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  • Comunicazioni di cancelleria solo in via digitale all'avvocato con Pec

    Corte di cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 15070 del 2 luglio 2014 Valida la comunicazione del decreto di fissazione di udienza effettuato solo in via digitale dalla cancelleria. Anche se l'avvocato non era ancora in possesso della password, ma aveva comunque comunicato il proprio indirizzo Pec. Lo sostiene la Corte di cassazione con la sentenza n. 15070 della Sezione lavoro depositata ieri. La pronuncia ha così respinto il ricorso presentato dalla difesa del dipendente di un banca licenziato per giusta causa. La Corte d'appello di Reggio Calabria aveva dichiarato improcedibile l'appello contro il giudizio favorevole in primo grado alla banca. All'udienza di prima comparizione, fissata con decreto comunicato attraverso il sistema di posta elettronica certificata, era infatti comparso l'avvocato del lavoratore (che in realtà nel ricorso aveva sostenuto di essere stato presente sì, ma per trattare altre cause), precisando però di non avere ricevuto alcuna comunicazione, chiedendo perciò un nuovo termine per effettuare la notifica alla controparte dell'atto di appello e del decreto di comparizione. La Corte d'appello aveva così sanzionato l'impugnazione con l'improcedibilità, chiarendo che una proroga, successiva alla scadenza, non poteva essere concessa. Nel rivolgersi alla Cassazione, l'avvocato ha, tra l'altro, fatto notare come, all'epoca, non fosse ancora in possesso della password di accesso alla Pec, malgrado quest'ultima gli fosse stata rilasciata qualche giorno prima del deposito in cancelleria dell'atto di appello. L'avvocato sottolineava quindi che la comunicazione effettuata dalla Corte d'appello via Pec doveva essere considerata invalida perché esclusiva e non accompagnata da comunicazione cartacea attraverso l'ufficiale giudiziario o, almeno, via fax. http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-07-03/comunicazioni-cancelleria-solo-digitale-102603.php

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