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  • Consenso informato invalido per differente terapia

    Il paziente che ha prestato il consenso informato per un trattamento medico-chirurgico diverso da quello effettivamente eseguito ha diritto al risarcimento del danno. Lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza dello scorso giugno [1] con cui ha riconosciuto il risarcimento del danno agli eredi legittimi di un paziente deceduto a seguito di un intervento chirurgico. L'operazione in cui l'uomo ha trovato la morte era differente rispetto a quella per cui aveva prestato il consenso informato. A nulla è valso per il medico sostenere che il consenso informato rilasciato dal paziente valesse anche per l'intervento chirurgico in concreto realizzato, oltre che per quello concordato: trattamenti diversi, con differenti livelli di rischio, impongono una informazione distinta e dettagliata. Il consenso informato rappresenta il fattore decisivo di innovazione e rifondazione del rapporto tra medico e paziente: attraverso di esso, infatti, l'individuo ha la capacità di scegliere le cure cui sottoporsi e quindi di autodeterminarsi. In passato erano i sanitari a stabilire con ampia discrezionalità le terapie, spesso senza neppure comunicarle al malato, ma oggi il ruolo del paziente e la sua volontà sono diventate centrali ed imprescindibili; per cui nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario senza il proprio consenso [2] e senza essere stato adeguatamente informato su rischi, eventuali complicazioni, benefici attesi, tecniche impiegate e possibili alternative di una determinata terapia. [1] Cass. sent. 14024 del 4.06.2013. [2] Salvo i casi di trattamento sanitario obbligatorio (TSO). http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14460.asp

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