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Per la Cassazione il redditometro è una presunzione semplice
Il redditometro è una presunzione semplice, con la quale si determina il reddito complessivo presunto del contribuente (Cassazione, sentenza 23554/12). La "presunzione semplice" comporta che per il Fisco non è sufficiente applicare il redditometro per fondare l’accertamento, essendo necessari ulteriori elementi. La capacità probatoria della presunzione semplice è quella di un indizio utilizzabile nel processo di formazione della pretesa tributaria soltanto se adeguatamente supportato da altri elementi indiziari (gravi, precisi e concordanti, o qualificati). L'atto di accertamento deve tenere conto di tale personalizzazione. Il giudice deve valutare se la personalizzazione effettuata dall'ufficio integra i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici. Conseguentemente, l'onere probatorio incombe per primo sull'ufficio, il quale deve dare prova di questa personalizzazione. http://www.lastampa.it/2013/01/10/italia/i-tuoi-diritti/fisco-e-tasse/per-la-cassazione-il-redditometro-e-una-presunzione-semplice-jr440dbMrQIxd8LgZf74cO/pagina.html
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