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Avvocati specializzati
Le specializzazioni forensi allungano il passo. Il consiglio nazionale forense, in attuazione dell'art. 35 della legge n. 247/2013 sul Nuovo ordinamento della professione di avvocato, ha infatti predisposto la bozza di regolamento che istituisce e disciplina l'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative e l'ha resa pubblica. Il 10 aprile, poi, il Cnf tornerà a riunirsi per ridiscutere il provvedimento ed approvarlo definitivamente. Entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito web www.consiglionazionaleforense.it. Le associazioni specialistiche inserite nell'elenco parteciperanno con i Consigli dell'Ordine all'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di avvocato specialista (quest'ultimo rimesso alla disciplina del ministero della giustizia che dovrà adottare apposito regolamento), che rappresenta uno dei punti qualificanti della riforma forense. I requisiti. La bozza di regolamento fissa i requisiti di iscrizione delle associazioni specialistiche nell'elenco del Cnf, tra i quali figurano un numero di iscritti significativo su base nazionale tenuto conto del settore di interesse, la previsione espressa tra gli scopi statutari della promozione del profilo professionale specialistico e la formazione e l'aggiornamento, una sede nazionale e un organismo di coordinamento delle attività svolte sul territorio nazionale (si veda tabella). L'iter di iscrizione. Le associazioni forensi specialistiche che intendano ottenere l'iscrizione nell'elenco devono: a) inviare la domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede amministrativa del Consiglio nazionale forense oppure tramite posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica indicata dal sito istituzionale del Consiglio nazionale forense; b) allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Il Consiglio nazionale forense, ricevuta la richiesta di iscrizione, delibererà l'approvazione o il rigetto della domanda. Le associazioni forensi specialistiche le cui domande sono state rigettate potranno presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di rigetto. Almeno trenta giorni prima della scadenza del triennio dalla prima iscrizione e, successivamente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ciascun triennio, l'associazione iscritta nell'elenco ha l'onere di dimostrare la persistenza dei requisiti di cui all'art. 3, sulla scorta di idonea documentazione. http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201303231154295376&chkAgenzie=ITALIAOGGI
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