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Tutela della facciata condominiale, compromissione dell'aspetto esteriore
Nel diritto vigente, non è apprestata una tutela della facciata dell'edificio condominiale (che spesso coincide col muro perimetrale, di cui all'art. 1117, n. 1, c.c.) in modo astratto e in via generale, e piuttosto sono predisposti mezzi di tutela nei soli casi in cui il condominio ne faccia uso illegittimo, compromettendone l'aspetto esteriore, con innovazioni che alterino il decoro architettonico del fabbricato (art. 1120, comma secondo, c.c.), con opere che rechino ad essa danno (art. 1122, comma secondo, c.c.), o in conseguenza di sopraelevazioni lesive dell'aspetto architettonico dell'edificio (art. 1127, comma terzo, c.c.).Laddove l'intervento deliberato dall'assemblea non integri innovazione, ma rimanga nei limiti di una manutenzione straordinaria ex art. 1135, comma terzo, c.c., al tribunale non è consentita alcuna verifica del profilo concernente il decoro dell'edificio, essendo di regola il controllo giudiziario sulle deliberazioni assembleari di cui all'art. 1137 c.c. ristretto all'ambito della legittimità, e non del merito.Peraltro, sempre in tema di condominio, per «decoro architettonico del fabbricato», ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica dell'edificio, costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico (cfr. Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2005, n. 27551). Nell'alterazione del decoro architettonico dell'edificio da parte del condomino, il pregiudizio economico può poi ritenersi insito nel constatato danno estetico in conseguenza della gravità di questo e della relativa considerevole incidenza sulla facciata principale. La tutela del decreto architettonico - di cui all'art. 1120, comma 2, c.c. - è stata quindi disciplinata in considerazione della apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell'edificio, od anche di sue singole parti o elementi dotati di sostanziale autonomia, e della conseguenziale diminuzione del valore dell'intero edificio e, quindi, anche di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono.
fonte condominioweb
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