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Cassazione: Clandestino senza documenti? Niente espulsione
Il clandestino che non rispetta l'ordine di espulsione perché non ha documenti validi per l'espatrio, se dimostra di aver tentato senza successo di procurarseli, non può nemmeno essere condannato. E' questa la conseguenza di una sentenza della Cassazione che, annullando con rinvio l'assoluzione di un cinese che non aveva rispettato l'ordine di allontanamento, ha però indicato ai giudici di merito in quali casi la violazione del decreto di espulsione non può neppure essere sanzionata con una condanna.
La pronuncia della Cassazione, in sostanza, prende atto che il clandestino senza documenti non può lasciare l'Italia, almeno con i propri mezzi, perché sarebbe bloccato all'imbarco su aerei o navi, ma precisa in quali circostanze il mancato rispetto dell'espulsione può portare alla condanna. In particolare, i giudici della prima sezione penale della Corte, con la sentenza 18181, spiegano che una semplice denuncia di smarrimento dei documenti validi per l'espatrio «non costituisce giustificato motivo dell'inottemperanza al decreto di allontanamento». Ecco perché la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione del cinese dall'accusa di violazione del decreto del Prefetto, emessa nel 2007 dal tribunale di Reggio Emilia, indicando i criteri ai quali i giudici emiliani si dovranno attenere per il nuovo giudizio. Dopo aver censurato i magistrati del tribunale che per l'assoluzione si erano «accontentati» della copia della denuncia di smarrimento del passaporto «e di ogni altro documento utile per l'espatrio», come aveva precisato la difesa, la Cassazione evidenzia che l'imputato clandestino, per ottenere l'assoluzione, avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto «tutto quanto era nella sua disponibilità» per farsi rilasciare copia dei documenti o comunque mettersi in regola per poter passare i controlli in aeroporto. Secondo il tribunale emiliano l'immigrato «non avrebbe potuto imbarcarsi all'aeroporto come ordinato senza passaporto e - sottolineavano i giudici di merito - in mancanza di un obbligo di attivarsi presso il consolato del proprio paese per farselo rilasciare».
Una tesi che la Cassazione, accogliendo il ricorso dell'accusa, non condivide. In seguito alla notifica dell'ordine di «allontanamento entro cinque giorni» emesso nel 2006, scrive la Corte, spetta al clandestino darsi da fare per recuperare i documenti necessari a partire, in aereo o in altro modo. Dunque, ai giudici del nuovo processo va il compito di valutare cosa ha fatto l'immigrato per tentare di rispettare l'ordine di allontanamento. Di conseguenza se un clandestino non ha documenti e le autorità diplomatiche del suo paese non gliene rilasciano di nuovi, non solo resta in Italia ma non viene neppure condannato per aver violato l'ordine di allontanamento.
fonte diariodelweb
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