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Riforma forense: le modifiche al regime dei compensi per gli avvocati
Con la legge n. 247 del 21 dicembre 2012, dopo un lungo travaglio legislativo frutto dell'intenso lavoro preparatorio dell'ultimo triennio, si è arrivati alla Riforma del sistema forense, definitivamente entrata in vigore il 2 Febbraio del corrente anno. E tra i temi toccati dalla novella, assai complessa pare la questione dei compensi agli avvocati, in quanto l'onorario dei professionisti legali è stata oggetto di riforma confusa e non omogenea da poco più di un anno. La norma che si occupa della questione de quo è l'art. 13, la quale al primo comma esordisce col consentire all'avvocato di esercitare la professione anche a proprio favore, nonostante la previsione dell'art. 86 c.p.c. secondo cui parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore. Il quarto comma del medesimo articolo vieta poi il patto di quota-lite, ossia il patto tra avvocato e cliente in base al quale il pagamento della prestazione viene determinato in una percentuale del risultato economico ottenuto all'esito del giudizio. Sempre il primo comma dell'articolo della riforma, però, stabilisce l'ipotesi non remota che l'incarico possa essere svolto anche a titolo gratuito, raccogliendo così le istanze degli scorsi anni in tema di gratuità dell'incarico. Proseguendo nella disamina dell'art. 13, il secondo comma obbliga, in tema di compensi spettanti al professionista forense, alla pattuizione in forma scritta ad substantiam, da rilasciare all'atto del conferimento dell'incarico, in perfetta coordinazione col successivo quinto comma sul dovere informativo della professione prestata in tema di offerta del servizio. Quanto al contenuto intrinseco della specifica pattuizione tra professionista e cliente, in ottemperanza ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano valevole per tutte le professioni, il terzo comma dispone la massima libertà, ammettendo inoltre la pattuizione a tempo, o anche in misura forfetaria, o ancora per convenzione avente ad oggetto uno o più affari in base all'assolvimento e ai tempi giudiziari, tenendo cura delle singole fasi procedimentali o delle prestazioni richieste per una parte o per l'intera attività, nonchè anche in misura percentuale, salvo il rispetto del divieto dell'approviggionamento "pro quota" in base del valore dell'affare, in conformità all'art. 2233, terzo comma c.c., il quale prevede che gli avvocati e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità ed eventuale risarcimento del danno. Circa poi, la questione delle tariffe minime applicabili, la riforma prevede la totale abolizione del sistema, prevedendo massima libertà all'interno di un range previsto normativamente dalle tabelle allegate alla riforma. Infine, il decimo comma dell'articolo in esame, oltre al compenso per la prestazione, al professionista forense è dovuta, anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, nella somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal testo di riforma di cui al comma 6, contestuale ai criteri di determinazione e documentazione delle spese. http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_12966.asp
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