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  • Sentenza storica pro-consumatori: condannata finanziaria che aveva classificato un cittadino a sua insaputa «a rischio inadempimento»

    Massima trasparenza nei contratti di credito al consumo e, più in generale, di finanziamento personale. Se esiste una «segnalazione negativa» – cioè la previsione di rischio di inadempimento – inoltrata da chi ha erogato o mediato il credito, l'interessato ha diritto di accesso agli atti e ai dati che lo riguardano pieno e tempestivo . Lo ha stabilito la Prima sezione civile della Cassazione (sentenza 349 /13, depositata il 9 gennaio), richiamando all'ordine tutti i gestori privati di banche dati: questi soggetti hanno l'obbligo di mostrare – e a richiesta stampare e consegnare – il dossier relativo al presunto insolvente. La materia, regolata dal Codice della privacy (Dlgs 196/2003) e dal "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi sul credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", è particolarmente sensibile, considerato che un "rating" negativo crea ostacoli non secondari per l'accesso al credito futuro. Come nel caso portato davanti al tribunale di Milano da un cinquantenne lombardo, venuto a conoscenza, grazie a una società specializzata, di una «segnalazione negativa» a suo carico risalente a una vicenda contrattuale del 2003. L'uomo aveva chiesto l'accesso alla banca dati della società di finanziamento, inviando un fax dettagliato, ma senza alcun esito se non – dopo aver citato la Spa a giudizio – nella prima udienza di comparizione davanti al tribunale. I giudici avevano pertanto considerata cessata la materia del contendere, caricando però la soccombenza virtuale (le spese di giudizio) alla società. Da qui il ricorso in Cassazione per ottenere un "proscioglimento" nel merito e che invece è servita ai giudici supremi per ricordare i diritti incomprimibili del consumatore. A cominciare, appunto, da quello di accesso tempestivo e senza ostacoli alla propria posizione "custodita" negli archivi informatici della società di finanziamento: dinanzi a una sollecitazione «rivolta senza formalità» dall'interessato, la risposta deve arrivare massimo entro 15 giorni (termine pari a quello previsto per l'interpello del Garante). Questo perché, ricorda la Corte, il cittadino è «unico e vero dominus dei dati che lo riguardano», sia nei confronti dell'intermediario che li ha raccolti sia nei confronti di terzi. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-01-09/massima-trasparenza-contratti-credito-210925.shtml?uuid=AbQF6lIH

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