Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

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  • Vacanza rovinata: a Napoli vinta la prima class action contro tour operator Introdotta in Italia dalla Legge Finanziaria per il 2008, la class action, dopo numerosi rinvii, è stata disciplinata dall’art. 140-bis del Codice del Consumo introdotto dalla c.d. legge sviluppo, del 23 luglio 2009, n. 99 Il caso esaminato dal Tribunale di Napoli – XII sezione civile – sentenza n. 2195 del 18 febbraio 2013 - riguarda la richiesta di risarcimento promossa da un gruppo di cittadini che nel Natale del 2009 non aveva potuto trascorrere la vacanza a Zanzibar (Tanzania) secondo le condizioni assicurate, al momento dell’acquisto del pacchetto turistico, dal tour operator. La pubblicità del pacchetto turistico prevedeva, infatti, il soggiorno in un resort a 4 stelle presso la struttura “Uaradi Beach resort” con spa, palestra, piscina e giochi d’acqua. Nei fatti, tuttavia, le 4 stelle sono mancate del tutto! Nulla di quanto garantito contrattualmente veniva messo a disposizione dei turisti i quali, poiché la struttura non era ancora terminata, sono stati trasferiti, per alcuni giorni, in un altro albergo, il “Samaki Lodge”, qualitativamente inferiore rispetto alla struttura prenotata all’acquisto del pacchetto turistico e che è risultato privo di servizi come la spa, il frigo bar, il telefono, la cassaforte, la televisione e il collegamento wifi. Ma non è tutto! Al momento del trasferimento presso il resort inizialmente prenotato pure questo si era rivelato di qualità assai scadente e inferiore rispetto a quanto pubblicizzato nel catalogo: niente spa, né giochi d’acqua, spiaggia senza docce e ombrelloni e … invasa dalle alghe. Circostanze tutte conosciute dall’operatore turistico – come si è evinto dalle prove in atti nel corso del giudizio – che ben avrebbe potuto avvisare i viaggiatori e scegliere con anticipo la soluzione alternativa più idonea alle loro aspettative. Al rientro in Italia, uno dei partecipanti alla vacanza ha promosso una causa per ottenere il risarcimento dei danni subiti nei confronti del tour operator. All’azione si sono successivamente aggregati altri partecipanti. Il tribunale ha constatato l’esistenza di un inadempimento contrattuale che il tour operator non è stato in grado di giustificare, rendendo così naturale la condanna al risarcimento. Tre sono le situazioni, elencate dal comma 2 dell’articolo 140 bis del Codice del Consumo, che legittimano la richiesta di un risarcimento: il danno da contratto, il danno da prodotto ed il danno da “antitrust”. Nello specifico, l’azione di classe tutela i «diritti individuali omogenei»: a) di natura contrattuale di una pluralità di consumatori e utenti che si trovino «in situazione omogenea» nei confronti della stessa impresa; b) spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore; c) derivanti da pratiche commerciali scorrette e da comportamenti anticoncorrenziali. Il richiamo all’identità dei diritti è stato interpretato, nelle poche pronunce giurisprudenziali in merito e dalla dottrina prevalente, nel senso di ritenere che vi sia identità di diritti solo laddove vi siano diritti coincidenti in tutti gli elementi costitutivi sia con riferimento all’an che con riferimento al quantum del risarcimento, potendosi differenziare solo per il fatto che ineriscano a soggetti differenti. In tali casi, il giudice chiamato a verificare la sussistenza dell’identità dei diritti, ai fini dell’ammissibilità dell’azione, dovrà accertare l’esistenza delle medesime situazioni di fatto e di diritto. Nel caso, invece, di alcuni degli aderenti all’azione che sono stati esclusi dal risarcimento, la sentenza osserva che questi, preso atto della iniziale indisponibilità della struttura presso la quale doveva svolgersi l’intera vacanza, come per tutti gli altri, erano stati poi trasferiti in un’altra sistemazione, a loro dire di categoria inferiore rispetto a quella prenotata. Di questa differenza però, anche davanti a contestazioni del tour operator, non erano stati in grado di fornire una prova, rendendo così, nei fatti, impossibile per i giudici procedere a un avvicinamento tra le posizioni e impedendo il pagamento dell’indennizzo. Nella sentenza viene esaminata la discipina del viaggio “tutto compreso” contenuta negli artt. 82-100 del Codice del Consumo d.lgs.206/2005, successivamente confluita negli articoli 34 e ss del Codice del turismo d.lgs.79/2011. In tale tipo contrattuale la “finalità turistica” (o “scopo di piacere”) non è un motivo irrilevante, ma si sostanzia nell’interesse preminente che lo stesso è funzionalmente diretto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero (Cass. 24.04.2008, n. 10651; Cass. 24.02.2007, n. 16315) La normativa prevede, inoltre, una speciale disciplina a tutela del turista – consumatore, quale fruitore di un pacchetto turistico, nei confronti sia dell’organizzatore del viaggio che del venditore. In particolare a carico dell’organizzatore la normativa prevede molteplici obblighi sia nella fase precontrattuale, relativi principalmente alla completa informazione su tutte le caratteristiche del viaggio e dei servizi, in quanto decisivi nella formazione del consenso del consumatore, sia in quella successiva alla conclusione del contratto ed inerenti ad eventuali disagi e disservizi verificatisi nel corso del periodo di fruizione del pacchetto turistico e tali da provocare, in tutto o in parte, un pregiudizio alla vacanza. Il tribunale ribadisce la pronuncia della Suprema Corte, III sez. n. 25396 del 03.12.2009, che con riferimento specifico al contratto di viaggio turistico afferma “l’organizzatore e il venditore di pacchetto turistico assumono, nell’ambito del rischio di impresa, un’obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente e, pertanto, la loro responsabilità sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), e non è correlata ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione”. Più recentemente la stessa Suprema Corte (Cass. sez. III, sent.n. 5189 del 04.03.2010) ha avuto modo di fare osservare che “con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico tutto compreso, sottoscritto dall’utente sulla base di una articolata proposta contrattuale spesso basata su un depliant illustrativo, l’organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, etc., che vanno “esattamente” adempiuti; pertanto, ove come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex art. 1776 c.c, comma 1, si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, come detto, organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile”. Tale inesatto adempimento dà luogo alla fattispecie della c.d. “vacanza rovinata”, rappresentata dal disagio apprezzabile e dalla serie di afflizioni del viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conformemente alle proprie aspettative ovvero come stress e minor godimento della vacanza. Per il tribunale, infatti, “non vi è dubbio che le circostanze in questione siano idonee a diminuire in misura apprezzabile l’utilità che può trarsi dal soggiorno nella località turistica in questione, sicché esse integrano gli estremi dell’inadempimento contrattuale a carico della società venditrice e organizzatrice”, motivo per cui è stato riconosciuto un risarcimento pari ad euro 1.300 per ciascun viaggiatore. http://www.leggioggi.it/2013/03/13/vacanza-rovinata-napoli-vinta-la-prima-class-action-contro-tour-operator/

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  • Il tribunale di Napoli ha accolto la prima class action privata in Italia Nei giorni scorsi, il tribunale di Napoli, ha accolto la richiesta di risarcimento presentata da un gruppo di cittadini che lamentava il danno per non avere potuto trascorrere la vacanza natalizia del 2009 secondo le condizioni assicurate dal tour operator.Va a segno così la prima class action privata in Italia. I giudici hanno riconosciuto 1.300 euro a testa a un buon numero di “vacanzieri” traditi, ma altri ne ha esclusi sulla base di un ragionamento giuridico fondato sul l’identità delle posizioni fatte valere in giudizio. La class action privata è stata introdotta nel nostro Paese nell’agosto del 2009 e fino ad ora non si era ancora arrivati a una pronuncia di accoglimento delle ragioni dei consumatori e di condanna al risarcimento. L’anno scorso, il tribunale di Milano, dopo avere prima giudicato ammissibile l’azione, aveva bocciato nel merito la class action promossa contro la società farmaceutica che aveva messo in commercio test antinfluenzali fai-da-te. Per quanto riguarda la class action pubblica, ha invece avuto una partenza migliore. L’obiettivo dell’azione collettiva contro i disservizi della pubblica amministrazione è quello di ripristinare standard di efficienza ma non di ottenere un risarcimento. Sono state accolte le class action promosse contro i ministeri dell’istruzione e dell’Economia per il sovraffollamento scolastico e quella contro la regione Basilicata per i ritardi nel dotare di Pec i cittadini che scelgono il digitale nei rapporti con la pubblica amministrazione. http://www.soldionline.it/network/politica-economica/il-tribunale-di-napoli-ha-accolto-la-prima-class-action-privata-in-italia.html

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  • Il Tribunale di Napoli ammette la class action contro la Commissione mancanza fondi (Trib. Napoli 9/12/2011) Con Ordinanza del 16 novembre 2011, pubblicata il 9 dicembre, il Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 140 bis del decreto legge n. 206/2005 (Codice del Consumo), come modificato dalla legge n. 99/2009, ha dichiarato ammissibile la class action contro la Banca della Campania S.p.A. (Gruppo Banca Popolare dell’Emilia Romagna).
    La domanda, proposta da due correntisti della Banca, titolari di un conto “non affidato”, in uno all’Assoconsum (una delle 17 Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute a livello nazionale ex art. 137 d.l. n. 206/2005), è volta a far dichiarare la nullità della “commissione per mancanza fondi” in quanto identica all’abolita, per legge, “commissione di massimo scoperto” ovvero illegittimamente introdotta, dalla Banca, in via unilaterale mediante comunicazione ex articolo 118 del Testo Unico Bancario.
    In particolare il Tribunale di Napoli, superando, tra l’altro, una certa giurisprudenza di primo grado di Torino, ha soffermato la propria attenzione: a) sull’identità dei diritti individuali coinvolti e rappresentati tutelabili ai sensi del comma 2 dell’art. 140 bis (del Codice del Consumo); b) sull’idoneità del proponente a curare adeguatamente l’interesse della classe; c) sull’assenza di conflitto di interesse tra l’associazione proponente e gli eventuali aderenti all’azione di classe nonché d) ha operato una valutazione
    sostanziale prognostica consistente nella non manifesta infondatezza della domanda.
    Il Collegio, in ordine al primo presupposto, ha affermato che l’Associazione ha agito per l’esclusiva tutela dei diritti individuali di tutti i titolari di conto corrente non affidato, nei cui confronti sia stata posta in essere la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali mediante comunicazione relativa all’operatività della commissione mancanza fondi, con il contenuto standard ivi previsto e che l’opposta eccezione relativa alla differenziata posizione individuale ravvisabile in capo ai potenziali consumatori che vogliono aderire all’azione di classe quanto alla misura e consistenza del risarcimento, non scalfisce il presupposto dell’identità dei diritti individuali coinvolti. La class action che è stata ammessa è volta, appunto, ad offrire una tutela ad una pluralità di consumatori che versano nei confronti della medesima banca in una situazione contrattuale identica, per aver sottoscritto moduli o formulari, che, per loro natura, ai sensi dell’art. 1342 c.c. vengono utilizzati per disciplinare in modo “uniforme” determinati rapporti contrattuali.
    Né risulta assolutamente prescritto tra i requisiti dell’azione uno specifico numero di consumatori superiore a quello dei soggetti parti del presente giudizio (due correntisti e l’Associazione).
    Pregevole, infine, è l’arguzia e l’eleganza con le quali il Tribunale ha operato il giudizio sulla non manifesta infondatezza della domanda laddove “le argomentazioni tecnico giuridiche articolate da parte attrice in ordine alla natura della commissione e il modo in cui è risultata applicata nel rapporto contrattuale, inducono ad un approfondimento …. rinvenendosi nella commissione di mancanza fondi taluni aspetti problematici, in ordine ai quali è utile dare alle parti lo spazio per utili riflessioni e considerazioni giuridiche, volte soprattutto a verificare lo spazio residuale riconosciuto alla contrattazione privata a seguito della novellata disciplina della commissione di massimo scoperto, come introdotta dalla legge 2/2009”.
    Arguzia ed eleganza che sembrano non essere sfuggite al Legislatore che, in sede di emendamento al d.l. 201/2011 (Manovra Monti) ha posto il tetto dello 0,5% alla Commissione di Massimo Scoperto e, soprattutto, ha stabilito che “a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento”; il Cicr, (il
    Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), tra l’altro, prevede i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria.
    A quest’ultimo caso in particolare ci riferiamo augurandoci che vengano esentati quanto meno gli sconfinamenti in assenza di fido pari ad almeno 300,00 euro per massimo 3 mesi: anche questo è un modo per contribuire al superamento delle difficoltà delle famiglie (in particolare dei pubblici dipendenti e dei pensionati che, comunque, godono di un minimo mensile). L’augurio è che, comunque, in ogni caso, la commissione di istruttoria veloce non preveda il pagamento di 150,00 euro a trimestre per sconfinamenti di 100,00 euro!

    http://www.diritto.it/docs/32820-il-tribunale-di-napoli-ammette-la-class-action-contro-la-commissione-mancanza-fondi-trib-napoli-9-12-2011#

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  • Skype: disattivati tutti i numeri degli utenti italiani Le migliaia di utenti Skype d’italia da ieri non possono più utilizzare i loro numeri con prefisso italiano, nè per effettuare nè per ricevere le telefonate, causando un notevole disagio a quanti di loro facevano costante affidamento sul famoso servizio di comunicazione vocale. Il motivo è legato alla Eutelia Spa, società VOIP che gestisce i prefissi nazionali del servizio telefonico Skype e che, attualmente in amministrazione straordinaria, non è riuscita ad attenersi alle normative imposte dal Ministero dello Sviluppo Economico.
    Quest’ultimo aveva richiesto alla società americana di adeguare le proprie numerazioni alle norme italiane entro la fine di agosto, scadenza poi prorogata al 30 settembre. La norma prevede che si può utilizzare un numero soltanto nei limiti del proprio distretto geografico e gli operatori VOIP hanno sempre risolto la questione scaricando la responsabilità agli utenti che dovevano sottoscrivere il contratto online, contenente una clausola relativa all’impegno di non utilizzare il numero fuori dal proprio distretto. L’accordo tra le due società, Skype e Eutelia, non è avvenuto in tempo e per questo è divenuto operativo il provvedimento ministeriale (prot. 59624 del 14 luglio 2011).
    L’azienda italiana ha emanato una nota nella quale è spiegato di aver provveduto “alla disattivazione delle numerazioni geografiche di cui essa è titolare e attraverso le quali Skype ha fino ad oggi potuto erogare i servizi agli utenti finali” in ottemperanza al provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.
    La Skype, da parte sua, è rimasta sorpresa dal provvedimento in quanto è entrato in vigore ieri, ultimo giorno utile per procedere all’adeguamento. Forse la società sperava di poter disporre di un’ulteriore proroga in attesa di concludere l’accordo con un’altra società fornitrice di numeri, laUno Communications, già allertata dell’imminente passaggio dei numeri in precedenza messi a disposizione da Eutelia. Adesso tutti questi numeri potrebbero andare “persi”, vale a dire che sono nuovamente disponibili per l’assegnazione a nuovi utenti e, ufficialmente, non più usufruibili da parte di coloro che fino a ieri li possedevano tramite il servizio Skype. E’ un periodo negativo per Skype, ricordiamo infatti che solo un paio di giorni fa abbiamo pubblicato la notizia secondo la quale la Microsoft sarebbe stata denunciata all’Antitrust dalla Messagenetper il rischio di abuso di posizione dominante.
    http://www.055news.it/notizia.asp?idn=54950

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  • Sì alla prima class action italiana contro una banca La class action inizia a farsi strada. Finora una sola azione collettiva era stata dichiarata ammissibile (quella presentata al tribunale di Milano dal Codacons contro Voden medicale instruments spa per i test contro l'influenza A rivelatisi inefficaci), ma ora è arrivata la pronuncia più rilevante. A proposito di una banca, Intesa Sanpaolo, e per una questione di largo interesse come la commissione sullo scoperto di conto corrente.

    A pronunciarsi, con ordinanza, è stata la Corte d'appello di Torino che ha ribaltato il verdetto emesso dal tribunale nell'aprile scorso. I giudici hanno dichiarato l'ammissibilità della class action avviata da tre correntisti attraverso l'associazione Altroconsumo e rinviato al tribunale per la decisone delle modalità con le quali andrà effettuata la pubblicità dell'azione collettiva.
    documenti

    Corte di appello di Torino - Ordinanza del 23 settembre 2011 (Reclamo)

    La difesa di Intesa Sanpaolo aveva cercato di bloccare sul nascere l'azione, sostenendo, tra l'altro, l'impossibilità per l'associazione di rappresentare in giudizio gli interessi e le pretese dei tre correntisti. La Corte d'appello fa notare, però, la specificità dello strumento introdotto due anni fa nell'ambito del Codice del consumo: l'azione collettiva prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2005 deve essere considerata «quanto a legittimazione attiva della parte proponente ed a modalità di assunzione dell'iniziativa (se in proprio od anche attraverso un'associazione o un comitato) in un'ottica, quanto al rapporto tra rappresentato ed ente rappresentante, irriducibile a quella prevista dall'articolo 77 del Codice di procedura civile». Tenuto conto della specificità della tutela, il rapporto tra componente della classe e associazione riguarda il piano della rappresentanza processuale semplice «riconducibile secondo taluno al genus della rappresentanza tecnica, in qualche modo assimilabile alla procura alle liti, sotto il profilo dell'ausilio tecnico nella gestione della lite di massa, senza alcuna interferenza sulla titolarità, nè sulla disponibilità del rapporto sostanziale dedotto con l'azione risarcitoria».

    Via libera, inoltre, alla coesistenza in giudizio sia dei correntisti sia dell'associazione, visto che al rappresentante di Altroconsumo non è attribuita la qualità di parte sostanziale.

    Respinta pure l'argomentazione della banca che faceva leva sul conflitto d'interesse tra correntisti, visto che alcuni avrebbero comunque ricavato un vantaggio dall'applicazione della disciplina sulle commissioni per scoperto di conto in sostituzione della commissione di massimo scoperto (l'istituto ricordava di aver subìto perdite nel passaggio da un regime all'altro). Ma per la Corte d'appello la condizione di conflitto d'interessi presuppone un'effettiva «divaricazione» di situazioni giuridiche tutelabili «tra loro contrastanti in relazione a un comune interesse».

    Infine, la Corte d'appello si è concentrata sul valore da attribuire alla previsione che la class action può essere applicata solo a illeciti compiuti successivamente all'entrata in vigore della norma il 15 agosto 2009. La Corte sposa la linea della natura sostanziale dell'azione collettiva: non si tratta, cioè, di uno strumento solo processuale e, pertanto, un'applicazione retroattiva è da censurare.

    La conclusione cui approda la Corte d'appello è nel senso di considerare i presunti illeciti addebitati a Intesa Sanpaolo come di natura contrattuale, dipendendo dalla esecuzione della modificata clausola contrattuale di conto corrente. Quindi la class action avrà come specifico perimetro applicativo le violazioni successive al 15 agosto 2009.

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-09-27/class-action-guarda-banche-064301.shtml?uuid=Aa3T5r7D

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  • Parma, class action contro aumento tariffe trasporto pubblico Come già era accaduto a Imperia e a Bologna, anche in un altro capoluogo emiliano, Parma, i consumatori sono sul piede di guerra, dopo che il Comune ha deciso di ritoccare al rialzo le tariffe Tep, cioè del trasporto pubblico della città. Il Movimento Consumatori ha diramato una nota, in cui sottolinea il primato positivo della città, nell’ambito dei servizi alla persona. Rimarca, inoltre, il fatto che detti servizi non siano stati tagliati durante il periodo nero della crisi, ma addirittura in alcuni casi potenziati. Sarebbe inaccettabile, si legge, che ora il cittadino-consumatore debba pagare, a seguito di una decisione, che solo all’apparenza sembrerebbe plausibile, mentre ciò non è. Le tariffe Tep sono ferme dal 2003; ciò, in teoria, darebbe ragione al Comune di Parma, sulla possibilità di alzarle, data l’erosione del potere di acquisto, avvenuta in otto anni. Ma le associazioni come il Movimento Consumatori denunciano che le difficoltà finanziarie dell’azienda non vanno ricollegate a ragioni tariffarie, ma a colpevoli incompetenze nella gestione della società. Si fa l’esempio del deposito di una somma di 8,5 milioni di euro, presso la Banca MB, un istituto milanese, che al momento del deposito della cifra, versava già in amministrazione controllata. Prosegue, quindi, la nota, sottolineando come il consumatore non possa pagare per errori di incompetenza nella gestione di qualche amministratore, pertanto, respingendo alla radice le motivazioni che starebbero alla base dell’aumento delle tariffe Tep.

    http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9715.asp

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  • Tribunale di Milano: ai fini della class action si considera consumatore anche chi acquista un bene in modo "strumentale" Dal Tribunale di Milano giungono importanti novità su elementi formali per proporre una class action, cioè un’azione collettiva contro un’impresa o la Pubblica Amministrazione. Le novità si trovano in un’ordinanza, depositata il 20 dicembre 2010, presso il Tribunale di Milano, causa RG 98/10, che ha ammesso in parte l’ammissibilità di un’azione collettiva contro un’azienda farmaceutica, in merito a un foglio illustrativo ritenuto ingannevole. Il punto più importante su cui è intervenuto il giudice, respingendo le rilevazioni della difesa sta nel fatto che è da considerarsi consumatore anche colui che acquista un prodotto in modo strumentale, cioè non per finalità connesse al consumo del bene stesso, ma anche solo per provarne l’irregolarità. Nel caso specifico, infatti, l’azienda aveva eccepito il fatto che il consumatore che aveva proposto l’azione collettiva altro non fosse che un avvocato dei consumatori, quindi, non avrebbe avuto la qualifica di consumatore, per potere avviare l’azione risarcitoria contro l’azienda. Il giudice, sebbene al momento solo per l’udienza preliminare, quindi, con le cautele connesse a una prima fase dell’azione giudiziaria, ha, invece, respinto quanto la difesa avesse eccepito, considerando il ricorrente un vero e proprio consumatore. Altro punto su cui è intervenuto il Tribunale riguarda la non possibilità di citare in giudizio un’azienda, per qualità relative a un bene commercializzato, non prodotto direttamente, ma da terzi.

    http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_9676.asp

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  • Class action per neve e disservizi Un fine settimana infernale quello appena trascorso dai cittadini italiani a causa dei disservizi causati dalle più grandi società di trasporto pubblico in seguito all’ondata di mal tempo che ha investito il nostro paese. Si continua a parlare di “vittime del maltempo” quando la verità è che le società di trasporto non erano attrezzate a sostenere una situazione che nella prassi non dovrebbe arrecare danni di tale entità agli utenti delle strade e delle ferrovie.

    “Un paese non può bloccarsi a causa del maltempo – hanno commentato Ivano Giacomelli di CODICI e Giovanni Ferrari di Casa del Consumatore - e non bastano i risarcimenti promessi da Autostrade per l’Italia a ripagare i consumatori dei danni subiti a causa non solo dei disagi, ma anche dalle occasioni perse perché in ostaggio dei disservizi”.

    Codici e Casa del Consumatore avviano quindi una azione collettiva contro ANAS, Autostrade per l’Italia e FS e invitano i cittadini che hanno subito disagi a rivolgersi alle associazioni per aderire alla class action. I primi atti saranno già notificati a partire da oggi.

    Le due associazioni smentiscono inoltre le trattative con FS in merito alla valutazione di ritardi più ampi così come dichiarato dall’AD, Mauro Moretti in merito ai disagi di venerdì scorso a causa del maltempo.

    “Ad oggi anche alla luce della nuova carta dei servizi discussa con le associazioni dei consumatori non ci sono margini di trattativa con FS – commentano Giacomelli e Ferrari - e non siamo intenzionati a permettere che non siano garantiti tutti i diritti dei cittadini che in questi giorni hanno subito gravi disservizi in treno, autostrada e con i voli”

    L’ondata di maltempo ha investito tutta l’area centro settentrionale e sono migliaia i cittadini che hanno vissuto ore di pesante disagio non solo a causa dei ritardi, ma anche delle occasioni perse. Per questo non basta il solo risarcimento del biglietto e FS dovrà risarcire i cittadini anche per i danni subiti dal ritardo.

    http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/12/22/class-action-per-neve-e-disservizi/

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  • Maltempo/ Legali avviano class action contro società Autostrade Un centinaio di automobilisti rimasti per oltre 5 ore bloccati sull'autostrada A24 nella giornata di venerdì 17 dicembre 2010 hanno deciso di aderire ad una class action contro Autostrade in relazione alla grave omissione della Società obbligata a prestare la dovuta assistenza su tutti i tratti autostradali d'Italia.

    Ad annunciare l'iniziativa, gli avvocati Giacinto Canzona e Anna Orecchioni, che spiegano: "La società infatti non solo non si è tempestivamente attivata per prevenire i disagi causati da un'allarme meteo previsto con largo anticipo dai meteorologi (e diffuso dalla Protezione civile) ma non si è attivata adeguatamente, con mezzi e risorse commisurate alla gravità della situazione, per prestare soccorso ed assistenza agli automobilisti intrappolati nella morsa del freddo e della neve".

    Canzona e Orecchioni aggiungono: "In ragione dei gravi disagi subiti, in soli due giorni sono già state raccolte un centinaio di adesioni per la class action". Il rimborso che verrà chiesto sarà di 500 euro per ogni automobilista coinvolto nei disagi causati dal maltempo che presenti (come titolo per aderire all'azione collettiva) il biglietto di ingresso in autostrada per la giornata di venerdì 17 dicembre 2010.

    "Da sempre la Cassazione ha infatti stabilito, in numerose sentenze, la responsabilità contrattuale della Società Autostrade per i danni o anche i semplici disagi subiti dagli utenti".

    http://notizie.virgilio.it/notizie/cronaca/2010/12_dicembre/19/maltempo_legali_avviano_class_action_contro_societa_autostrade,27522920.html

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  • Aumento tangenziale Napoli. Verdi e Consumatori: " pedaggio intollerabile" "L' ennesimo aumento di 10 centesimi della Tangenziale di Napoli , che porterà il pedaggio a 90 centesimi, annunciato oggi - dichiarano il commissario regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e l' Avv. Angelo Pisani dell' associazione Noi Consumatori - se confermato non potrà essere tollerato. Solo un anno fa, cioè nel 2009, si passò a 80 centesimi di pedaggio rispetto ai 65 del 2006. In 4 anni la Tangenziale è aumentata per i napoletani del 40%.
    Ogni giorno 300mila macchine passano su questa rete viaria interna l' unica in Europa a pagamento. Una rete che era stata progettata per 80 mila passaggi giornalieri ed essere restituita gratuitamente alla popolazione dopo 33 anni di gestione della ditta che l' aveva costruita.

    Di anni ne sono passati 39 ed i napoletani continuano a pagare un pedaggio che oramai è arrivato alle stelle visto che frutta alla società di gestione 120 milioni di euro all' anno".
    "La cosa ancora più vergognosa - continuano Borrelli e Pisani - è che quando avevamo denunciato in anticipo l' ennesimo aumento nel Giugno scorso l' ufficio relazioni esterne aveva prontemente smentito tutto dimostrando ,se l' aumento fosse confermato, di non dire la verità agli utenti".
    "Dopo la Class Action - concludono Borrelli e Pisani - che non è stata ancora discussa, arriveremo all' Antitrust e siamo pronti anche a bloccare i caselli se il Ministro competente non fermerà questo scandalo prima dell' ennesimo ed ingiustificato aumento".

    http://www.stabiachannel.it/news/index.asp?idnews=20391

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  • Antitrust: Catricala', class action contro la Pa che non paga L'Autorita' si candida: lo puo' fare, lo sa fare, a costo zero (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 nov - Una class action contro le Pubbliche amministrazioni in ritardo con i pagamenti attivata dall'Antitrust. A rilanciare la proposta e' stato il presidente dell'Antitrust, Antonio Catricala', nel corso del suo intervento al convegno di Business International. Catricala' ha spiegato che una norma sui tempi per i pagamenti esiste gia', ed e' la direttiva europea che prevede 30 giorni. "La direttiva europea non puo' essere rimessa alla tutela giudiziaria che ha tempi estremamente lunghi. Per avere la certezza dei pagamenti non serve aumentare le pene, ma avere qualcuno che si occupi di fare pagare le amministrazioni. La mia proposta - ha spiegato Catricala' - e' di attivare la class action e portare davanti al Tar gli amministratori che dolosamente tardano nei pagamenti. Io piu' volte mi sono candidato a sceriffo in questa partita. L'Antitrust lo puo' fare e lo sa fare, sarebbe a costo zero". sal (RADIOCOR) 09-11-10 12:31:58 (0156) 5 NNNN

    http://archivio-radiocor.ilsole24ore.com/articolo-867076/antitrust-catricala-class-action/#ixzz14xi0zdn0

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  • Google perde la class action per la privacy su Buzz, ma gli utenti non avranno alcun risarcimento Congratulazioni a tutti gli utenti Gmail per aver vinto la class action contro Google. Dovreste essere orgogliosi di voi stessi per aver costretto Big G a pagare per aver messo in pericolo la vostra privacy con le assurde impostazioni di Buzz. Il risarcimento? Una pacca sulla spalla.
    Ecco perché nessun risarcimento economico sarà versato agli utenti Gmail.
    Per prima cosa Google ha acconsentito ad apportare cambiamenti dentro Buzz che chiariscano le opzioni degli utenti e il modo in cui funziona il servizio, compresi cambiamenti a proposito delle informazioni e del controllo che gli utenti hanno dei propri dati personali.
    La seconda cosa è che Google farà di più per educare i propri utenti riguardo alla privacy su Buzz e presenterà un report periodico sulle azioni intraprese.
    Infine, Big G verserà un totale di 8.500.000 dollari in un conto fruttifero. Questi soldi, più gli interessi, costituiranno un Fondo Comune. In sostanza, siccome sono troppi gli utenti coinvolti nella vicenda e siccome, in realtà, pochi di loro hanno subito un danno quantificabile a causa della policy di Buzz, i soldi che Google è stata condannata a pagare finiranno a finanziare associazioni e organizzazioni che si occupano della tutela della privacy su internet. Negli States, naturalmente. (c.c.)

    http://www.gizmodo.it/2010/11/03/google-perde-la-class-action-per-la-privacy-su-buzz-ma-gli-utenti-non-avranno-alcun-risarcimento.html

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  • La class action non è più tra le priorità della Ue La commissaria europea a Giustizia e libertà civile, Viviane Reeding: norma inopportuna con la crisi economica
    A sconsigliare l'adozione del provvedimento sarebbero state le società Usa, dove è legge dal '65
    La class action comunitaria non è più tra le priorità della Commissione europea. A dirlo è Viviane Reeding in persona, commissaria UE Giustizia e Libertà civile, che ha addotto a motivazione della decisione l'attuale crisi economica. Un annuncio che ha causato un terremoto nel mondo dei consumatori, che aspettano da più di 15 anni una legislazione di risarcimento collettivo a livello comunitario.
    La class action è considerata lo spauracchio delle grandi aziende perché in grado di metterle sullo stesso piano dei singoli cittadini davanti ad una corte di tribunale.
    Negli Stati Uniti d'America, dove la class action è in vigore dal 1965, migliaia di cittadini hanno ottenuto risarcimenti milionari da multinazionali come General Motors, Chevrolet Corvait, Ford e Philip Morris.
    Proprio alcuni rappresentati dell'industria statunitense, secondo quanto riferito dalla Reeding, hanno sconsigliato alla Commissione di introdurre una simile legislazione in Europa in tempo di crisi, pena la contrazione degli investimenti nel vecchio continente.
    Pessima la reazione dei consumatori che hanno parlato di «illegittima intromissione statunitense». Monique Goyens, direttore generale Beuc (The European Consumers' Organisation), ha mandato una lettera di protesta alla Reding e al presidente della Commissione Barroso, ricordando che «la stessa Commissione ha stimato che in Europa i danni ai consumatori dovuti a pratiche commerciali scorrette vanno dai 25 ai 69 miliardi di euro l'anno».
    La stessa Commissione aveva redatto negli anni passati un Green Paper che faceva tesoro dell'esperienza positiva di alcuni Stati membri dove una forma di class action è già in vigore, come in Spagna, Portogallo e Svezia.
    In Italia la class action, introdotta dal Governo Prodi a fine del 2007 e modificata dal Governo Berlusconi, rappresenta, secondo le associazioni dei consumatori, un'arma completamente spuntata. «La mancanza di retroattività, di sanzioni punitive, gli alti costi di attivazione e la mancanza di possibilità per le associazioni di adirne l'inizio, trasformano la class action all'italiana in una minestra riscaldata», afferma Monica Multari, presidente del Movimento Consumatori Verona. Infatti la class action così come introdotta nell'ordinamento italiano non può essere usata per risarcire i risparmiatori vittime dei crack Cirio, Parmalat e Lehman Brothers.
    Ad ogni modo, la levata di scudi dei consumatori di tutta Europa potrebbe indurre la Commissione a tornare sui propri passi e a rilanciare le consultazioni. Ma anche in questo modo l'introduzione effettiva della class actrion a livello europeo subirebbe un ritardo rilevante.
    http://www.bresciaoggi.it/stories/Economia/194664__la_class_action_non__pi_tra_le_priorit_della_ue/

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  • PEC, class action radicale Il Ministero dell'Economia. Il Comune di Roma, la Regione Basilicata e la Campania. Tutti non si sono adeguati alla normativa: impedendo ai cittadini di comunicare per via telematica. Agorà Digitale avvia la procedura legale

    I Radicali hanno avviato la procedura per la prima Class Action italiana per i diritti digitali dei cittadini: a essere chiamati in causa il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni Basilicata e Campania e il Comune di Roma. Al centro della questione l'uso della Posta Elettronica Certificata (PEC), che sarebbe impedito ai cittadini: nonostante la normativa in materia abbia garantito il diritto di utilizzare la PEC nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, le inadempienze degli enti coinvolti hanno di fatto impedito la possibilità di goderne.

    Questi enti, infatti, non hanno pubblicato in homepage l'indirizzo di PEC cui avrebbero potuto rivolgersi i cittadini. Il termine ultimo per mettersi in regola scadeva il 30 giugno 2009. L'inadempienza di tale obbligo previsto dall'articolo 54, comma 2-ter, del Decreto legislativo 82/2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione digitale), ha significato che i cittadini non potessero accedere al servizio previsto per legge, incorrendo negli oneri derivanti dal passare dai canali burocratici tradizionali.

    Nonostante il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione abbia espresso ottimismo circa i numeri di adozione della PEC, lo stesso Ministro Brunetta il mese scorso aveva spronato le amministrazioni fannullone a darsi una mossa, minacciando ire e conseguenze per chi non si adeguasse in tempo.

    http://punto-informatico.it/2965305/PI/News/pec-class-action-radicale.aspx

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  • Codacons annuncia class action contro pulci su traghetto Dopo le notizie relative alla infestazione di pulci su un traghetto della tratta Ancona - Spalato il Codacons scende in campo annunciando l'intenzione di promuovere una class action ed invita i Nas e la Asl a mettere in quarantena tutte le navi "Blue Line". In un comunicato stampa l'associazione dei consumatori mette in risalto le numerose difficoltà a cui sono andati incontro quest'anno i viaggiatori a partire dall'aumento delle tariffe per pedaggi autostradali, all'incremento del costo di biglietti aerei e dei treni sino al rischio concreto di incorrere in truffe quando si acquistano pacchetti vacanza. A queste difficoltà si è aggiunto ora il problema delle pulci. Il il Presidente del Codacons (l'Avv. Carlo Rienzi) commentando quanto accaduto ha dichiarato: "ci arrivano molte segnalazioni sui traghetti di linea che salpano dalle coste italiane: navi vecchie e perciò lente, inadeguatezza del personale di bordo, ma le pulci sulla nave è davvero troppo". L'Associazione ha rivolto anche un invito a coloro che si sono imbarcati sul traghetto per Spalato a conservare il biglietto e a segnalare quanto accaduto al call center nazionale 892.007 in vista di una class action diretta ad ottenere il risarcimento del danno.


    http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8866.asp

    Responsabilità medica Infortunistica stradale Diritto Civile Diritto Penale Diritto del Lavoro Diritto Previdenziale Diritto di Famiglia Diritto Commerciale Diritto Costituzionale Diritto Amministrativo Tributario e Fiscale Immigrazione Condominio

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  • Truffa Banca Popolare del Meridione, Pisani: “ Ci costituiremo parte civile per la tutela e la difesa dei cittadini raggirati” “E’ scandaloso che nel 2010, dopo i tanti casi di truffa ai contribuenti avvenuti in questi anni, i risparmiatori, con la prospettiva di una fantomatica Banca Popolare del Meridione - che ad oggi non c’è - vengano ancora una volta raggirati e toccati nei loro piccoli risparmi”. Lo ha detto l’avvocato Angelo Pisani, Presidente dell’associazione NoiConsumatori in merito alla truffa della Banca Popolare del Meridione. Dopo la campagna pubblicitaria e la raccolta fondi, compiute un anno fa, che hanno visto sottoscritti circa 842 soci e raccolti 10milioni di euro, la Banca non ha ancora aperto i battenti, tant’è vero che il caso è finito alla Procura di Napoli con denunce relative ad irregolarità ed a somme consegnate e poi svanite nel nulla (l'ammontare scomparso è di circa 8 milioni di euro), proprio come lo stesso procuratore della Banca Popolare del Meridione, Raffaele Cacciapuoti, che si è praticamente volatilizzato.

    “Chiedo agli organi di controllo – afferma Pisani – di intervenire immediatamente per tutelare i risparmi e gli investimenti dei cittadini, dei piccoli imprenditori e dei semplici professionisti che hanno speso denaro per una banca che non esiste. E’ necessario intervenire con misure preventive e cautelative”.

    In merito alla vicenda Angelo Pisani si rivolge alle istituzioni non solo come numero uno di NoiConsumatori ma anche come legale di tutti quei cittadini che hanno investito i loro risparmi e che sono ancora in attesa di sapere che fine faranno i loro soldi.

    “Simili raggiri pregiudicano la fiducia dei cittadini sia nei sistemi finanziari , sia nei confronti delle banche. Occorre creare un tavolo di confronto, di soluzione, che protegga e difenda questa fascia di investitori. In caso di eventuali azioni penali e di processi NoiConsumatori si costituirà parte civile con un comitato formato dai risparmiatori danneggiati e raggirati da tali vergognose operazioni finanziarie” – conclude Pisani.


    LINK AL SERVIZIO DEL TG1 del 3 Agosto 2010 (minuto 13)


    http://www.noiconsumatori.org/articoli/articolo.asp?ID=8980

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  • Multe: Noiconsumatori, class action contro Comune Napoli Pisani: revocare condono-caos, troppe comunicazioni errate

    Una class action per chiedere al Comune e ad Equitalia 1000 euro per ciascuno dei ''300 mila contribuenti che hanno ricevuto comunicazioni illegittime''. E' l'iniziativa giudiziaria annunciata dal presidente di Noiconsumatori.it, avvocato Angelo Pisani, sulla questione del condono per le multe. ''Inoltre - spiega il legale - chiederemo alla procura della repubblica il sequestro di tutta la documentazione relativa al condono e delle comunicazioni sbagliate, causa di indebito arricchimento per il Comune a danno dei cittadini''. Pisani ritiene necessaria ''la revoca del condono-caos, con il ritiro di tutte le comunicazioni sbagliate, da sostituirsi con provvedimenti corretti''. (ANSA).

    http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/campania/2010/07/13/visualizza_new.html_1852183529.html

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  • Inammissibile la prima class action Inammissibile. È questo il verdetto che colpisce la prima class action approdata davanti ai giudici. Al tribunale di Torino è stata depositata ieri l'ordinanza con la quale è stata respinta l'azione collettiva presentata dal Codacons contro Intesa SanPaolo. Il Codacons, attraverso l'iniziativa del suo presidente Carlo Rienzi, aveva proposto la class action contro le commissioni di massimo scoperto nei conti correnti. La procura di Torino, rappresenta, tra gli altri, da Raffaele Guariniello, si era detta favorevole alla proposizione dell'azione. Rienzi riteneva che Intesa SanPaolo, banca di cui è correntista, avesse applicato scorrettamente delle commissioni che, di fatto, sostituiscono la ex clausola del massimo scoperto. La sua mossa, se fosse andata a buon fine, avrebbe potuto spianare la strada a migliaia di cittadini: ai giudici, infatti, Rienzi aveva chiesto di ordinare alla banca di informare con un avviso di servizio tutti i correntisti, per metterli in condizione di aderire a un'azione collettiva.
    Il provvedimento, scritto dal presidente del tribunale Luciano Panzani, ha ritenuto però, dopo un'analisi delle condizioni del suo conto e dei relativi accordi con Intesa SanPaolo, che il presidente del Codacons non avesse subìto alcun danno e che quindi l'azione dovesse essere respinta per carenza di interesse.
    L'ordinanza si è soffermata su una serie di passaggi cruciali per una prima valutazione da parte dell'autorità giudiziaria di uno strumento del tutto inedito per la nostra legislazione a tutela dei consumatori. Il provvedimento, infatti, sottolinea innanzitutto come della legittimazione ad agire non sia più, come previsto invece in una prima versione della class action mai entrata in vigore, titolare un ente o un'associazione. A muoversi invece, in coerenza con il sistema dell'opt in, dovrà essere il singolo consumatore o utente, a patto che la sua posizione soggettiva sia omogenea rispetto a quella degli altri componenti della classe. Il singolo può poi, come avvenuto nel caso esaminato con il Codacons, dare mandato a un'associazione secondo il meccanismo della rappresentanza processuale.

    L'esame preliminare di ammissibilità che il giudice è chiamato a svolgere sull'azione non può che avere come presupposto, sottolinea l'ordinanza, la verifica della legittimazione dell'attore, con riferimento alla sua qualità di consumatore o utente e all'esistenza dell'interessa ad agire. In maniera del tutto analoga a quanto avviene nelle azioni ordinarie individuali. La figura della persona fisica che si muove per agire in giudizio è così centrale: solo lei infatti assume la qualità di parte. Tutti coloro che si aggregano in seguito avranno conseguenze per effetto dell'azione, ma non saranno parti, essendo privi dei poteri di impulso processuale e della possibilità di impugnare la decisione.
    «In altre parole – scrive Panzani – non sussiste la legittimazione perché il proponente intende rappresentare gli interessi della classe, ma perché il suo interesse coincide con quello della classe, essendo egli portatore del medesimo diritto individuale omogeneo di cui sono titolari gli appartenenti alla classe».
    L'ordinanza, dopo un'attenta valutazione delle condizione del conto di Rienzi (al quale viene riconosciuta la qualifica di consumatore malgrado la professione forense), conclude che la contestata condizione di scoperto non gli era mai stata applicata. In assenza di un interesse individuale ad agire, osserva ancora l'ordinanza, non si può fare riferimento a quello di altri correntisti che invece potrebbero essere stati effettivamente danneggiati.
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    La verifica

    - Tribunale di Torino, ordnanza del 4 giugno 2010

    L'ammissibilità della domanda presuppone peraltro, come in tutti i giudizi, la sussistenza delle condizioni dell'azione, prima di tutto in punto legittimazione dell'attore, con riferimento alla richiesta qualità di consumatore o utente, e alla sussistenza dell'interesse ad agire.
    Sotto tale profilo va subito detto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non va fatto riferimento ad un interesse ad agire ed ad una legittimazione di classe diversi da quelli che presiedono alla legittimazione nelle azioni ordinarie individuali.

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-06-05/inammissibile-prima-class-action-081500.shtml?uuid=AYR4QCwB

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  • I legali irrompono su Second Life: pronta una class action Non si sa bene se definirla una vera e propria crisi legata a una disputa sulla proprietà intellettuale o su quella immobiliare, sta di certo che la questione che riguarda Second Life e una class action risulta complessa e un po’ inusuale.

    Tutto parte dalla decisione dei responsabili di Second Life di apportare unilateralmente delle variazioni al regolamento che gestisce la proprietà virtuale all’interno del micro-mondo del social game, fino ad arrivare a mettere in dubbio i diritti su alcune proprietà che diversi utenti avevano acquisito in precedenza pagando peraltro cifre non proprio contenute, in base a ciò che si apprende.

    Le nuove norme introdotte dalla società di Philip Rosedale sembrano non riconoscere il pieno diritto sulle proprietà acquistate o create nel gioco dagli utenti, che si ritrovano quindi costretti ad accettare il nuovo status imposto dai responsabili con il rischio, questo è quanto lamentano, di perdere i diritti su dei beni virtuali precedentemente acquisiti pagando con dollari reali.

    Da qui l’idea di unire le forze e far partire una class action contro Linden Lab, la società che gestisce Second Life, e contro lo stesso fondatore Philip Rosedale.

    Non è la prima volta però che le carte bollate e le beghe legali, sempre in voga nel mondo reale, irrompono con decisione anche nel mondo virtuale di Second Life, facendo crollare ulteriormente il già labile confine tra virtuale e reale i cui contorni sono sempre più sfumati nella società contemporanea.

    fonte http://www.oneweb20.it/05/05/2010/i-legali-irrompono-su-second-life-pronta-una-class-action/

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  • Tribunale fermo, parte la class action contro il Ministero della Giustizia L’Associazione Forense di Reggio, a fronte della situazione di grave emergenza in cui versa il Tribunale reggiano e vista l’infruttuosità delle altre iniziative intraprese, ha deciso di instaurare nei confronti delle pubbliche amministrazioni una class action (procedura prevista dall’art. 3 del decreto legislativo n. 198 del 20.12.2009) con una richiesta di messa in mora che concede un tempo massimo di tre mesi alle amministrazioni interessate, in questo caso il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, per risolvere i problemi denunciati in via stragiudiziale: in caso contrario l'associazione potrà "trasformarla" in controversia amministrativa presso il Tar del Lazio, e a quel punto sarebbero i giudici competenti a doversi esprimere nel merito.

    "L’Associazione Forense naturalmente - commenta il presidente Leonardo Esposito - auspica che si creino i presupposti per una soluzione non contenziosa ma è fermamente decisa, nel caso in cui ciò non accada, a proseguire fino in fondo nella intrapresa class action che, tra l’altro, è una novità assoluta non risultando finora che ne siano state intraprese altre".

    fonte http://reggio24ore.netribe.it/reggio24ore/Sezione.jsp?idSezione=12308&idSezioneRif=5

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