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Per negozi, uffici e studi cambia la valutazione dei rischi
Da oggi diventano operative a tutti gli effetti, anche per le sanzioni, le procedure standardizzate per la valutazione del rischio nelle microimprese, che occupano fino a 10 lavoratori, previste dall'articolo 29, comma 5, del Dlgs 81/2008 e attuate con il decreto ministeriale del 30 novembre 2012.
L'obbligo interessa dunque tutti i datori di lavoro che occupano fino a 10 persone e, facoltativamente (perché in alternativa dovranno seguire le procedure ordinarie), i datori di lavoro che occupano da 11 a 50 lavoratori. È importante ricordare che fra le microimprese rientrano tutte le attività: il negozio di quartiere, lo studio professionale, l'officina che occupa un apprendista. Tra i lavoratori, poi, sono considerati anche i tirocinanti e gli stagisti.
Per adempiere correttamente alle nuove procedure il datore di lavoro deve redigere la modulistica nella parte che lo interessa, allegata al decreto ministeriale. Questa consiste in tre moduli: il primo riguarda la descrizione generale dell'azienda, l'organico ai fini della sicurezza, le lavorazioni aziendali e le mansioni impegnate. Il secondo riguarda la casistica di tutti i rischi che possono essere presenti nel luogo di lavoro. Il terzo contiene le indicazioni delle misure attuate e il programma di miglioramento (aggiornamento del documento).
Il datore di lavoro, per individuare tutti i rischi, dovrà avvalersi di professionisti abilitati. Secondo la legge però (articolo 34 del Testo unico) salvo che non siano svolte attività ad alto rischio (individuate dall'articolo 31, comma 6), il datore può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), di pronto soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione. Perché possa svolgere direttamente questi compiti, il datore deve aver frequentato corsi di formazione che, per Rspp, abbiano una durata da 16 a 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa.
Con l'accordo stipulato in conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 26 gennaio 2012), sono stati individuati gli argomenti, le procedure e la durata dei corsi.
L'accertamento della mancata adozione della procedura standardizzata da parte della microimpresa comporta, per il datore, la pena dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. La stessa pena si applica al datore di lavoro che non ha nominato il Rspp e che non ha frequentato il corso di formazione ad hoc.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-06-03/negozi-uffici-studi-cambia-064837.shtml?uuid=AbZ89b1H
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Rischia una condanna penale il datore di lavoro che non mette gli estintori in tutta l'azienda.
Sentenza 33294, sezione Quarta, del 07-09-2011 - Infatti, in materia di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 451 c.p.)
- mirando la norma a limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortuni sul lavoro nelle ipotesi in cui detti eventi si dovessero verificare - la condotta punibile è quella soltanto che consiste nella omessa collocazione ovvero nella rimozione, ovvero ancora nella resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti alla estinzione dell'incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone. Ne consegue che non si richiede anche che si verifichi in concreto uno degli eventi, i cui ulteriori danni la norma mira ad impedire o, comunque, a limitare. www.cassazione.net
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Caduti sul lavoro, risarcimento ai parenti che vivono all’estero
La IV Sezione Civile del Tribunale di Torino, in merito alla morte di un operaio albanese sul luogo di lavoro, ha emesso una sentenza destinata a sollevare un polverone.Il giudice del Tribunale civile di Torino, Ombretta Salvetti, con la Sentenza n. 4932/2010, ha riconosciuto il risarcimento danni ai congiunti in Albania per la morte di un cittadino albanese in Italia, tenendo conto del costo della vita del paese di provenienza, riducendo di ben 10 volte il risarcimento per morte bianca, cioè la cifra complessiva di 64 mila euro a fronte dei 150 mila/300 mila riconosciuti attualmente dalle tabelle introdotte nell’estate 2009 per i familiari di un italiano morto sui luoghi di lavoro.
Il giudice torinese ha definito l’Albania “un’area ad economia depressa” per cui il risarcimento previsto nelle tabelle avrebbe creato “un ingiustificato arricchimento” ai genitori del defunto, posto che: “nel caso de quo, è pacifico che gli attori risiedano stabilmente in Albania e dunque non possano essere parificati, sic et simpliciter, ai cittadini italiani”.
Viceversa già nel 2006 la Corte di Cassazione si era espressa in merito al valore della morte, ribadendo che: “conta la morte in sé, ed una valutazione equa del danno morale che non discrimina la persona e le vittime né per lo stato sociale, né per il luogo occasionale della morte”.
Tale sentenza ha aperto un dibattito: a tal proposito è intervenuta un’esperta in diritto civile, l’avvocato Sandra Gracis, che dalle pagine del quotidiano La Repubblica ha gettato fuoco sulla vicenda ribaltando la situazione: e se a morire in un cantiere fosse un cittadino degli Emirati Arabi, il datore di lavoro italiano dovrebbe pagare il triplo del previsto per un lavoratore italiano morto sul luogo di lavoro?.
In definitiva la vita ed il lavoro degli stranieri provenienti da paesi poveri vale sempre meno e considerato l’elevato numero di stranieri occupati nei settori lavorativi più rischiosi se ne deduce che ad un imprenditore italiano converrebbe assumerli tanto in caso di incidente mortale la somma a titolo di risarcimento dovuto ai familiari sarebbe più che irrisoria.
http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/sentenze/caduti-sul-lavoro-risarcimento-ai-parenti-che-vivono-allestero.htm
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Scatta il test sullo stress da lavoro, una novità prevista dal Testo unico sulla sicurezza
La valutazione
Secondo la commissione del Welfare la valutazione andrà suddivisa in due fasi: una obbligatoria e l'altra eventuale, su cui le linee guida forniscono alcuni contenuti su macro-azioni, oggetto di indagine e strumentazione (si veda la scheda di sintesi). Una parte significativa del dettaglio tecnico (ad esempio, schede di valutazione e check-list di controllo) è lasciata, di fatto, alle scelte autonome del datore di lavoro, circostanza che lo costringe a doversi districare, con non poche difficoltà (specie se piccolo imprenditore) tra diversi modelli di quel "documento" che dovrà contenere procedure, schede e strumenti di indagine, elaborati da soggetti pubblici e privati.
La scadenza
Il Testo unico per la sicurezza sul lavoro, nel testo vigente del Dlgs n. 81/2008, ha imposto (articolo 28, comma 1-bis) che l'obbligo sullo stress «decorre dall'elaborazione delle predette indicazioni (ora emanate dalla Commissione) e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010». Data prorogata dall'articolo 2, comma 12 (articolo 8 comma 12, dopo la conversione) del Dl n. 78/2010, dove è stabilito che «il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 (…) è differito al 31 dicembre 2010». In questo quadro la Commissione, chiamata dalla legge a elaborare indicazioni tecniche, interpreta che il 31 dicembre 2010 debba essere inteso come data di avvio della valutazione e che la programmazione temporale di essa e l'indicazione temporale del termine finale di espletamento debbano essere individuate dal datore e riportate nel documento di valutazione. Di conseguenza, pur essendo necessario entro quella data un documento di valutazione, esso sarà probabimente privo di una completa valutazione, sviluppata secondo i tempi fissati dal datore. Se non arriverà un'ulteriore proroga proprio a ridosso della scadenza, il nuovo obbligo sarà quindi efficace con i chiarimenti delle linee guida che riducono, almeno in parte, l'alea giuridica e l'incertezza tecnica.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-12-06/scatta-test-stress-lavoro-064039.shtml?uuid=AYulQVpC
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Cassazione: il capo deve essere 'pedante' nel far rispettare le norme sulla sicurezza
La Corte di Cassazione invita i datori di lavoro ad "attivarsi e controllare fino alla pedanteria" il rispetto, da parte dei lavoratori, delle norme antifortunistiche. Quello del datore di lavoro, spiega la Corte è un compito "molteplice e articolato" che va "va dall'istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessita' di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure". A fare il punto in materia di sicurezza è la quarta sezione penale della Corte che nella parte motiva della sentenza (la n.31679/2010) ha ricordato che "il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dall'integrita' del lavoratore e non deve percio' limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antifortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare fino alla pedanteria che tali norme siano assimilate dai lavoratori".
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8934.asp
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CASSAZIONE: Sicurezza: l’impresa paga anche per gli incidenti dei dipendenti incoscienti
Nuova stretta sulla sicurezza lavoro. Il datore è responsabile degli infortuni anche quando il dipendente è incosciente e fa manovre “non corrette”.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con una sentenza depositata ieri, ha accolto il ricorso di un lavoratore che si era fatto male mentre raccoglieva delle mele. L’uomo aveva messo la scala in un punto in cui i rami erano particolarmente alti e doveva sporgersi molto per raggiungerli.
Un motivo, questo, che aveva fatto ritenere alla Corte d’Appello di Trento che l’azienda agricola non aveva nessuna responsabilità per la rovinosa caduta.
Ma la Cassazione ha rovesciato il verdetto, applicando anche al caso della manovre “non corrette” dei lavoratori incoscienti un antico principio secondo cui la responsabilità dell’azienda per gli infortuni “è esclusa soltanto in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ovvero di rischio generato da un’attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa, mentre l’eventuale colpa del lavoratore non è di per sé idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso”.
fonte cassazione.net
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