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  • È estorsione aggravata imporre all'azienda l'assunzione di un protetto del clan

    Scattano le manette per estorsione al camorrista che impone agli imprenditori l'assunzione di disoccupati iscritti nella sua speciale "lista di collocamento" costituita dalla schiera dei suoi protetti: si configura un danno ingiusto per il titolare dell'azienda perché espropriato del proprio potere di organizzare l'impresa e di ottenere, nel rispetto delle norme giuridiche e sociali, il massimo dei risultati produttivi ed economici. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 14049 del 25 marzo 2013, ha respinto il ricorso di un esponente di un clan camorristico campano contro il giudizio di colpevolezza del tribunale di libertà di Napoli che ha confermato l'ordinanza emessa dal Gip applicativa della misura di custodia in carcere per il reato di estorsione e rapina. Il caso L'organizzazione camorristica era caratterizzata dalla spiccata proiezione vessatoria sull'attività imprenditoriale: l'iter era quello di imporre l'assunzione di alcune persone i cui nomi erano elencati in una «lista di collocamento» che veniva consegnata all'imprenditore. Dunque, secondo quinta sezione penale, in linea con la Corte territoriale, ha ritenuto l'imputato responsabile di tale reato, visto che gli imprenditori sono stati sottoposti a pressioni che hanno limitato la libertà contrattuale nella composizione della forza di lavoro nella propria azienda. Insomma, la condotta del ricorrente è stata qualificata come estorsione aggravata ex articolo 7 della legge 203/91 in quanto imposizione di un comportamento (l'assunzione di un protetto) funzionale a rafforzare la propria immagine di partecipe di un «superpotere» che è organizzato al di fuori e contro le norme dello Stato. «Questa funzione di collocamento dei disoccupati - si legge in sentenza - rafforza l'organizzazione medesima agli occhi della cittadinanza, che ancor più diventa terreno di coltura e bersaglio passivo delle locali azioni delittuose, in quanto strumento di danno ingiusto per l'imprenditore, che è espropriato del proprio potere di organizzare al meglio l'azienda, di controllare capacità e disciplina dei dipendenti e di ottenere, nel rispetto delle norme giuridiche e sociali, il massimo dei risultati produttivi ed economici». Inoltre, per le esigenze cautelari è giusta la valutazione del tribunale del riesame, secondo cui «è di tutta evidenza la fondatezza della prognosi negativa sui futuri comportamenti di chi abbia effettuato la scelta di vita, tanto più che l'aggravante rende adeguata, ai fini della prevenzione speciale, in via esclusiva la misura della custodia in carcere». Pertanto, al ricorrente non resta che pagare le spese processuali. Vanessa Ranucci www.cassazione.net

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