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  • TRASPORTI. Confconsumatori: volo cancellato e danno da ritardo, risarcimento da 1700 euro

    Volo cancellato più danno da ritardo: a una passeggera di Catania è stato riconosciuto un risarcimento da 1700 euro. A stabilire la condanna della compagnia aerea è stato il Giudice di Pace di Giarre, che ha riconosciuto alla donna sia la compensazione dovuta dalla cancellazione del volo sia il risarcimento per il ritardo.

    La vicenda riguarda l'odissea vissuta da una passeggera rientrata da Londra a Catania con oltre 5 ore di ritardo e assistita da Confconsumatori. La donna doveva imbarcarsi sul volo in partenza alle 9,25 dall'aeroporto di London City e diretto a Milano Linate. Ma giunta in aeroporto le veniva comunicato che il volo era stato cancellato, senza alcun preavviso; veniva così trasferita all'aeroporto di London LHR ed inserita in lista d'attesa sul volo in partenza alle 11,40 per Roma Fiumicino. Il disguido le faceva però perdere il volo delle 13.20 che doveva portarla da Milano a Catania, dove la donna è giunta invece con un ritardo di oltre 5 ore rispetto a quello programmato. E senza aver ricevuto assistenza.

    La compagnia aerea è stata condannata al pagamento di 950 euro, oltre alle spese del giudizio, che superano i 700 euro. L'importo di 950 euro è stato determinato nella misura di 400 euro per la compensazione pecuniaria conseguente alla cancellazione del volo prevista per tratte fino a 3.500 km, e di 500 euro a titolo di risarcimento danni per il ritardo in virtù della Convenzione di Montreal, più 50 euro per la mancata assistenza. Spiega Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia e responsabile nazionale trasporti dell'associazione: "Ancora una sentenza, tra le poche che riconoscono il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria in seguito alla cancellazione del volo. La sentenza è poi importante perché, oltre alla compensazione, sancita dal regolamento comunitario n. 261/2004, riconosce anche il diritto del passeggero al risarcimento del danno per il ritardo, come previsto dalla Convenzione di Montreal, a conferma che le due normative concorrono e non si escludono".

    http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=35287

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