Acquisti Ue senza Iva per i minimi
Importanti conclusioni possono essere ricavate dalle modifiche che la legge n. 88 del 2009 ha apportato alla disciplina degli scambi Ue. La citata legge ha riformulato la lett. c) del comma 5 dell’art. 38, modificando: 1) il limite annuo per l’esonero, elevato a 10mila euro in conformità alla soglia stabilita dall’art. 3, n. 2, lett. A) della direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006; 2) il riferimento ai soggetti con imposta indetraibile ai sensi dell’art. 19, terzo comma, sostituito con quello ai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile a norma dell’articolo 19, secondo comma. Il nuovo testo della norma nazionale, pur mantenendo il riferimento, ancora limitativo, ai contribuenti che pongono in essere operazioni esenti o non soggette, si presta certamente ad una lettura conforme al contenuto della disposizione comunitaria, diretta ad includere, tra i destinatari della previsione di esonero dalla tassazione degli acquisti intracomunitari sotto soglia, anche i contribuenti minimi.
fonte ItaliaOggi
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