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  • È reato eludere lo statuto o la legge per influenzare la maggioranza assembleare

    Stop agli artifici dei soci per influenzare la maggioranza assembleare. Sono punibili tutte le operazioni che, eludendo la legge o lo statuto, “permettono di alterare la maggioranza richiesta per l’approvazione delle deliberazioni”.
    Chiarendo la portata di una norma su cui la riforma del diritto societario non è ancora riuscita a fare piena luce (art. 2636 c.c.), la Corte di cassazione, con la sentenza n. 17854 del 29 aprile 2009, ha esteso la nozione “di atti simulati o fraudolenti” richiesti per la punibilità del socio autore di artifici o raggiri finalizzati ad ottenere deliberazioni “pro domo sua”, anche a quegli atti che, pur apparentemente leciti, eludono la legge e lo statuto.
    La Cassazione ha fornito un elenco degli atti vietati ai soci:

    * Il socio che si avvalga di azioni o quote non collocate, cioè quelle non vendute, ovvero quelle per le quali non abbia effettuati nei termini il versamento;
    * Il socio che, occultando la mora nei versamenti, che gli precluderebbero il diritto al voto, tragga in inganno l’assemblea, facendosi apparire come portatore di un diritto di voto, del quale in realtà non è titolare;
    * Le dichiarazioni mendaci o reticenti, provenienti dagli amministratori o dai terzi, con le quali l’assemblea od i singoli soci vengano tratti in inganno sulla portata o la convenienza di una delibera;
    * L’incetta di deleghe fraudolentemente realizzata;
    * La maliziosa convocazione di un’assemblea in tempi e luoghi tali da precludere un’effettiva partecipazione dei soci;
    * L’ammissione de voto di soggetti non legittimati o l’esclusione del voto con artifici degli aventi diritto;
    * La falsificazione della documentazione relativa all’assemblea dei soci.
    fonte cassazionenet

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