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  • Inammissibile la prima class action

    Inammissibile. È questo il verdetto che colpisce la prima class action approdata davanti ai giudici. Al tribunale di Torino è stata depositata ieri l'ordinanza con la quale è stata respinta l'azione collettiva presentata dal Codacons contro Intesa SanPaolo. Il Codacons, attraverso l'iniziativa del suo presidente Carlo Rienzi, aveva proposto la class action contro le commissioni di massimo scoperto nei conti correnti. La procura di Torino, rappresenta, tra gli altri, da Raffaele Guariniello, si era detta favorevole alla proposizione dell'azione. Rienzi riteneva che Intesa SanPaolo, banca di cui è correntista, avesse applicato scorrettamente delle commissioni che, di fatto, sostituiscono la ex clausola del massimo scoperto. La sua mossa, se fosse andata a buon fine, avrebbe potuto spianare la strada a migliaia di cittadini: ai giudici, infatti, Rienzi aveva chiesto di ordinare alla banca di informare con un avviso di servizio tutti i correntisti, per metterli in condizione di aderire a un'azione collettiva.
    Il provvedimento, scritto dal presidente del tribunale Luciano Panzani, ha ritenuto però, dopo un'analisi delle condizioni del suo conto e dei relativi accordi con Intesa SanPaolo, che il presidente del Codacons non avesse subìto alcun danno e che quindi l'azione dovesse essere respinta per carenza di interesse.
    L'ordinanza si è soffermata su una serie di passaggi cruciali per una prima valutazione da parte dell'autorità giudiziaria di uno strumento del tutto inedito per la nostra legislazione a tutela dei consumatori. Il provvedimento, infatti, sottolinea innanzitutto come della legittimazione ad agire non sia più, come previsto invece in una prima versione della class action mai entrata in vigore, titolare un ente o un'associazione. A muoversi invece, in coerenza con il sistema dell'opt in, dovrà essere il singolo consumatore o utente, a patto che la sua posizione soggettiva sia omogenea rispetto a quella degli altri componenti della classe. Il singolo può poi, come avvenuto nel caso esaminato con il Codacons, dare mandato a un'associazione secondo il meccanismo della rappresentanza processuale.

    L'esame preliminare di ammissibilità che il giudice è chiamato a svolgere sull'azione non può che avere come presupposto, sottolinea l'ordinanza, la verifica della legittimazione dell'attore, con riferimento alla sua qualità di consumatore o utente e all'esistenza dell'interessa ad agire. In maniera del tutto analoga a quanto avviene nelle azioni ordinarie individuali. La figura della persona fisica che si muove per agire in giudizio è così centrale: solo lei infatti assume la qualità di parte. Tutti coloro che si aggregano in seguito avranno conseguenze per effetto dell'azione, ma non saranno parti, essendo privi dei poteri di impulso processuale e della possibilità di impugnare la decisione.
    «In altre parole – scrive Panzani – non sussiste la legittimazione perché il proponente intende rappresentare gli interessi della classe, ma perché il suo interesse coincide con quello della classe, essendo egli portatore del medesimo diritto individuale omogeneo di cui sono titolari gli appartenenti alla classe».
    L'ordinanza, dopo un'attenta valutazione delle condizione del conto di Rienzi (al quale viene riconosciuta la qualifica di consumatore malgrado la professione forense), conclude che la contestata condizione di scoperto non gli era mai stata applicata. In assenza di un interesse individuale ad agire, osserva ancora l'ordinanza, non si può fare riferimento a quello di altri correntisti che invece potrebbero essere stati effettivamente danneggiati.
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    La verifica

    - Tribunale di Torino, ordnanza del 4 giugno 2010

    L'ammissibilità della domanda presuppone peraltro, come in tutti i giudizi, la sussistenza delle condizioni dell'azione, prima di tutto in punto legittimazione dell'attore, con riferimento alla richiesta qualità di consumatore o utente, e alla sussistenza dell'interesse ad agire.
    Sotto tale profilo va subito detto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non va fatto riferimento ad un interesse ad agire ed ad una legittimazione di classe diversi da quelli che presiedono alla legittimazione nelle azioni ordinarie individuali.

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-06-05/inammissibile-prima-class-action-081500.shtml?uuid=AYR4QCwB

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