della della definizione di regole giuridiche inerenti le c.d. procedure di rimozione selettiva dei contenuti illeciti quanto del tema egualmente importante della responsabilità civile in Internet. Si pensi alla recente emersione giurisprudenziale del profilo della responsabilità civile dei motori di ricerca, degli aggregatori di contenuti e dei social network. La responsabilità degli Internet Hosting Provider – ossia di quei prestatori di servizi della società dell'informazione che "ospitano" contenuti forniti da terzi – risulta assoggettata al beneficio dell'esonero da responsabilità a condizione che il prestatore di servizi non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e che, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione. Per quanto riguarda, in particolare, la responsabilità del provider per i fatti illeciti commessi dai destinatari dei servizi, l'art. 15 della Direttiva CE 31/2000 - osserva TOSI - esclude espressamente che il provider sia tenuto al controllo sui contenuti immessi in rete in conseguenza della mera fornitura di servizi di accesso. Il principio statuito a livello comunitario – sulla falsariga del Digital Millenium Copyright Act degli Stati Uniti - tenuto conto dell'impossibilità materiale da parte del provider di controllare il contenuto di dati trasmessi a livello globale deve, però, essere strettamente correlato all'assenza di relaborazione dei dati da parte dell'ISP. Tuttavia, tra il content provider e l'ISP passivo è emersa in Internet, come si è già fatto cenno, la nuova figura soggettiva dell'ISP attivo, dell'aggregatore di contenuti forniti da terzi. L'esigenza definitoria soggettiva – si ribadisce, ancora da consolidare in dottrina e giurisprudenza - è scaturita in concreto con riferimento alla peculiare attività degli aggregatori di contenuti "caricati" da terzi, ossia gli User Generated Content (come a titolo esemplificativo, You Tube), dei social network (come a titolo esemplificativo, Facebook) e dei motori di ricerca (come a titolo esemplificativo, Google). L'evoluzione giurisprudenziale non può stabilmente supplire all'intervento normativo e regolatorio: e veniamo quindi al profilo inerente la definizione di nuove regole a tutela dei contenuti digitali. Occorre, quindi, in attesa di un più ampio intervento del legislatore, che Agcom intervenga, sollecitamente - come preannunciato nell'ultima relazione annuale - pur con tutte le criticità del caso specifico, per disciplinare - in via amministrativa - le procedure di rimozione selettiva dei contenuti digitali illeciti. Emilio TOSI (a cura di), Tutela dei consumatori in internet e nel commercio elettronico. Contratti – Responsabilità - Rimedi, 2 tomi, volume n.18 della Collana Diritto delle Nuove Tecnologie, diretta da V. Franceschelli – E.Tosi, Milano, 2012. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-07-30/come-difendere-consumatore-mercati-164820.shtml?uuid=AbysBoII

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  • Cassazione: clausole vessatorie e derogabilità del foro del consumatore Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 17083 del 10 Luglio 2013. La Suprema Corte si pronuncia circa il regolamento di competenza presentato da una società ricorrente, emittente di decreto ingiuntivo nei confronti di un acquirente, decreto provocato dal mancato pagamento del corrispettivo di acquisto di un'autovettura. Avverso il decreto ha proposto opposizione il privato compratore presso il Tribunale di Ragusa, il quale, con ordinanza, ha dichiarato la nullità del decreto opposto nonché la propria incompetenza, indicando come giudice competente il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale. Tale ordinanza è stata impugnata dalla società con regolamento di competenza ed il procuratore generale presso la Cassazione ha chiesto di dichiarare la competenza a favore del Tribunale di Catania. La Cassazione evidenzia come, in materia di tutela del consumatore (normativa di cui al d.lgs. 206/2005, codice del consumo) il foro deciso dalle parti ben può essere derogato. "Il c.d. foro del consumatore è esclusivo, ma derogabile, altresì precisandosi che la presunzione di vessatorietà della clausola di relativa deroga è superabile, ad onere del professionista, solamente con la dimostrazione dell'essere la medesima stata oggetto di specifica trattativa". Di conseguenza, "spetta al professionista che invochi la relativa inapplicabilità dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità (...) ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento". Inoltre, dai fatti allegati è emerso che la scelta del foro di cui sopra sarebbe stato sicuramente a vantaggio del consumatore, avendo l'azienda creditrice sede legale all'estero. In mancanza di specifica prova fornita dall'azienda in merito a precisa trattativa sulla clausola in oggetto e non ravvisandosi squilibrio tra le parti, la Suprema Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza. http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13935.asp

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  • Associazioni consumatori e utenti: pubblicato il Regolamento per l’iscrizione nell’elenco del MISE Con Decreto del 21 dicembre 2012, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Regolamento recante norme per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del Codice del consumo. Il citato art. 137 del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206) prevede infatti che presso il Ministero delle Attività Produttive (i.e. Ministero dello Sviluppo Economico) sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, la cui iscrizione è subordinata al possesso di specifici requisiti da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto dello stesso Ministro. Il Regolamento entra in vigore a partire dal 06 marzo 2013. http://www.dirittobancario.it/news/consumatori/associazioni-consumatori-e-utenti-pubblicato-regolamento-iscrizione-elenco-mise

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  • Il Diritto e le promesse elettorali ingannevoli Libere riflessioni su promesse elettorali ingannevoli, pratiche commerciali scorrette, diritti degli elettori e Stato di diritto Vorrei provare a rispondere alle due domande poste ieri dal Direttore nel suo editoriale “Che ruolo può avere il Diritto nell’affrontare questi tempi bui? E come può esserci utile per superare questo difficile momento?” esternando un dubbio che ho da un pò di tempo parcheggiato nel retrocranio e che, con il procedere di questa stravagante quanto triste e probabilmente inutile campagna elettorale diventa sempre più pressante: dato che entrando in Parlamento i partiti politici ricevono dallo Stato ingenti risorse economiche, eventuali false promesse elettorali possono essere ritenute pubblicità ingannevoli? So che i puristi del diritto storceranno già il naso ma proviamo a valutare insieme – anche solo per un attimo – se la disciplina delle pratiche commerciali scorrette possa o meno applicarsi alla fattispecie in esame. Ora, che la campagna elettorale alla quale stiamo assistendo sia contraddistinta da molteplici, ripetute e direi progressive promesse ingannevoli, contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento dell’elettore medio al quale sono dirette mi sembra evidente. Per capire se si possano ritenere applicabili gli artt 20 e ss del Codice del Consumo occorre allora in primis a) comprendere se il comportamento dell’elettore possa dirsi un comportamento economico; b) più in generale se l’elettore possa quindi in qualche modo considerarsi un “consumatore” del “prodotto” della politica e, soprattutto, c) se i partiti che si presentano alle elezioni ed esplicitano le loro promesse in campagna elettorale al fine di convincere i cittadini a votarli possano considerarsi o meno “professionisti” ai sensi del Codice del Consumo. Sul primo punto, non pare affatto stravagante sostenere che il comportamento dell’elettore quando si accinge a decidere a quale partito concedere la propria fiducia sia un comportamento lato sensu economico in quanto l’elettore sceglie chi votare anche e soprattutto perché confida che il tale partito possa gestire meglio, o comunque più in linea con le sue personali aspettative, la cosa pubblica una volta che, grazie ai voti ottenuti, approderà in Parlamento. Sul secondo, di conseguenza, può senz’altro sostenersi una certa analogia tra il consumatore di beni e servizi e l’elettore quale consumatore del prodotto della politica, certo in questo secondo caso il cittadino che va a votare non paga direttamente ma lo fa, o meglio lo ha fatto già precedentemente, in maniera indiretta, finanziando, quale tax payer, il sistema della politica. Il terzo punto è forse il più ostico in quanto, secondo il Codice del Consumo, può intendersi come “professionista” qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista. Tuttavia è anche sempre più vero che, al netto della loro attività inerente l’intimo sviluppo della Democrazia e, in quanto tali costituzionalmente protetti dall’Art. 49 della Costituzione, i partiti politici sono anche soggetti economici e che le loro proposte elettorali sono volte ad ottenere voti con i quali – come dicevo in premessa – ottengono anche ingenti sovvenzioni da parte dello Stato. Orbene, se le promesse elettorali sono – e qui in alcuni casi non c’è ombra di dubbio – palesemente ingannevoli, potrebbe dunque applicarsi la disciplina delle pratiche commerciali scorrette? Si consideri che in tal caso, stante che l’art. 140 bis del Codice del Consumo è attivabile anche per le pratiche commerciali scorrette avremmo quale effetto non solo la sanzionabilità dei partiti politici che hanno raccolto voti sulla base di proposte elettorali ingannevoli ma anche l’azionabilità di class actions nei loro confronti per ottenere la restituzione delle sovvenzioni pubbliche a quel punto ottenute illegittimamente, un risultato quindi molto simile a quello dell’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti ma in via dinamica e solo per i partiti che non se lo sono meritato. Bene, nel ringraziare tutti coloro che siano arrivati a leggere fino a qui senza ancora mandarmi a quel paese devo confessare che non me la sento di trarre le conclusioni su questa linea, ovvero quale giusconsumerista la deformazione professionale mi tenterebbe parecchio ma le poche residue reminiscenze di diritto costituzionale me lo impediscono, il rapporto candidato elettore non può in effetti essere svilito e fatto rientrare nella più angusta regolamentazione dei rapporti di consumo. L’elettorato passivo è giustamente garantito dall’art. 51 della nostra Costituzione e considerare chi presenta le proprie idee per contribuire, ove eletto, a determinare le sorti della gestione della cosa pubblica, alla stregua di un semplice venditore di merendine o di contratti di telefonia non sarebbe nè giusto nè opportuno. Se il candidato alle elezioni, per una questione di Democrazia, deve poter godere delle più ampie garanzie per poter esprimere liberamente le sue idee e i suoi progetti nell’interesse generale del Paese è anche vero però che, d’altra parte, il cittadino elettore dovrebbe poter godere di qualche tutela. Per quale motivo al mondo allora per quanto concerne il semplice rapporto di consumo sussiste una disciplina che prevede sanzioni anche pesanti per il comportamento ingannevole dell’impresa mentre al contrario, nel ben più rilevante rapporto tra candidato (partito) ed elettore non c’è tutela alcuna per il secondo ? Certo, alcune promesse e dichiarazioni evidentemente esagerate non dovrebbero essere ritenute ingannevoli in quanto, quali vere e proprie panzane elettorali, possono essere facilmente riconoscibili dall’elettore medio e quindi – ritornando per un attimo all’applicazione per analogia del Codice del Consumo – la loro pratica dovrebbe essere fatta salva dal dolus bonus in quanto dichiarazioni da non essere prese alla lettera. Più in generale poi le proposte elettorali di singoli candidati o di partiti sono certamente sottoposte agli incerti risultati finali delle elezioni e, in tal senso, più che ingannevoli non sarebbero realizzabili se successivamente non si ottiene la maggioranza dei voti per realizzarle. Tutto questo è vero, ma non è questo il punto, stante l’escalation alla quale stiamo assistendo nella presente campagna elettorale queste considerazioni – sempre che vogliamo continuare a riconoscere un senso al Parlamento – taglierebbero fuori una parte residuale del problema in quanto se il candidato A, B o C carpisce il mio voto con una, due, tre proposte prioritarie e poi quando approda in Parlamento dedica prevalentemente la sua attività a tutt’altro, allora non ha fregato solo me elettore ma ha messo in crisi il funzionamento dell’intero sistema. Per riportare allora la Politica ad avere quel ruolo alto ed elevato che dovrebbe avere e svincolarla dall’ormai prevalente business eversivo che ci gira attorno sarebbe dunque forse utile inserire regole che permettano di riconferire senso al rapporto eletto/elettore consentendo al secondo, anche grazie alle nuove tecnologie ormai disponibili, un certo controllo sulla base delle promesse elettorali fatte dal primo in modo che la delega non sia in bianco e che a ogni tornata elettorale non si perdano invano altri 5 anni … Tornando agli spunti di riflessione lanciati ieri dal Direttore di LeggiOggi “Che ruolo può avere il Diritto nell’affrontare questi tempi bui? E come può esserci utile per superare questo difficile momento?” in conclusione si può sostenere che eliminare una volta per tutte la vigente assurda legge elettorale dovrebbe essere una priorità del prossimo Parlamento, ma non solo. La strada da percorrere con convinzione per emendarla dovrebbe essere quella di prevedere in favore dei cittadini-elettori nuovi diritti e garanzie in quanto la legalità costituzionale rimane sulla carta se non c’è nessuno che, avendone interesse, abbia diritto di esercitarla. Lo Stato di diritto sussiste, infatti, fin tanto che in caso di sua palese lesione qualcuno – o meglio tanti qualcuno – possano farsene carico, si tratta allora di inserire anticorpi dal basso nel sistema riconoscendo agli elettori piccolissimi diritti che funzionerebbero da deterrente nell’interesse generale. La violazione e anzi il calpestamento continuo degli obblighi costituzionali da parte delle stesse Istituzioni è arrivato a un punto tale che non può essere recuperato se non dal basso riconoscendo diritti agli elettori e non dimentichiamoci che i diritti sono una conquista che va sempre difesa perchè possano essere mantenuti, se non li esercitiamo li perderemo anzi, per buona parte, li abbiamo già persi. http://www.leggioggi.it/2013/02/15/il-diritto-e-le-promesse-elettorali-ingannevoli/

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  • Danni da vacanza rovinata: Cassazione, se le foto del depliant travisano la realtà Corte di Cassazione, sentenza n. 1033 del 17 Gennaio 2013 In tema di tutela del consumatore - turista, al di là della pura applicazione della normativa contenuta nel recente Codice del Turismo (decreto legislativo 23 Maggio 2011, n. 79), la Corte di Cassazione Civile ha generato un importante precedente in merito alle modalità di riproduzione fotografica delle mete di vacanza prospettate al cliente tramite cataloghi, locandine, supporti cartacei e digitali in genere. Nel caso di specie l'acquirente di un pacchetto vacanze "all inclusive" sottoscritto presso un'agenzia di viaggi, verificata la non conformità d'aspetto del luogo di villeggiatura rispetto alle immagini allo stesso sottoposte al fine di concludere l'affare, ha citato agenzia e tour operator al fine di ottenere il pieno ristoro del danno subito. Lo stesso infatti ha prodotto in giudizio fotografie riproducenti il reale assetto del luogo di vacanza, chiedendo che queste fossero confrontate con quelle contenute nel depliant sulla base del quale era stato concluso il contratto. In tema probatorio, secondo l'articolo 2721 del codice civile è onere del resistente disconoscere la provenienza e l'autenticità delle riproduzioni addotte in corso di causa; circostanza non verificatasi poiché per i supremi giudici il tour operator avrebbe semplicemente ammesso che, nella composizione del materiale pubblicitario, "sarebbero potute" essere state utilizzate fotografie di locations differenti rispetto a quelle di destinazione effettiva. http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13108.asp

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  • La compagnia aerea deve assistere i passeggeri lasciati senza volo da circostanze eccezionali La compagnia aerea deve prestare assistenza ai passeggeri il cui volo è stato cancellato a causa di circostanze eccezionali, quali la chiusura dello spazio aereo a seguito dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull. Lo precisa la Corte di giustizia Ue nella sentenza per la causa C-12/11 Il diritto dell'Unione - spiega la Corte in un comunicato stampa - non prevede limitazioni temporali o pecuniarie a tale obbligo di prestare assistenza ai passeggeri (alloggio, pasti, bevande). In caso di cancellazione del volo, il vettore aereo è tenuto – in base al diritto dell'Unione – a prestare assistenza e a pagare una compensazione pecuniaria ai passeggeri. L'obbligo di prestare assistenza, impone poi al vettore aereo di fornire gratuitamente, tenuto conto della durata dell'attesa, bevande, pasti e, se del caso, una sistemazione in albergo, il trasporto dall'aeroporto al luogo della sistemazione, nonché la possibilità di comunicare con terzi. Il vettore è tenuto ad adempiere tale obbligo anche quando la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali, vale a dire quelle che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Il vettore può invece sottrarsi all'obbligo di compensazione pecuniaria, se dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a tali circostanze eccezionali. Il caso del vulcano islandese A seguito dell'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull, lo spazio aereo di diversi Stati membri – incluso lo spazio irlandese – è stato chiuso, tra il 15 e il 22 aprile 2010, a causa dei rischi corsi dagli aeromobili. La sig.ra McDonagh era tra i passeggeri del volo Faro-Dublino, previsto per il 17 aprile 2010, ma cancellato a seguito dell'eruzione. I voli tra l'Irlanda e l'Europa continentale sono ripresi solo il 22 aprile e la sig.ra McDonagh ha potuto fare ritorno in Irlanda solo il 24 aprile. Durante questo periodo, la Ryanair non le ha prestato alcuna assistenza. Pertanto, essa ritiene che la compagnia aerea sia tenuta a rimborsarle un importo di 1130 euro circa, somma pari alle spese da essa sostenute tra il 17 e il 24 aprile per pasti, bevande, sistemazione in albergo e trasporti. La Dublin Metropolitan District Court (Irlanda), investita della controversia, chiede alla Corte di giustizia se la chiusura dello spazio aereo dovuta ad un'eruzione vulcanica rientri nella nozione di «circostanze eccezionali», che obbligano il vettore aereo a prestare assistenza ai passeggeri, oppure se sia da ricondurre a quelle circostanze che vanno al di là delle «circostanze eccezionali» e lo esimono dall'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri. Inoltre, nell'ipotesi in cui la Corte riconosca che simili circostanze rientrano effettivamente nella nozione di «circostanze eccezionali», essa è invitata a anche a decidere se, in una situazione del genere, l'obbligo di prestare assistenza debba essere limitato sotto il profilo temporale e/o pecuniario. http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-01-31/compagnia-aerea-deve-assistere-114607.shtml?uuid=AbymhuPH

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  • Sentenza storica pro-consumatori: condannata finanziaria che aveva classificato un cittadino a sua insaputa «a rischio inadempimento» Massima trasparenza nei contratti di credito al consumo e, più in generale, di finanziamento personale. Se esiste una «segnalazione negativa» – cioè la previsione di rischio di inadempimento – inoltrata da chi ha erogato o mediato il credito, l'interessato ha diritto di accesso agli atti e ai dati che lo riguardano pieno e tempestivo . Lo ha stabilito la Prima sezione civile della Cassazione (sentenza 349 /13, depositata il 9 gennaio), richiamando all'ordine tutti i gestori privati di banche dati: questi soggetti hanno l'obbligo di mostrare – e a richiesta stampare e consegnare – il dossier relativo al presunto insolvente. La materia, regolata dal Codice della privacy (Dlgs 196/2003) e dal "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi sul credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", è particolarmente sensibile, considerato che un "rating" negativo crea ostacoli non secondari per l'accesso al credito futuro. Come nel caso portato davanti al tribunale di Milano da un cinquantenne lombardo, venuto a conoscenza, grazie a una società specializzata, di una «segnalazione negativa» a suo carico risalente a una vicenda contrattuale del 2003. L'uomo aveva chiesto l'accesso alla banca dati della società di finanziamento, inviando un fax dettagliato, ma senza alcun esito se non – dopo aver citato la Spa a giudizio – nella prima udienza di comparizione davanti al tribunale. I giudici avevano pertanto considerata cessata la materia del contendere, caricando però la soccombenza virtuale (le spese di giudizio) alla società. Da qui il ricorso in Cassazione per ottenere un "proscioglimento" nel merito e che invece è servita ai giudici supremi per ricordare i diritti incomprimibili del consumatore. A cominciare, appunto, da quello di accesso tempestivo e senza ostacoli alla propria posizione "custodita" negli archivi informatici della società di finanziamento: dinanzi a una sollecitazione «rivolta senza formalità» dall'interessato, la risposta deve arrivare massimo entro 15 giorni (termine pari a quello previsto per l'interpello del Garante). Questo perché, ricorda la Corte, il cittadino è «unico e vero dominus dei dati che lo riguardano», sia nei confronti dell'intermediario che li ha raccolti sia nei confronti di terzi. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-01-09/massima-trasparenza-contratti-credito-210925.shtml?uuid=AbQF6lIH

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  • Emergenza neve, il Codacons accusa i comuni: marciapiedi pericolosi più delle strade Il Codacons accusa i comuni, poiché a causa della neve ormai presente su tutto lo stivale, si starebbero riscontrando molti più incidenti sui marciapiedi, a quanto pare non spazzati e cosparsi di sale a dovere, che sulle strade. Giungono all'associazione moltissime segnalazioni da tutta Italia riguardanti marciapiedi diventati come lastre di ghiaccio, e quindi scivolosi, o pieni di neve e impraticabili: coloro che starebbero riscontrando maggiori difficoltà nel muoversi all'interno delle città sarebbero soprattutto i pedoni più anziani, spesso costretti a camminare sulle strade con tutti i pericoli che ne conseguono. Il Codacons si scaglia inoltre soprattutto contro i regolamenti comunali di polizia urbana e le ordinanze emanate dai sindaci: secondo questi, infatti, sarebbero i proprietari degli immobili a dover spazzare i propri marciapiedi, e l'associazione mette in risalto come questo risulti impossibile per coloro che sono invalidi e anziani, o per coloro che non sono reperibili poiché in vacanza o all'estero. L'associazione ha inoltre ricordato come i marciapiedi siano suolo pubblico e parte della strada stessa anche quando esterni alla carreggiata secondo gli articoli 2 e 3 del Codice della Strada, e dovrebbe essere quindi premura del Comune mantenerli efficienti; a coloro che subiscono danni, come distorsioni, cadute e calzature rotte, il Codacons offre assistenza legale e consiglia di inviare denuncia tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'ente proprietario della strada in cui si è verificato l'incidente.

    http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11466.asp

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  • Sciopero Tir è 'protesta illegale Protesta illegale: il Codacons ha definito in questi termini lo sciopero dei Tir messo in atto negli ultimi giorni e condannato anche da altre associazioni dei consumatori, come Adiconsum e Adoc. Il Codacons si rivolge, attraverso un comunicato stampa, soprattutto al Governo, il quale dovrebbe secondo l'associazione intervenire con un'ordinanza basata sull'art. 8 della Legge n. 146 del 1990 al fine di rimuovere i blocchi stradali e richiamare i camionisti al lavoro: per la protesta in corso è infatti mancato il preavviso di legge e, dato che lo sciopero sta durando più dei 3 giorni massimi consentiti, i lavoratori si stanno inconsapevolmente trovando in un contesto di illegalità, astenendosi dal lavoro senza ragione. Riguardo alla summenzionata legge n. 146 del 1990, il Codacons chiede inoltre al Governo di proporne al Parlamento una modifica poiché, pur essendo all'epoca la prima legge a riconoscere in materia un ruolo delle associazioni dei consumatori e ai diritti degli utenti, dovrebbe adesso essere rivisitata a motivo delle numerose proteste illegali che si stanno succedendo, a partire da quelle dei taxi, fino ad arrivare a quella dei tir, con il rischio concreto che anche i benzinai possano presto indire uno sciopero di 7 giorni consecutivi. Il Codacons chiede infine che la precettazione possa essere messa in atto, oltre che dai Prefetti e dal Governo, anche in via diretta dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero; dovrebbero inoltre essere riviste, secondo l'associazione, le sanzioni sulla base dei tempi odierni, considerando che il tetto, rimasto a 50 milioni delle vecchie lire, potrebbe oggi essere troppo basso considerando il corrispettivo di 25,000 euro.
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  • TRASPORTI. Confconsumatori: volo cancellato e danno da ritardo, risarcimento da 1700 euro Volo cancellato più danno da ritardo: a una passeggera di Catania è stato riconosciuto un risarcimento da 1700 euro. A stabilire la condanna della compagnia aerea è stato il Giudice di Pace di Giarre, che ha riconosciuto alla donna sia la compensazione dovuta dalla cancellazione del volo sia il risarcimento per il ritardo.

    La vicenda riguarda l'odissea vissuta da una passeggera rientrata da Londra a Catania con oltre 5 ore di ritardo e assistita da Confconsumatori. La donna doveva imbarcarsi sul volo in partenza alle 9,25 dall'aeroporto di London City e diretto a Milano Linate. Ma giunta in aeroporto le veniva comunicato che il volo era stato cancellato, senza alcun preavviso; veniva così trasferita all'aeroporto di London LHR ed inserita in lista d'attesa sul volo in partenza alle 11,40 per Roma Fiumicino. Il disguido le faceva però perdere il volo delle 13.20 che doveva portarla da Milano a Catania, dove la donna è giunta invece con un ritardo di oltre 5 ore rispetto a quello programmato. E senza aver ricevuto assistenza.

    La compagnia aerea è stata condannata al pagamento di 950 euro, oltre alle spese del giudizio, che superano i 700 euro. L'importo di 950 euro è stato determinato nella misura di 400 euro per la compensazione pecuniaria conseguente alla cancellazione del volo prevista per tratte fino a 3.500 km, e di 500 euro a titolo di risarcimento danni per il ritardo in virtù della Convenzione di Montreal, più 50 euro per la mancata assistenza. Spiega Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia e responsabile nazionale trasporti dell'associazione: "Ancora una sentenza, tra le poche che riconoscono il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria in seguito alla cancellazione del volo. La sentenza è poi importante perché, oltre alla compensazione, sancita dal regolamento comunitario n. 261/2004, riconosce anche il diritto del passeggero al risarcimento del danno per il ritardo, come previsto dalla Convenzione di Montreal, a conferma che le due normative concorrono e non si escludono".

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  • Cassazione: nella compravendita di autoveicoli è competente il foro del consumatore in caso di controversia tra acquirente e concessionario Deve essere affermata la competenza del foro del consumatore, ai sensi del codice del consumo, nella controversia che oppone l'acquirente del veicolo al concessionario-venditore. È questo il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 24370, depositata il 18 novembre 2011 dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione. Gli Ermellini spiegano che risulta pacifica la qualificabilità di quest'ultimo come "professionista" ai sensi del citato D.lgs. 206/05, a nulla rilevando che il consumatore abbia proposto l'annullamento del contratto di compravendita per vizio del consenso e soltanto in via subordinata la risoluzione del contratto. L'acquirente aveva convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Ancona, individuato ex art. 33 del codice del consumo, una società srl per far dichiarare l'annullamento del contratto per acquisto di autovettura tra privati e per ottenere la restituzione dell'acconto versato alla convenuta, nonché il risarcimento del danno. Nel costituirsi in giudizio, la società aveva eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, essendo competente, in base all'art. 19 cod. proc. civ., il Tribunale di Piacenza. Il Tribunale di Ancona, con sentenza depositata il 27 gennaio 2010, aveva dichiarato la propria incompetenza spiegando che doveva aversi riguardo, ai fini dell'individuazione della competenza, alla domanda proposta. Nella specie, secondo il Tribunale, l'attrice aveva proposto una domanda principale di annullamento del contratto (di compravendita di un autoveicolo presso la srl di Piacenza) per vizio del consenso, e solo in via subordinata una domanda di risoluzione basata sul d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo). Avverso tale decisione l'acquirente proponeva regolamento necessario di competenza, sostenendo che il Tribunale sarebbe incorso nell'errore di ritenere che il foro del consumatore sussisterebbe solo quando in via principale vengano chieste le tutele di cui al codice del consumo. Investita della questione, la Corte, accogliendo la domanda del consumatore e cassando la sentenza impugnata e dichiarando competente il Tribunale di Ancona, ha spiegato che "non è, infatti, dubbia né controversa la qualificazione delle parti rispettivamente come "consumatore" e "professionista", e parimenti è pacifico che il contratto dedotto in giudizio sia un contratto intercorso tra i due soggetti così qualificati; che se, quanto alla domanda subordinata, è certamente operante la regola di individuazione della competenza nel giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore (art. 33, comma 1, lettera v, del d.lgs. n. 206 del 2005), è altresì da ribadire (...) che detta previsione, portato e sviluppato di cogenti disposizioni di fonte comunitaria, ha carattere processuale e costituisce scelta legislativa di determinazione di una competenza inderogabile (salvo l'esito di apposito accordo e trattativa tra le parti art. 34, comma 4), proprio per la natura presuntivamente vessatoria di una diversa regolazione negoziale". Inoltre, ha precisato la Corte, "si è ritenuto che per escludere la competenza del "foro del consumatore" si impone al professionista convenuto l'onere della prova che la diversa competenza è stata negoziata in base a specifica trattativa e che non ne deriva uno squilibrio "significativo" delle reciproche prestazioni posizioni contrattuali, secondo la direttiva posta dall'art. 33 nel suo comma 1; e che, in assenza dell'assolvimento di detto onere processuale, l'eventuale indicazione contrattuale di una competenza corrispondente a quella (forum destinatae solutionis, sede imprenditoriale etc.) che sarebbe individuabile in base ai criteri generali (artt. 18, 19, 20 cod. proc. civ.) non vale a salvaguardare la validità della clausola, nonostante al generale previsione della validità (non vessatorietà) di clausole "che riproducono disposizioni di legge" (art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 206), perché lo impedisce la funzione della normativa, che è quella di apprestare una speciale tutela per il consumatore (Cass. n. 16336 del 2004 cit, con riferimento all'art. 1469-bis cod. civ. e Cass. n. 6802 del 2010, quanto alla disciplina ora proposto dagli artt. 33-34 del d.lgs. n. 206/2005)".

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  • Diritto di recesso acquisti online: nuove regole 2011 Esteso a 14 giorni il periodo valido per esercitare il diritto di recesso per prodotti acquistati online. Esclusi beni digitali quali musica, film e software.

    Hanno dato esito positivo le trattative intraprese dai negoziatori di IMCO, la commissione Mercato interno e protezione dei consumatori del Parlamento Europeo, in materia di Consumers Rights Directive. Per l’approvazione definitiva della direttiva proposta dalla Commissione europea nel 2008 mancano il via libera del Parlamento UE, che si riunirà a tal fine giovedì 23 giugno,
    Corposo il documento partorito in ambito europeo. Tra le principali novità che andranno ad impattare, si spera, in senso positivo sull’esperienza di acquisto online da parte dei consumatori c’è, senza dubbio, l’estensione da 7 a 14 giorni del periodo valido per esercitare il diritto di recesso.

    I consumatori, quindi, avranno a disposizione due settimane per richiedere il recesso, senza motivo, dei beni acquistati sui circuiti di vendita online. Sono esclusi, tuttavia, beni digitali quali musica, film e software, insieme a prodotti realizzati su misura come vestiti e mobili. Il venditore è tenuto a rimborsare il denaro entro 14 giorni dall’avvio della procedura. Se, inoltre, le informazioni relative alla procedura stessa fornite dal titolare di un negozio virtuale dovessero risultare insufficienti, il diritto di recesso sarà esteso alla durata di 12 mesi. Tale diritto è valido anche in caso di acquisti effettuati sui siti web di aste online, se, però, i prodotti sono stati ordinati presso venditori professionisti e non presso privati. I costi di spedizione per la restituzione del prodotto saranno a carico del consumatore, ma gli stesso dovranno essere esplicitati nella fase precedente all’acquisto.

    La nuova direttiva porterà con sé altre tutele a favore dei consumatori. I venditori, infatti, non potranno inserire i cosiddetti “pre-ticked boxes”, ovvero quelle spese nascoste ed accessorie che fanno lievitare il prezzo finale dovuto dall’acquirente. I prodotti ordinati dovranno essere recapitati entro 30 giorni. Oltre questa soglia, si potrà annullare l’acquisto senza penali. Il venditore risponderà, inoltre, dei danni o delle perdite del bene in fase di consegna.

    http://www.webmasterpoint.org/news/diritto-di-recesso-acquisti-online-nuove-regole-2011_p41585.html

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  • Poste: «Disponibili a rimborsare i clienti per i danni subiti» Il Codacons: «Le azioni risarcitorie anche contro l'Ibm» Poste Italiane è disponibile a riconoscere rimborsi economici ai clienti che hanno subito danni documentabili a seguito delle difficoltà operative relative ai guai informatici che hanno creato disagi all'utenza degli uffici postali. È questo l'importante impegno ottenuto dalle associazioni dei consumatori in occasione dell'incontro di giovedì con i vertici di Poste Italiane.
    LA NOTA - Nell'agenda, spiega una nota, i chiarimenti di Poste Italiane sull'origine del problema informatico che ha determinato i forti rallentamenti nelle operazioni postali dei giorni scorsi, l'attuale situazione negli uffici e le richieste dei rappresentanti dei consumatori a tutela dei clienti. «Il dialogo con le associazioni si è aperto in un clima positivo - ha spiegato l'ad, Massimo Sarmi - e ha confermato la bontà dei rapporti tra Poste Italiane e i rappresentanti dei consumatori. Dal canto nostro, valuteremo attentamente e con la massima disponibilità tutte le richieste che ci perverranno sia direttamente che attraverso le associazioni. Voglio cogliere questa occasione per scusarmi di nuovo per le difficoltà vissute dai nostri clienti, ma anche per ribadire che abbiamo profuso il massimo impegno per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile». Poste Italiane e le Associazioni dei consumatori si ritroveranno la prossima settimana per definire le procedure di conciliazione e le modalità per la richiesta di rimborso, delle quali Poste Italiane darà ampia diffusione attraverso i propri canali.
    CODACONS - Azioni risarcitorie saranno avviate anche nei confronti del colosso dell'informatica Ibm secondo quanto annuncia il presidente Codacons, Carlo Rienzi. «Indipendentemente dall'indennizzo - spiega Rienzi - che verrà stabilito da Poste Italiane in favore dei cittadini che hanno subito danni dal black out degli uffici postali, gli utenti potranno rivalersi direttamente all'Ibm, società che gestisce il sistema informatico di Poste». A tal fine, prosegue Rienzi, «abbiamo inserito l'azienda all'interno del modulo per la richiesta del risarcimento, pubblicato sul blog www.carlorienzi.it». Il Codacons ha ricevuto segnalazioni di cittadini che, a causa del disservizio postale, rischiano di perdere il posto di lavoro, o non avendo potuto pagare alcune rate in scadenza, saranno iscritti nell'elenco dei cattivi pagatori, o ancora utenti che non potranno partecipare a concorsi, non essendo riusciti ad inviare per tempo la raccomandata.
    http://www.corriere.it/cronache/11_giugno_09/poste-rimborsi_8de7ed78-92aa-11e0-92af-982eb6e0ff41.shtml 

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