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Avvocati in Italia: troppi e a basso reddito?
«In Italia, oggi, i professionisti legali sono in numero enormemente superiore ai bisogni sociali» scriveva Pieroavvocati in italia Calamandrei nel 1921. Dopo quasi un secolo le parole del giurista fiorentino tornano a essere più che mai attuali. La Corte di Cassazione solo qualche anno fa, nel 2011, per ogni giudice rilevava 32 avvocati, contro gli 8 della Francia e i 5 dell’Inghilterra. Allo stesso modo risultava anomalo il rapporto avvocati-abitanti: 332 legali per 100 mila cittadini, contro i 75 della Francia.
Spesso l’Europa e l’Antitrust hanno sostenuto che in un libero mercato dei servizi la moltiplicazione degli operatori è sempre un dato positivo a favore della concorrenza. Nel caso della classe forense, però, l’elevato numero di professionisti grava sul già pesante bilancio della giustizia italiana, che, con più di sei milioni di processi civili pendenti e oltre tre nel penale, non riesce a far fronte al tasso di litigiosità degli italiani. Gli avvocati, infatti, da una parte offrono un servizio al cittadino, ma dall’altra ne richiedono uno allo Stato.
In occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2011 il primo presidente della Corte di Cassazione Ernesto Lupo, a tale proposito, ha detto: «Si rileva un eccesso di richiesta di giustizia rispetto alle reali capacità di risposta, dovuto in parte a nuove dinamiche sociali (in materie quali l’antitrust, la tutela della privacy, nuove figure di rapporti di lavoro, operazioni finanziarie e assicurative), e in parte a sempre più diffuse situazioni di abuso del processo, per il raggiungimento di scopi diversi dalla soluzione della lite, in particolare con finalità di dilazione dei tempi nell’adempimento di obbligazioni.
Si assiste, quindi, con sempre più allarmante frequenza, al fenomeno della cosiddetta domanda anomala di giustizia, ossia di un’abnorme reiterazione di iniziative giudiziarie per questioni di carattere seriale e di modesto valore economico, che intasano gli uffici giudiziari di primo grado, impegnando, in modo sproporzionato all’interesse tutelato, le energie di giudici e di personale amministrativo e contribuendo in modo determinante alla dilatazione dei tempi medi di durata dei processi». Secondo il magistrato nel distorto utilizzo della funzione giurisdizionale rispetto alle sue effettive finalità». Il carico dei processi pendenti è condizionato, continua Lupo nella sua relazione, anche «dall’insufficiente attività di filtro da parte della classe forense, dovuta soprattutto all’eccessivo numero di avvocati».
E le cose di anno in anno peggiorano. Secondo il rapporto della Commissione europea per l’efficacia della giustizia (CEPEJ), nel 2008 in Italia per ogni giudice ci sono 26,4 avvocati, in Francia 7,1 e in Inghilterra 3,2. Nel 2010 a fronte di un indice di 8,2 per la Francia e 5 per l’Inghilterra, si riscontra un aumento di ben 6 punti, sino al 32,4, per l’Italia. Tale situazione non spinge a favore di pratiche conciliative, ma piuttosto verso una dilatazione dei tempi processuali e un inasprimento del contenzioso, come nel caso dei giudizi di equa riparazione.«l’illusione di un accesso del tutto indiscriminato al servizio reso dall’amministrazione della giustizia si traduce in una restrizione del servizio stesso per chi ne ha effettivamente bisogno e comunque con i suoi circa 30 mila partecipanti ogni anno, l’esame forense è certamente quello più affollato fra le prove di abilitazione.
A rendere così ambita la professione è sicuramente la versatilità lavorativa di un titolo che, anche quando non utilizzato per la libera professione, resta di grande aiuto nei concorsi pubblici e nelle selezioni delle aziende private. Anche il grande schermo ha celebrato la professione. L’avvocato Joe Miller (Denzel Washington) che aiuta il collega Andrew Andy Beckett (Tom Hanks) a vincere la battaglia legale contro il suo licenziamento perché affetto da Aids, in un film del 1993 come Philadelphia; oppure la testarda Erin Brockovich (che ha dato il titolo all’omonimo film del 2000), segretaria di uno studio legale, che permette al suo avvocato di vincere una causa contro la Pacific Gas andElectric Company ottenendo per i 634 querelanti indennizzi per 333 milioni di dollari (più un assegno di 2 milioni per sé).
Anche quando il legale non è esattamente un eroe, come nel caso dell’Avvocato del diavolo, quella che emerge è l’immagine di un professionista con in mano le chiavi per aprire tutte le porte del successo (…«la legge, bambino mio,» dice il vecchio John Milton al giovane Kevin Lomax «ci dà accesso a tutto quanto. È il supremo biglietto omaggio. È il nuovo sacerdozio, bambino. Tu lo sai che ci sono più studenti alla facoltà di legge di quanti avvocati popolano la Terra!»). E non si può negare l’influenza che queste pellicole di grande successo (periodicamente messe in onda sulle tv nazionali) possono aver avuto nei confronti di molti giovani. Anche se molto spesso l’impatto con la realtà non è quello raccontato nei film. Un tirocinio senza compenso Ufficialmente il tirocinio (18 mesi) consiste «nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione e per la gestione di uno studio legale, nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche. Può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse».
In realtà le cose non stanno sempre così. Da ciò che prescrive la legge ci si aspetterebbe un rapporto all’interno del quale il dominus spiega i segreti del mestiere e il giovane praticante apprende e piano piano si inserisce nell’attività di studio. Invece, più spesso la cronaca riportata dai diretti interessati è molto diversa: giornate lavorative di 12 ore, faldoni di carte da fotocopiare, mai nessuna gratifica, svolgimento di funzioni di segreteria e via dicendo: il sito larepubblicadeglistagisti.it offre una casistica più che esaustiva. Sempre a norma di legge al praticante avvocato è dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio,mentre un compenso per la mera attività può essere corrisposto in base al contributo dato all’attività dello studio. Le cose cambiano da città a città. Gli studi legali d’affari olaw firm, concentrati sostanzialmente a Roma e Milano, pagano i praticanti. Gli studi mediopiccoli, soprattutto fuori dalle grandi città, poco o nulla.
Un gruppo di praticanti ha voluto dimostrare, con un sondaggio online fra giovani aspiranti avvocati, la precarietà della loro condizione: 9-10 ore al giorno di lavoro a fronte di una retribuzione nulla o irrisoria (la media del compenso dei praticanti si aggira intorno ai 200-300 euro al mese, talvolta corrisposti in nero), per svolgere spesso compiti poco gratificanti. Con la differenza che il praticante non ha un contratto e quindi nemmeno le garanzie di un qualunque dipendente (ferie, permessi, periodi di malattia retribuiti, un salario minimo). Una situazione di demansionamento che non di rado continua anche dopo aver superato l’esame di Stato.
Il crescente numero di legali a basso reddito non poteva sfuggire alla Cassa forense (l’ente di previdenza e assistenza degli avvocati, privatizzato nel 1994), che non a torto li ha definiti «proletari dell’avvocatura». C’è una fetta di iscritti (il 37,5%), infatti, che non arriva ai 16.000 euro l’anno. E ci sono addirittura 56 mila legali sotto i 10.300 euro. Ad alzare decisamente la media sono gli avvocati d’affari, quelli specializzati e quindi con un mercato di riferimento meno soggetto alle cicliche congiunture economiche e quelli con almeno venticinque anni di carriera alle spalle, con clientele ormai consolidate, che avvertono il peso della crisi o il sovraffollamento nella professione solo limitatamente. Il reddito medio per gli avvocati risulta in questi casi di 47.560 euro.Una cifra di tutto rispetto, soprattutto di questi tempi. Peccato che sia sostanzialmente uguale (euro più euro meno) al reddito percepito nel 1990 (rivalutato a oggi). Ogni anno l’istituto pensionistico di categoria pubblica le statistiche sul reddito professionale Irpef e sul volume d’affari Iva dichiarato dagli iscritti.
Dall’analisi dei dati risulta che la ricchezza prodotta dall’avvocatura nell’anno 2011 ammontava a 7639 milioni di euro. Dopo anni di crescita abbastanza sostenuta (13,7% nel 2004, 11,7% nel 2006 e 10,7% nel 2007), ha mostrato un forte rallentamento: (del 3,5% nell’anno 2011, del 2,4% nel 2010, ma al di sotto del 2% negli anni 2008 e 2009). Dall’analisi dei dati risulta, pertanto, una situazione in cui il reddito pro capite prodotto ha interrotto, ormai per quattro anni di seguito, la sua crescita. Una delle ragioni, forse la più percepibile insieme alla recessione economica in atto da qualche anno, va ricercata sicuramente nell’elevato numero di accessi alla professione.
Passando ad analizzare l’evoluzione del volume d’affari si osserva come nel 1990 (anno preso come riferimento) i 45 mila iscritti alla Cassa forense dichiaravano un monte di quasi 2 miliardi di euro (1.833.971.121 euro), ovvero 76.594 euro (rivalutati al 2011) a testa. Nel 2011 i 170 mila iscritti invece dichiaravano qualcosa come 11 miliardi e mezzo (11.544.475.249 euro), ovvero 71.868 euro (rivalutati al 2011) a testa: meno di vent’anni fa. Oggi, a soffrire di più sono quegli under 40 abilitati negli ultimi dieci anni che, per quanto strano possa sembrare all’interno di una profes
http://crisiesviluppo.manageritalia.it/2014/09/avvocati-in-italia/sione nobile, fanno anche loro fatica ad arrivare alla fine del mese.
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Riforma forense: scade la delega sulla società tra avvocati
La riforma forense scricchiola. I sei mesi a disposizione del Governo per l'esercizio della delega sulle società tra avvocati è scaduto il 4 agosto. Una scelta politica per non creare una disciplina speciale ed evitare frizioni a livello comunitario. Questa la motivazione del Ministero. Ricapitoliamo la vicenda. La riforma forense (legge 247/12), approvata dal Parlamento sul filo di lana e tradottasi nell'ultima fatica del governo Monti, aveva sottratto gli avvocati alla liberalizzazione delle STP (società tra professionisti, legge 183/11). Un risultato politico importante e un traguardo storico fondamentale con cui di fatto veniva superata la normativa precedente vecchia di quasi ottanta'anni. Il testo della legge non si limitava a delegare al governo alcune questioni spinose, ritenute evidentemente scomode o piuttosto, secondarie - come appunto la disciplina dell'organizzazione degli studi legali in forma societaria - ma poneva anche dei paletti per evitare che il Governo potesse commettere leggerezze o avere ripensamenti - ad esempio, niente soci di capitale-. L'esecutivo disponeva appunto di sei mesi per procedere alla regolamentazione delle società tra soli legali ma, per incompatibilità con leggi europee, la questione è stata archiviata. Anzi demolita!Non si è trattato quindi di una svista o di una dimenticanza dovuta ad altre urgenze o contingenze (Imu, Iva...), ma di un precisa presa di posizione, di una scelta politica tesa a non creare una disciplina speciale. "L'esercizio della delega avrebbe creato frizioni comunitarie con il rischio dell'apertura di un nuovo procedimento di infrazione", ha commentato il sottosegretario Cosimo ferri. L'Ue si era già espressa in merito con la procedura di pre-infrazione Eu Pilot 1753/11/Mark, censurando l'Italia a causa delle norme che impedivano ad avvocati stranieri stabiliti nel Paese di costituire una società tra professionisti senza che vi fosse almeno un avvocato italiano tra i soci. Obbligo eliminato con la legge 97/2013. Quali saranno le conseguenze della scelta di non procedere con la disciplina prevista dalla riforma forense? Tutto è ancora da verificare. Sul piano teorico, tra gli effetti collaterali, si configurerebbe il ritorno in auge del socio di capitali: gli avvocati potrebbero mettersi in società con professionisti appartenenti ad altre categorie (ad esempio commercialisti) e persino accogliere nelle loro Stp (società tra professionisti) i soci di capitale, da alcuni ritenuti i nemici giurati dell'indipendenza dello studio. Le reazioni e i pareri sono discordanti e gli scenari che potrebbero aprirsi sono contraddittori. Da una parte c'è chi pensa che il rifiuto di ottemperare ad una delega disposta dalla legge sia uno schiaffo all'avvocatura stessa. Dall'altro c'è invece chi ritiene che la mossa sia legittima e ammissibile, in quanto si porrebbe palesemente in contrasto con le norme europee. agli avvocati italiani non resta quindi che rassegnarsi ed accettare di essere un categoria professionale come tutte le altre? Il 30 agosto è giunta una nota del Consiglio nazionale forense che ha definito "impensabile che il Ministero della Giustizia abbia preferito - silenziosamente e proditoriamente - aspettare la scadenza del termine per applicare agli avvocati regole diverse da quelle che il Parlamento ha approvato. Si tratterebbe di un omissione volontaria di un dovere, oltre che di un atto politicamente astruso. Un chiarimento del Ministero è dunque necessario, per evitare confusione, e per evitare che fidando su (o profittando di) interpretazioni inesatte o avventurose siano costituite oggi società professionali che sarebbero nulle, con grave danno per i cittadini che vedrebbero travolti i loro diritti nei procedimenti promossi da avvocati operanti nell'ambito di una società nulla".
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14164.asp
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Chi può fare il giudice ausiliario?
Nell'ambito della perenne riforma della giustizia, un capitolo che, nell’alternanza di governi di elezione, governi tecnici e governi di solidarietà nazionale, non sembra proprio conoscere la parola fine, il decreto n. 69/2013 (decreto fare), pubblicato in G.U. in data 21 giugno 2013, prevede l'inserimento in servizio di 400 nuovi giudici ausiliari all'interno delle Corti di Appello.
I giudici saranno impiegati in tutti i procedimenti giudiziari, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, ad eccezione dei procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.
I giudici onorari acquisiranno lo status giuridico di magistrati onorari e riceveranno ogni 3 mesi un indennità determinata nella misura di € 200 per ciascun provvedimento che definisce il processo, con un tetto massimo di € 20.000 / anno. L'indennità è cumulabile anche con eventuali trattamenti pensionistici
Ma chi potrà ricoprire tale ruolo?
Il comma 3 dell'art. 63 stabilisce chi può essere chiamato a svolgere il ruolo di giudice ausiliaro.
Si tratta di magistrati ordinari e avvocati dello Stato a riposo, di avvocati e notai a riposo e in attività, di professori universitari in materie giuridiche (1° e 2° fascia) a riposo e in attività, e di ricercatori universitari, sempre in materie giuridiche.
Fin qui nulla di insolito.
Ma se si legge con attenzione l'art. 64, che disciplina i requisiti per la nomina a giudice ausiliario, vediamo che al comma 2 compare un limite di età per avvocati e notai stabilito in 60 anni, peraltro assai inferiore a quello dei magistrati ordinari e professori universitari che è di 75 anni.
L'art. 69, comma 2 stabilisce inoltre che un avvocato nominato tra i candidati al ruolo di giudice ausiliario non possa svolgere tale attività nella corte d'appello appartenente al distretto dell'ordine in cui era iscritto al momento della nomina (con estensione ai 5 anni precedenti).
Il comma 3 del medesimo articolo, prevede inoltre (giustamente) che gli avvocati chiamati a svolgere le funzioni di giudice ausiliario non possano rappresentare, assistere o difendere le parti dei procedimenti in cui hanno svolto le funzioni, e tale limite non sembra avere alcuna scadenza temporale.
Ne consegue che difficilmente un avvocato potrà svolgere l'incarico di giudice ausiliario finché esercita la professione forense, a meno che non si trovi nella favorevole (ma rara) condizione di risiedere in una zona ubicata al confine tra due corti d'appello, nel qual caso potrebbe presentare domanda presso quella in cui non esercita la professione.
Quindi è ragionevole dedurre che un avvocato potrà essere chiamato a svolgere l'incarico di giudice ausiliario solo quando a riposo.
E qui casca l'asino, anzi l’avvocato, perché subentra il limite di età di 60 anni e non è difficile immaginare quanti potranno essere gli avvocati che riusciranno ad andare in pensione prima dei 60 anni.
E' vero che il limite di età vale anche per i notai, ma ricordiamo che l'incompatibilità di cui all'art. 69, commi 2 e 3, opera solo nei confronti degli avvocati.
Per concludere, al di là dell’evidente rilievo sulla mancanza di equità nello stabilire un limite di età così difforme tra la classe docente (75 anni) e quella di notai ed avvocati (60 anni), - quasi che queste ultime professioni siano considerate maggiormente usuranti delle capacità di giudizio – risulta altresì evidente da parte del legislatore una scarsa conoscenza della realtà previdenziale cui sono costretti i professionisti del diritto i quali, ogni anno che passa, vedono sempre più ridotte le possibilità di raggiungere, in tempi ragionevoli, l’età della meritata pensione, che peraltro diventa sempre più esigua ed incerta nonostante i reiterati aumenti contributivi operati dalle casse professionali.
Di seguito riportiamo gli articoli del decreto che discipliano l'entrata in servizio dei nuovi giudici ausiliari.
Art. 63
(Giudici ausiliari)
1.Ai fini di quanto previsto dall’articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.
2.I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del Consiglio dell’ordine cui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.
3.Possono essere chiamati all’ufficio di giudice ausiliario:
a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo;
b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo;
c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;
d) gli avvocati, anche se a riposo;
e) i notai, anche se a riposo.
Art. 64
(Requisiti per la nomina)
1.Per la nomina a giudice ausiliario sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dai rispettivi ordinamenti.
2. Nei casi di cui all’articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.
3. Nel caso di cui all’articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all’albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età.
4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingua italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all’articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
Art. 65
(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l’indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello, assegnando ai soggetti di cui all’articolo 63, comma 3, lettera a), un numero di posti non superiore al dieci per cento dei posti di giudice ausiliario previsti presso ciascuna Corte di appello. In ogni caso le nomine dei soggetti di all’articolo63, comma 3, lettera a), non possono superare complessivamente il numero di quaranta.
2. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. È riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all’albo. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che abbiano maturato la maggiore anzianità di servizio o di esercizio della professione. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.
3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti in pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.
4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell’ufficio.
Art. 66
(Presa di possesso)
1. Il giudice ausiliario prende possesso dell’ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall’articolo 63, comma 2, ed è assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a normadell’articolo 65, comma 4.
Art. 67
(Durata dell’ufficio)
1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni e può essere prorogata per non più di cinque anni.
2. La proroga è disposta con le modalità di cui all’articolo 63, comma 2.
3. Il giudice ausiliario cessa dall’incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell’articolo 71.
Art. 68
(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)
1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.
2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell’articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno.
3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell’attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto degli standard produttivi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.
Art. 69
(Incompatibilità ed ineleggibilità)
1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari.
2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all’articolo 63, comma 3, lettera d), non può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell’ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere anche nei successivi gradi di giudizio.
4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d’appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni.
Art. 70
(Astensione e ricusazione)
1. Il giudice ausiliario ha l’obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell’articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall’articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.
2. Il giudice ausiliario ha altresì l’obbligo di astenersi e può essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualità di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori.
Art. 71
(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)
1. I giudici ausiliari cessano dall’ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.
2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario ha definito il numero minimo di procedimenti di cui all’articolo 68, comma 2, propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.
3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico.
4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.
5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
Art. 72
(Stato giuridico e indennità)
1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.
2. Ai giudici ausiliari è attribuita un’indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell’articolo 68, comma 2.
3. L’indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.
4. L’indennità prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
http://www.avvocatoandreani.it/news-giuridiche/notizia.php?tt=decreto-del-fare-chi-puo-fare-il-giudice-ausiliario
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Professione forense ed incompatibilità, solo il legislatore statale può estendere il campo di applicazione delle deroghe
La normativa regionale che consente agli avvocati regionali di svolgere attività di patrocinio in giudizio e di consulenza anche a favore di enti strumentali della Regione e di società il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dalla Regione, estende la deroga al principio di incompatibilità, prevista dal legislatore statale esclusivamente in riferimento agli affari legali propri dell’ente pubblico di appartenenza, e, pertanto si pone in contrasto con l’art. 117 Cost,. terzo comma. Lo ha dichiarato la Consulta nella sentenza n. 91 depositata il 22 maggio nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Regione Campania n. 1/2009.
Si ricorda, in punto di diritto, che il
regime delle incompatibilità della professione forense è oggetto di legislazione statale sin dall’art. 3, comma 2, R.D.L. 1578/1933 laddove si prevede che l’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica. Tale regime di incompatibilità è derogabile per quanto riguarda gli avvocati afferenti agli uffici legali degli enti pubblici, solo «per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera e a condizione che siano iscritti nell’elenco speciale annesso agli albi professionali.
Si evidenzia altresì che su tale argomento si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui gli avvocati dipendenti da enti pubblici sono tenuti a svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell’ente presso il quale prestano al loro opera, non essendo consentito ritenere proprio dell’ente pubblico datore di lavoro le cause e gli affari di un ente diverso, dotato di distinta soggettività.
Ancora, la Consulta ritiene che del tutto coerente con il quadro normativo ed i principi illustrati è stato il sopravvenuto intervento del legislatore statale che, ridisciplinando la professione forense con la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha espressamente ribadito il regime d’incompatibilità professionale che prevede che gli avvocati dipendenti di enti pubblici sono abilitatati alla trattazione degli affari legali dell’ente stesso a condizione che siano incardinati in un ufficio legale stabilmente costituito e siano incaricati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni (artt. 19-23).
Infine, si ha premura di sottolineare che in ambito di incompatibilità professionale l’ampliamento del campo di applicazione delle deroghe è sempre possibile, ma può intervenire solo il legislatore statale.
http://www.diritto.it/docs/5089626-professione-forense-ed-incompatibilit-solo-il-legislatore-statale-pu-estendere-il-campo-di-applicazione-delle-deroghe?source=1&tipo=news
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Il CNF propone nuove tabelle per la liquidazione dei compensi degli avvocati
In esito alla prima riunione plenaria del 3 maggio 2013, il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato la propria proposta di modifica dei parametri forensi, che sarà inviata al Ministero della Giustizia.
La seduta amministrativa straordinaria del 3 maggio si è infatti conclusa con l’adozione di un’apposita delibera recante la normativa proposta e la definizione di 40 tabelle parametriche (di cui 1 per il settore penale e 39 per il settore civile, comprendenti anche la materia stragiudiziale, mediazione, procedure concorsuali e arbitrali, processi amministrativi e tributari e dinanzi alle giurisdizioni superiori), strutturate tenendo conto di scaglioni di valore corrispondente a quelli del Contributo Unificato e individuando 4 fasi procedurali (oltre alla fase finale di chiusura pratica).
Tali determinazioni si propongono di superare le tabelle di cui al DM n. 140/2012 -emanato in base al decreto Cresci-Italia e già impugnato dinanzi al Tar Lazio per eccesso di potere – ponendo rimedio agli ingiustificati abbattimenti dei compensi degli avvocati e alle lacune riscontrate.
L’idea di partenza è quella di creare uno strumento di “facile e immediata consultazione per gli operatori del diritto e per i cittadini” e di ausilio al giudice chiamato alla liquidazione del compenso dell’avvocato in caso di mancato accordo con il cliente.
Il Giudice dovrà:
tenere conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata dal professionista, valutando la particolare o straordinaria importanza della causa ma anche l’impegno profuso dal professionista (per esempio la corrispondenza con il cliente, il numero di questioni affrontate o anche l’incertezza giurisprudenziale nella materia);
partire obbligatoriamente dai parametri indicati nelle tabelle ma potendo anche discostarsene, motivando le ragioni di una diversa determinazione, fino ad aumentare i compensi fino al 70% ovvero riducendoli verso il basso anche del 30%.
I parametri per l’attività giudiziale opereranno anche per la parte offesa, per la parte civile, per il responsabile civile e per il civilmente obbligato e viene reintrodotto il rimborso per le spese forfettarie del 15%.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della normativa approvata e le nuove tabelle proposte dal CNF.
http://www.giurdanella.it/2013/05/17/il-cnf-propone-nuove-tabelle-per-la-liquidazione-dei-compensi-degli-avvocati/
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Cassazione: il compenso del legale non può scendere al di sotto dei minimi tariffari
A prevederlo è stato anzitutto il decreto Cresci Italia (D.L. 1/2012) che ha abolito le tariffe per le professioni regolamentate.
Se ci si trova in epoca antecedente all’emanazione del decreto citato, quindi sotto la vigenza del decreto Bersani, avvisano i giudici della Suprema Corte nella sentenza n. 11232 del 10 maggio 2013, nell’ambito di una procedura fallimentare, anche nel caso in cui il cliente dell’avvocato è il curatore fallimentare, il compenso accordato dal giudice delegato può essere inferiore al minimo tariffario soltanto in presenza di un accordo fra le parti, precedente o anche successivo alla prestazione professionale.
La Cassazione accoglie quindi il ricorso dell’avvocato contro il
compenso liquidato per l’attività professionale svolta nel giudizio di responsabilità promosso nei confronti degli ex amministratori della società fallita.
In mancanza del suddetto accordo non può esservi deroga i minimi tariffari: infatti, continuano i giudici con l’ermellino, questa circostanza è confermata dalla previsione del decreto Cresci Italia (art. 9) nella quale viene specificato che in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto dal Ministro vigilante (per gli avvocati sta per intervenire il decreto ministeriale).
Il giudice delegato ha fatto quindi una valutazione errata quando, in assenza del patto curatore-avvocato, ha preso in considerazione ai fini dell’onorario un parametro diverso da quello corrispondente al valore della causa secondo le norma del codice di procedura civile. Inoltre, per ottenere la liquidazione in misura inferiore ai minimi previsti dallo scaglione di valore determinato secondo le regole del cpc, il curatore fallimentare avrebbe dovuto esibire il parere del competente Consiglio dell’Ordine.
Il parere era necessario per liquidare al di sotto del minimo previsto ed in assenza di questo ed anche di un accordo la determinazione del giudice è da ritenersi invalida.
http://www.diritto.it/docs/5089587-cassazione-il-compenso-del-legale-non-pu-scendere-al-di-sotto-dei-minimi-tariffari?source=1&tipo=news
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Consiglio Nazionale Forense: approvati i nuovi parametri forensi
Via libera dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) ai nuovi parametri forensi. Lo ha annunciato il presidente del CNF, Guido Alpa, all’esito della prima riunione plenaria con tutte le componenti dell’Avvocatura dopo l’approvazione della riforma forense (presenti oltre 120 Ordini, le Unioni, la Cassa forense, l’OUA e le Associazioni forensi).
La proposta sui parametri, che ora passa al vaglio del Ministero della Giustizia, illustrata dal consigliere Aldo Morlino, corrisponde ai principi di semplificazione, trasparenza ed equità ed è destinata a creare uno strumento di facile e immediata consultazione per gli operatori del diritto e per i cittadini che potranno avere uno strumento di immediato orientamento. Essa supera
il decreto parametri 140/2012, assunto sulla base del decreto Cresci-Italia e impugnato davanti al Tar del Lazio per eccesso di potere, in relazione non solo agli ingiustificati abbattimenti dei compensi che giungono fino alla metà per le attività di difesa previste dalla legge a carico dei legali, ma anche in relazione a gravi lacune, puntualmente segnalate in note inviate sin dalla predisposizione del D.M. 140/2012 al Ministero della Giustizia.
www.diritto.it
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Avvocatura riunita per fare il punto sulla riforma forense
Il Consiglio Nazionale Forense, nell’ambito della seduta amministrativa straordinaria tenuta il 19 aprile, ha deciso di invitare i presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati, i presidenti delle Unioni regionali forensi, il presidente della Cassa forense, il presidente dell’Oua, i presidenti delle associazioni forensi maggiormente rappresentative in ambito congressuale, ed i componenti del Consiglio nazionale forense ad un incontro, che si terrà il 4 maggio 2013 alle ore 9,30, a Roma, Borgo Santo Spirito, in cui verrà illustrato lo stato dei lavori di attuazione della nuova Legge professionale.
L’ordine del giorno comprende aggiornamenti su disciplinare, parametri, sportello per il cittadino, riconoscimento associazioni specialistiche, regolamento, geografia giudiziaria.
http://www.ateneoweb.com/aw/news/avvocatura-riunita-per-fare-il-punto-sulla-riforma-forense,24454-4-2.html
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Le società tra professionisti
Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma dieci, della legge 12 Novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).
E' recente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale n. 34 dell'8 Febbraio 2013 che legalizza e disciplina la costituzione delle società tra professionisti. Esso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 Aprile scorso. Ad eccezione della classe notarile - la cui figura assume determinate caratteristiche di interesse pubblico - i professionisti esercitanti specifiche attività regolate dai singoli Ordini professionali potranno ora unire le proprie competenze per esercitare una vera e propria attività "conforme ai Titoli V e VI del libro V del Codice Civile".
Società tra professionisti e società multidisciplinare (art. 1)
L'art. 1 del regolamento definisce la società tra professionisti e la società multidisciplinare. La prima deve essere "costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile (...)" e si tratta di quell'organizzazione "avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati dal sistema ordinistico". La seconda è un tipo specifico di società tra professionisti "costituita per l'esercizio di più attività professionali", al cui interno cioè operano professionisti in possesso di competenze tra loro differenti.
All'interno della società si distinguono due figure principali: il socio professionista e il socio investitore.
Trasparenza nei rapporti coi clienti (artt. 3, 4 e 5)
Uno dei principi del regolamento consiste proprio nel requisito della correttezza e della trasparenza che i professionisti devono garantire ai terzi. I soci devono prima di tutto possedere "i requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria" e secondariamente fornire al cliente informazioni complete e comprensibili. Al momento del conferimento dell'incarico il cliente ha il diritto di scegliere uno o più professionisti che materialmente porteranno a termine lo stesso. E' fatto obbligo alla società informare il cliente circa la possibile esistenza di situazioni di conflitto di interesse, non soltanto dal punto di vista strettamente professionale ma anche economico. L'art. 4 prevede l'onere a carico della società di "consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità di investimento".
L'art. 5 prevede la possibilità per il socio, durante l'esecuzione dell'incarico assegnato, di avvalersi dell'opera di ausiliari e di sostituti. Questi ultimi tuttavia limitatamente al caso di "sopravvenute esigenze non prevedibili". Entrambe queste figure operano sotto la responsabilità del socio e lo stesso è obbligato a comunicare al cliente la presenza di questi collaboratori; il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico al professionista per iscritto ed entro tre giorni dalla avvenuta comunicazione.
Esclusiva di partecipazione (art. 6)
L'articolo in oggetto esclude espressamente che ogni professionista possa partecipare contemporaneamente a più società tra professionisti. Tale obbligo viene meno per causa di recesso, esclusione o trasferimento della quota di partecipazione del socio.
Requisiti del socio investitore (art. 6)
Accanto ai soci professionisti il regolamento prevede la possibilità di ingresso in società di soci di capitale. Essi tuttavia devono possedere i medesimi "requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta" e non deve aver riportato "condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione". Inoltre, lo stesso non deve essere stato precedentemente cancellato da un albo per motivi disciplinari.
La violazione dei requisiti di onorabilità previsti integra illecito disciplinare sia per il socio che per la società.
Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale degli albi professionali (artt. 7, 8 e 9)
Tale iscrizione è obbligatoria per un duplice ordine di motivi: di "certificazione anagrafica" e di "pubblicità notizia ai fini della verifica delle incompatibilità di cui all'art. 6". Attraverso la pubblicazione sul registro delle imprese, in ossequio al principio di trasparenza, i terzi sono così in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie su ciascun socio. Inoltre, il regolamento pone alla società l'onere di iscriversi "in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti". L'art. 9 detta il procedimento di iscrizione presso l'ordine di appartenenza, individuando la competenza sulla base della circoscrizione presso cui è stabilita la sede legale della società. Prima di procedere all'iscrizione è onere del collegio professionale verificare che tutti i requisiti di onorabilità e compatibilità siano stati rispettati. Successive modifiche allo statuto o all'atto costitutivo, alla composizione sociale o al contratto posto in essere tra i professionisti deve essere tempestivamente comunicato all'Ordine competente, il quale provvederà ad effettuare le relative annotazioni.
Diniego di iscrizione, cancellazione dall'albo e impugnabilità dei provvedimenti (artt. 10 e 11)
Nel caso in cui il Consiglio rilevi situazioni di incompatibilità di cui all'art. 9, esso procede a "comunicare tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda". La società, da questo momento, ha dieci giorni per presentare in forma scritta le proprie osservazioni. La lettera che conferma il diniego deve essere consegnata per iscritto al rappresentante legale e corredata di idonea motivazione. Essa potrà essere impugnata "secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali", salvo la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
La cancellazione dall'albo riguarda invece un momento successivo della vita della società e può essere disposta per la sopravvenienza di determinate condizioni. Il legislatore obbliga tuttavia l'Ordine ad ascoltare le ragioni della società - principio del contraddittorio - prima di procedere alla cancellazione. Tali condizioni sono sostanzialmente la perdita di uno o più requisiti richiesti dalla legge o dal regolamento (requisiti personali di onorabilità e professionalità dei singoli soci iscritti, adempimento degli obblighi societari così come rimandato al libro V del cod. civ.); in questi casi la società ha a disposizione tre mesi per sanare i vizi, decorsi i quali l'Ordine può legittimamente disporre la cancellazione dall'albo.
Responsabilità della società e dei singoli professionisti (art. 12)
I singoli soci sono individualmente responsabili per l'attività da loro posta in essere e, come tali, sono sottoposti al relativo procedimento disciplinare previsto dal proprio Ordine di appartenenza nel caso di violazione delle regole deontologiche. Il regolamento, accanto alla responsabilità individuale del socio, prevede tuttavia una responsabilità disciplinare solidale della società per le violazioni poste in essere dal proprio socio. Requisito fondamentale per l'operatività della responsabilità solidale è che il professionista abbia effettivamente eseguito direttive impartite dalla società stessa.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13489.asp
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Il CNF approva il regolamento sulle associazioni forensi specialistiche
Dal COMUNICATO STAMPA del Consiglio Nazionale Forense.
"Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato oggi in via definitiva il regolamento che istituisce e disciplina l’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, in attuazione dell’articolo 35 comma 1 lettera s) della legge n. 247/2013 (Nuovo ordinamento della professione di avvocato).
Le associazioni specialistiche inserite nell’elenco parteciperanno con i Consigli dell’Ordine all’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di avvocato specialista, che rappresenta uno dei punti qualificanti della riforma forense.
Spetta invece al ministero della giustizia adottare il regolamento per la definizione delle modalità per ottenere il titolo di specialista. Il regolamento stabilisce che l’elenco delle associazioni maggiormente rappresentative sia pubblicato sul sito del CNF e sia costantemente aggiornato.
Esso fissa i requisiti di iscrizione nell’elenco, tra i quali figurano un numero di iscritti significativo su base nazionale tenuto conto del settore di interesse, la previsione espressa tra gli scopi statutari della promozione del profilo professionale specialistico e la formazione e l’aggiornamento, una sede nazionale e un organismo di coordinamento delle attività svolte sul territorio nazionale. Tra i requisiti sono annoverati anche quello di assicurare una offerta formativa nelle materia di competenza attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate e di dimostrare di aver organizzato, almeno nell’anno precedente alla richiesta di iscrizione, una significativa attività formativa nel settore di interesse. Le Associazioni non dovranno avere scopo di lucro, l’attività formativa dovrà essere gratuita salva la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute.
La domanda di iscrizione nell’elenco, da inviare al CNF che dovrà deliberare entro 90 giorni, dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Grande attenzione è posta circa la persistenza dei requisiti di iscrizione nel corso del tempo. Il mantenimento della iscrizione nell’elenco è infatti subordinato a tale persistenza, la cui verifica si farà ogni tre anni. In ogni caso, il CNF esercita la vigilanza su di essa e sull’attività formativa anche disponendo controlli. In caso di perdita dei requisiti, il CNF può revocare, con provvedimento motivato e previa audizione dei rappresentanti dell’associazione, l’iscrizione nell’elenco.
Il regolamento entra in vigore domani 12 Aprile. "
http://www.professionegiustizia.it/Notizie/notizia.asp?id=237
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Giustizia: l’OUA chiede al Ministro della Giustizia di varare urgentemente il decreto correttivo sui parametri per la determinazione dei compensi degli avvocati
Nell’assemblea dei Delegati dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA), tenutasi lo scorso fine settimana, è stato approvato un deliberato con cui si richiede l’intervento urgente del Ministero della Giustizia e del Consiglio Nazionale Forense (CNF) per dare il via libera al decreto correttivo dei parametri dei compensi degli avvocati, concordato già nello scorso novembre con l’OUA e le Associazioni Forensi.
Appare evidente la viva preoccupazione espressa dall’OUA per l’impasse venutosi a creare in ordine all’approvazione del decreto ministeriale correttivo del D.M. 140/2012, emanato dal Ministro della Giustizia in ottemperanza all’art. 9, co. 2, del D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012. Pur essendo, infatti, l’iter procedimentale del decreto correttivo
avviato da tempo (essendo già stato espresso il parere del Consiglio di Stato ed inoltrato il decreto alla Corte dei Conti ai fini della registrazione), la sua emanazione ha subito un brusco stop dopo l’approvazione della legge di riforma dell’ordinamento forense (L. 247/2012), che ha attribuito al C.N.F. il compito di proporre al Ministro un regolamento sui parametri, con il procedimento di cui agli artt. 13, co. 4, e 1, co. 3, della stessa legge, procedimento che contempla anche un successivo passaggio parlamentare. Dal canto suo, il Ministro della Giustizia, dopo una prima accelerata impressa alla definizione del documento correttivo, ha riconosciuto questa strada non più praticabile, ponendo l’accento sul cambiamento della procedura introdotto con il nuovo ordinamento professionale forense. Per il Ministro, infatti, la nuova normativa forense non consente soluzioni alternative, che, in assenza del preventivo parere del CNF, sarebbero contra legem, con il rischio di esporre il decreto correttivo ad una sistematica disapplicazione da parte dei giudici, con ovvia confusione sulla liquidazione degli onorari degli avvocati. Allo stesso tempo, il CNF, pur senza intaccare il proprio diritto di iniziativa a proporre la redazione dei parametri nei modi e con le forme disciplinate dalla L. 247/2012, non ha ritenuto di esprimere un formale parere favorevole, che avrebbe senz’altro facilitato l’emanazione del suddetto decreto correttivo.
Queste due opposte prese di posizione hanno creato una situazione di stallo che per l’OUA danneggia l’intera Avvocatura, che da tempo e a gran voce reclama un intervento migliorativo sul D.M. 140/2012, le cui applicazioni da parte della magistratura stanno provocando una fortissima riduzione delle liquidazioni delle spese di giudizio.
La situazione è resa ancora più incerta dalla grave crisi politica che sta attraversando il Paese e che rende particolarmente arduo il percorso di approvazione del regolamento predisposto dal CNF, ove si consideri, fra l’altro, che la nuova legge forense prevede che il regolamento venga esaminato obbligatoriamente dalle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato che, ad oggi, non risultano neppure formalmente costituite. Ciò che lascia presumere che l’approvazione del regolamento predisposto dal C.N.F. non potrà vedere la luce se non a distanza di molti mesi dalla sua presentazione al Ministro.
Tanto premesso, l’OUA, riconoscendo la permanenza in capo al Ministero della potestà di modificare il D.M. 140/2012 fino a quando non sarà approvato il regolamento di cui sopra, reclama un intervento immediato sui parametri attualmente in vigore, fortemente penalizzanti, soprattutto in considerazione della fortissima crisi che attanaglia l’intera società italiana e la professione forense in modo particolare, come certificato dall’ulteriore rilevante decrescita del reddito medio, certificata dalla Cassa di Previdenza Forense.
http://www.diritto.it/docs/5089498-giustizia-l-oua-chiede-al-ministro-della-giustizia-di-varare-urgentemente-il-decreto-correttivo-sui-parametri-per-la-determinazione-dei-compensi-degli-avvocati?source=1&tipo=news
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Avvocati: sempre più in crisi
Che gli avvocati siano la categoria di nuovi poveri, tra i professionisti, è ormai un dato di fatto.
A ribadirlo è il presidente dell'Associazione Nazionale Forense, Ester Perifano, che denuncia cali di reddito drastici, che arrivano a sfiorare i meno 3mila euro annui rispetto al 2011. Una situazione che rischia anche di peggiorare quest'anno, come denuncia la Perifano: "Il 2013 rischia di registrare un ulteriore peggioramento, perché i redditi del 2012 scontano solo in parte l'aumento del contributo unificato, innalzato per tre volte nell'ultimo anno e mezzo, e sempre solo in parte la drastica riduzione dei compensi, grazie ai parametri da fame vigenti. Questo dovrebbe convincere il Cnf a ratificare l'accordo di novembre al più presto, in modo da consentire al ministro di pubblicare il Dm di modifica sui parametri. Se ciò non accadrà un ulteriore crollo dei redditi sarà, a questo punto inevitabile, e sapremo anche a chi attribuirne la responsabilità'".
Purtroppo la crisi economica ha fatto diminuire il lavoro in generale per tutti i professionisti, gli avvocati poi scontano anche i ripetuti aumenti del contributo unificato. Inoltre i cittadini molto spesso rinunciano a far valere i propri diritti in giudizio, a causa dei tempi infiniti e dei costi gravosi imposti dallo Stato. E questo nonostante che le tabelle dei compensi degli avvocati siano al ribasso.
Secondo la Perifano per poter porre rimedio a questa caduta del volume di affari, occorre cominciare a creare un modello più efficiente di gestione della giustizia. E per farlo basterebbe ridistribuire "le competenze all'interno del comparto giuridico-economico, e "privatizzando" alcuni servizi, affidandoli ai professionisti: per esempio procedure esecutive, separazioni consensuali e decreti ingiuntivi potrebbero anche fare a meno dell'intervento dei giudici". E poi prosegue: "Quanto ai parametri, invece, la questione è diversa perché la soluzione sarebbe già pronta, con modifiche condivise da tutte le rappresentanze forensi. Ma a causa dell'intransigenza del Cnf, il ministro non può pubblicare il decreto correttivo. Secondo il Cnf i parametri per i compensi degli avvocati dovranno essere rivisti sulla base della nuova legge di riforma della professione. Poco importa se ciò comporterà un allungamento dei tempi che andrà a ulteriore detrimento dei redditi della categoria".
Non sono avvocato, ma mi associo alla protesta bianca, ma non troppo, che in molti stanno intraprendendo. Perché non si può pensare ad un Paese in cui la giustizia sia penalizzata, così come anche la sanità, perché si continuano a colpire i professionisti che la rendono possibile.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_13399.asp
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Avvocati specializzati
Le specializzazioni forensi allungano il passo. Il consiglio nazionale forense, in attuazione dell'art. 35 della legge n. 247/2013 sul Nuovo ordinamento della professione di avvocato, ha infatti predisposto la bozza di regolamento che istituisce e disciplina l'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative e l'ha resa pubblica. Il 10 aprile, poi, il Cnf tornerà a riunirsi per ridiscutere il provvedimento ed approvarlo definitivamente. Entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito web www.consiglionazionaleforense.it. Le associazioni specialistiche inserite nell'elenco parteciperanno con i Consigli dell'Ordine all'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di avvocato specialista (quest'ultimo rimesso alla disciplina del ministero della giustizia che dovrà adottare apposito regolamento), che rappresenta uno dei punti qualificanti della riforma forense.
I requisiti. La bozza di regolamento fissa i requisiti di iscrizione delle associazioni specialistiche nell'elenco del Cnf, tra i quali figurano un numero di iscritti significativo su base nazionale tenuto conto del settore di interesse, la previsione espressa tra gli scopi statutari della promozione del profilo professionale specialistico e la formazione e l'aggiornamento, una sede nazionale e un organismo di coordinamento delle attività svolte sul territorio nazionale (si veda tabella).
L'iter di iscrizione. Le associazioni forensi specialistiche che intendano ottenere l'iscrizione nell'elenco devono:
a) inviare la domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede amministrativa del Consiglio nazionale forense oppure tramite posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica indicata dal sito istituzionale del Consiglio nazionale forense;
b) allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
Il Consiglio nazionale forense, ricevuta la richiesta di iscrizione, delibererà l'approvazione o il rigetto della domanda. Le associazioni forensi specialistiche le cui domande sono state rigettate potranno presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di rigetto. Almeno trenta giorni prima della scadenza del triennio dalla prima iscrizione e, successivamente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ciascun triennio, l'associazione iscritta nell'elenco ha l'onere di dimostrare la persistenza dei requisiti di cui all'art. 3, sulla scorta di idonea documentazione.
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201303231154295376&chkAgenzie=ITALIAOGGI
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Sui parametri per gli avvocati la parola al ministro Severino
La palla adesso sta nel campo del ministero della Giustizia. La questione dei parametri agita l'avvocatura e solo adesso, dopo settimane di stallo, si intravede uno spiraglio di soluzione. Ma a sciogliere i nodi dovrà essere (se lo vorrà) un ministro in scadenza e più volte contestato dagli stessi legali. Paola Severino nelle settimane passate aveva messo a punto una proposta di revisione degli importi per venire incontro alle sollecitazioni arrivate per una correzione che alzasse i valori oggi ritenuti dai professionisti assolutamente mortificanti. Il progetto rappresenta l'esito del tavolo allestito nello scorso autunno tra il ministro e le principali associazioni di categoria (non il Cnf, che, in polemica con Severino, aveva rifiutato di partecipare).
La bozza di decreto ministeriale si è poi incagliata a fine anno per la sovrapposizione con la legge forense, approvata nelle ultime ore utili della legislatura al Senato. E il nuovo ordinamento forense si è rivelato determinante non solo sul piano cronologico, ma, soprattutto, su quello sostanziale perché assegna al Cnf la titolarità a formulare la proposta di modica dei parametri che verrà recepita dal ministero e sulla quale andrà raccolto il parere delle commissioni i parlamentari.
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Il Cnf si è messo d'impegno e ha tirato fuori dal cassetto quelle proposte di modifica già elaborate nell'estate scorsa, a ridosso dell'entrata in vigore degli attuali parametri. Il testo è stato adesso inviato a Ordini e associazioni, chiamati tutti a formulare sollecitamente i propri emendamenti (entro il 5 aprile).
Il vero attuale punto critico è però rappresentato dai tempi. Mentre cresce l'impazienza della categoria che si vede costretta a fare i conti con gli attuali importi, assolutamente insoddisfacenti, il progetto del Cnf deve ancora essere formalizzato nella sua versione definitiva, poi trasmesso a un ministro (quale?) e a commisioni parlamentari al momento inesistenti.
Per accelerare l'entrata in vigore di valori un po' più accettabili allora dalle associazioni, ma anche dalla "base" è stato esercitato un forte pressing sul Cnf e sul ministero per sbloccare l'impasse. Pressing che sembra ora avere dato buon esito perché dal Cnf è venuta una cauta apertura al ministro Severino per la formalizzazione di un primo emergenziale decreto di modifica ai vecchi parametri, fatta salva naturalmente la titiolarità del Consiglio a proporne una nuova versione sulla base di quanto prescritto dall'ordinamento forense.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-03-15/parametri-avvocati-parola-ministro-153437.shtml?uuid=AbrQdPeH
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Responsabilità professionale avvocati: l’OUA sollecita un confronto tra CNF, Ministero e forze politiche in vista degli emanandi decreti attuativi
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA) paventa che la recente normativa sull’obbligo di polizza per la responsabilità professionale degli avvocati possa risultare inadeguata se con i regolamenti ministeriali attuativi non verranno definiti e chiariti diversi punti controversi, soprattutto in ordine all’obbligo a contrarre, all’oggetto e ai limiti della copertura assicurativa. Deve ricordarsi come la nuova legge sull’ordinamento forense (L. 247/2012), all’art. 12, in linea con quanto già previsto dall’art. 5 D.P.R. 137/2012, imponga l’obbligo per gli avvocati (associazioni o società fra
professionisti), così come già accade per altri professionisti, di assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione (comma 1) e prevede che la violazione di tale obbligo costituisca illecito disciplinare (comma 4).
La RC professionisti è un contratto in base al quale l’impresa si impegna a risarcire l’assicurato di quanto questi sia chiamato a pagare a titolo di responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti nell’esercizio professionale dell’attività descritta in polizza svolta nei termini delle leggi che la regolano. La stipula della polizza assicurativa potrà essere effettuata dal professionista autonomamente o anche mediante apposite convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni 5 anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
Tanto premesso, l’OUA ha richiesto urgentemente un incontro tra il CNF e il Ministero della giustizia per la fase di definizione dei regolamenti attuativi. E’ opportuna, infatti, come si legge nella delibera adottata dall’OUA, una seria e tempestiva disamina della tematica onde evitare che il Ministero della giustizia, sentito il CNF, stabilisca condizioni essenziali e massimali minimi non conformi alle reali problematiche della professione per una valida ed efficace copertura assicurativa, a tutela dei cittadini. In particolare, si ritiene necessaria un’attività di studio sulle clausole di polizza, sulle questioni relative al recesso unilaterale, sul problema delle clausole claims made, sulle note questioni in relazione alla retroattività e ultra attività, sulla atipicità contrattuale della polizza claims made in forma pura o spuria, in relazione all’art. 1917 c.c., nonché sugli standard dei livelli di pagamento dei premi.
Stigmatizza ancora l’OUA come al descritto obbligo di copertura assicurativa, che in ogni caso entrerà in vigore solo dopo la predisposizione del regolamento ministeriale, si accompagna contestualmente, a termini di legge, quello di stipulare apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti, in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale (art. 12, co. 2). La violazione di tale obbligo pure integra un illecito disciplinare.
L’introduzione di un tale ulteriore obbligo, in ossequio, peraltro, ad una tendenza diffusa alla socializzazione del rischio, è stata fortemente criticata nell’ambiente forense, sottolineandosene l’incompatibilità con la vigente normativa (T.U. 1124/1965 e successive norme integrative, in particolare il D.Lgs. 38/2000) per la quale solo in caso di ipotesi di responsabilità del datore di lavoro sussiste l’obbligo di questi al risarcimento del danno differenziale rispetto alla copertura INAIL. Peraltro, anche la prevista copertura obbligatoria del rischio infortuni del titolare e degli altri collaboratori, anche occasionali, è apparsa «generica, eccessiva, quando non legittima e foriera di inevitabili conseguenze sull’impiego di questi negli studi legali».
Le osservazioni critiche sollevate dall’OUA attengono, infine, alla constatata prova dell’assenza in Italia, allo stato attuale, di un mercato libero e concorrenziale tra le compagnie di assicurazioni che possa garantire nel corso degli anni a venire il pagamento di premi che siano adeguati ed effettivi rispetto alle controprestazioni di coperture assicurative, con l’evidente pericolo di abusi di posizione dominante da parte delle compagnie assicurative. A tale fine l’OUA propone l’istituzione di un osservatorio nazionale sulle attuali tariffe praticate dalle compagnie di assicurazioni nei confronti degli avvocati già assicurati al fine di elaborare una proposta di tariffa al ribasso per il futuro, tenuto conto dell’elevato numero di nuove polizze stipulande, e meccanismi di contrattazione istituzionale con l’avvocatura a livello nazionale per l’individuazione dei contenuti minimi di copertura delle polizze.
http://www.diritto.it/docs/5089385-responsabilit-professionale-avvocati-l-oua-sollecita-un-confronto-tra-cnf-ministero-e-forze-politiche-in-vista-degli-emanandi-decreti-attuativi?source=1&tipo=news
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Onorario avvocati: in caso di transazione il valore della causa si determina con riguardo alla somma effettivamente corrisposta e non a quella originariamente richiesta
È la decisione della terza sezione civile della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 3660 del 14 febbraio 2013, ha rigettato il ricorso di un avvocato il quale sosteneva che il parametro di riferimento per la liquidazione delle spettanze professionale dovesse essere in relazione a quanto richiesto al momento della domanda e non alla successiva transazione (nella fattispecie intervenuta in una causa di lavoro).
“Nella determinazione degli onorari dell’avvocato in una lite conclusasi con una transazione, poiché per
la sussistenza delle reciproche concessioni ciascuna parte non è né vincitrice né perdente – hanno affermato i giudici di Piazza Cavour – la determinazione del valore della causa va compiuta avendo riguardo alla somma effettivamente corrisposta e non a quella originariamente richiesta, a nulla rilevando che il pagamento sia a carico del cliente o dell’avversario. Ciò comporta l’esercizio da parte del giudice di un potere non già arbitrario bensì discrezionale, essendo il medesimo tenuto a dare motivazione sia pure succinta delle relative ragioni”. E, nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, adito in primo grado, non si è discostato da tale principio ed ha espresso congrua motivazione affermando di ritenere che non poteva essere condiviso l’assunto del ricorrente in quanto le somme indicate nei singoli ricorsi, siccome superate dall’intervenuta transazione, non potevano costituire in alcun modo parametro di riferimento circa la determinazione del valore del giudizio dovendosi, viceversa, ritenere più razionale e congruo tenere conto della diversa somma accettata dalla parte in sede di transazione, valido parametro di riferimento essendo stata accettata dalla parte a seguito di valutazione dell’alea del giudizio.
“Tale soluzione – hanno continuato gli Ermellini – è in armonia con l’orientamento della Corte, secondo la quale in tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell’avvocato, il principio generale secondo cui il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile avendo riguardo all’oggetto della domanda considerato al momento iniziale della lite, trova un limite alla sua applicabilità nei casi in cui, al momento dell’instaurazione del giudizio, non sia possibile indicare il quantum – ciò verificandosi, in genere, nelle controversie per risarcimento danni, ove, il più delle volte, la domanda di condanna è formulata con riserva di quantificazione in corso di giudizio – rendendosi in tale ipotesi indispensabile, ai fini de quibus, il riferimento al valore definito e quindi, al quantum stabilito dalle part in altro modo – eventualmente come nella specie con transazione – sicché in definitiva il valore della causa viene ad essere determinato sulla base del predetto importo”.
http://www.diritto.it/docs/5089337-onorario-avvocati-in-caso-di-transazione-il-valore-della-causa-si-determina-con-riguardo-alla-somma-effettivamente-corrisposta-e-non-a-quella-originariamente-richiesta?source=1&tipo=news
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Professione di avvocato: incompatibilità ed eccezioni alla luce della recente riforma forense
1. Premessa
Come è noto, il 2 febbraio 2013 è entrata in vigore la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, introdotta con la L. 31 dicembre 2012, n. 247. Della nuova disciplina forense, in questa sede, verranno prese in considerazione solamente le norme in materia di incompatibilità della professione forense e sue eccezioni.
Della materia in esame si occupano, principalmente, gli articoli 18 e 19 dell’anzidetta legge. Prima, però, di analizzare i nuovi articoli, ebbene prima fare un tuffo indietro nel passato.
2. La disciplina delle incompatibilità e sue deroghe ante riforma
Prima della recente riforma, la disciplina delle incompatibilità e delle sue deroghe era contenuta in un unico articolo, ovvero l’art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella L. 22 gennaio 1934, n. 36. La disposizione in questione, così come modificata dall’articolo 1 della L. 23 novembre 1939, n. 1949, recitava così:
“L’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l’esercizio della professione di notaio, con l’esercizio di commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.
È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d’Italia, del Gran Magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.
Sono eccettuati dalla disposizione del comma 2:
a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari della Repubblica;
b) gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione e in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso comma 2, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo.”
Dunque, sintetizzando, la norma escludeva il contemporaneo esercizio della professione forense con altre attività professionali, mestieri o attività e, in particolare, con qualsiasi attività subordinata, pubblica o privata, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non avesse carattere scientifico o letterario.
La ratio di questa disciplina era (ed è tuttora, come si dirà nel prossimo paragrafo), a parere unanime, sia in dottrina che in giurisprudenza, quella di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del suo incarico professionale.
La sua violazione avrebbe comportato per l’avvocato le seguenti conseguenze:
1) cancellazione dall’albo (art. 37, comma 1, n. 1), del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578);
2) sanzione disciplinare per violazione degli articoli 10 e 16 del codice deontologico forense;
3) impedimento ad iscriversi alla Cassa forense e declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa medesima, con il conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, ancorché l’incompatibilità non fosse stata accertata e perseguita dal consiglio dell’ordine competente (art. 2, comma 3, della L. 22 luglio 1975, n. 319). Anzi, in base alla giurisprudenza di legittimità, era la stessa iscrizione all’albo a non essere consentita nel caso di sussistenza di una situazione di incompatibilità per il fatto della non previsione di un’iscrizione ai soli fini del titolo disgiunta dall’abilitazione all’esercizio professionale (in questo senso, Cass., Sez. Un., 8 marzo 1988, n. 2236).
La norma in questione, nel corso degli anni, è stata oggetto di numerose interventi interpretativi da parte della giurisprudenza di legittimità e del CNF.
In particolare, per quanto riguarda l’esercizio dell’attività commerciale, la giurisprudenza aveva stabilito che l’incompatibilità non sussisteva solo nella forma dell’esercizio diretto di una qualsiasi impresa commerciale, ma anche in quelle forme in cui gli effetti dell’attività erano imputabili all’avvocato quale esercente l’attività in nome altrui (in questo senso, Cass. 21 maggio 1994 n. 5010).
Di conseguenza, la giurisprudenza di legittimità e il CNF erano intervenuti, in diverse occasioni, a stabilire che determinava incompatibilità con la professione forense:
a) l’assunzione della carica di amministratore delegato di una società commerciale se, in virtù dell’atto costitutivo o di delega del consiglio di amministrazione, essa avesse comportato effettivi poteri di gestione e di rappresentanza (tra le tante, si veda Cass., Sez. Un., 5 gennaio 2007, n. 37);
b) l’assunzione della carica di amministratore unico (CNF 15 maggio 1996, n. 68), o di presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali con attribuzione di poteri gestori (CNF 26 giugno 2003, n. 165);
c) la qualifica di socio accomandatario di società in accomandita semplice (CNF 16 maggio 2001 n. 85); d) qualifica di socio illimitatamente responsabile di società a base personale (Cass., Sez. Un., 26 giugno 2003, n. 10162).
Poi, per quanto attiene la fattispecie di cui al comma 3, a tenore del quale sussisteva incompatibilità, al di fuori dei casi espressamente richiamati nei commi precedenti, anche “con ogni altro impiego retribuito”, il CNF faceva rientrare in quest’ultima espressione qualsiasi attività retribuita, ancorché di carattere autonomo (così, CNF, parere 26 settembre 2003 n. 154; CNF, parere 29 gennaio 2009 n. 1 e parere 15 giugno 2009 n. 26, in materia di compatibilità dell’incarico di amministratore di condominio con l’esercizio della professione di avvocato).
Comunque, anche la Suprema Corte, in un’occasione, aveva dimostrato implicitamente di abbracciare questo indirizzo interpretativo forense quando aveva stabilito che, ai fini dell’incompatibilità tra la professione di avvocato ed ogni impiego retribuito, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità e, quando non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto professionale (Cass., Sez. Un., 24 giugno 2009, n. 14810).
Quindi, anche lo svolgimento, in maniera stabile, di altra attività professionale autonoma avrebbe costituito incompatibilità con l’esercizio della professione forense.
Questa, in sintesi, era la situazione in materia di incompatibilità ante riforma. Vediamo adesso quali cambiamenti di sorta abbia comportato la riforma forense sul punto.
3. La disciplina delle incompatibilità e sue eccezioni post riforma
La disciplina delle incompatibilità e le sue eccezioni è contenuta, rispettivamente, negli articoli 18 e 19 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, come si è anticipato in precedenza.
La sua ratio, come in passato, è sempre quella di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato nell’esercizio della sua attività professionale, “indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti”, come recita l’art. 1, comma 2, lett. b), della citata legge, e principi su cui si fonda l’esercizio dell’attività di avvocato, come dispongono l’art. 2, comma 1 (“L’avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza svolge le attività di cui ai commi 5 e 6”), e l’art. 3, comma 1, primo periodo (“L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale.”) del nuovo ordinamento forense.
Il Legislatore ha apportato innanzitutto uno “svecchiamento” generale della disciplina; di poi, ha tenuto conto degli orientamenti interpretativi giurisprudenziali e forensi di cui si è dato conto nel paragrafo precedente; infine, ha introdotto sostanziali novità in punto di disciplina.
L’art. 18, lett. a), del nuovo ordinamento forense, rubricato “Incompatibilità”, dispone innanzitutto che “la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco di pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti di lavoro.”
Come si può notare, in questo caso il Legislatore si è implicitamente attenuto all’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 14810/2009), citato nel paragrafo 2, eliminando, in primis, il dubbio interpretativo creato dall’espressione “ogni altro impiego retribuito”, di cui al comma 3 dell’art. 3 del vecchio ordinamento forense, ovvero se essa si riferisse solo all’attività subordinata o anche a quella autonoma, e riaffermando così il principio per cui lo svolgimento di un’altra attività autonoma costituisce incompatibilità solo se svolta in via continuativa o professionalmente, e non nel caso in cui si tratti di svolgimento limitato o di breve durata o saltuario.
Infatti, ha espressamente prescritto l’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta “continuativamente o professionalmente”, escludendo non solo quelle di carattere scientifico e letterario, come in passato, ma anche quelle di carattere artistico e culturale. In deroga, ancora, al disposto in questione, la norma consente agli avvocati di iscriversi nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco di pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti di lavoro, ma non di esercitare l’attività di notaio, come in passato.
In secondo luogo, l’art. 18, lett. b), stabilisce che la professione forense “è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui.”
In questo caso, il Legislatore ha precisato, a differenza del passato, che l’incompatibilità sussiste con l’esercizio di “qualsiasi” attività di impresa commerciale svolta non solo in nome proprio o altrui, ma anche “per conto di altri”, facendo salva, comunque, la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa.
Ancora, l’art. 18, lett. c), prescrive che la professione forense è incompatibile “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione”, specificando che questo tipo di incompatibilità “non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitata esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.”
Si tratta di una integrazione speciale del disposto di cui alla lettera precedente. Anche in questo caso, il Legislatore si è attenuto agli orientamenti giurisprudenziali formatisi durante la vigenza dell’art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933, di cui si è dato conto sopra.
Infine, l’art. 18, lett. d), stabilisce che l’incompatibilità sussiste “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.” Quindi, come in passato, il vincolo di subordinazione costituisce indiscusso ostacolo all’autonomia e all’indipendenza della professione forense e, pertanto, determina incompatibilità col suo esercizio.
In deroga a quanto previsto dall’anzidetta lettera e dalla lett. a) dell’art. 18, l’art. 2, comma 1, del nuovo ordinamento forense, consente, tuttavia, l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.
Adesso, vediamo quali sono le eccezioni alle norme sulla incompatibilità, previste nel successivo art. 19 del nuovo ordinamento forense. Alcune di esse, come si è appena visto, sono state inserite nell’art. 18, quali eccezioni volte a specificare la non incompatibilità nelle varie ipotesi di sua sussistenza elencate in esso.
Innanzitutto, l’art. 19, comma 1, dispone che “l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.”
Poi, al comma 2, specifica che “i docenti e ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario” e, per questo, “devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.” Infine, al comma 3, “fa salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’art. 23.”
In questo caso, il Legislatore ha introdotto una deroga specifica alla lett. d) dell’art. 18, relativa all’incompatibilità con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
Non si capisce, pertanto, il perché queste eccezioni non le abbia inserite nella lett. d) anzidetta, come ha fatto, invece, per le altre eccezioni presenti nelle altre lettere del medesimo articolo, ma abbia voluto dedicare un articolo specifico per esse. Forse, per non appesantire troppo il testo dell’art. 18 oppure per altri oscuri motivi. Certo è che non ha senso iniziare l’articolo in questione con l’espressione generica “In deroga a quanto stabilito nell’art. 18,…”, perché le fattispecie contemplate nell’art. 19 rappresentano una deroga solamente alla lett. d) dell’art. 18. Forse, si tratta di una delle solite distrazioni del Legislatore, alla quale sicuramente porrà rimedio in futuro con gli ormai noti interventi correttivi di riparazione.
3. Le sanzioni
Ora, vediamo quali sanzioni può comportare l’accertamento della sussistenza di una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 18 del nuovo ordinamento forense.
Innanzitutto, deve rilevarsi che il trovarsi in una delle condizioni anzidette costituisce un impedimento per la stessa iscrizione all’albo (art. 17, comma 1, lett. e), del nuovo ordinamento forense). Nel caso in cui, successivamente all’iscrizione all’albo, venisse accertata la sussistenza di una delle incompatibilità di cui all’art. 18, ai sensi dell’art. 17, comma 9, lett. a), del nuovo ordinamento forense, il consiglio dell’ordine, d’ufficio o su richiesta del procuratore generale, pronuncia la cancellazione dall’albo. Quindi, come in passato, l’accertamento di una situazione di incompatibilità comporta, quale sanzione di tipo amministrativo, la cancellazione dall’albo.
La procedura di cancellazione è disciplinata nel medesimo art. 17, commi 12-19, del nuovo ordinamento forense.
Nello specifico, il consiglio dell’ordine, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente (comma 12).
Avverso le deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia di cancellazione, notificate all’interessato entro quindici giorni (comma 13), quest’ultimo può presentare ricorso al CNF, che ha effetto sospensivo della deliberazione medesima, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (comma 14).
Tuttavia, il consiglio dell’ordine non può pronunciare la cancellazione qualora sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 58 (comma 16).
All’avvocato cancellato dall’albo, comunque, viene riconosciuto il diritto di essere nuovamente iscritto nell’albo nel caso in cui dimostri la cessazione dell’incompatibilità di cui all’art. 18 (comma 15). Inoltre, l’avvocato riammesso è anche reiscritto nell’albo speciale di cui all’art. 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall’albo ordinario (comma 17).
Qualora il consiglio rigetti la domanda di reiscrizione oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l’interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell’art. 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva (comma 18).
Una volta divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione (comma 19).
Oltre alla sanzione di tipo amministrativo appena vista, il venirsi a trovare in una delle fattispecie di incompatibilità di cui all’art. 18 costituisce altresì infrazione disciplinare, sottoposta al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina, l’organo detentore del potere disciplinare ai sensi dell’art. 50, comma 1, nuovo ordinamento forense (art. 51, comma 1, ord. forense). Mentre, per quanto attiene il tipo di sanzione disciplinare da applicare nella fattispecie, essa verrà stabilita nel nuovo codice deontologico forense ai sensi dell’art. 3, comma 3, del nuovo ordinamento forense, che verrà emanato per effetto dell’entrata in vigore di quest’ultimo.
Infine, l’accertamento della sussistenza di una situazione di incompatibilità impedirebbe l’iscrizione alla Cassa forense e comporterebbe la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa medesima, con il conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, ancorché l’incompatibilità non fosse stata accertata e perseguita dal consiglio dell’ordine competente (art. 2, comma 3, della L. 22 luglio 1975, n. 319).
Quindi, le sanzioni di carattere amministrativo, disciplinare e previdenziale, applicabili nel caso di violazione della disciplina delle incompatibilità, sono rimaste uguali a quelle contemplate nella previgente disciplina.
4. Conclusioni
Nel complesso, la nuova disciplina delle incompatibilità, con le sue eccezioni, contenuta negli articoli 18 e 19 del nuovo ordinamento forense (e non solo), rappresenta di sicuro una rivisitazione della vecchia disciplina, fatta dal Legislatore per renderla più consona alla società contemporanea.
Ancor di più, le incompatibilità, così meglio strutturate, rappresentano, nell’insieme, una palese e grave limitazione dell’autonomia e dell’indipendenza dell’avvocato nell’esercizio della sua attività professionale, ma, più che altro, costituiscono un vero e proprio pregiudizio della sua dignità o decoro e sono capaci di creare conflitti di interesse con il cliente.
Si tratta, a ben vedere, di situazioni che chi esercita la professione di avvocato, se è persona cosciente e capace di rendersi conto dell’essenza della funzione sociale che svolge, è facilmente in grado di percepire come una “distorsione” della propria libertà professionale nello svolgimento della sua attività professionale, che è condizione essenziale per la effettiva tutela dei diritti dei cittadini.
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Riforma forense: le modifiche al regime dei compensi per gli avvocati
Con la legge n. 247 del 21 dicembre 2012, dopo un lungo travaglio legislativo frutto dell'intenso lavoro preparatorio dell'ultimo triennio, si è arrivati alla Riforma del sistema forense, definitivamente entrata in vigore il 2 Febbraio del corrente anno. E tra i temi toccati dalla novella, assai complessa pare la questione dei compensi agli avvocati, in quanto l'onorario dei professionisti legali è stata oggetto di riforma confusa e non omogenea da poco più di un anno.
La norma che si occupa della questione de quo è l'art. 13, la quale al primo comma esordisce col consentire all'avvocato di esercitare la professione anche a proprio favore, nonostante la previsione dell'art. 86 c.p.c. secondo cui parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore. Il quarto comma del medesimo articolo vieta poi il patto di quota-lite, ossia il patto tra avvocato e cliente in base al quale il pagamento della prestazione viene determinato in una percentuale del risultato economico ottenuto all'esito del giudizio. Sempre il primo comma dell'articolo della riforma, però, stabilisce l'ipotesi non remota che l'incarico possa essere svolto anche a titolo gratuito, raccogliendo così le istanze degli scorsi anni in tema di gratuità dell'incarico.
Proseguendo nella disamina dell'art. 13, il secondo comma obbliga, in tema di compensi spettanti al professionista forense, alla pattuizione in forma scritta ad substantiam, da rilasciare all'atto del conferimento dell'incarico, in perfetta coordinazione col successivo quinto comma sul dovere informativo della professione prestata in tema di offerta del servizio.
Quanto al contenuto intrinseco della specifica pattuizione tra professionista e cliente, in ottemperanza ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano valevole per tutte le professioni, il terzo comma dispone la massima libertà, ammettendo inoltre la pattuizione a tempo, o anche in misura forfetaria, o ancora per convenzione avente ad oggetto uno o più affari in base all'assolvimento e ai tempi giudiziari, tenendo cura delle singole fasi procedimentali o delle prestazioni richieste per una parte o per l'intera attività, nonchè anche in misura percentuale, salvo il rispetto del divieto dell'approviggionamento "pro quota" in base del valore dell'affare, in conformità all'art. 2233, terzo comma c.c., il quale prevede che gli avvocati e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità ed eventuale risarcimento del danno.
Circa poi, la questione delle tariffe minime applicabili, la riforma prevede la totale abolizione del sistema, prevedendo massima libertà all'interno di un range previsto normativamente dalle tabelle allegate alla riforma.
Infine, il decimo comma dell'articolo in esame, oltre al compenso per la prestazione, al professionista forense è dovuta, anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, nella somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal testo di riforma di cui al comma 6, contestuale ai criteri di determinazione e documentazione delle spese.
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_12966.asp
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Riforma forense al test attuazione
Il 2 febbraio è entrata in vigore la legge 247 del 31 dicembre 2012, recante la «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato». Il testo finale della riforma ha subìto un'incisiva evoluzione rispetto alla proposta avanzata, nel 2009, dall'avvocatura e, probabilmente, necessiterà di ulteriori correttivi. Tuttavia, conserva il pregio di offrire un quadro organico della normativa in materia di professione forense e, soprattutto, permette di superare la disciplina generale (e generica) sulle professioni ordinistiche introdotta dai provvedimenti di liberalizzazione del 2011 e 2012, ricollocando la funzione di difesa dei diritti, ruolo degli avvocati, in una norma di rango primario.
Si apre adesso una nuova delicata fase nel corso della quale la categoria forense dovrà compiere il passaggio dalla precedente normativa, il cui impianto risale a 80 anni fa, al rinnovato assetto che si è venuto a delineare nell'arco di circa quattro anni di dibattito interno alla stessa avvocatura e di lavori parlamentari scanditi da lunghi periodi di attesa e da brusche accelerazioni, come il tour de force con cui il Senato ha approvato in via definiva il testo di legge in chiusura della legislatura.
Le tappe di attuazione della riforma sono dettate, innanzitutto, dalle disposizioni transitorie. A partire dal l'articolo 65, che fissa il principio generale per cui fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge, si continuano ad applicare, se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni in vigore non abrogate, anche se non richiamate. La stessa norma prevede, poi, che il Consiglio nazionale forense e i consigli circondariali in carica all'entrata in vigore della legge 247 siano prorogati fino al 31 dicembre 2014. La norma dà poi al Cnf un anno di tempo per emanare il nuovo codice deontologico forense. L'entrata in vigore delle norme deontologiche farà cessare l'efficacia di quelle precedenti, anche se non specificamente abrogate. Da quel momento, inoltre, si applicheranno, se più favorevoli all'incolpato, anche ai procedimenti in corso.
Le altre principali norme che disciplinano la transizione dalle vecchie disposizioni al nuovo regime riguardano la pratica professionale e l'esame di Stato. Per quanto riguarda la pratica, l'articolo 48 stabilisce che, fatta salva la riduzione a 18 mesi del periodo di tirocinio, fino al secondo anno successivo all'entrata in vigore della riforma, l'accesso all'esame di abilitazione resta disciplinato dalle disposizioni in vigore fino al 2 febbraio. Anche le modalità di svolgimento dell'esame continueranno a essere regolate, per due anni, dalle norme in vigore fino al 2 febbraio.
Nel quadro normativo disegnato dalla riforma assumono un ruolo rilevante i numerosi regolamenti cui è stato affidato il compito di dare attuazione a vari aspetti del l'ordinamento forense. Diversi sono anche i soggetti cui competerà l'adozione dei provvedimenti: ministero della Giustizia, Consiglio nazionale forense, consigli del l'ordine. Tra le materie più rilevanti sottoposte a regolamentazione ci sono i parametri per determinare il compenso, le specializzazioni, la formazione continua, le modalità di accertamento del l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le elezioni nei consigli dell'Ordine, il tirocinio e l'esame di Stato, il procedimento disciplinare.
La nuova disciplina dell'ordinamento forense conferisce anche tre deleghe al Governo. La prima deve essere attuata entro sei mesi ed è rivolta a disciplinare l'esercizio della professione forense in forma societaria: in deroga alla norma generale in materia di società tra professionisti contenuta nell'articolo 10 della legge 183/2011, alle società tra avvocati potranno partecipare solo agli avvocati iscritti all'albo. L'articolo 16 della riforma contiene poi la delega per riordinare la normativa in materia di difesa d'ufficio. In questo caso il provvedimento attuativo della delega dovrà essere adottato entro 24 mesi. Esso dovrà prevedere l'istituzione di una lista unica, fissando criteri e modalità per accedervi. Infine, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense.
Nei due anni necessari a completare l'impianto normativo le istituzioni e le rappresentanze associative dovranno contribuire affinché l'attuazione della riforma si compia nel rispetto e nella valorizzazione dei princìpi fondanti la professione forense.
Presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano e dell'Unione lombarda dei consigli dell'Ordine degli avvocati
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Riforma forense, incertezza sulle parcelle: tocca al Ministero e al Cnf
Dopo l’approvazione finale della riforma forense, come cambieranno i compensi degli avvocati? Prima di saperlo con esattezza, probabilmente, correranno ancora diversi mesi, dato che, secondo la nuova legge professionale approvata lo scorso 21 dicembre al Senato, a definire gli scaglioni sarà un apposito decreto emanato dal Ministero della Giustizia.
Competente in materia, dunque, viale Astronomia che dovrà, però, confrontarsi con il Consiglio nazionale forense, in rappresentanza della categoria e a tutela degli onorari degli avvocati.
Nello specifico, i maggiori punti interrogativi spuntano in riferimento alla liquidazione delle spese legali e, soprattutto, in assenza di un vincolo posto per iscritto tra professionista e cliente.
“C’è il rischio di vuoto normativo – spiega Dario Greco, presidente Associazione giovani avvocati – non possiamo dire cosa accadrà finché non arriveranno i nuovi parametri”.
Al momento, dunque, la disciplina è stabilita dal decreto 140/2012, con i successivi ritocchi apportati in sede di discussione con l’Oua, l’Aiga e altre compagini del mondo associativo del foro che ancora attendono l’ok del Consiglio di Stato.
Così, nel corso del 2013, a sostituire il provvedimento attualmente in vigore dovrebbe arrivare quello messo in cantiere dalla riforma forense, anche se l’esito al momento è tutt’altro che scontato.
L’approdo del nuovo testo di definizione dei parametri professionali dovrà infatti recepire quanto contenuto nel decreto 140, versione modificata, e portare così a compimento l’iter di negoziazione e, quindi, di approvazione.
Indubbiamente, uno dei capitoli più spinosi sarà quello di far combaciare la liquidazione delle spese disposta dall’autorità giudiziaria con il contratto siglato in origine tra legale e cliente: come comportarsi in caso di discrepanza? E nell’evenienza di una vittoria, andrebbe pretesa ugualmente l’intera differenza?
C’è poi la questione della retroattività: a questo proposito, alcuni professionisti ricordano che esistono due sentenze delle Sezioni Unite che dispongono la validità dei parametri nel decreto 140 riguardo le sentenze ancora pendenti.
Insomma, nonostante la riforma sia arrivata in porto, sulla questione delle parcelle, la confusione è ancora tanta: prima dovrà arrivare il sì del Consiglio di Stato al decreto 140 modificato, e nel frattempo, sarà necessario avviare le procedure di concertazione tra Consiglio nazionale Forense e Ministero della Giustizia per la stesura dei nuovi parametri. Il tutto, naturalmente, andrà in qualche modo “shakerato”, con il rischio di lasciare l’amaro in bocca a tanti professionisti.
http://www.leggioggi.it/2013/01/10/riforma-forense-incertezza-sulle-parcelle-tocca-al-ministero-e-al-cnf/
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