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  • Come difendere il consumatore nei mercati virtuali

    Nuove regole, spesso complicate. Il consumatore come può essere tutelato quando entra nei mercati virtuali? Emilio Tosi, fondatore e direttore, insieme a Vincenzo Franceschelli, della Collana Diritto delle Nuove Tecnologie edita da Giuffrè - che da anni si dedica con rigore scientifico allo studio attento delle interferenze tra fenomeni tecnologici e diritto privato - ­ha affrontato le nuove problematiche con il libro "Tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico" Si tratta di una ampia raccolta di studi – due tomi indivisibili per complessive 1026 pagine - che offre un'approfondita analisi delle regole giuridiche disciplinanti i nuovi mercati virtuali nella prospettiva di protezione del consumatore alla luce del Codice del Consumo, dell'Agenda digitale interna e comunitaria. La raccolta di studi – a cui hanno collaborato autorevoli docenti universitari, magistrati, dirigenti Agcom e ufficiali della GdF - che intende fornire un contributo al tema attualissimo dei rapporti tra consumatori e nuove tecnologie. Il curatore e autore del capitolo introduttivo - Contenuti digitali e nuovi consumi: riflessi giuridici dell'innovazione tecnologica sul diritto dei contratti e della responsabilità civile - scrive che i mercati dello spazio virtuale possono essere definiti come i luoghi di incontro di soggetti disposti a scambiare beni – materiali e immateriali - secondo regole procedimentali e tecniche differenziate in ragione del diverso codice informatico-telematico utilizzato per la programmazione. La globalizzazione del diritto trova compimento con la nuova dimensione immateriale e delocalizzata generata da Internet: «Cadono, o meglio non sono mai esistite, nel mondo virtuale, le frontiere». I nuovi mercati dello spazio virtuale sono caratterizzati da nuove modalità di fruizione di beni immateriali e servizi: il diritto esclusivo di proprietà cede il passo a forme negoziali di fruizione non esclusiva e reiterata di beni immateriali e servizi. A livello comunitario, il mercato unico digitale viene considerato come la "quinta libertà" e, conseguentemente, ne viene ritenuto prioritario lo sviluppo: senza tutela dei contenuti, tuttavia, il mercato digitale non potrà crescere adeguatamente. Tosi affronta anche l'attualissimo tema della tutela del diritto d'autore nelle comunicazioni elettroniche che offre, inoltre, lo spunto per l'analisi – strettamente correlata – tanto della della definizione di regole giuridiche inerenti le c.d. procedure di rimozione selettiva dei contenuti illeciti quanto del tema egualmente importante della responsabilità civile in Internet. Si pensi alla recente emersione giurisprudenziale del profilo della responsabilità civile dei motori di ricerca, degli aggregatori di contenuti e dei social network. La responsabilità degli Internet Hosting Provider – ossia di quei prestatori di servizi della società dell'informazione che "ospitano" contenuti forniti da terzi – risulta assoggettata al beneficio dell'esonero da responsabilità a condizione che il prestatore di servizi non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e che, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione. Per quanto riguarda, in particolare, la responsabilità del provider per i fatti illeciti commessi dai destinatari dei servizi, l'art. 15 della Direttiva CE 31/2000 - osserva TOSI - esclude espressamente che il provider sia tenuto al controllo sui contenuti immessi in rete in conseguenza della mera fornitura di servizi di accesso. Il principio statuito a livello comunitario – sulla falsariga del Digital Millenium Copyright Act degli Stati Uniti - tenuto conto dell'impossibilità materiale da parte del provider di controllare il contenuto di dati trasmessi a livello globale deve, però, essere strettamente correlato all'assenza di relaborazione dei dati da parte dell'ISP. Tuttavia, tra il content provider e l'ISP passivo è emersa in Internet, come si è già fatto cenno, la nuova figura soggettiva dell'ISP attivo, dell'aggregatore di contenuti forniti da terzi. L'esigenza definitoria soggettiva – si ribadisce, ancora da consolidare in dottrina e giurisprudenza - è scaturita in concreto con riferimento alla peculiare attività degli aggregatori di contenuti "caricati" da terzi, ossia gli User Generated Content (come a titolo esemplificativo, You Tube), dei social network (come a titolo esemplificativo, Facebook) e dei motori di ricerca (come a titolo esemplificativo, Google). L'evoluzione giurisprudenziale non può stabilmente supplire all'intervento normativo e regolatorio: e veniamo quindi al profilo inerente la definizione di nuove regole a tutela dei contenuti digitali. Occorre, quindi, in attesa di un più ampio intervento del legislatore, che Agcom intervenga, sollecitamente - come preannunciato nell'ultima relazione annuale - pur con tutte le criticità del caso specifico, per disciplinare - in via amministrativa - le procedure di rimozione selettiva dei contenuti digitali illeciti. Emilio TOSI (a cura di), Tutela dei consumatori in internet e nel commercio elettronico. Contratti – Responsabilità - Rimedi, 2 tomi, volume n.18 della Collana Diritto delle Nuove Tecnologie, diretta da V. Franceschelli – E.Tosi, Milano, 2012. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-07-30/come-difendere-consumatore-mercati-164820.shtml?uuid=AbysBoII

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