-
CASSAZIONE: NON COMMETTE REATO OSPITE CHE SUBENTRA NELLA CASA POPOLARE
Secondo il Tribunale di Napoli (ottobre 2005) e la Corte d'Appello partenopea (aprile 2006) Giancarlo R. doveva essere considerato a tutti gli effetti un 'abusivo'. Da qui la multa. Contro la condanna Giancarlo R. ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che i giudici non avessero tenuto conto del fatto che gli eredi della signora ''si impegnavano a stipulare l'atto di trasferimento non appena avessero stipulato con lo Iacp il relativo atto di acquisto''. Insomma, secondo l'ospite la documentazione di cui era in possesso mostrava la sua ''buona fede'' e la sua intenzione di acquisire legittimamente la qualita' di titolare del diritto.Piazza Cavour ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha osservato che non puo' essere punito penalmente ''chi abbia continuato ad abitare in un appartamento dello Iacp, dopo la morte della vedova assegnataria dello stesso, che lo aveva ospitato continuando a versare il canone locativo, non rilevando la insussistenza delle condizioni richieste per l'assegnazione dell'alloggio, circostanza che puo' valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico sia per l'assenza del dolo specifico che per la mancanza dell'elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell'immobile.
fonte adnkronos
0 comments: